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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1556/2023 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni”
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello Bruno
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f.: )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
RESISTENTE
All'udienza del 16.01.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in pubblica udienza.
_____________________________
Con ricorso depositato il 09.05.2023, il SI. proponeva opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza-ingiunzione n. 203 del 4.4.2023 con la quale il
[...]
Controparte_2 aveva ingiunto nei confronti del ricorrente il
[...] pagamento della somma di € 82.867,71, oltre le spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 L. n. 898/1986. Nell'ordinanza impugnata il osservava che il Nucleo Operativo della Guardia di CP_1
Finanza di Brindisi con processo verbale di constatazione per la violazione alla L. n. 898/1986, notificato in data 27.6.2018, aveva rilevato che: “a) in data 6.9.2013, presso il CAA Controparte_3
Br 001 la SI.ra ha istruito la D.A.R. n. 30830085541 ove è indicata la modalità di accesso Pt_2 alla Riserva Nazionale e l'elenco delle superfici aziendali dichiarate per l'accesso alla riserva;
b) in data 5.9.2013, presso il 001 è stata presentata la D.U.P. nr. 3081008816, Controparte_4 in sostituzione della domanda nr. 30809834290, con la quale si richiede il pagamento delle superfici potenzialmente ammissibili al regime unico di pagamento... j) in data 2.5.2014 la SI.ra , in Pt_2 qualità di cedente, ha stipulato una scrittura privata di trasferimento titoli con il SI. Parte_1 per la vendita dei titoli riportati nello specchietto che segue dietro corresponsione di € 700,00 in contanti”. Ed ancora osservava che dagli accertamenti eseguiti era emerso che “la non risulta aver Pt_2 conseguito redditi da attività agricola;
non risulta essere intestataria di mezzi, automezzi e/o macchine agricole;
risulta aver percepito per l'anno 2013 la cifra di € 2.509,95, quali redditi di lavoro dalla con sede in Brindisi;
non ha prodotto alcuna documentazione inerente CP_5 l'attività agricola;
da interrogazione alla banca dati Sintesi della Provincia di Brindisi è risultato che l'azienda della SI.ra non ha comunicato alcun relativo a eventuali dipendenti Pt_2 Pt_3 assunti”. La P.A. procedente aveva perciò ritenuto che “la SI.ra , pur avendo Parte_4 compiutamente predisposto e presentato la domanda di accesso gratuito alla Riserva Nazionale dei titoli, in relazione alla quale gli sono stati assegnati in totale n. 191 titoli, abbia indebitamente percepito il contributo a carico del per un importo complessivo di € 62.286,39 (anno 2013)”, CP_6
e che “il SI. abbia indebitamente percepito contributi a carico del derivanti Parte_1 CP_6 dal valore dei 52 titoli (€ 28.349,88) considerati tossici acquistati dalla SI.ra ”. Parte_4
Nella stessa ordinanza il dava atto che era stata condannata dal CP_1 Parte_4
Tribunale Penale di Brindisi, con sentenza n. 1208 del 12.7.2021, per il reato previsto dall'art. 2 L. n.
898/1986 in relazione ai fatti innanzi descritti. Nel richiamare l'art. 81 REG. CE n. 1122/2009, quindi, concludeva che ha Parte_1 indebitamente percepito, con riferimento ai 52 titoli acquistati dalla SI.ra ” per Parte_4 gli anni dal 2014 al 2017 la somma complessiva di € 86.435,77, ed era tenuto alla restituzione dei detti finanziamenti.
Pertanto, aveva ritenuto di dover applicare nei confronti di la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 L. n. 898/1986, ed ha ingiunto a di pagare Parte_1 la somma € 82.867,71 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli art. 2 e 3 della L. n. 898/86, oltre le spese di notifica. Il ricorrente eccepiva che egli avesse regolarmente acquistato, con il contratto del 2.5.2014, da
52 titoli e che, nel formulare la domanda di pagamento, l'acquirente non fosse Parte_4 tenuto a verificare la legittimità dell'assegnazione alla venditrice dei titoli acquistati, dovendo ritenere che tale verifica fosse stata eseguita dall'Agea che aveva dato corso a quella assegnazione.
Deduceva la sua perfetta buona fede, precisando che egli non conosceva - né poteva conoscere - il meccanismo che aveva portato all'assegnazione dei titoli in favore di e tanto Parte_4 meno era nelle condizioni di verificare se tale assegnazione fosse avvenuta in presenza di tutti i presupposti previsti dalle disposizioni normative in vigore;
tanto più che egli aveva acquisito i titoli in questione a distanza di un anno dalla loro prima assegnazione;
e ciò l'aveva indotto a ritenere la
2 piena legittimità di quella assegnazione proprio in base al comportamento dell'organismo pagatore, che nel lungo lasso di tempo intercorso tra la prima assegnazione ed il suo acquisto non aveva sollevato alcuna contestazione alla . Pt_2
Sotto il profilo oggettivo, eccepiva che il reato previsto dall'art. 2 L. n. 898/1986, e l'illecito amministrativo contemplato dal successivo art. 3, sono integrati dalla condotta di colui che “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzione, contributi, o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” e che la prova di tale elemento dovesse essere fornita dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, con l'opposizione adiva il Tribunale di Brindisi per sentire: “1) Parte_1 preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 203/2023, notificata il 4.5.2023, emessa dal
[...]
Controparte_2 nei confronti di;
2) dichiarare e riconoscere illegittima, invalida, nulla
[...] Parte_1
e, gradatamente, nel merito destituita di ogni giuridico fondamento e conseguentemente revocare l'ordinanza ingiunzione n. 203/2023, notificata il 4.5.2023, emessa dal
[...]
