Ordinanza cautelare 21 novembre 2020
Ordinanza collegiale 15 giugno 2021
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2022, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00749/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1189 del 2020, proposto dalla:
- EX IT S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
- Wind TR S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Fasano in data 11 luglio 2020, n. 124, con cui l’ente locale ha disposto “ il diniego all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 NTA del PPTR per lavori di realizzazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cellulare su area sita in c.da Sant’Angelo, individuata nel catasto terreni/fabbricati su foglio 44 particella n. 420 sub per le motivazioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio nel verbale n. 23 del 26/06/2020 e n. 25 del 10/07/2020 ”;
- nonché di ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso, tra cui - in particolar modo - i pareri della Commissione locale per il Paesaggio espressi nei verbali 26 giugno 2020 n. 23 e 10 luglio 2020, n. 25;
- nonché, in via gradata ed ove necessario, degli artt. 74, 76, 83 e 91 NTA del PPTR adottato dalla Regione Puglia con Determina di Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n.176 ( pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015 ), nella parte in cui impediscono la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni di cui agli artt. 86 ss. d.lgs. n. 259/2003 nelle ampie aree indicate quali “ paesaggi rurali ” o comunque risultano ostative al rilascio dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano.
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Wind TR S.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza del 4 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- in data 2 marzo 2020, le società LA S.p.a. ( oggi EX IT S.p.a. ) e Wind TR S.p.a. presentavano congiuntamente al Comune di Fasano un’istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - insieme alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 NTA PPTR - per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, ubicato nel predetto Comune, in Contrada Sant’Angelo.
- l’istanza, con i relativi allegati, era pure inoltrata all’ARPA per l’espressione del parere di competenza.
- il Comune avviava quindi due distinti procedimenti, l’uno finalizzato al rilascio dell’autorizzazione ex art. 87 citato e il secondo all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
- con particolare riferimento al procedimento ex art. 87, il Responsabile SUE, dapprima, con nota 8 aprile 2020, prot. n. 16402, “ ha sospeso la pratica fino all’acquisizione di documentazione integrativa ” e poi, con nota 19 giugno 2020, prot. n. 26881, si rifiutava di valutare i documenti prodotti dalle due imprese in quanto “ le modalità di integrazione utilizzate … non risultano compatibili con i sistemi dell’amministrazione ” e, comunque, non essendo nelle condizioni di rilasciare il parere di competenza, risultando l’autorizzazione finale demandata al SUAP: tali atti venivano impugnati dalla Wind TR con il ricorso n. 879/2020, accolto con sentenza n. 856 del 31 maggio 2021.
- con particolare riferimento al secondo procedimento, invece, rivolto all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, il Servizio Gestione del Territorio, Sportello Unico per l’Edilizia, con nota dell’11 marzo 2020, prot. n. 13255, prendeva atto della presentazione della pratica paesaggistica e trasmetteva la stessa al Responsabile del Paesaggio dello stesso Comune.
- quest’ultimo, a sua volta, con nota del 27 aprile 2020, prot. n. 18539, richiedeva alcune integrazioni documentali, riscontrate dalle società.
- con nota del 27 giugno 2020, quindi, il Comune di Fasano, pur accertata la completezza della pratica, comunicava il preavviso di diniego ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 sull’istanza di compatibilità paesaggistica formulata dalle due imprese in ragione di un parere espresso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio con verbale 26 giugno 2020 n. 23.
- nonostante le controdeduzioni delle due società, presentate in data 7 luglio 2020 e corredate da una relazione tecnica, il Comune di Fasano, con provvedimento in data 11 luglio 2020, n. 124, disponeva il diniego al richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 NTA del PPTR.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10- bis , l. n. 241/1990; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 20, l.r. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20; violazione e falsa applicazione di tutta la normativa di riferimento e in particolar modo degli artt. 135 e 143, d.lgs. n. 42/2004, degli artt. nonché delle disposizioni del PPTR ed in particolar modo degli artt. 74, 76 83 e 91 delle NTA del PPTR adottato dalla Regione Puglia con Determina di Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n.176; eccesso di potere e sviamento dalla funzione tipica; b) illegittimità degli atti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. In particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 3, 87, 90 e 93, d.lgs. n. 259/2003, nonché dell’art. 8, l. n. 36/2001; eccesso di potere e sviamento dalla funzione tipica. c) illegittimità del diniego adottato con provvedimento Comune di Fasano 10 luglio 2020, n. 124 - e del parere espresso in pari data dalla Commissione locale per il paesaggio con verbale n. 25/2020 - per violazione dei principi di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza ex artt. 3, 41 e 117, c. 2, lett. e) Cost. nonché per contraddittorietà e manifesta ingiustizia.
2.- Considerato che l’impugnato diniego era motivato nei sensi che seguono: « Visto che la Commissione Comunale per il Paesaggio … ha espresso il seguente parere (verbale n. 23 del 26 giugno 2020): “Trattasi di richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR per la realizzazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cellulare in un’area ubicata in C.da Sant’Angelo (BR), tipizzata nel vigente PRG come zona E2 (…) Con D.G.R. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, è stato definitivamente approvato il PPTR. Ai soli fini paesaggistici si evidenzia quanto segue: l’area di intervento ricade all’interno dell’ambito paesaggistico n. 7/Murgia dei Trulli - Valle d’Itria; non risulta interessata da componenti geomorfologiche (6.1.1); non risulta interessata da componenti idrologiche (6.1.2); non risulta interessata da componenti botanico-vegetazionali (6.2.1); non risulta interessata da componenti delle aree naturali protette e dei siti naturalistici (6.2.2); risulta interessata da componenti culturali e insediative (6.3.1) - UCP/paesaggio rurale (Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali); non risulta interessata da componenti dei valori percettivi (6.3.2).
La Commissione, esaminata la documentazione progettuale (…), considerata l’istruttoria espletata ai fini paesaggistici dall’ufficio comunale, considerato che l’intervento risulta di notevole impatto paesaggistico e si attesta in un contesto che conserva i caratteri rurali e non risulta interessato da urbanizzazioni, considerata inoltre la presenza di altra infrastruttura su cui sarebbe possibile installare le attrezzature previste che risulta posizionata a meno di 100 m da quella prevista in progetto, esprime parere contrario”.
Dato atto che in data 27 giugno 2020, con nota p.e.c. prot. 28087, è stato comunicato al richiedente, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento paesaggistico negativo relativamente alla suddetta istanza per le motivazioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio (…).
Dato atto che nel termine assegnato, con nota prot. 30014 dell’8 luglio 2020, la società ha presentato proprie osservazioni.
Visto che le osservazioni presentate sono state esaminate dalla Commissione Locale per il Paesaggio … che ha espresso il seguente parere (verbale n. 25 del 10 luglio 2020): “La Commissione … conferma il parere contrario. In particolare, le valutazioni espresse nel precedente parere derivano da un esame complessivo dell’intervento sia nel dettaglio rispetto agli elaborati presentati, sia riferito alle relazioni che lo stesso instaura nel contesto areale, con particolare riferimento alla vincolistica riscontrabile in sito, nonché a quella che insiste su area vasta (presenza di UCP - Strada a Valenza paesaggistica, UCP - Reticolo idrografico di connessione della RER, UCP - Lama, UCP - Paesaggi rurali): tali componenti paesaggistiche, individuate dagli artt. 135 e 143 del d.lgs. 42/2004 recepite dal PPTR, contribuiscono nel loro insieme e nella loro articolazione alla conservazione e formazione dell’immagine identitaria e storicizzata del paesaggio in questione, nonché alla tutela e valorizzazione delle relazioni visuali percepite nel contesto di riferimento. Considerato l’impatto visivo predominante causato dalle notevoli dimensioni del supporto della SRB e dalla rilevante altezza del palo poligonale, nonché l’alterazione dei valori di fruibilità visiva già compromessa della presenza di altro impianto similare nelle immediate vicinanze (fg.44, p.lla 416) e totalmente percepito dalla Strada a valenza paesaggistica come elemento estraneo e dissonante rispetto ai valori paesaggistici dei luoghi, nonché dal pericolo della diffusione di una trasformazione insediati va impropria nell’area, si ritiene che l’intervento proposto risulta in contrasto con le caratteristiche del contesto che conserva ancora numerose peculiarità dei paesaggi rurali tipici della zona (roccia affiorante, muretti a secco, canali, tratturi, alberature di ulivi secolari, pozzi, fabbricati della tradizione costruttiva, ecc.), comportando un effetto cumulativo configurandosi come ulteriore elemento detrattore nell’ambito di paesaggio in questione. Dato atto che le osservazioni presentate non sono state ritenute sufficienti a superare la negativa valutazione paesaggistica formulata con il sopracitato preavviso di diniego paesaggistico per le motivazioni sopra riportate (…)
Dispone il diniego all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 N.T.A. del P.P.T.R. ».
3.- Osservato che:
- l’area interessata dal progetto rientra nella disciplina degli ‘ulteriori contesti’ di cui alle NTA del PPTR [Art. 38: « I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono: 2.1. i beni tutelati ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” come individuati dall’art. 136 dello stesso Codice. 2.2. i beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le “aree tutelate per legge” (…). 3. Gli ulteriori contesti, come definiti dall’art. 7, comma 7, delle presenti norme, sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. 3.1. Gli ulteriori contesti individuati dal PPTR sono: (…) t) paesaggi rurali »].
- ai sensi dell’art. 76, comma 4, NTA citate, i paesaggi rurali « Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri ».
- ai sensi dell’art. 83 delle NTA citate, «1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali … si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 … si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate; a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali; a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata; a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; a5) nuove attività estrattive e ampliamenti ».
- tale disciplina dev’essere poi letta: 1) in coerenza con quella posta dal d.lgs. n. 259 del 2003; 2) tenendo conto della circostanza che, in quell’area, la p.A. ha comunque autorizzato l’installazione di altro impianto di radio-telecomunicazioni.
- secondo la giurisprudenza amministrativa, « occorre tener presente che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. L’articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevede, al comma 3, che ‘Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica ... sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia’. L’articolo 87-bis prevede procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e l’articolo 90 dispone, al comma 1, che ‘Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327’. La legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (‘Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’) distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni precisando in particolare, all’articolo 4, che ‘Lo Stato esercita le funzioni relative : a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera d) numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizioni di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1’.
Il successivo articolo 8 (rubricato ‘Competenze delle regioni , delle province e dei comuni’) prevede, in particolare, al comma 1, che ‘Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché delle modalità e dei criteri fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile’. Il successivo comma 2 dispone che ‘Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio’. Il comma 4 prevede che ‘Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249’. Il comma 6, infine, dispone che ‘I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici’.
La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687). Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (Cons. St., sez. VI, 3891 del 2017).
In linea con questo orientamento è stato ribadito (Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44) che: ‘alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura, ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi) (…) A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961; id. n. 1592/18).
(…)
La recente modifica dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001 (adottata con l’articolo 38, comma 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020) ha confermato tale interpretazione precisando che i comuni possono adottare un regolamento per i fini indicati ‘con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sul valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 4’.
Alla luce di tali orientamenti deve ritenersi condivisibile la statuizione del primo giudice sull’art. 3 del regolamento (adottato dal Comune intimato nella vicenda all’esame del Consiglio di Stato, ndr) , in quanto le prescrizioni ivi contenute sono riconducibili a criteri di localizzazione e non a limiti generalizzati. Le aree individuate sono infatti definite come preferenziali ed è espressamente previsto che le restanti aree possano essere utilizzate in caso le prime ‘risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi’. Inoltre per la specifica localizzazione vengono indicati criteri ‘da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici’. Le previsioni dell’art. 3 quindi sono compatibili con i principi stabiliti dalla giurisprudenza, che in questa sede devono essere confermati, e in particolare quello per cui la disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purché sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio; è compito dell’amministrazione, nel confronto con gli operatori, garantire la corretta interpretazione, nei casi concreti, dei criteri stabiliti dall’art. 3. Del resto solo il confronto tra le parti … può assicurare nel bilanciamento dei diversi interessi la pianificazione degli interventi e il corretto svolgimento dei procedimenti » (Consiglio di Stato, VI, 11 gennaio 2021, n. 372).
- nella prospettazione della ricorrente, in specie, “ l’intervento proposto consiste nella semplice installazione di una SRB (che, peraltro, è una infrastruttura di pubblica utilità) che: - non compromette in alcun modo gli “elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine”; - non ha impatto sugli “equilibri ecosistemico-ambientali”; - non comporta “trasformazioni urbanistiche che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata” (…) non comporta l’espianto di nessuna alberatura, né alcuna interferenza con le stesse; che l’area scelta per l’installazione non risulta attualmente interessata dalla presenza di qualsivoglia alberatura e che quindi non vi è alcun tipo di pericolo per gli ulivi monumentali ivi presenti ” (v. pp. 15-16 del ricorso); e ancora: - “ la scelta di realizzare una nuova infrastruttura si sia resa necessaria per far fronte a specifiche esigenze di copertura radioelettrica che non risulterebbero garantite dalla condivisione della struttura limitrofa già esistente ” (cfr. controdeduzioni in data 7 luglio 2020); - “ le condivisioni delle strutture prevedono accordi commerciali e di natura economica tra gli operatori di telefonia che restano in capo alle scelte e strategie aziendali delle società ” (v. relazione allegata alle controdeduzioni medesime): “ la circostanza che nello stesso sito sia già presente un altro impianto di tlc - evidentemente già autorizzato dal Comune di Fasano - oltre a dimostrare la palese illegittimità del diniego oggi posto dall’amministrazione comporta un’evidente discriminazione per Wind TR S.p.A. e EX IT S.p.a. (già LA S.p.A.) che, a differenza degli altri operatori economici già presenti in zona con una propria antenna, si vedono precluso il proprio diritto di realizzare una rete efficiente e funzionale sul territorio comunale ” (v. p. 22 del ricorso).
4.- Ritenuto che:
- l’impugnato diniego non contiene alcun riferimento motivazionale al Regolamento adottato dal Comune di Fasano in materia, che dunque, pur richiamato negli scritti difensivi dell’ente, resta estraneo al thema decidendum .
- come evidenziato dalla stessa difesa comunale, « nella specie, il Comune di Fasano (Br) ha ragionevolmente e/o razionalmente respinto l’istanza della società ricorrente, sulla base di due ordini di ragioni: a) il notevole impatto paesaggistico dell’impianto, b) la possibilità di installazione dello stesso impianto su altra infrastruttura preesistente » (v. memoria del 24 ottobre 2020, p. 5).
- si è già posto in rilievo come l’area in parola non è paesaggisticamente vincolata, pur essendo assoggettata alle ‘misure di salvaguardia e di utilizzazione’ previste dall’art. 83 delle NTA PPTR.
- tali misure, tuttavia, anche prescindendo dai rilievi della ricorrente sulla coerenza dell’intervento alle stesse, non hanno forza e contenuti tali da precludere l’intervento medesimo se non alla condizione prima delineata dalla pronuncia del Consiglio di Stato, e cioè che i limiti alla installazione delle SRB - opere di urbanizzazione primaria - su ampie aree del territorio comunale possono essere legittimi solo ove abbiano carattere di ‘criterio preferenziale’ e non di ‘divieto’ e sia, dunque, possibile la localizzazione delle SRB stesse in aree alternative, senza compromissione dell’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.
- in questa prospettiva, avendo fatto il Comune - come già evidenziato - espressamente ed esclusivamente riferimento quale localizzazione alternativa ad altro impianto vicino, questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 928/2021, disponeva quanto segue: «Considerato che nell’impugnato diniego, richiamando il parere della CLP, il Responsabile del Servizio VIA, VAS e Paesaggio faceva tra l’altro riferimento alla “ presenza di altra infrastruttura su cui sarebbe possibile installare le attrezzature previste che risulta posizionata a meno di 100 m da quella prevista in progetto ”. (…) Ritenuto opportuno richiedere al Responsabile del Servizio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di Fasano di interloquire con il soggetto gestore dell’“ infrastruttura ” di cui si è appena scritto, allo scopo di verificare la disponibilità dello stesso a un eventuale accordo - poi rimesso, ovviamente, all’effettiva volontà delle parti - con la Wind TR S.p.a. finalizzato al posizionamento sul proprio traliccio degli impianti di questa società. Ritenuto che … il Responsabile dovrà quindi relazionare a questo T.a.r. sull’esito dell’interlocuzione mediante sua nota scritta, cui andrà allegato ogni ulteriore atto/documento eventualmente richiamato o utile alla decisione della causa» (T.a.r. Puglia Lecce, I, ord. n. 928 del 15 giugno 2021).
- l’interlocuzione tra il Comune di Fasano e le società di telefonia, tuttavia, non portava ad alcun risultato utile, tant’è che Responsabile del Servizio VIA, VAS e Paesaggio non produceva la richiestagli relazione.
- il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, essendo il riferimento all’impatto paesaggistico dell’impianto, in assenza di un vincolo legale e - per quanto appena esposto - di una possibile sua localizzazione alternativa, recessivo rispetto al predetto interesse generale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.
- la particolarità della vicenda giustifica, eccezionalmente, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1189 del 2020 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO