Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 6587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6587 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06587/2025REG.PROV.COLL.
N. 05964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5964 del 2024, proposto da FÉ De LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Libutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7982/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Giuseppe Libutti e dato atto che l'avvocato Sergio Siracusa ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 14 luglio 2020 FÉ de LI presentava S.C.I.A. per l’ampliamento della occupazione di suolo pubblico (c.d. OSP) per emergenza Covid 19 di un’area antistante l’attività di somministrazione alimenti e bevande sita in Roma, Via Merulana n. 132, con tavoli, sedie e n. 3 (tre) semi ombrelloni.
2. In data 3 dicembre 2020 veniva notificata l’inammissibilità della S.C.I.A con la seguente motivazione: “ l’OSP richiesta insistendo sulla parte carrabile di viabilità principale, è in contrasto con l’art. 4-quater, comma 2 del regolamento COSAP ”; per l’effetto veniva intimata la rimozione.
3. Avverso tale provvedimento FÉ de LI proponeva ricorso dinnanzi al TAR Lazio che lo rigettava con sentenza n. 7982/2024.
4. Di tale sentenza, FÉ de LI ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato a un unico motivo in diritto così rubricato: “ I. Omessa, parziale e comunque contraddittoria motivazione della Sentenza di primo grado con riferimento a travisamento ed erronea valutazione dei fatti per aver il Tar Lazio non considerato che la richiesta di OSP è posizionata in conformità al disposto di legge”.
5. Ha resistito al gravame Roma Capitale chiedendone il rigetto.
6. Alla udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
7. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
7.1. Nelle zone qualificabili come quella per cui è causa, come viabilità principale, le occupazioni di suolo pubblico non sono consentite nelle zone carrabili né sulle aree destinate a parcheggio.
7.2. Il TAR, nella pronuncia impugnata ha testualmente statuito: “ Ebbene, ciò posto, nel caso di specie è sufficiente osservare come l’occupazione controversa ricada su una strada a viabilità principale (qual è via Merulana) e interessi, peraltro, un’area di sosta non tariffata, come reso evidente anche dalla stessa documentazione fotografica da ultimo versata in atti da parte ricorrente (in tal senso la produzione in data 5 marzo 2024) ”.
7.3. Sarebbe evidente l’errore in cui è incorso il TAR, posto che dalla documentazione allegata si evincerebbe che la parte oggetto di OSP riguarda uno spazio in cui erano siti dei cassonetti per la raccolta di rifiuti e non, quindi, una zona adibita a parcheggio. Inoltre, stante lo stretto spazio esistente tra i due alberi che delimitano la zona, esso non sarebbe tecnicamente definibile come carrabile e in alcun modo metterebbe a rischio l’incolumità delle persone.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. La questione posta all’attenzione del Collegio è di agevole e pronta soluzione tenuto conto che “ in viabilità principale non è consentito posizionare in generale la OSP in zona parcheggio o al di fuori dei marciapiedi, in quanto, come si è detto, l’art. 20 del Codice della strada non è una norma derogabile, neppure dalla normativa emergenziale statale (D.L. n. 34 del 2020), che, come già precisato, non consente nei centri abitati occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2024, n. 6684).
10. Questioni analoghe a quella qui esaminata sono già state risolte da questa Sezione che ha espresso un orientamento consolidato che la stessa appellante dichiara di conoscere (pagina 3 del ricorso in appello). Per “ le OSP commerciali, correlate ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quale quella in questione, risulta applicabile il disposto del comma 3 del medesimo art. 20, con conseguente concedibilità dell’OSP sui soli marciapiedi, alle condizioni ivi prescritte” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2024, n. 6684, cit.).
11. L’attento esame della documentazione fotografica versata in atti non evidenzia alcun errore del TAR. L’OSP richiesta, che interessa una strada della viabilità principale, è collocata anche al di fuori del marciapiede come correttamente evidenziato da Roma Capitale (pagina 9 della memoria di costituzione).
12. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7982/2024.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO