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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente rel. dr. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Regina Marina ELEFANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione senza assegnazione dei termini, all'udienza del 6 novembre 2025, vertente TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Vincenzo Tiberio n. 14 presso lo studio dell'Avv. Roberto Arcella dal quale è rappresentata e difesa
appellante E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli alla via Francesco Lomonaco n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Siporso che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Orso Maria Siporso
appellato MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 30 ottobre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., la Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto presidenziale del 13.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti), rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 6 novembre 2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva. In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio. Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza in presenza del 6 novembre 2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione. Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi. La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9728/2021, pubblicata in data 1° dicembre 2021, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Napoli il 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore