Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 330
Articolo 2
Versione
29 ottobre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalita' preliminari per contrarre matrimonio, fatto a Vienna il 29 marzo 1990.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1991