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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5847 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 11.03.2025 e vertente
T R A
, nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) il Parte_1
14.12.1964, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Permunian e Marco
Permunian
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 5847/2022 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appellante indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'ordinanza ex
art. 702-ter c.p.c. del 24.10.2022, comunicatagli il 26.10.2022, con la quale il
Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, nella quale rappresentava di essere diretto discendente di , cittadina italiana nata a Persona_1
Fuscaldo (CS) il 21.06.1912, successivamente emigrata negli Stati Uniti
d'America ed ivi naturalizzatasi dopo la nascita del figlio Persona_2
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Con atto depositato il 10.01.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la dichiarazione di estinzione dello stesso. Pur non essendo necessario, la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio è stata notificata dagli appellanti al appellato, rimasto contumace. CP_1
La rinuncia agli atti della parte determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara non ripetibili le spese di lite anticipate dall'appellante.
Così deciso, in Roma, l'11.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5847/2022 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5847 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 11.03.2025 e vertente
T R A
, nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) il Parte_1
14.12.1964, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Permunian e Marco
Permunian
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 5847/2022 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appellante indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'ordinanza ex
art. 702-ter c.p.c. del 24.10.2022, comunicatagli il 26.10.2022, con la quale il
Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, nella quale rappresentava di essere diretto discendente di , cittadina italiana nata a Persona_1
Fuscaldo (CS) il 21.06.1912, successivamente emigrata negli Stati Uniti
d'America ed ivi naturalizzatasi dopo la nascita del figlio Persona_2
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Con atto depositato il 10.01.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la dichiarazione di estinzione dello stesso. Pur non essendo necessario, la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio è stata notificata dagli appellanti al appellato, rimasto contumace. CP_1
La rinuncia agli atti della parte determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara non ripetibili le spese di lite anticipate dall'appellante.
Così deciso, in Roma, l'11.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5847/2022 2