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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 67 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Costanza Leone appellante contro
Controparte_1 avv. Susanna Cenerini, Lucia Macchia, Cristina Sardi, Maria Teresa Zenti appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 256/2023 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata in data
19 agosto 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
La dipendente aveva convenuto il Comune di avanti al Tribunale del lavoro con una domanda Parte_1 CP_1 di contenuto complesso, con la quale chiedeva di accertare plurime illegittimità della condotta datoriale nei suoi confronti con il conseguente riconoscimento di varie voci di risarcimento del danno, patrimoniale e non. L'ente locale si era costituito resistendo alla domanda e, dopo istruttoria orale e CTU medico legale, la sentenza appellata aveva accolto in parte la domanda, motivando come segue.
Condotta datoriale
La ricorrente, dipendente del Comune dal 1993 era inquadrata come funzionario D3, la cui declaratoria contrattuale era caratterizzata da attività di elevata complessità e difficoltà delle prestazioni;
elevata specializzazione professionale e controllo dei risultati del settore, ovvero istruttoria e preparazione di atti di notevole grado di difficoltà, con direzione di unità operativa e esercizio di funzioni di rilevanza esterna;
autonomia operativa e di iniziativa con facoltà di decisione pagina 1 di 16 nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali. Aveva lamentato che, per effetto dei risultati delle elezioni amministrative di giugno 2014, a cominciare dal successivo giugno 2015 l'ente locale aveva compiuto varie operazioni di riorganizzazione, nel corso delle quali in modo illegittimo aveva soppresso la sua Posizione Organizzativa di Alta
Professionalità “Procedure Espropriative” (in servizio dal 2009 presso l'Ufficio Procedure Espropriative, aveva avuto l'incarico di coordinatrice tecnica del coordinando l'assemblea dei Sindaci per le decisioni sugli alloggi di edilizia Pt_2 residenziale pubblica).
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda non era fondato poiché, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, il aveva dimostrato che dal giugno 2015 da un lato aveva deciso che di conferire le PO e le AP con un CP_1 procedimento selettivo, da estendere a tutti i dipendenti di categoria D, previa valutazione di titoli ed esperienze professionali, e dall'altro lato aveva soppresso alcune posizioni (fra cui la AP “Procedure Espropriative”, assegnata alla ricorrente) per ridurre gli uffici e garantire una gestione più razionale, considerando anche la riduzione degli espropri in atto e l'intenzione di accorpare l'ufficio tecnico patrimoniale, al quale competevano le operazioni degli espropri, con l'ufficio procedure espropriative, creando il nuovo ufficio tecnico patrimoniale procedure espropriative. Inoltre, la AP della ricorrente scaduta a giugno 2015, era stata prorogata fino a tutto settembre 2015, conservandole la medesima Co retribuzione aggiuntiva, così dimostrando che la riorganizzazione con soppressione della stessa era estranea ad ogni vessazione nei suoi confronti, essendo piuttosto motivata da scelte organizzative discrezionali del datore di lavoro pubblico (art. 5 D. Lgvo n. 165/2001).
La ricorrente aveva lamentato che nell'ambito della medesima riorganizzazione, all'interno del nuovo ufficio tecnico patrimoniale e procedure espropriative, era stata sopravanzata da un tecnico PO di prima fascia, geom privo di CP_3 laurea e con inquadramento inferiore al suo. Secondo il Tribunale, anche questo capo di domanda non era fondato poiché la PO di responsabile del neo ufficio tecnico patrimoniale, come quella della ricorrente, era anch'essa in regime CP_3 di proroga fino al 30 settembre 2015. Insomma, non si trattava di posizioni comparabili poiché, nell'ambito della rispettiva proroga, ciascuno di loro avrebbe continuato a svolgere gli incarichi già conferiti (AP espropri e procedure selettive la ricorrente, PO tecnica Nencioni).
La ricorrente aveva lamentato la revoca dell'incarico di coordinatrice tecnica del quale conseguenza della Pt_2 soppressione della sua AP. Secondo il Tribunale, questo capo di domanda era nuovamente infondato, trattandosi di scelte discrezionali del datore di lavoro pubblico. Ed era infondata anche l'ulteriore pretesa di un compenso aggiuntivo per tale coordinamento tecnico poiché, nel contempo, la ricorrente aveva percepito il trattamento specifico per la AP, che non si poteva cumulare con l'altro.
La ricorrente aveva lamentato che nel luglio 2015 aveva partecipato alla selezione per la PO Ufficio Anagrafe, ma le era stata preferita la collega la quale, fino a quel momento, aveva ricoperto incarichi di basso profilo. Persona_1
Secondo il Tribunale, pure questa domanda era infondata, essendo pacifico che la PO oggetto di quella selezione era stata assegnata sulla base di valutazioni effettuate dai dirigenti competenti. In diritto, l'assegnazione e il rinnovo di una PO esprimono discrezionalità del datore pubblico, non soggetta alla regola del concorso, purché svolta con trasparenza ed in funzione di efficienza. Infine, con la sentenza definitiva n. 14/2019, il Tribunale di Livorno aveva già confermato la pagina 2 di 16 legittimità della procedura selettiva per il conferimento della stessa PO ufficio anagrafe. Era irrilevante che la stessa posizione fosse stata assegnata ad altra collega, considerando che a quella selezione avevano partecipato circa 300 dipendenti, mentre le PO da assegnare erano soltanto 80.
La ricorrente aveva aggiunto che nel novembre 2015, nonostante fosse stata l'unica dipendente a chiedere di partecipare alla procedura selettiva per la assegnazione della PO Gabinetto del Sindaco, nemmeno tale incarico le era stato assegnato.
Secondo il Tribunale, pure questo capo di domanda era infondato poiché il aveva dimostrato che, come previsto CP_1 dal regolamento, una volta effettuata la necessaria istruttoria, il Direttore Generale aveva escluso la specializzazione della ricorrente in relazione alle funzioni di natura fiduciaria, come quelle in concreto richieste dal Gabinetto. Il Sindaco aveva deciso infatti di assegnare tale PO al collega poiché egli era già stato nel Gabinetto del Sindaco precedente. Tes_1
La ricorrente aveva lamentato che, nel contempo, da giugno 2015 l'ufficio procedure espropriative era stato trasferito alla sede principale di piazza del Municipio presso una sede decentrata in via Marradi. Invece, lei e la collega CP_4 erano rimaste inoperose, assegnate sempre sede precedente. Soltanto da fine agosto 2015 lei e erano
[...] CP_4 state trasferite in una piccola stanza di via Marradi, proseguendo nella loro inattività. Secondo il Tribunale, la domanda era fondata per il solo periodo da giugno a settembre 2015, poiché la teste aveva riferito che, mentre nella sede via CP_4
Marradi erano state trasferite casse contenenti pratiche espropriative, la ricorrente era rimasta nella precedente sede di piazza del Municipio fino a settembre, senza poter operare poiché le pratiche erano esclusivamente cartacee, e quindi non disponendo dei relativi fascicoli era possibile solo rispondere al telefono e poco più. E ancora, il teste collega Tes_2 aveva riferito di avere in seguito visto la ricorrente e la arrivare nella sede di via Marradi, e di essere lì
[...] CP_4 collocate in una piccola stanza che conteneva quei fascicoli che in precedenza erano stati trasferiti in quello stesso ufficio.
La ricorrente aveva lamentato altresì che, in seguito alla propria assenza per malattia da gennaio 2016 a maggio 2017, una volta rientrata in servizio era stata nuovamente collocata nello stesso ufficio insieme alla collega rimanendo CP_4 ancora totalmente inoperosa. Secondo il Tribunale, questo capo di domanda era infondato poiché la Dirigente del personale, preso atto della richiesta della ricorrente per la sua ricollocazione nell'ufficio tecnico patrimoniale e procedure espropriative, le aveva offerto addirittura di scegliere una collocazione alternativa, senza ottenere tuttavia da lei alcuna risposta. Insomma, l'inoperosità della ricorrente sarebbe dipesa dalla sua mancata collaborazione con il piuttosto CP_1 che alla mancata individuazione di una collocazione adeguata da parte di quest'ultimo.
La ricorrente aveva lamentato che la domanda di mobilità interna verso l'ufficio servizi cimiteriali presentata nel settembre
2017 non era stata accolta, nonostante il parere positivo del Dirigente del settore contratti, poiché la Dirigente
[...] avrebbe deciso di affidare la PO al collega Secondo il Tribunale, anche questo capo di domanda era CP_5 CP_6 Pa infondato poiché nemmeno era stato trasferito all'ufficio servizi cimiteriali, mentre la era stata conferita ad altro CP_6 collega. La ricorrente peraltro aveva fatto questione solo relativamente al mancato trasferimento, poiché nel momento in cui vennero pubblicati i bandi per la PO servizi cimiteriali, essa nemmeno aveva proposto domanda.
La ricorrente aveva lamentato di non avere superato nemmeno la selezione per la PO settore Associazionismo, partecipazione e gestione urban center e beni comuni, che era stata attribuita ad un dipendente inquadrato in D, ma fornito di titolo di studio da perito aeronautico, del tutto inconferente all'incarico. Secondo il Tribunale, il capo di domanda era pagina 3 di 16 infondato per la medesima natura discrezionale della scelta di attribuire le PO, sottratta al pubblico concorso purché improntata a trasparenza ed efficienza.
La ricorrente aveva lamentato di essere stata convocata dal Segretario Generale nel dicembre 2017 per un colloquio in cui le era stato proposto di occuparsi del settore demanio, senza che tale offerta si concretizzasse, dal momento che essa nemmeno era stata coinvolta nella nuova istituzione dell'ufficio procedure espropriative, nonostante la notevole esperienza precedente. Inoltre, nel marzo 2018 era stata convocata ancora a colloquio con il Sindaco, senza ricevere poi il medesimo incarico, venendo piuttosto trasferita al settore finanziamenti comunitari, sviluppo economico programmi e progetti complessi, con incarichi non in linea con le competenze esercitate, motivo per cui non aveva partecipato alle selezioni per
PO del proprio settore. Secondo il Tribunale, il capo di domanda era infondato poiché già la stessa convocazione di dicembre 2017 esprimeva attenzione del Comune nei confronti della ricorrente, mentre era lei stessa ad avere manifestato più volte il disagio di permanere nell'ufficio procedure espropriative affidato al geometra (vedi precedenti CP_3 censure alla condotta del Comune sul punto). Analogamente, anche la convocazione di marzo 2018 esprimeva attenzione del Comune nei confronti della ricorrente, la quale aveva scelto di sua iniziativa di non partecipare alle selezioni per PO bandite in seguito. Il collega all'epoca capo gabinetto del Sindaco, aveva riferito di avere suggerito lui al Testimone_3
Sindaco di incontrare la ricorrente per avviare un percorso destinato a conferirle una PO. Ma, nonostante le ipotesi formulate nell'occasione dall'organo di vertice (scindere in due parti l'ufficio già esistente, per istituire una nuova PO da conferire, e bandire la relativa selezione), la ricorrente non aveva partecipato a tale procedura, e per questo motivo non aveva ottenuto la PO.
La ricorrente aveva lamentato altresì di avere subìto la valutazione delle proprie performance da parte sia della Dirigente
nonostante che in precedenza la stessa ricorrente avesse denunciato condotte lavorative della medesima CP_5
Dirigente, sia del Dirigente e della Dirigente sempre ottenendo risultati inferiori a quelli che invece le Tes_3 Per_2 spettavano. Secondo il Tribunale, quest'ultimo capo di domanda era di nuovo infondato perché le censure alle condotte dei dirigenti che avevano operato tali valutazioni erano generiche, e formulate in una prospettiva del tutto soggettiva.
Infine, la complessiva situazione critica denunciata dalla ricorrente si era risolta nel maggio 2020 (ovvero nel corso del giudizio di primo grado, introdotto con ricorso del settembre 2019), quando essa aveva chiesto ed ottenuto la PO supporto segretario generale, giunta e consiglio comunale.
Risarcimento del danno
Così ricostruita la condotta datoriale illegittima, il Tribunale aveva esaminato le richieste di risarcimento della lavoratrice, iniziando dal danno patrimoniale alla professionalità e perdita di chance, escluso in toto.
