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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21892 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difenda, giusta mandato in atti, Parte_1 dagli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli alla via Pietro Giannone n. 30;
- ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, Controparte_1 alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
- resistenti
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 15/10/2024, ha adito il Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni Controparte_1 di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 1.045,71 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
spese vinte con attribuzione.
1 A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere stata da ultimo alle dipendenze del ministero convenuto in virtù di contratto a tempo determinato presso l'istituto comprensivo Pozzuoli I.C. 8 Oriani
Diaz Suc Pozzuoli;
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale nel periodo dal 14.12.2021 al 17/06/2022, (per n. 24 ore settimanali), in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato
(con supplenze temporanee) a copertura di posti vacanti, svolgendo le medesime mansioni, attività e compiti cui sono tenuti i docenti di ruolo, durante i periodi e presso l'istituto scolastico indicato in ricorso, per un totale complessivo di giornate lavorate pari a 171 giorni;
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate per i predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL comparto
Scuola del 15 Marzo 2001, evidenziando che ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola
29.11.2007 la retribuzione professionale docenti ammontava, alla data del
28.02.2018, in € 164,00 mensili;
a decorrere dal 01.03.2018 l'importo è stato, (ex art. 38 del CCNL Scuola 2016/2017), aumentato in € 174,50, e successivamente, (ex art. 5 del CCNL Scuola 2019-2021 del 6.12.22) nuovamente aumentato, con decorrenza dal 01.01.2022 in € 184,50; pertanto di aver diritto ad un importo pari ad € 1.045,71;
- di aver invitato, con PEC del 01.03.2023, l'Amministrazione scolastica a voler provvedere al pagamento del suddetto emolumento, senza ricevere alcun riscontro.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanze n. 20015 del
27.07.2018 e n. 6293 del 05/03/2020.
Nel costituirsi tempestivamente il Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, inoltre, ha dedotto che con riferimento all'anno scolastico 2021/22, la ricorrente non ha raggiunto i 180 giorni di servizio;
concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza comunicata alle parti.
2 Il ricorso è fondato a va pertanto accolto.
Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il Giudice ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento condividendone in sintesi le motivazioni.
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – nell' anno scolastico
2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad
€ 1.045,71, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture
e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/3 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico
3 o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del
C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020).
Nel caso de quo deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate
4 significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
In tema, vale pure richiamare la recentissima pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i
5 quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ."
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione
Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente, quanto a mansioni e funzioni, a quella del lavoratore sostituito.
Cont Nel caso in esame dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/22 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti.
La ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.045,71 (mille quarantacinque/71), importo computato secondo i criteri indicati condivisibili.
Sul predetto importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 01/01/95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico del convenuto e quantificate in dispositivo, applicati i valori Controparte_1 minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e della natura seriale della causa , cin esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare..
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
6 1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/22 in relazione agli incarichi di Cont supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.045,71 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di causa Controparte_1 liquidate in € 231,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione agli avv.ti. Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli
Si comunichi.
Napoli, li 6 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21892 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difenda, giusta mandato in atti, Parte_1 dagli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli alla via Pietro Giannone n. 30;
- ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, Controparte_1 alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
- resistenti
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 15/10/2024, ha adito il Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni Controparte_1 di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 1.045,71 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
spese vinte con attribuzione.
1 A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere stata da ultimo alle dipendenze del ministero convenuto in virtù di contratto a tempo determinato presso l'istituto comprensivo Pozzuoli I.C. 8 Oriani
Diaz Suc Pozzuoli;
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale nel periodo dal 14.12.2021 al 17/06/2022, (per n. 24 ore settimanali), in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato
(con supplenze temporanee) a copertura di posti vacanti, svolgendo le medesime mansioni, attività e compiti cui sono tenuti i docenti di ruolo, durante i periodi e presso l'istituto scolastico indicato in ricorso, per un totale complessivo di giornate lavorate pari a 171 giorni;
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate per i predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL comparto
Scuola del 15 Marzo 2001, evidenziando che ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola
29.11.2007 la retribuzione professionale docenti ammontava, alla data del
28.02.2018, in € 164,00 mensili;
a decorrere dal 01.03.2018 l'importo è stato, (ex art. 38 del CCNL Scuola 2016/2017), aumentato in € 174,50, e successivamente, (ex art. 5 del CCNL Scuola 2019-2021 del 6.12.22) nuovamente aumentato, con decorrenza dal 01.01.2022 in € 184,50; pertanto di aver diritto ad un importo pari ad € 1.045,71;
- di aver invitato, con PEC del 01.03.2023, l'Amministrazione scolastica a voler provvedere al pagamento del suddetto emolumento, senza ricevere alcun riscontro.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanze n. 20015 del
27.07.2018 e n. 6293 del 05/03/2020.
Nel costituirsi tempestivamente il Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, inoltre, ha dedotto che con riferimento all'anno scolastico 2021/22, la ricorrente non ha raggiunto i 180 giorni di servizio;
concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza comunicata alle parti.
2 Il ricorso è fondato a va pertanto accolto.
Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il Giudice ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento condividendone in sintesi le motivazioni.
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – nell' anno scolastico
2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad
€ 1.045,71, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture
e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/3 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico
3 o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del
C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020).
Nel caso de quo deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate
4 significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
In tema, vale pure richiamare la recentissima pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i
5 quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ."
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione
Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente, quanto a mansioni e funzioni, a quella del lavoratore sostituito.
Cont Nel caso in esame dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/22 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti.
La ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.045,71 (mille quarantacinque/71), importo computato secondo i criteri indicati condivisibili.
Sul predetto importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 01/01/95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico del convenuto e quantificate in dispositivo, applicati i valori Controparte_1 minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e della natura seriale della causa , cin esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare..
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
6 1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/22 in relazione agli incarichi di Cont supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.045,71 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di causa Controparte_1 liquidate in € 231,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione agli avv.ti. Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli
Si comunichi.
Napoli, li 6 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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