Articolo 1 della Legge 14 aprile 1943, n. 337
Versione
29 maggio 1943
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I comuni di San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense, Golese e Cortile San Martino sono aggregati a quello di Parma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Entrata in vigore il 29 maggio 1943