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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
Rossana Taverna Consigliere rel.
All'udienza del 02/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3068/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
in persona del Direttore generale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Grillea, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Bongarzone e Zinzi, giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLATO ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 937/2024 depositata in data 06/06/2024.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato, adiva il Controparte_1
Tribunale di Tivoli chiedendo: “… In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente ha svolto di fatto in maniera prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla qualifica professionale di “C -profilo professionale di Operatore Tecnico specializzato esperto dal 25.01.2015; Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione aggiuntiva, a titolo di differenze retributive, quale differenziale
1 economico (per ciascun anno), tra la fascia economica iniziale della categoria immediatamente superiore (C) e la fascia economica iniziale della categoria di formale assegnazione (BS)…..”
Deduceva al punto 12 del ricorso che “… Con precedente giudizio definito dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 144/2018 (all. sub 12 al fascicolo di primo grado) il Tribunale di Tivoli in accoglimento della domanda presentata da ha riconosciuto a seguito di Controparte_1 svolgimento di mansioni superiori domanda presentata dato dello stesso a percepire in ragione delle mansioni da “C” svolte le differenze retributive per il periodo dal 1.12.2011 al 31.01.2013.
Per il periodo successivo al 31/1/2014 l'istante ha continuato a rendere la prestazione lavorativa con le medesime modalità rese sino al 31/1/2013, non vi è stata alcuna modifica delle mansioni svolte…”, sottolineando il formarsi del giudicato, di cui chiedeva applicazione al caso di specie, stante il persistere della medesima situazione di fatto nel rapporto lavorativo in corso.
Affermava di lavorare alle dipendenze dell' ( ) Pt_1 Parte_1 con mansioni di autista, inquadrato nel profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” BS
(all. 1), dal 2006, all'epoca del ricorso in servizio presso la postazione di Tivoli e, nonostante il formale inquadramento nella categoria BS, allegava di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al profilo C del CCNL di categoria (settore Sanità pubblica).
2. Si costituiva con memoria del 09.10.2020, sostenendo in primo luogo che le Pt_1 mansioni svolte da fossero aderenti al profilo contrattuale BS, come da job description CP_1 allegata e opponendosi alla richiesta. Infatti, le attività descritte (supporto al personale infermieristico) erano da considerare operazioni elementari e materiali, non riconducibili a un profilo superiore e ciò, in particolare, avendo riguardo ai riferimenti normativi e giurisprudenziali, che richiedono la prevalenza delle mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale
(Art. 52 del D.lgs. 165/2001), con specifico onere della prova a carico del lavoratore, che deve illustrare, tra l'altro, il confronto tra le mansioni svolte e quelle previste contrattualmente. Nel merito, riteneva che le attività svolte da non contemplavano conoscenze teoriche elevate, né CP_1 richiedevano un addestramento complesso, e che a causa della riduzione degli equipaggi (effettuata con D.C.A. n.518/2015) l'autista, pur svolgendo in talune occasioni un supporto materiale all'infermiere, non è comunque abilitato a svolgere mansioni superiori, anche perché le linee guida nazionali prevedono che l'autista soccorritore partecipi all'intervento, ma non assume in alcun caso ruoli superiori.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, opponendosi alla richiesta di prove orali e, in subordine, richiedeva prova contraria con indicazione di due testimoni.
2 3. Con sentenza del 6 giugno 2024 il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta
(mediante documenti e audizione dei testi), ha accolto la domanda del ricorrente e riconosciuto il diritto alla percezione delle retribuzioni per mansioni superiori svolte dal 25.01.2015, nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dal deposito del ricorso introduttivo.
4. Con atto di appello dell'8.11.2024 impugnava la detta sentenza, allegando la Pt_1 violazione del contraddittorio, per avere il giudice ammesso le sentenze passate in giudicato tra i documenti oggetto di procedimento, ponendole a base della decisione, e sostenendo la manifesta illogicità e irragionevolezza della pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove testimoniali.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2025 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, sia con riferimento alla mancanza di contestazione relativa alla esistenza di un giudicato, sia con riferimento all'accertato svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore.
6. Osserva questa Corte che le doglianze contenute nell'atto di appello si rivelano nel complesso fondate e pertanto la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata.
In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, il procedimento logico giuridico che conduce alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive consistenti: a) nell'individuare qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
b) nell'accertare in fatto le attività lavorative concretamente svolte;
c) nel raffrontare i risultati di tali due indagini (Cass. sez. L. n. 30580/2019). Ne consegue che la domanda del lavoratore, volta a conseguire le differenze retributive, postula che siano state svolte, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento, con conseguente attribuzione della qualifica superiore.
In particolare, a fronte della puntuale contestazione del datore di lavoro, il lavoratore è onerato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare, in caso di mansioni promiscue, la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi attribuire valore decisivo alle mansioni cosiddette caratterizzanti, cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (Cass. sez. L. n.
2969/2021).
In quest'ordine di idee, deve essere riconosciuto che il giudice di primo grado non ha rilevato correttamente quanto emerso dalle risultanze istruttorie, che hanno solo evidenziato la miscellanea delle mansioni svolte e la occasionalità di talune sporadiche mansioni superiori, con conseguente difetto dei requisiti di prevalenza e continuità, necessari al riconoscimento dell'invocata differenza retributiva. 3 Risulta, infatti, pacifico che, secondo le declaratorie contrattuali del CCNL del comparto Sanità pubblica (v. CCNL all. nn. 5-6-7 ricorso I Laureti), la categoria B, cui appartiene il lavoratore, include coloro che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
All'interno di questa declaratoria è stato creato il livello B super (BS) in cui il medesimo lavoratore
è inquadrato formalmente, e che ricomprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità nel loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Nella superiore categoria C, rivendicata dall'odierno appellato, rientrano invece i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomie e responsabilità, secondo metodologie definite e precisi ambiti di ambiti di intervento operativo, proprie del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità nei risultati conseguiti.
I profili professionali sono poi ulteriormente specificati nella contrattazione integrativa (v. all. n. 1 declaratorie e profili, CCNL 20.09.2001, CCNL 19.04.2004, doc. 3 allegato ricorso I , CP_1 secondo cui, nella categoria BS, rientra la figura dell'operatore tecnico specializzato il quale
“riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate
o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo, si indicano il conduttore di caldaie a vapore il cuoco diplomato l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore l'autista di autoambulanza”.
7. Quanto alla sollevata questione del giudicato, asseritamente formatosi in virtù di precedente sentenza, davanti al medesimo Tribunale, resa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, occorre precisare che, tra il periodo lavorativo oggetto della prima sentenza (Tribunale di Tivoli n.
749/2017) e quello affrontato nell'odierno procedimento non sussiste identità, in quanto nella prima decisione è stato esaminato il periodo lavorativo del 2011-2013, mentre in quello oggetto dell'odierno procedimento, nonostante la pretesa continuità, non si ritiene che sia stata validamente raggiunta la piena prova dello svolgimento di mansioni superiori.
4 In particolare, quanto ai periodi oggetto di domanda, la teste ha riferito solo sul range Tes_1
2016-2019; il teste nonostante abbia riferito di “conoscere” il ricorrente da vent'anni, ha Tes_2 affermato “è capitato spesso in questi anni di lavorare sulle stesse ambulanze, per un paio d'anni abbiamo fatto il turno insieme, eravamo nello stesso equipaggio”, ma, come evidente, senza precisare gli anni in cui ciò si sia verificato, con ciò rendendo impossibile identificare la successione temporale degli eventi. Infine, i testi di parte resistente nulla hanno specificato in relazione all'effettivo svolgimento di mansioni superiori riconducibili a declaratoria diversa rispetto a quella del formale inquadramento;
ciò implica come risulti non provato lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo di cui al presente procedimento, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta dal ricorrente.
Si sottolinea che nell'interpretare solidamente le norme materia, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato stesso non si estende automaticamente a periodi diversi, anche se tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, salvo che il rapporto giuridico sia identico e continuativo. In caso contrario,
l'applicazione del giudicato a un periodo diverso si porrebbe in contrasto con l'art. 2909 c.c., perché si attribuirebbe una efficacia vincolante a un accertamento relativo a diversi presupposti temporali
(v. Cass. civ., SS.UU. 12/12/2014, n. 26242, “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non si estende a fatti successivi o a periodi diversi, salvo che si tratti di rapporti giuridici identici e continuativi”). Inoltre “l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato non può essere esteso a un diverso periodo temporale se non si dimostra l'identità del rapporto giuridico”
(Cass. civ., Sez. I civ n. 28/2017).
Inoltre, con riferimento agli effetti di una decisione resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è noto che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, se svolte in modo continuativo e non abusivo, non comporta automaticamente il diritto all'inquadramento superiore, pur potendo dare diritto alla retribuzione corrispondente, ove siano giudizialmente accertati i requisiti. Ne deriva che la prova di tale svolgimento contenuta in un accertamento giudiziale, come quello di cui il ricorrente chiedeva una applicazione ultronea, non è idonea a produrre effetti automatici e incontestabili nel futuro, essendo la disciplina delle mansioni superiori avulsa dal sistema privatistico (art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che deroga all'art. 2103 c.c.), in omaggio ai superiori principi costituzionali (artt. 3, 51 e 97 e 98 Cost.).
È del resto proprio in omaggio a tali principi (divieto di automatismo alla qualifica superiore) che il lavoratore dipendente pubblico con rapporto di impiego contrattualizzato è indotto (come nel caso di specie) ad inoltrare una nuova domanda giudiziale, per determinati periodi del rapporto stesso nel corso dei quali adduce di avere svolto mansioni superiori.
5 Emblematica al riguardo è la Cass. sez. L. n. 7577/2003, secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto.
Il caso che occupa configura l'esatto opposto, poiché la nuova domanda, oggetto del presente giudizio, ha prodotto risultati del tutto diversi, non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente accertamento (sentenza n. 749/2017), dove invece il giudicante, sulla base dell'istruttoria svolta, ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori.
8. In questa sede, dinanzi al quadro probatorio raccolto (testimoni e , occorre Tes_1 Tes_2 rilevare che l'attività del anche alla luce della job description contenuta nel contratto CP_1 integrativo sopravvenuto, si era svolta, oltre che nelle mansioni tipiche di guida e cura del veicolo, solo in via del tutto occasionale in termini di “ausilio” all'infermiere preposto.
È infatti emerso che in taluni casi gli stessi autisti si vedono costretti a svolgere attività su indicazione e direttive dello stesso infermiere, anche se limitate a prestazioni di mero aiuto manuale, ovviamente con minore impegno sia temporale sia logistico rispetto a quelle proprie della qualifica infermieristica.
Il teste di parte resistente, escusso in data 04.04.2024, ha infatti dichiarato che Tes_3
“L'organizzazione però è standardizzata, i compiti derivanti dalle job description valgono per tutta la Regione Lazio. In base a queste, le mansioni dell'autista consistono nella guida e nel controllo del mezzo, nonchè nella collaborazione con l'infermiere durante la fase di soccorso, ovvero nell'aiutare l'infermiere nello svolgimento delle manovre sanitarie. Quando si fa parte di un sistema di emergenza sanitaria su un'ambulanza si è tutti soccorritori, tutti contribuiscono al soccorso”.
6 Analogamente, il teste , coordinatore infermieristico di per la postazione di Tes_4 Pt_1
Tivoli, escusso all'udienza del 27.02.2024, ha riferito: “Oltre alla guida del mezzo, il ricorrente poteva essere di supporto su indicazione dell'infermiere, ma non poteva eseguire alcun tipo di manovra in autonomia oltre a guidare. Questo in base alle job description aziendali. Se mancava
l'operatore tecnico le sue mansioni, che consistevano essenzialmente nel trasporto della barella e dei presidi, venivano svolte dai due che rimanevano”
Ne deriva che, se anche il ha svolto alcune attività tipiche del profilo infermieristico, con un CP_1 certo grado di autonomia, le stesse si sono rese necessarie per lo svolgimento del supporto all'attività emergenziale, mentre è evidente dalla declaratoria contrattuale, nell'interpretazione che ne deve dare il giudice di merito, che i requisiti della responsabilità e dell'autonomia sono rinvenibili esclusivamente nell'attività tipica del soccorso, appannaggio di infermieri ed eventualmente medici, senza che possa essere in alcun modo bypassato il soggetto che tale attività deve necessariamente dirigere, anche nei momenti più delicati, stabilendo cosa e come deve essere fatto in via esclusiva e indipendente.
La teste ha affermato che le mansioni del erano “quelle di controllare che vi Tes_1 CP_1 fossero tutti i presidi sul mezzo, di trasportare il paziente e di fornire sul posto un supporto assistenziale infermieristico nella rilevazione dei parametri del paziente, nella mobilizzazione dei pazienti politraumatizzati, nell'applicazione dei presidi di immobilizzazione e nell'utilizzo dei presidi medicali (ad esempio il pallone autoespansibile, il va e vieni, il defibrillatore semi automatico). Nello svolgimento di queste attività il ricorrente mi forniva un continuo supporto, anche perché sul mezzo eravamo praticamente sempre in due, non c'era un soccorritore oltre all'infermiere”.
Ciò dimostra che una eventuale attività di supporto del dovuta all'urgenza della situazione, CP_1 non è comunque idonea a delineare i confini di una autonomia e/o responsabilità nello svolgimento delle mansioni.
Analogamente, il teste ha sottolineato che, al venir meno della figura professionale del Tes_2 barelliere, l'autista soccorritore “ha acquistato sempre più importanza. Ad esempio la barella adesso la prende l'autista. Quando lavoro con il ricorrente, io mi occupo della parte infermieristica, del monitoraggio del paziente, della rilevazione dei parametri e della somministrazione eventuali farmaci. Il ricorrente, sempre sotto mio comando, mi aiuta a prendere i presidi medicali occorrenti, ad esempio l'ago cannula…” con ciò convalidando la conclusione che l'attività svolta dal per come emergente in questo procedimento, e a prescindere dai periodi CP_1 accertati in altri procedimenti (v. sentenza relativa al periodo 2011-2013) è stata svolta sempre
“insieme” ed in “aiuto” all'infermiere.
7 Difettano, come evidente, i requisiti dell'autonomia e della prevalenza delle diverse e rivendicate mansioni, che ricadrebbero nella declaratoria C.
9. Questa Corte ritiene, pertanto, che difetti in giudizio la prova dello svolgimento effettivo e continuativo delle mansioni superiori, in quanto non sono emerse né la stabilità né la continuatività dello svolgimento di mansioni superiori (Cass. civ., sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore deve provare di avere svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che contraddistinguono la qualifica superiore”.
Come anticipato, del resto, la giurisprudenza richiede un'analisi complessa, non limitata a valutazioni generiche, in quanto il ragionamento motivazionale va supportato per il tramite della prova delle tre fasi del concreto accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte, dell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e del raffronto tra le mansioni svolte e quelle previste per la qualifica superiore (Cass. n. 1231/2024).
Come detto, il riconoscimento delle mansioni superiori poggia sui requisiti della autonomia e responsabilità nell'esercizio delle mansioni e sulla verifica della circostanza che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato appunto l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica o svolgimento
(Cass. n. 21224/2024). Nel caso di specie le mansioni svolte in concreto dal non sono CP_1 sussumibili all'interno dei concetti di “autonomia” e “responsabilità” sopra indicati, né dall'istruttoria espletata è verificabile l'ulteriore requisito della prevalenza qualitativa (contenuto professionale) e quantitativa (tempo dedicato) rispetto a quelle ordinarie svolte, ovvero la guida dell'ambulanza (cfr. Cass. n. 25772/2024).
La superiore categoria C, del resto, comprende l'operatore tecnico specializzato esperto, che si contraddistingue per lo svolgimento, in aggiunta alle mansioni di tipo manuale e tecnico, di attività particolarmente qualificate, che non possono essere identificate di per sé con le sole attività consistenti nel coadiuvare o supportare il personale infermieristico durante le operazioni di soccorso.
Quanto alla frequenza, pure indicata dal ricorrente, di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di tecniche salvavita, di pronto soccorso, di utilizzo di strumenti infermieristici su soggetti in emergenza sanitaria, si deve rilevare che essi fanno parte dell'attività formativa prevista dalle disposizioni sopra richiamate, necessarie per svolgere le mansioni di autista tipiche del settore emergenziale;
si sottolinea infatti che le stesse non possono che essere connaturate all'esercizio di tale attività, ma non valgono a configurare un proprium del livello superiore rivendicato.
8 Va dunque ribadito, in senso opposto alle risultanze del primo grado, che le mansioni di mero supporto sanitario durante le operazioni di soccorso non costituiscono di per sé un tratto differenziale tra i due inquadramenti in questione. Ne deriva che perde rilevanza decisoria il riconoscimento, effettuato dal Tribunale di Tivoli, delle mansioni superiori per le quali è stata disposta la condanna alle differenze retributive nei confronti del datore di lavoro.
10. Per quanto fin qui esposto, e in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio,
e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado in € 2.695,00 e quanto al presente grado di giudizio in € 3.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
La Cons. est. La Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
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V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
Rossana Taverna Consigliere rel.
All'udienza del 02/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3068/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
in persona del Direttore generale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Grillea, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Bongarzone e Zinzi, giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLATO ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 937/2024 depositata in data 06/06/2024.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato, adiva il Controparte_1
Tribunale di Tivoli chiedendo: “… In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente ha svolto di fatto in maniera prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla qualifica professionale di “C -profilo professionale di Operatore Tecnico specializzato esperto dal 25.01.2015; Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione aggiuntiva, a titolo di differenze retributive, quale differenziale
1 economico (per ciascun anno), tra la fascia economica iniziale della categoria immediatamente superiore (C) e la fascia economica iniziale della categoria di formale assegnazione (BS)…..”
Deduceva al punto 12 del ricorso che “… Con precedente giudizio definito dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 144/2018 (all. sub 12 al fascicolo di primo grado) il Tribunale di Tivoli in accoglimento della domanda presentata da ha riconosciuto a seguito di Controparte_1 svolgimento di mansioni superiori domanda presentata dato dello stesso a percepire in ragione delle mansioni da “C” svolte le differenze retributive per il periodo dal 1.12.2011 al 31.01.2013.
Per il periodo successivo al 31/1/2014 l'istante ha continuato a rendere la prestazione lavorativa con le medesime modalità rese sino al 31/1/2013, non vi è stata alcuna modifica delle mansioni svolte…”, sottolineando il formarsi del giudicato, di cui chiedeva applicazione al caso di specie, stante il persistere della medesima situazione di fatto nel rapporto lavorativo in corso.
Affermava di lavorare alle dipendenze dell' ( ) Pt_1 Parte_1 con mansioni di autista, inquadrato nel profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” BS
(all. 1), dal 2006, all'epoca del ricorso in servizio presso la postazione di Tivoli e, nonostante il formale inquadramento nella categoria BS, allegava di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al profilo C del CCNL di categoria (settore Sanità pubblica).
2. Si costituiva con memoria del 09.10.2020, sostenendo in primo luogo che le Pt_1 mansioni svolte da fossero aderenti al profilo contrattuale BS, come da job description CP_1 allegata e opponendosi alla richiesta. Infatti, le attività descritte (supporto al personale infermieristico) erano da considerare operazioni elementari e materiali, non riconducibili a un profilo superiore e ciò, in particolare, avendo riguardo ai riferimenti normativi e giurisprudenziali, che richiedono la prevalenza delle mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale
(Art. 52 del D.lgs. 165/2001), con specifico onere della prova a carico del lavoratore, che deve illustrare, tra l'altro, il confronto tra le mansioni svolte e quelle previste contrattualmente. Nel merito, riteneva che le attività svolte da non contemplavano conoscenze teoriche elevate, né CP_1 richiedevano un addestramento complesso, e che a causa della riduzione degli equipaggi (effettuata con D.C.A. n.518/2015) l'autista, pur svolgendo in talune occasioni un supporto materiale all'infermiere, non è comunque abilitato a svolgere mansioni superiori, anche perché le linee guida nazionali prevedono che l'autista soccorritore partecipi all'intervento, ma non assume in alcun caso ruoli superiori.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, opponendosi alla richiesta di prove orali e, in subordine, richiedeva prova contraria con indicazione di due testimoni.
2 3. Con sentenza del 6 giugno 2024 il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta
(mediante documenti e audizione dei testi), ha accolto la domanda del ricorrente e riconosciuto il diritto alla percezione delle retribuzioni per mansioni superiori svolte dal 25.01.2015, nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dal deposito del ricorso introduttivo.
4. Con atto di appello dell'8.11.2024 impugnava la detta sentenza, allegando la Pt_1 violazione del contraddittorio, per avere il giudice ammesso le sentenze passate in giudicato tra i documenti oggetto di procedimento, ponendole a base della decisione, e sostenendo la manifesta illogicità e irragionevolezza della pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove testimoniali.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2025 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, sia con riferimento alla mancanza di contestazione relativa alla esistenza di un giudicato, sia con riferimento all'accertato svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore.
6. Osserva questa Corte che le doglianze contenute nell'atto di appello si rivelano nel complesso fondate e pertanto la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata.
In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, il procedimento logico giuridico che conduce alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive consistenti: a) nell'individuare qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
b) nell'accertare in fatto le attività lavorative concretamente svolte;
c) nel raffrontare i risultati di tali due indagini (Cass. sez. L. n. 30580/2019). Ne consegue che la domanda del lavoratore, volta a conseguire le differenze retributive, postula che siano state svolte, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento, con conseguente attribuzione della qualifica superiore.
In particolare, a fronte della puntuale contestazione del datore di lavoro, il lavoratore è onerato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare, in caso di mansioni promiscue, la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi attribuire valore decisivo alle mansioni cosiddette caratterizzanti, cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (Cass. sez. L. n.
2969/2021).
In quest'ordine di idee, deve essere riconosciuto che il giudice di primo grado non ha rilevato correttamente quanto emerso dalle risultanze istruttorie, che hanno solo evidenziato la miscellanea delle mansioni svolte e la occasionalità di talune sporadiche mansioni superiori, con conseguente difetto dei requisiti di prevalenza e continuità, necessari al riconoscimento dell'invocata differenza retributiva. 3 Risulta, infatti, pacifico che, secondo le declaratorie contrattuali del CCNL del comparto Sanità pubblica (v. CCNL all. nn. 5-6-7 ricorso I Laureti), la categoria B, cui appartiene il lavoratore, include coloro che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
All'interno di questa declaratoria è stato creato il livello B super (BS) in cui il medesimo lavoratore
è inquadrato formalmente, e che ricomprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità nel loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Nella superiore categoria C, rivendicata dall'odierno appellato, rientrano invece i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomie e responsabilità, secondo metodologie definite e precisi ambiti di ambiti di intervento operativo, proprie del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità nei risultati conseguiti.
I profili professionali sono poi ulteriormente specificati nella contrattazione integrativa (v. all. n. 1 declaratorie e profili, CCNL 20.09.2001, CCNL 19.04.2004, doc. 3 allegato ricorso I , CP_1 secondo cui, nella categoria BS, rientra la figura dell'operatore tecnico specializzato il quale
“riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate
o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo, si indicano il conduttore di caldaie a vapore il cuoco diplomato l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore l'autista di autoambulanza”.
7. Quanto alla sollevata questione del giudicato, asseritamente formatosi in virtù di precedente sentenza, davanti al medesimo Tribunale, resa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, occorre precisare che, tra il periodo lavorativo oggetto della prima sentenza (Tribunale di Tivoli n.
749/2017) e quello affrontato nell'odierno procedimento non sussiste identità, in quanto nella prima decisione è stato esaminato il periodo lavorativo del 2011-2013, mentre in quello oggetto dell'odierno procedimento, nonostante la pretesa continuità, non si ritiene che sia stata validamente raggiunta la piena prova dello svolgimento di mansioni superiori.
4 In particolare, quanto ai periodi oggetto di domanda, la teste ha riferito solo sul range Tes_1
2016-2019; il teste nonostante abbia riferito di “conoscere” il ricorrente da vent'anni, ha Tes_2 affermato “è capitato spesso in questi anni di lavorare sulle stesse ambulanze, per un paio d'anni abbiamo fatto il turno insieme, eravamo nello stesso equipaggio”, ma, come evidente, senza precisare gli anni in cui ciò si sia verificato, con ciò rendendo impossibile identificare la successione temporale degli eventi. Infine, i testi di parte resistente nulla hanno specificato in relazione all'effettivo svolgimento di mansioni superiori riconducibili a declaratoria diversa rispetto a quella del formale inquadramento;
ciò implica come risulti non provato lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo di cui al presente procedimento, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta dal ricorrente.
Si sottolinea che nell'interpretare solidamente le norme materia, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato stesso non si estende automaticamente a periodi diversi, anche se tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, salvo che il rapporto giuridico sia identico e continuativo. In caso contrario,
l'applicazione del giudicato a un periodo diverso si porrebbe in contrasto con l'art. 2909 c.c., perché si attribuirebbe una efficacia vincolante a un accertamento relativo a diversi presupposti temporali
(v. Cass. civ., SS.UU. 12/12/2014, n. 26242, “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non si estende a fatti successivi o a periodi diversi, salvo che si tratti di rapporti giuridici identici e continuativi”). Inoltre “l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato non può essere esteso a un diverso periodo temporale se non si dimostra l'identità del rapporto giuridico”
(Cass. civ., Sez. I civ n. 28/2017).
Inoltre, con riferimento agli effetti di una decisione resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è noto che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, se svolte in modo continuativo e non abusivo, non comporta automaticamente il diritto all'inquadramento superiore, pur potendo dare diritto alla retribuzione corrispondente, ove siano giudizialmente accertati i requisiti. Ne deriva che la prova di tale svolgimento contenuta in un accertamento giudiziale, come quello di cui il ricorrente chiedeva una applicazione ultronea, non è idonea a produrre effetti automatici e incontestabili nel futuro, essendo la disciplina delle mansioni superiori avulsa dal sistema privatistico (art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che deroga all'art. 2103 c.c.), in omaggio ai superiori principi costituzionali (artt. 3, 51 e 97 e 98 Cost.).
È del resto proprio in omaggio a tali principi (divieto di automatismo alla qualifica superiore) che il lavoratore dipendente pubblico con rapporto di impiego contrattualizzato è indotto (come nel caso di specie) ad inoltrare una nuova domanda giudiziale, per determinati periodi del rapporto stesso nel corso dei quali adduce di avere svolto mansioni superiori.
5 Emblematica al riguardo è la Cass. sez. L. n. 7577/2003, secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto.
Il caso che occupa configura l'esatto opposto, poiché la nuova domanda, oggetto del presente giudizio, ha prodotto risultati del tutto diversi, non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente accertamento (sentenza n. 749/2017), dove invece il giudicante, sulla base dell'istruttoria svolta, ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori.
8. In questa sede, dinanzi al quadro probatorio raccolto (testimoni e , occorre Tes_1 Tes_2 rilevare che l'attività del anche alla luce della job description contenuta nel contratto CP_1 integrativo sopravvenuto, si era svolta, oltre che nelle mansioni tipiche di guida e cura del veicolo, solo in via del tutto occasionale in termini di “ausilio” all'infermiere preposto.
È infatti emerso che in taluni casi gli stessi autisti si vedono costretti a svolgere attività su indicazione e direttive dello stesso infermiere, anche se limitate a prestazioni di mero aiuto manuale, ovviamente con minore impegno sia temporale sia logistico rispetto a quelle proprie della qualifica infermieristica.
Il teste di parte resistente, escusso in data 04.04.2024, ha infatti dichiarato che Tes_3
“L'organizzazione però è standardizzata, i compiti derivanti dalle job description valgono per tutta la Regione Lazio. In base a queste, le mansioni dell'autista consistono nella guida e nel controllo del mezzo, nonchè nella collaborazione con l'infermiere durante la fase di soccorso, ovvero nell'aiutare l'infermiere nello svolgimento delle manovre sanitarie. Quando si fa parte di un sistema di emergenza sanitaria su un'ambulanza si è tutti soccorritori, tutti contribuiscono al soccorso”.
6 Analogamente, il teste , coordinatore infermieristico di per la postazione di Tes_4 Pt_1
Tivoli, escusso all'udienza del 27.02.2024, ha riferito: “Oltre alla guida del mezzo, il ricorrente poteva essere di supporto su indicazione dell'infermiere, ma non poteva eseguire alcun tipo di manovra in autonomia oltre a guidare. Questo in base alle job description aziendali. Se mancava
l'operatore tecnico le sue mansioni, che consistevano essenzialmente nel trasporto della barella e dei presidi, venivano svolte dai due che rimanevano”
Ne deriva che, se anche il ha svolto alcune attività tipiche del profilo infermieristico, con un CP_1 certo grado di autonomia, le stesse si sono rese necessarie per lo svolgimento del supporto all'attività emergenziale, mentre è evidente dalla declaratoria contrattuale, nell'interpretazione che ne deve dare il giudice di merito, che i requisiti della responsabilità e dell'autonomia sono rinvenibili esclusivamente nell'attività tipica del soccorso, appannaggio di infermieri ed eventualmente medici, senza che possa essere in alcun modo bypassato il soggetto che tale attività deve necessariamente dirigere, anche nei momenti più delicati, stabilendo cosa e come deve essere fatto in via esclusiva e indipendente.
La teste ha affermato che le mansioni del erano “quelle di controllare che vi Tes_1 CP_1 fossero tutti i presidi sul mezzo, di trasportare il paziente e di fornire sul posto un supporto assistenziale infermieristico nella rilevazione dei parametri del paziente, nella mobilizzazione dei pazienti politraumatizzati, nell'applicazione dei presidi di immobilizzazione e nell'utilizzo dei presidi medicali (ad esempio il pallone autoespansibile, il va e vieni, il defibrillatore semi automatico). Nello svolgimento di queste attività il ricorrente mi forniva un continuo supporto, anche perché sul mezzo eravamo praticamente sempre in due, non c'era un soccorritore oltre all'infermiere”.
Ciò dimostra che una eventuale attività di supporto del dovuta all'urgenza della situazione, CP_1 non è comunque idonea a delineare i confini di una autonomia e/o responsabilità nello svolgimento delle mansioni.
Analogamente, il teste ha sottolineato che, al venir meno della figura professionale del Tes_2 barelliere, l'autista soccorritore “ha acquistato sempre più importanza. Ad esempio la barella adesso la prende l'autista. Quando lavoro con il ricorrente, io mi occupo della parte infermieristica, del monitoraggio del paziente, della rilevazione dei parametri e della somministrazione eventuali farmaci. Il ricorrente, sempre sotto mio comando, mi aiuta a prendere i presidi medicali occorrenti, ad esempio l'ago cannula…” con ciò convalidando la conclusione che l'attività svolta dal per come emergente in questo procedimento, e a prescindere dai periodi CP_1 accertati in altri procedimenti (v. sentenza relativa al periodo 2011-2013) è stata svolta sempre
“insieme” ed in “aiuto” all'infermiere.
7 Difettano, come evidente, i requisiti dell'autonomia e della prevalenza delle diverse e rivendicate mansioni, che ricadrebbero nella declaratoria C.
9. Questa Corte ritiene, pertanto, che difetti in giudizio la prova dello svolgimento effettivo e continuativo delle mansioni superiori, in quanto non sono emerse né la stabilità né la continuatività dello svolgimento di mansioni superiori (Cass. civ., sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore deve provare di avere svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che contraddistinguono la qualifica superiore”.
Come anticipato, del resto, la giurisprudenza richiede un'analisi complessa, non limitata a valutazioni generiche, in quanto il ragionamento motivazionale va supportato per il tramite della prova delle tre fasi del concreto accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte, dell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e del raffronto tra le mansioni svolte e quelle previste per la qualifica superiore (Cass. n. 1231/2024).
Come detto, il riconoscimento delle mansioni superiori poggia sui requisiti della autonomia e responsabilità nell'esercizio delle mansioni e sulla verifica della circostanza che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato appunto l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica o svolgimento
(Cass. n. 21224/2024). Nel caso di specie le mansioni svolte in concreto dal non sono CP_1 sussumibili all'interno dei concetti di “autonomia” e “responsabilità” sopra indicati, né dall'istruttoria espletata è verificabile l'ulteriore requisito della prevalenza qualitativa (contenuto professionale) e quantitativa (tempo dedicato) rispetto a quelle ordinarie svolte, ovvero la guida dell'ambulanza (cfr. Cass. n. 25772/2024).
La superiore categoria C, del resto, comprende l'operatore tecnico specializzato esperto, che si contraddistingue per lo svolgimento, in aggiunta alle mansioni di tipo manuale e tecnico, di attività particolarmente qualificate, che non possono essere identificate di per sé con le sole attività consistenti nel coadiuvare o supportare il personale infermieristico durante le operazioni di soccorso.
Quanto alla frequenza, pure indicata dal ricorrente, di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di tecniche salvavita, di pronto soccorso, di utilizzo di strumenti infermieristici su soggetti in emergenza sanitaria, si deve rilevare che essi fanno parte dell'attività formativa prevista dalle disposizioni sopra richiamate, necessarie per svolgere le mansioni di autista tipiche del settore emergenziale;
si sottolinea infatti che le stesse non possono che essere connaturate all'esercizio di tale attività, ma non valgono a configurare un proprium del livello superiore rivendicato.
8 Va dunque ribadito, in senso opposto alle risultanze del primo grado, che le mansioni di mero supporto sanitario durante le operazioni di soccorso non costituiscono di per sé un tratto differenziale tra i due inquadramenti in questione. Ne deriva che perde rilevanza decisoria il riconoscimento, effettuato dal Tribunale di Tivoli, delle mansioni superiori per le quali è stata disposta la condanna alle differenze retributive nei confronti del datore di lavoro.
10. Per quanto fin qui esposto, e in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio,
e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado in € 2.695,00 e quanto al presente grado di giudizio in € 3.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
La Cons. est. La Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
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