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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 223-1/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott. Davide Ciutto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 223-1/2025 P.U. da
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.05.1986, residente a [...] con l'assistenza dell'OCC dott.ssa Marialaura Toffolon
Ricorrente
Visto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di
Composizione della Crisi, in data 9.7.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
pagina 1 di 3
ritenuto che
, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;
ritenuto che
, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc…), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII, in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII, nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
; Parte_1 nomina giudice delegato il dott. Davide Ciutto; nomina Liquidatore la dott.ssa Marialaura Toffolon; dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
pagina 2 di 3 Vicenza, 10/07/2025
Il Giudice est.
dott. Davide Ciutto
Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott. Davide Ciutto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 223-1/2025 P.U. da
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.05.1986, residente a [...] con l'assistenza dell'OCC dott.ssa Marialaura Toffolon
Ricorrente
Visto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di
Composizione della Crisi, in data 9.7.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
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ritenuto che
, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;
ritenuto che
, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc…), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII, in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII, nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
; Parte_1 nomina giudice delegato il dott. Davide Ciutto; nomina Liquidatore la dott.ssa Marialaura Toffolon; dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
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Il Giudice est.
dott. Davide Ciutto
Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone
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