Controparte_2 nei confronti di;
3) condannare
[...] Parte_1 l'ente opposto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”. Con comparsa in data 8.11.2023 si costituiva il , sostenendo che, ai fini Controparte_2 della riconducibilità della condotta del trasgressore alla previsione normativa di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/86, fosse sufficiente la “mera colpa” dello stesso. Sosteneva che la prova della condotta fraudolenta posta in essere dal , consistente nell'aver esposto consapevolmente dati e Pt_1 notizie falsi nelle domande di contributo ai fini dell'ottenimento delle erogazioni comunitari, trovava il suo fondamento non solo nel verbale di contestazione, ma anche nella nota di controdeduzioni agli scritti difensivi, nonché nel provvedimento di annullamento dei titoli emesso da AGEA e richiamato nell'atto ingiuntivo impugnato. Riteneva fosse applicabile nel caso di specie il disposto dell'articolo 81, comma 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009 che stabilisce che “qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori […], si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l'agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale”, che, “Se nel frattempo l'agricoltore ha trasferito i diritti all'aiuto ad altri agricoltori, l'obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari”. Infine, deduceva che l'opponente, al fine di contestare le violazioni ascrittegli, aveva l'onere di proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.; chiedeva, dunque, al Tribunale adito di volere “respingere tutte le avverse domande, ivi compresa quella cautelare, in quanto inammissibili ovvero infondate, Vinte le spese”. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 16.01.2025 veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza con motivazioni riservate.
IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Il con l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del ai sensi CP_1 Pt_1 degli artt. 2 e 3 della L. 898/86 sulla base degli elementi acquisiti in sede istruttoria, prevedendo una sanzione amministrativa pari ai contributi ricevuti per le annualità dal 2014 al 2017 ex Reg. CE
1122/2009 e Reg. 73/2009, con riferimento a n. 52 titoli acquistati dalla SI.ra . Parte_4 In vero, dall'esame dell'ordinanza vi evince che il SI. si è limitato ad acquistare titoli la cui Pt_1 assegnazione è avvenuta in capo ad altro soggetto, la SI.ra alla quale vengono Parte_4 imputate tutte le dichiarazioni e notizie fornite ai fini della concessione.
3 Tutti i verbali della Guardia di Finanza richiamati nell'ordinanza de quo e posti a fondamento della stessa riportano le segnalazioni di condotta della sola (e non anche del ), Parte_4 Pt_1 la quale in data 14.05.2013 aveva presentato Domanda unica di pagamento, grazie alla quale le sono stati assegnati in totale 191 titoli quale nuovo agricoltore. Ed ancora i controlli avviati in data
06.11.2017 della Guardia di Finanza a cui fa riferimento l'ordinanza sono stati effettuati nei confronti della SI.ra . Parte_4
Anche la sentenza emessa dal Tribunale Penale di Brindisi n. 1208 del 12.07.2021 ha condannato la SI.ra unitamente ad , per il reato previsto dall' art 2 Legge Parte_4 Parte_5 898/86, per aver ottenuto mediante l'esposizione di dati falsi costituita nell'indicare falsamente nella domanda unica di pagamento n. 30810088176 e nella domanda di accesso alla riserva nazionale n- 30830085541 l'accredito di somme non dovute provenienti dai Fondi europei destinati a sostenere il comparto agricolo degli Stati membri. Gli artt. 2 e 3 della L. 898/86 sanzionano coloro i quali abbiano conseguito indebitamente i contributi comunitari mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, delineando un illecito a condotta vincolata, ovvero affinché si configuri è necessario che vengano posti in essere gli atti esattamente previsti dalla norma. Nel caso di specie non risulta da nessun verbale che il abbia fornito dati o Pt_1 notizie false finalizzate all'erogazione degli aiuti comunitari. Egli non ha avuto alcun influsso effettivo sull'azione tipica costitutiva dell'illecito amministrativo. Pertanto, il provvedimento amministrativo impugnato appare viziato violazione di legge, oltre che per manifesta illogicità e travisamento dei fatti : le ragioni addotte nella premessa, ovvero la condotta della SI.ra , non possono legittimare un provvedimento sanzionatorio nei confronti del SI. Pt_2
, al quale di contro (secondo quanto riportato nell'ordinanza de quo) è solo imputata la Parte_1 compravendita dei titoli, già tossici per fatto e colpa del venditore. Ne consegue che l'ordinanza emessa dal
[...]
Controparte_2 nei confronti di deve essere annullata, non essendo emersa,
[...] Parte_1 tantomeno contestata, alcuna condotta (esposizione di dati e notizie falsi finalizzate all'erogazione di somme a carico del Fondo europeo agricolo) prevista dall'art. 2 Legge 898/86 per la configurazione dell'illecito. Le spese seguono la soccombenza, con condanna del Controparte_2 [...]
alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente Controparte_2 procedimento, liquidate, stante la bassa complessità delle materie trattate, sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per lo scaglione € 52.001 - € 260.000 per complessivi € 7.832,00 di cui € 780,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi sul giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione proposto da contro il Parte_1 Controparte_2
, in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza-ingiunzione N. 203
[...] del 4.4.2023 emessa dal competente organo periferico del Ministero opposto. Condanna il suddetto al pagamento delle spese processuali, nella misura di complessivi € 7.832,00 di cui € 780,00 CP_1 per spese ed € 7.052,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Motivazione riservata e dispositivo letto in udienza.
Brindisi, 16.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
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