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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di conSIlio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso depositato in data 18/04/2024
da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Casiello e dall'avv. Fabrizio Nastri, unitamente e congiuntamente, con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec.:
e/o via telefax al numero 0997325165 e Email_1
e/o via telefax al numero 0997325165 Email_2
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Miozzo e Francesca Todone con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via San Nicolò 33 con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: e Email_3
Email_4
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 In data 12.03.2025 i ricorrenti con il deposito di note congiunte hanno chiesto al Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e qui di seguito integralmente trascritte:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fra i coniugi, Parte_1
e , con ogni ulteriore provvedimento di competenza per le annotazioni
[...] CP_1
relative al matrimonio contratto il 12.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni (BR), al n.31 p.II, s.A., dell'anno 2014;
2) Affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza Per_1
materna.
3) Alternanza tra i genitori così organizzata:
Prima settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma, il fine settimana, dall'uscita del doposcuola fino al lunedì successivo con il papà;
Seconda settimana: lunedì con il papà, martedì con la mamma. Mercoledì e giovedì con il papà, il fine settimana, dall'uscita del doposcuola fino al lunedì successivo con la mamma.
4) Durante le festività natalizie trascorrerà negli anni pari il 24 ed il 25 dicembre con il Per_1
papà ed il 31 dicembre e il 1° gennaio con la mamma, seguendo il principio dell'alternanza.
Trascorrerà le vacanze pasquali (domenica e lunedì) negli anni pari con la mamma e negli anni dispari con il papà.
5) Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre e con la madre 15 giorni Per_1
consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio.
6) Gli orari e le giornate potranno essere modificati in base alle eSIenze della minore ed agli impegni lavorativi dei genitori, con preavviso di almeno 48 ore
7) I SI.ri e sono entrambi economicamente autosufficienti e quindi non Parte_1 CP_1
v'è da disporre alcun assegno di contributo al mantenimento in favore di essi coniugi.
8) Quanto alle modalità di mantenimento della figlia minore, entrambi i genitori se ne occuperanno in maniera diretta, partecipando al 50% alle spese per le attività sportive (al
pagina 2 di 5 momento pattinaggio) e/o ricreative e scolastiche;
le altre spese, saranno da concordarsi e da ripartire come da protocollo in uso in uso preso il Tribunale di Trieste.
9) I genitori prestano l'assenso al rilascio del passaporto in favore della figlia
[...]
nonché al rinnovo, alla prossima scadenza, del documento di identità della Persona_2 minore, valido per l'espatrio.
10) Spese legali compensate tra le parti.
IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 18.04.2024 il SInor ha esposto e documentato: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio concordatario con la SI.ra , trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni (BR), al n.31 P.II, Serie A., dell'anno 2014;
b) che dall'unione il 22.07.2015 è nata la figlia Per_1
c) che le parti si sono separate consensualmente con verbale di udienza del 14.06.2018 omologato con decreto n. cron. 1200/2018 del 11.07.2018 dal Tribunale di Trieste.
2. Il ricorrente ha rappresentato di occuparsi in modo prevalente della cura e delle necessità della figlia minore e di sostenere in gran parte le spese straordinarie. Ha riportato di essere costretto ad ingenti esborsi economici per far fronte al pagamento di debiti pregressi e alle eSIenze abitative.
3. Per tali ragioni, il SInor ha chiesto che sia affidata in via condivisa ad Parte_1 Per_1
entrambi i genitori ma che, diversamente da quanto disposto nel decreto di omologa delle condizioni di separazione, sia collocata presso la residenza paterna con la previsione di un obbligo di contributo al mantenimento a carico della SInora pari ad euro 200,00, oltre CP_1
che alla partecipazione della stessa nella misura del 50% alle spese straordinarie. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che la figlia minore sia affidata a settimane alternate ad entrambi i genitori in modo che ciascuno, nella settimana di riferimento, provveda al mantenimento di in maniera diretta. Per_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.07.2024 si è costituita in giudizio la SInora contestando la ricostruzione dei fatti riportati nel ricorso introduttivo ed CP_1
pagina 3 di 5 evidenziando, al contrario, l'inadempimento del ricorrente rispetto agli impegni economici assunti nel procedimento di separazione personale e riportati nel decreto di omologa.
5. La convenuta resistente, inoltre, ha rappresentato che, diversamente da quanto asserito dal SInor , è lei stessa a versare in una situazione economica gravosa soprattutto a Parte_1
causa della condotta del ricorrente e ha quindi concluso chiedendo la conferma dell'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione della minore presso la residenza Per_1
materna e, previa regolamentazione dei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e fermo l'obbligo di ciascuna parte di contribuire al 50% alle spese straordinarie, la condanna del coniuge al pagamento di un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
6. Il Giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti in data 15.01.2025.
7. Le parti concordemente hanno chiesto un differimento dell'udienza e in data 12.03.2025 hanno depositato conclusioni congiunte confermandole con la personale comparizione in udienza.
IN DIRITTO
Il Collegio
Rilevato che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 essendo decorsi per più di dodici mesi dalla separazione e accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento della minore, nata il [...] non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e Per_1
non contrastano con gli interessi della minore, valorizzata soprattutto la capacità dei genitori di comunicare tra loro;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12 luglio 2014 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 del Comune di Ostuni (BR), al n.31 P.II, serie A., dell'anno 2014 alle condizioni concordate dalle parti e da intendersi qui integralmente trascritte.
