Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2025, n. 24613
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Sentenza 5 settembre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, è intervenuta sul ricorso proposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società avverso un accertamento del COSAP per occupazione di sottosuolo. La società ricorrente lamentava, con due motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. e delle norme sulla notificazione degli atti processuali, sostenendo che la notifica dell'appello, avviata nei termini di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, fosse stata tempestivamente perfezionata, nonostante un primo tentativo infruttuoso dovuto a un cambio di indirizzo del difensore domiciliatario non comunicato. L'Azienda Pluriservizi Monterotondo, controricorrente, aveva chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte, con ordinanza interlocutoria, aveva disposto la trattazione in pubblica udienza per approfondire la questione della notifica al domicilio del procuratore, specie alla luce della nuova disciplina e della distinzione tra professionisti operanti nel circondario e fuori.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, incentrati sulla regolarità della notifica dell'appello. Ha chiarito che, sebbene il domicilio digitale sia stato introdotto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, la notifica presso il domicilio fisico eletto o dichiarato rimane un indirizzo valido e alternativo, non potendo il domicilio digitale essere considerato esclusivo. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere concorrenti i due indirizzi per la notifica. Nel caso di specie, la notifica al domicilio fisico eletto era legittima e, a fronte dell'irreperibilità dovuta al cambio di indirizzo del difensore domiciliatario, la società ricorrente aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, come consentito dall'art. 156 c.p.c. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 14594/2016), senza che il cambio di domicilio fosse imputabile al notificante. Pertanto, la notifica dell'appello è stata ritenuta valida, con conseguente ammissibilità del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2025, n. 24613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24613
    Data del deposito : 5 settembre 2025

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