Danno alla professionalità per privazione delle mansioni D3, o assegnazione di mansioni inferiori _ Secondo il Tribunale, nessun risarcimento poteva essere riconosciuto per tale titolo, considerando che da giugno 2015 il nuovo testo dell'art. 2103 cc consentiva di adibire il dipendente a tutte le mansioni alternative a quelle già svolte che, a prescindere dall'equivalenza professionale, appartenessero al medesimo livello di inquadramento, escludendo quindi di configurare un danno alla professionalità qualora la modifica dei compiti non rispettasse la stessa equivalenza professionale, ma si pagina 4 di 16 collocasse nell'ambito delle mansioni comunque esigibili. Inoltre, il danno alla professionalità era fatto valere dalla ricorrente in relazione alle vicende relative alle AP / PO. Ma tali incarichi non erano oggetto di un diritto del dipendente pubblico, né al loro conferimento a termine, né a maggior ragione al loro mantenimento dopo la scadenza del termine. Né tali incarichi riguardavano l'inquadramento del lavoratore, bensì l'attribuzione di specifiche posizioni di responsabilità, peraltro da sottoporre in linea generale a turnazione, ed in relazione alle quali nemmeno si poteva ipotizzare un demansionamento.
Danno per perdita di chance per estromissione dalle selezioni finalizzate ad assegnare una PO _ La ricorrente, come dipendente D3, aveva partecipato a 4 selezioni per PO (luglio 2015 anagrafe, novembre 2015 gabinetto del Sindaco, settembre 2017 servizi cimiteriali, novembre 2017 settore associazionismo). Tuttavia, la PO Anagrafe era stata assegnata ad altri in modo legittimo, come già stabilito con la sentenza definitiva n. 14/2009 del Tribunale di Livorno, mentre in relazione alle successive 3 PO ora dette, la ricorrente non aveva assolto l'onere della prova sull'effettiva esistenza di un danno attuale o futuro, che si prospettasse come probabile conseguenza della condotta datoriale.
Il Tribunale era passato poi alle ulteriori richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, solo parzialmente accolto.
Danno non patrimoniale, per lesione a dignità, integrità psicofisica, e condizione morale _ Secondo il Tribunale, la domanda era fondata per il limitato periodo di inattività giugno / settembre 2015, nel quale la ricorrente non aveva potuto proseguire il proprio lavoro (esclusivamente cartaceo) sulle pratiche di esproprio, rimanendo in servizio nella vecchia sede di piazza del Municipio mentre i relativi fascicoli fossero già stati trasferiti nella nuova sede di via Marradi. Si trattava Pa però di soli tre mesi, a fronte del fatto che la , scaduta a giugno 2015, era stata comunque prorogata fino a settembre
2015. Il risarcimento alla dignità personale doveva essere stimato nel 100% della retribuzione lorda mensile di €. 3.853,65
x 3 mesi = €. 11.560,95.
Danno biologico _ Quanto alle lesioni permanenti e temporanee all'integrità psicofisica, la CTU del dr. Persona_3
(relazione medico legale giugno 2022 + chiarimenti giugno 2023) aveva accertato un “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso” (danno biologico permanente nella misura del 15% da gennaio 2017, danno biologico temporaneo per 322 giorni, di cui i primi 6 mesi al 50% e gli ulteriori 3 mesi al 25%, successivamente a decrescere fino alla stabilizzazione del danno a gennaio 2017). Ma aveva escluso che tale condizione fosse correlata in modo specifico alle vicende lavorative dei soli mesi di inattività giugno / settembre 2015, quale unico capo di domanda accolto e, di conseguenza, nulla spettava per questo titolo risarcitorio.
Per contro, era irrilevante il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' nella misura dell'8% di danno CP_7 biologico permanente per “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”. L'indennizzo da parte dell'assicuratore pubblico non coincide, infatti, con i presupposti del risarcimento da parte del datore. Quest'ultimo, infatti, in aggiunta al nesso con le mansioni, esige anche la violazione colposa di norme di protezione del lavoratore ed il relativo nesso di causa con le conseguenti lesioni, nel caso in esame tutti elementi assenti.
pagina 5 di 16 Nemmeno il danno biologico temporaneo poteva essere riconosciuto per lo stesso motivo che nemmeno il lungo periodo di assenza dal servizio (gennaio 2016 / maggio 2017), seppur indennizzato dall' come inabilità temporanea, era CP_7 riconducibile a violazione colposa degli obblighi datoriali nei confronti della ricorrente.
Quanto al danno morale, il Tribunale non aveva riconosciuto nulla perché la giurisprudenza di legittimità escludeva l'autonomia di tale voce nell'ambito della complessiva valutazione del danno non patrimoniale.
Infine, le spese di lite erano state compensate al 50% per l'accoglimento solo parziale della domanda, e quindi poste a carico del per il restante 50%, liquidato in €. 4.628,50 oltre accessori. E le spese di CTU medico legale erano CP_1 rimaste in via definitiva a carico del CP_1
§§§
Premessa
aveva appellato la decisione con 4 motivi di merito, chiedendo l'accoglimento dei capi della Parte_1 propria domanda che erano stati respinti in primo grado.
Prima di tutto, il Collegio ritiene utile ricapitolare il contenuto complesso della decisione rispetto ai vari capi del ricorso, che a sua volta si riflette nel contenuto altrettanto complesso della presente impugnazione.
La domanda originaria era stata accolta per il solo demansionamento da inattività totale del trimestre giugno / settembre
2015, con conseguente condanna del al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità nella misura del CP_1
100% della retribuzione mensile lorda come PO (€. 3.853,65 x 3 mesi = €. 11.560,95).
Invece, non era stato riconosciuto l'ulteriore risarcimento patrimoniale rivendicato per il demansionamento successivo (di seguito, motivi 1.A e 1.B), ed era stato escluso in toto il risarcimento non patrimoniale (di seguito, motivo 2), per perdita di chance (di seguito, motivo 3) e biologico (di seguito, motivo 4).