Trieste, 12/03/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di conSIlio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso depositato in data 18/04/2024
da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Casiello e dall'avv. Fabrizio Nastri, unitamente e congiuntamente, con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec.:
e/o via telefax al numero 0997325165 e Email_1
e/o via telefax al numero 0997325165 Email_2
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Miozzo e Francesca Todone con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via San Nicolò 33 con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: e Email_3
Email_4
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 In data 12.03.2025 i ricorrenti con il deposito di note congiunte hanno chiesto al Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e qui di seguito integralmente trascritte:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fra i coniugi, Parte_1
e , con ogni ulteriore provvedimento di competenza per le annotazioni
[...] CP_1
relative al matrimonio contratto il 12.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni (BR), al n.31 p.II, s.A., dell'anno 2014;
2) Affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza Per_1
materna.
3) Alternanza tra i genitori così organizzata:
Prima settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma, il fine settimana, dall'uscita del doposcuola fino al lunedì successivo con il papà;
Seconda settimana: lunedì con il papà, martedì con la mamma. Mercoledì e giovedì con il papà, il fine settimana, dall'uscita del doposcuola fino al lunedì successivo con la mamma.
4) Durante le festività natalizie trascorrerà negli anni pari il 24 ed il 25 dicembre con il Per_1
papà ed il 31 dicembre e il 1° gennaio con la mamma, seguendo il principio dell'alternanza.
Trascorrerà le vacanze pasquali (domenica e lunedì) negli anni pari con la mamma e negli anni dispari con il papà.
5) Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre e con la madre 15 giorni Per_1
consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio.
6) Gli orari e le giornate potranno essere modificati in base alle eSIenze della minore ed agli impegni lavorativi dei genitori, con preavviso di almeno 48 ore
7) I SI.ri e sono entrambi economicamente autosufficienti e quindi non Parte_1 CP_1
v'è da disporre alcun assegno di contributo al mantenimento in favore di essi coniugi.
8) Quanto alle modalità di mantenimento della figlia minore, entrambi i genitori se ne occuperanno in maniera diretta, partecipando al 50% alle spese per le attività sportive (al
pagina 2 di 5 momento pattinaggio) e/o ricreative e scolastiche;
le altre spese, saranno da concordarsi e da ripartire come da protocollo in uso in uso preso il Tribunale di Trieste.
9) I genitori prestano l'assenso al rilascio del passaporto in favore della figlia
[...]
nonché al rinnovo, alla prossima scadenza, del documento di identità della Persona_2 minore, valido per l'espatrio.
10) Spese legali compensate tra le parti.
IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 18.04.2024 il SInor ha esposto e documentato: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio concordatario con la SI.ra , trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni (BR), al n.31 P.II, Serie A., dell'anno 2014;
b) che dall'unione il 22.07.2015 è nata la figlia Per_1
c) che le parti si sono separate consensualmente con verbale di udienza del 14.06.2018 omologato con decreto n. cron. 1200/2018 del 11.07.2018 dal Tribunale di Trieste.
2. Il ricorrente ha rappresentato di occuparsi in modo prevalente della cura e delle necessità della figlia minore e di sostenere in gran parte le spese straordinarie. Ha riportato di essere costretto ad ingenti esborsi economici per far fronte al pagamento di debiti pregressi e alle eSIenze abitative.
3. Per tali ragioni, il SInor ha chiesto che sia affidata in via condivisa ad Parte_1 Per_1
entrambi i genitori ma che, diversamente da quanto disposto nel decreto di omologa delle condizioni di separazione, sia collocata presso la residenza paterna con la previsione di un obbligo di contributo al mantenimento a carico della SInora pari ad euro 200,00, oltre CP_1
che alla partecipazione della stessa nella misura del 50% alle spese straordinarie. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che la figlia minore sia affidata a settimane alternate ad entrambi i genitori in modo che ciascuno, nella settimana di riferimento, provveda al mantenimento di in maniera diretta. Per_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.07.2024 si è costituita in giudizio la SInora contestando la ricostruzione dei fatti riportati nel ricorso introduttivo ed CP_1
pagina 3 di 5 evidenziando, al contrario, l'inadempimento del ricorrente rispetto agli impegni economici assunti nel procedimento di separazione personale e riportati nel decreto di omologa.
5. La convenuta resistente, inoltre, ha rappresentato che, diversamente da quanto asserito dal SInor , è lei stessa a versare in una situazione economica gravosa soprattutto a Parte_1
causa della condotta del ricorrente e ha quindi concluso chiedendo la conferma dell'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione della minore presso la residenza Per_1
materna e, previa regolamentazione dei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e fermo l'obbligo di ciascuna parte di contribuire al 50% alle spese straordinarie, la condanna del coniuge al pagamento di un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
6. Il Giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti in data 15.01.2025.
7. Le parti concordemente hanno chiesto un differimento dell'udienza e in data 12.03.2025 hanno depositato conclusioni congiunte confermandole con la personale comparizione in udienza.
IN DIRITTO
Il Collegio
Rilevato che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 essendo decorsi per più di dodici mesi dalla separazione e accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento della minore, nata il [...] non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e Per_1
non contrastano con gli interessi della minore, valorizzata soprattutto la capacità dei genitori di comunicare tra loro;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12 luglio 2014 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 del Comune di Ostuni (BR), al n.31 P.II, serie A., dell'anno 2014 alle condizioni concordate dalle parti e da intendersi qui integralmente trascritte.
Trieste, 12/03/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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