Gli stessi 4 motivi di appello (come da sintesi esposta alle pagg. 51/53) avevano riproposto la parte predominante della domanda che era stata respinta, a sostegno della quale la lavoratrice aveva ribadito di avere subìto le seguenti condotte illegittime da parte del Comune, dalle quali erano derivati i propri ulteriori crediti:
- demansionamento per totale inattività come funzionaria D3, protratto ancora da ottobre 2015 a marzo 2018 (motivo 1.A)
e successivo demansionamento per attività dequalificata rispetto allo stesso inquadramento D3, proseguito da marzo 2018
a settembre 2019 (motivo 1.B), con conseguente danno patrimoniale alla professionalità
- nel contempo, violazione del diritto di partecipare in modo utile alle selezioni per il conferimento delle PO (luglio 2015
PO anagrafe, novembre 2015 gabinetto del Sindaco, settembre 2017 servizi cimiteriali, novembre 2017 PO settore associazionismo), con conseguente danno patrimoniale per perdita di chance (motivo 3)
- ulteriori condotte vessatorie che avevano contribuito a provocare lesioni biologiche, temporanee e permanenti, e le connesse sofferenze morali, con conseguente danno non patrimoniale, anche differenziale (motivo 4).
IL si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. Controparte_1
pagina 6 di 16 Motivo 1)
Motivo 1.A) L'appellante aveva censurato la sentenza per avere limitato l'accertamento della propria inattività totale al solo trimestre giugno / settembre 2015, trascurando che la stessa condizione illegittima si era protratta sostanzialmente inalterata anche da ottobre 2015 a marzo 2018 (33 mesi, che includevano anche il periodo di assenza dal lavoro per malattia professionale, da gennaio 2016 a maggio 2017).
Premesso di essere inquadrata come funzionaria D3 (e quindi di avere diritto a compiti di elevata complessità e difficoltà; ruolo di elevata specializzazione professionale e controllo dei risultati del settore, ovvero istruttoria e preparazione di atti di notevole grado di difficoltà, con direzione di unità operativa e esercizio di funzioni di rilevanza esterna;
autonomia operativa e di iniziativa con facoltà di decisione nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali), evidenziava che il
Tribunale aveva del tutto trascurato la sua pacifica inattività nei compiti propri di tale inquadramento, protratta fino a marzo 2018. Tale ruolo invece avrebbe richiesto la direzione di una unità operativa e funzioni con rilevanza esterna, con esperienza pluriennale, impiego di elevate conoscenze pluri-specialistiche, e relativa necessità frequente di aggiornamento.
La sentenza aveva richiamato sommariamente la disciplina delle mansioni nell'impiego pubblico privatizzato (art. 52 D.
Lgvo n. 165/2001), dando atto che il datore aveva violato l'obbligo fondamentale di attribuire mansioni equivalenti a quelle proprie del livello di inquadramento, nell'ambito dell'equivalenza formale dei compiti collegata alle declaratorie collettive.
Ma il segmento della vicenda oggetto del motivo 1) si caratterizzava per svuotamento totale del ruolo professionale, e quindi aveva realizzato la più grave delle violazioni, a prescindere da ogni valutazione di equivalenza rispetto a tutti i ruoli inclusi nel medesimo livello di inquadramento.
Il Tribunale aveva erroneamente limitato il riconoscimento di tale violazione al trimestre giugno /settembre 2015, ritenendo significativo che, nello stesso arco di mesi, l'amministrazione avesse prorogato la PO alta professionalità, seppur già soppressa. Invece, aveva trascurato che, con il trasferimento dalla sede di piazza del Municipio a quella di via
Marradi, essa aveva perso ogni compito, mentre era stata sconfitta in tutte le selezioni relative al conferimento di altre PO
(questione oggetto del motivo 3).
In linea del tutto generale, si poteva concordare con il Tribunale a proposito della natura discrezionale delle scelta del datore di lavoro pubblico nel conferimento delle PO. Ma in concreto la sentenza non poteva limitarsi a tale rilievo, bensì avrebbe dovuto esaminare la legittimità delle singole procedure contestate dalla lavoratrice, fino a rendersi conto che ogni volta le motivazioni della procedura e dei risultati addotti ogni volta dal erano stati solo apparenti. CP_1
Seppur il dipendente pubblico non ha diritto né ad ottenere né a conservare una PO, nell'ambito delle selezioni indette a tale scopo dal datore, tuttavia, gli interessati devono essere valutati in base ai titoli di studio e professionali, e non a prescindere da tali dati oggettivi, unici in grado di conferire alla procedura trasparenza e efficienza, quale requisito di legittimità delle stesse selezioni.
Non era quindi legittimo che, per l'asserita discrezionalità datoriale, nell'ambito di tali selezioni l'appellante, fosse stata privata di ogni mansione del proprio elevato livello di inquadramento.
pagina 7 di 16 Il danno da demansionamento emergeva in concreto da tutti gli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (natura della professionalità coinvolta;
quantità e qualità della prestazione svolta;
durata del demansionamento;
frustrazione delle chance di carriera ecc.). In proposito, l'appello richiamava quelli relativi a natura e caratteristiche qualitative della professionalità, e sulla perdita di valore della stessa.
Tale condizione di totale inoperatività come funzionaria D3, prima ancora che come titolare di PO, era stata dimostrata dall'istruttoria, senza nemmeno essere stata veramente contestata dal e ciò per i periodi: CP_1
- fino a dicembre 2015 (che aveva preceduto l'inizio della malattia a gennaio 2016)
- da giugno 2017 (che aveva seguito la fine della malattia a maggio 2017).
In proposito, era richiamata la testimonianza della collega sul fatto che, alla fine della malattia, Controparte_4
l'appellante era stata ricollocata nel precedente ufficio senza alcuna incombenza, come già in precedenza.
Era invece del tutto irrilevante l'argomento del Tribunale secondo il quale – dopo la malattia - tale protratta inattività non sarebbe una condotta datoriale illegittima per essere stata piuttosto giustificata dal fatto che, a sua volta, la lavoratrice a non avrebbe risposto alle richiesta dell'ente che le chiedeva indicazioni sul possibile ufficio a cui destinarla. Infatti, se il avesse ritenuto che tale inerzia della dipendente era condotta colpevole, avrebbe dovuto contestarlo in via CP_1 disciplinare, invece di limitarsi a convocarla ripetutamente, perché fosse lei a risolvere il problema della sua collocazione adeguata e utile.
La procurata inattività del dipendente doveva essere addebitata in toto al datore – per legge obbligato ad adoperarsi per un impiego della dipendente, utile ed adeguato – ed aveva violato l'art 52 D. Lgvo 165/2001 ed il connesso l'art. 2103 cc, nonché il fondamentale diritto al lavoro, inteso come fonte di mantenimento ed espressione della personalità e dignità della persona, mortificate dal mancato esercizio del ruolo proprio.
Sul quantum del risarcimento rivendicato con il motivo 1), l'appellante evidenziava la natura di alta specializzazione della professionalità da funzionaria D3, con responsabilità diretta dei risultati e collocazione operativa ai vertici dell'amministrazione a stretto contatto con la dirigenza;
la qualità del ruolo professionale che presupponeva laurea in giurisprudenza, con esperienza ultradecennale nella stessa amministrazione svolta in ruoli di vertice, e con direzione e coordinamento di lavoratori nella gestione di vari settori. Aggiungeva inoltre l'entità della perdita della medesima professionalità per estromissione dalle funzioni proprie protratta nel tempo, nonostante che la necessità di aggiornamento continuo fosse menzionata nella stessa declaratoria D3.
In proposito, la liquidazione equitativa del danno doveva partire dal carattere totale della inoperatività. Le buste paga (doc.
29) precedenti alla perdita della PO da ottobre 2015, e l'astratto conto contributivo (doc. 9), dimostravano la entità della retribuzione media mensile di €.
3.853 lordi mensili. Di conseguenza, il risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità da totale inattività era rivendicato dalla lavoratrice nella misura del 100%, moltiplicato per i 33 mesi da giugno 2015 a marzo 2018, €. 3.853,00 x 33 = €. 127.170,45.
pagina 8 di 16 Motivo 1.B) L'appellante aveva censurato inoltre la sentenza per non avere riconosciuto il successivo demansionamento parziale per sottoutilizzo della sua prestazione, da marzo 2018 fino al deposito del ricorso introduttivo nel settembre 2019 (17 mesi).
Infatti, per questo periodo, aveva svolto mansioni soltanto esecutive e di minimo valore professionale, senz'altro inferiori e quindi nemmeno lontanamente equivalenti a ogni possibile ruolo di funzionario D3.
Per questo ulteriore periodo, il risarcimento del danno doveva essere riconosciuto nella misura del 50% della stessa retribuzione media mensile ricostruita ai fini del motivo 1.A), €. 3.853,00 : 2 x 17 = €. 32.756.
In conclusione, in accoglimento dei motivi 1.A) e 1.B), l'appellante aveva rivendicato il risarcimento pari a €. 127.170,45
+ €. 32.756 = in totale €. 159.926,47.
Motivo 2)
L'appellante aveva censurato la sentenza per avere respinto (oltre al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della professionalità, come da motivi 1.A e 1.B), anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la medesima inattività totale da giugno 2015 a marzo 2018, questa volta considerato nella diversa prospettiva della lesione della dignità della persona lavoratrice
A questo proposito, aveva richiamato nuovamente la giurisprudenza che sanzionava la condotta illegittima del datore di lavoro pubblico in tema di demansionamento, in violazione degli artt. 52 D. Lgvo n. 16572001 e 2103 cc, nonché del fondamentale diritto al lavoro, inteso come fonte di espressione della personalità e dignità della persona, mortificate dal mancato esercizio del ruolo proprio.
Ribadito che il demansionamento è una fattispecie pluri offensiva che lede, nel contempo, diritti soggettivi di diversa natura, sia patrimoniale che non patrimoniale, in concreto aveva ripercorso nuovamente i medesimi indici presuntivi dell'esistenza di questo danno, come di quello oggetto del precedente motivo 1).
Quindi, anche nel motivo 2) aveva riprodotto il medesimo quadro già posto a sostegno del precedente motivo 1), concludendo che la illegittima condotta datoriale aveva leso in modo grave il suo diritto ad esprimere la propria personalità nel ruolo professionale che le spettava, producendo un danno significativo, da stimare in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione del periodo di riferimento.
In conclusione, in accoglimento del motivo 2), l'appellante aveva rivendicato il risarcimento per i 33 mesi di inattività integrale (giugno 2015/marzo 2018), pari a €. 127.170,45 : 2 = totale €. 63.585,00.
Motivo 3)
L'appellante aveva censurato la sentenza perché - oltre al duplice risarcimento oggetto dei precedenti motivi 1) e 2)
- aveva respinto anche il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, provocato dalla complessiva condotta datoriale illegittima, realizzata con la sua esclusione, ripetuta ed ingiustificata, dalle 4 successive selezioni per PO
pagina 9 di 16 In proposito, il Tribunale aveva erroneamente dato rilievo alla sentenza n. 14/2019, peraltro passata in giudicato fra altre parti, che aveva accertato la legittimità della sola selezione relativa alla PO ufficio anagrafe. Ma si trattava di affermazioni non opponibili all'appellante, che non aveva partecipato a quel giudizio, e che invece in questo aveva dedotto stringenti motivi di illegittimità della propria esclusione da tale procedura, profilo nemmeno considerato nel precedente giudizio al quale essa era rimasta estranea.
Per ciascuna delle 4 selezioni per PO, l'appellante ricapitolava le irregolarità procedurali che avevano inficiato i risultati valutativi. Quindi, aggiungeva che sulla base dei rispettivi bandi di selezione, i criteri per assegnare le PO avrebbero dovuto riguardare:
- titoli culturali, funzionali alla singola PO, per valutare la preparazione teorica e specialistica del dipendente interessato
- attitudine personale, per valutare la misura della propensione personale deducibile dal percorso professionale e dal valore già dimostrato dal dipendente interessato nel proprio ruolo precedente
- professionalità maturata, per valutare la capacità insita nelle esperienze professionali, a loro volta misurate con la anzianità, il numero e la varietà dei servizi già svolti, in uno o più settori dell'ente locale.
In concreto, non si poteva dubitare delle sue competenze culturali, attitudinali e di esperienza professionale, tutte utilmente messe a frutto in modo continuativo nell'arco di tempo dalla assunzione nel 1993 all'inizio del demansionamento nel giugno 2015.
Premetteva che la propria retribuzione di posizione era di €. 1.088,00.
Quindi per calcolare in via equitativa il danno da perdita di chance per il mancato superamento delle 4 selezioni come PO, bisognava prendere come riferimento €. 1.088,00 moltiplicato per le 37 mensilità da luglio 2015 ad agosto 2018 = totale €.
40.273
Secondo il Collegio, i motivi 1), 2) e 3) sono da trattare congiuntamente, e risultano solo in parte fondati sia nell'an che nel quantum.
Motivo 1.A) Per quanto riguarda la materialità della condotta datoriale, l'appellante ha dimostrato la propria inattività integrale non solo per il trimestre giugno / settembre 2015, già ritenuto in sentenza, ma anche per l'ulteriore arco di tempo da ottobre 2015 fino a marzo 2018 (da un lato dimostrato dalla testimonianza della collega e dall'altro Controparte_4 lato nemmeno effettivamente contestato dalla difesa del Comune, che piuttosto lo aveva attribuito a deliberata inerzia della lavoratrice che avrebbe respinto tutte le proposte datoriali di possibile collocazione).
In estrema sintesi, per quanto riguarda l'an della responsabilità datoriale per la non utilizzazione della dipendente in tale arco di tempo, il Collegio condivide gli argomenti svolti in appello, così come sopra esposti, che vanno qui recepiti sia nella ricostruzione del fatto sia nella relativa qualificazione giuridica.
La giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 48/2024) è costante nel ritenere che, quando il lavoratore afferma un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo datoriale di cui all'art. 2103 cc, è lo stesso datore che deve provare l'esatto adempimento del suo obbligo, attraverso la prova o della mancanza in concreto del pagina 10 di 16 demansionamento, o che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri datoriali. In concreto, tuttavia, tale onere non era stato assolto, poiché il ripetuto richiamo alla mancata collaborazione della dipendente nella individuazione di un ruolo professionale adeguato ed utile (ribadito anche in sentenza come giustificazione della inattività della dipendente) mostrava appunto come il non avesse allegato e provato di avere adempiuto agli oneri CP_1 di gestione del rapporto di lavoro con il dipendente pubblico individuando tale collocazione adeguata al livello D3 ed assegnandola al medesimo, a prescindere da eventuali gradimenti soggettivi.
Nel caso in esame, la questione posta dalla lavoratrice non riguardava il tema della equivalenza professionale dei compiti esigibili dal dipendente pubblico nell'ambito del medesimo livello di inquadramento, ovvero della esigibilità di tutti i compiti comunque inclusi del medesimo livello di inquadramento stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 52 D. Lgvo
n. 165/2001). Piuttosto, la domanda sub 1.A) si fondava su un'affermazione più radicale, relativa alla inutilizzazione totale della propria prestazione, che quindi in nessun modo poteva essere giustificata, a maggior ragione considerando la quantità e qualità dei compiti propri di una funzionaria D3.
Va precisato che il periodo di totale inattività includeva in sé anche i plurimi periodi di assenza per malattia professionale, che si erano verificati dall'inizio del 2016 a metà 2017.
Infatti, a loro volta tali assenze erano state provocate dal disturbo dell'adattamento, con ansia e umore depresso persistente, insorto nell'appellante a causa della stessa vicenda lavorativa qui addebitata al In proposito, il nesso di causa fra CP_1 la vicenda ed il disturbo psichico (che aveva comportato ripetuti periodi di inabilità temporanea, nonché il danno biologico permanente nella misura dell'8%, di cui si dirà al motivo 4) era stato già riconosciuto dal Tribunale di Livorno con la CP_ sentenza n. 121/2019 / , divenuta definitiva. Ai presupposti dell'indennizzo per tale patologia, già Pt_1 CP_7 oggetto della precedente sentenza, nel presente giudizio si aggiungeva l'accertamento della responsabilità datoriale per violazione da parte del degli obblighi relativi alla attribuzione e conservazione della integrità del ruolo CP_1 professionale spettante al lavoratore dipendente.
Motivo 1.B) Sempre per quanto riguarda la materialità della condotta datoriale, l'appellante aveva dimostrato altresì il successivo demansionamento parziale per sottoutilizzo della sua prestazione, da marzo 2018 fino al deposito del ricorso introduttivo nel settembre 2019. Per gli stessi argomenti già detti sub 1.A), anche questo motivo da un lato è dimostrato dalla testimonianza della collega e dall'altro lato nemmeno effettivamente contestato dalla difesa del Controparte_4
CP_1
Come nel precedente 1.A), anche in questo caso va richiamata la giurisprudenza secondo la quale, quando il lavoratore afferma un demansionamento per inesatto adempimento dell'obbligo datoriale, quest'ultimo deve provare il proprio esatto adempimento del suo obbligo, per concludere che in concreto tale onere non era stato assolto a fronte del ripetuto richiamo alla mancata collaborazione della dipendente nella individuazione di un ruolo professionale adeguato ed utile.
Di nuovo, la questione posta dalla lavoratrice non riguardava il tema della equivalenza professionale dei compiti esigibili dal dipendente pubblico nell'ambito del medesimo livello di inquadramento, ovvero della esigibilità di tutti i compiti comunque inclusi del medesimo livello di inquadramento stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 52 D. Lgvo n.
pagina 11 di 16 165/2001). Piuttosto, la domanda sub 1.B) si fondava su un'affermazione più radicale, relativa alla sottoutilizzazione della propria prestazione a fronte di compiti inferiori a quella propri della funzionaria D3, che quindi in nessun modo poteva essere giustificata.
Motivo 3) Ancora per quanto riguarda la materialità della condotta datoriale, l'appellante aveva dimostrato altresì le plurime violazioni dell'obbligo di correttezza e buona fede quanto al trattamento che il Comune le aveva riservato nell'ambito delle quattro procedure per il conferimento delle PO.
In estrema sintesi, pure per quanto riguarda l'an della responsabilità datoriale per il mancato conferimento delle PO, il
Collegio condivide gli argomenti svolti in appello, così come sopra esposti, che vanno qui recepiti sia nella ricostruzione del fatto sia nella relativa qualificazione giuridica. Infatti, per ciascuna delle 4 selezioni, erano indicate le irregolarità procedurali che avevano inficiato i risultati valutativi mentre, sulla base dei rispettivi bandi di selezione, i criteri per assegnare le PO avrebbero dovuto riguardare titoli culturali, attitudine personale e professionalità maturata. In concreto, non si poteva dubitare delle sue competenze culturali, attitudinali e di esperienza professionale, tutte utilmente messe a frutto in modo continuativo nell'arco di tempo dalla assunzione nel 1993 all'inizio del demansionamento nel giugno 2015.
Ciò premesso sull'an, passando a stimare tipologia e misura del risarcimento che consegue alla illegittimità della condotta datoriale, il Collegio concorda solo in parte con l'appellante quanto alle plurime voci di risarcimento rivendicate di conseguenza con i motivi 1), 2) e 3), che invece ritiene dovute solo in parte.
Questi passaggi del ragionamento del Collegio che portano all'accoglimento parziale della domanda:
- per il trimestre giugno / settembre 2015, l'appellante aveva continuato a percepire la retribuzione mensile da PO (€.
3.388,00); infatti, seppur scaduta, la stessa PO era stata prorogata di tre mesi
- una volta scaduta la PO così prorogata, da ottobre 2015 la retribuzione mensile si era ridotta al trattamento da funzionaria
D3, pari ad €. 2.357,00 (pag. 14 appello)
- quanto al risarcimento del danno alla professionalità ed alla dignità personale conseguenti alla inattività della lavoratrice da giugno 2015 fino a marzo 2018 (motivo 1.A), la retribuzione di riferimento non poteva essere quella maggiorata dalla
PO, ormai scaduta, bensì quella di base senza PO
- il medesimo danno conseguente alla inattività totale poteva essere stimato nella misura del 100% della retribuzione base del periodo di riferimento, e tale voce includeva in sé sia i profili professionali che quelli personali, e quindi assorbiva in un sola voce di risarcimento quello che l'appellante aveva invece sdoppiato nei motivi 1) danno patrimoniale, e 2) danno non patrimoniale riferito alla dignità professionale
- quindi, il risarcimento del danno patrimoniale e non, da inattività integrale per il periodo da giugno 2015 a marzo 2018, è pari ad €. 2.357,00 al 100% x 33 mesi = €. 77.781,00
- il danno conseguente alla sottoutilizzazione da aprile 2018 a settembre 2019 (motivo 1.B) poteva essere stimato nella misura del 50% della retribuzione base del periodo di riferimento, e tale voce includeva nuovamente in sé sia i profili pagina 12 di 16 professionali che quelli personali, e quindi assorbiva in un solo risarcimento quello che l'appellante aveva invece sdoppiato nelle voci oggetto dei motivi 1) danno patrimoniale, e 2) danno non patrimoniale
- il risarcimento del danno patrimoniale e non, da sottoutilizzazione per il periodo da aprile 2018 a settembre 2019, è pari ad €. 2.357,00 al 50% x 17 mesi = €. 20.034,00
- secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21527/2024, n. 31182/2021, n. 24585/2019, n. 25743/2028 e precedenti conformi ivi richiamati), anche nell'ambito dell'impiego pubblico, l'assegnazione a mansioni inferiori, ed a maggior ragione la mancata assegnazione di mansioni di sorta, è una condotta datoriale illegittima, in astratto idonea a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia patrimoniali sia non patrimoniali;
il è collegato ad una perdita della professionalità, che può consistere in un impoverimento della capacità professionale, nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nella perdita di ulteriori possibilità di guadagno;
il è collegato ad una lesione della integrità psicofisica del lavoratore (da accertare in via medico legale), ad un ridimensionamento delle sue abitudini di vita e relazionali (cd danno esistenziale); il complesso di tali danni non si verifica in modo automatico a fronte di ogni condotta datoriale illegittima, bensì richiede che il lavoratore assolva gli oneri di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni riferite alla tipologia e la durata della violazione degli obblighi in materia di mansioni, e la relativa liquidazione del danno può avvenire anche in via equitativa
- ciò premesso, nel caso in esame, a parte il danno biologico oggetto del successivo motivo 4), l'appellante nulla aveva dedotto sul cd danno esistenziale, e quindi la lesione della professionalità conseguente alla condotta oggetto dei motivi 1.A
e 1.B va stimata in via equitativa nella misura appena detta (100% della retribuzione del periodo 1.A; 50% della retribuzione del periodo1.B), quali voci che includono sia le ricadute sulla perdita o il mancato accrescimento della vera e propria professionalità, sia le conseguenti ricadute sulla immagine professionale e personale della lavoratrice
- a settembre 2015 la , seppur prorogata, era pacificamente venuta Controparte_8 meno, ed in proposito la domanda dell'appellante non si riferiva al preteso diritto a conservarla per il futuro, bensì alla perdita di chance di ottenere il conferimento delle diverse 4 PO, le cui selezioni si erano svolte a luglio e novembre 2015
(prima della assenza per malattia iniziata a gennaio 2016), e quindi a settembre e novembre 2017 (dopo la fine della malattia a maggio 2017)
- di conseguenza, la perdita di chance rivendicata nella misura del 50% non poteva essere nuovamente riferita all'intera retribuzione del funzionario D3 comprensiva di PO (€. 3.388,00), bensì alla sola differenza fra quest'ultimo trattamento e quello da funzionaria D3 nel contempo pacificamente percepito (€. 2.357,00)
- si tratta allora del seguente importo €. 3.388,00 - €. 2.357,00 = €. 1.031,00 : 2 = €. 515,50
- risarcimento del danno da perdita di chance da ottobre 2015 a settembre 2019 va stimato quindi in €. 515,50 x 48 mesi €.
24.744,00
Motivo 4)
pagina 13 di 16 Infine l'appellante aveva censurato la sentenza perché (oltre al triplice risarcimento oggetto dei precedenti motivi
1, 2 e 3) aveva negato pure il danno biologico, temporaneo e permanente, che invece le doveva essere riconosciuto sempre a causa della complessiva condotta datoriale illegittima
La CTU medico legale disposta in primo grado, con i successivi chiarimenti, aveva accertato un danno biologico permanente nella misura del 15% come “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti a carattere persistente e complicato”, stimando altresì la inabilità temporanea per complessivi 322 giorni (per i primi 6 mesi al 50%, per i successivi 6 mesi al 25%, e poi a decrescere fino alla fine del periodo).
Il Tribunale aveva superato le chiare conclusioni peritali per il solo, errato, motivo che i danni temporanei e permanenti non erano stati riferiti all'unico periodo di demansionamento riconosciuto in sentenza (trimestre giugno/settembre 2015), bensì alla complessiva condotta datoriale, che il perito aveva ritenuto causa esclusiva di tali lesioni. Quindi, una volta accolti i precedenti motivi di appello, era inevitabile concludere che anche il danno biologico, temporaneo e permanente, doveva essere riconosciuto, nella stessa misura già accertata.
In particolare, il risarcimento del danno biologico permanente doveva essere riconosciuto nei limiti della misura CP_ differenziale rispetto all'8% già accertato nei confronti dell con sentenza n. 121/2029 del Tribunale di Livorno, in giudicato. E la relativa liquidazione doveva avvenire in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano:
- danno biologico temporaneo, valore economico giornaliero della inabilità assoluta €. 99
sei mesi al 50% (€. 45,00 x 80 giorni = €. 8.100,00) + tre mesi al 25% (€. 24,75 x 90 giorni = €. 2.227,50) + ulteriori tre mesi = €. 1.336,50 = totale €. 11.664,00.
- danno biologico permanente, soggetto di 57 anni con un danno del 15% = €. 39.093,00
tale importo doveva essere personalizzato con una maggiorazione del punto nella misura del 44% (+ €. 17.200,00), e quindi in totale €. 39.093,00 + €. 17.200,00 = 56.293,92.
Infine, per ottenere il valore differenziale, da tale somma doveva essere detratta della prestazione già liquidata CP_7 all'8% in indennizzo in unica soluzione per €. 5.681,94
Secondo il Collegio, una volta appurato che le lesioni psicofisiche derivavano dalla illegittimità della complessiva condotta datoriale oggetto dei precedenti motivi, anche il motivo 4) va accolto.
Quanto al danno biologico temporaneo, la domanda è fondata in toto per l'importo di €. 11.644,00 cui rivendicato, che corrisponde alla piana applicazione dei valori base previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Invece quanto al danno biologico permanente la domanda va accolta per il solo valore del punto base.
Invece, non spetta la pretesa maggiorazione del punto al 44%, per carenza di allegazione e prova dei relativi presupposti, così come richiesti da costante giurisprudenza di legittimità sul valore del punto base oggetto delle Tabelle del Tribunale di Milano.
< Il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del
pagina 14 di 16 danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari >, Cass. n. 11754/2018, conformi. n. 15733/2022 e n.
7892/2024
Considerato il valore differenziale che discende dal riconoscimento dell'indennizzo in unica soluzione per il danno CP_7 biologico permanente, l'accoglimento nel quantum della voce in esame riguarda il seguente importi capitale: €. 39.093,00
– 5.681,00 = €. 33.412,00.
Regime speciale degli accessori sulle voci di risarcimento del danno
Tutti gli importi fino a qui riconosciuti sono in linea capitale.
Quindi vi si aggiungono gli accessori di legge dalle rispettive scadenze al saldo.
In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7067/2021, n. 13624/2020), anche agli accessori del danno da demansionamento è corretto applicare la stessa regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'art. 22, comma 36 legge L. n. 724/1994, secondo la quale il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico.
Infatti, se anche l'elencazione contenuta nella norma ("emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale") non li citi espressamente, la formulazione testuale deve interpretarsi nel senso di "crediti di lavoro" che includono anche quelli di natura risarcitoria che derivano dallo stesso rapporto di lavoro pubblico privatizzato. Si tratta insomma di una regola limitativa di quella generale dell'art. 429 comma 3 cpc che, pur utilizzando la più ampia locuzione "crediti di lavoro", intende comunque riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.
Durata del periodo controverso
Un'ultima precisazione si impone sulla durata del periodo controverso, con particolare riferimento al suo momento finale.
Il Tribunale aveva accolto in piccola parte la sola domanda di risarcimento del danno, senza pronunciare sulla attualità della condizione lavorativa dell'appellante presso il Comune, presumibilmente di riflesso al fatto che nel maggio 2020 essa era stata nominata responsabile della PO supporto segretario generale giunta e consiglio comunale (pag. 14 sentenza).
La stessa appellante non aveva censurato in modo specifico tale mancata pronuncia sulla attuale condizione lavorativa, limitandosi a riprodurre per intero le conclusioni di primo grado (pag. 90 appello), nelle quali aveva chiesto la condanna del ad assegnarla a mansioni compatibili all'inquadramento di funzionario D3. CP_1
Il Collegio ritiene quindi che in proposito non sia devoluta alcuna questione, ed in mancanza di censure alla sentenza non sia possibile rendere alcuna pronuncia.
Spese di lite e di CTU
Secondo il Collegio, considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, le spese di lite di entrambi i gradi sono da compensare al 50% sia per le voci rivendicate con i quattro motivi di appello sia per i rispettivi importi.
pagina 15 di 16 Per il restante 50%, sono liquidate in relazione agli importi dello scaglione di valore corrispondente alla domanda accolta, per le cause di lavoro in primo grado e per quelle di appello in secondo grado.
Le spese di CTU rimangono a carico definitivo del come già stabilito dal Tribunale. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di delle seguenti somme: Parte_1
- risarcimento del danno patrimoniale e non, da inattività integrale da giugno 2015 a marzo 2018, €. 2.357,00 x 33 mesi =
€. 77.781,00
- risarcimento del danno patrimoniale e non, da demansionamento da aprile 2018 a settembre 2019, €. 2.357,00 al 50% x
17 mesi = €. 20.034,00
- risarcimento del danno da perdita di chance €. 515,50 x 48 mesi da ottobre 2015 a settembre 2019 = €. 24.744,00
- risarcimento del danno biologico temporaneo, €. 11.664,00
- risarcimento del danno biologico permanente differenziale, €. 33.412,00
Oltre accessori di legge sulle somme capitali dalle rispettive scadenze al saldo.
Compensa per metà alle spese di lite, e condanna il appellato al pagamento in favore della lavoratrice appellante CP_1 della restante metà, per tale quota liquidata in €.
6.699 per il primo grado ed in €.
7.160 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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