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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2981/2025 promosso da:
nata il [...] a Sant'Elpidio a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MENICHELLI SABRINA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. BENDIA Parte_2
DANIELE.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “I Sig.ri e ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ancona affinché, salva diversa determinazione del designando Collegio, venga assunta la seguente regolamentazione alle condizioni che seguono. […]
1) La figlia verrà affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso ai sensi Per_1 dell'art. 337 ter c.c., ma sarà collocata e avrà residenza e dimora prevalente presso la madre, Sig.ra alla quale verrà assegnata in godimento la casa familiare con tutti gli arredi ivi Parte_1
presenti, sita a Osimo (AN) Via Montefanese n. 85/C, di proprietà esclusiva del padre Sig.
[...]
Pt_2
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e si impegneranno a che la minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e conservi, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- 1 - 2) Il Sig. provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa familiare di Osimo (AN) Pt_2
Via Montefanese n. 85/C entro giorni 30 dalla presentazione del presente ricorso;
3) Il diritto di visita del padre viene così regolamentato:
a) il Sig. potrà tenere la figlia con sé due pomeriggi a settimana (uno dei quali il martedì) Pt_2
e, cioè, potrà andarla a prendere a casa della madre o a scuola (a seconda che si tratti di periodo scolastico o meno) alle ore 15:50 e riportarla a casa della Sig.ra entro le ore 22.00. Parte_1
Nel giorno di martedì il padre potrà tenere con sé la figlia anche per il pernotto, riportandola la mattina successiva a casa della Sig.ra o a scuola (a seconda che si tratti di periodo Parte_1
scolastico o meno).
L'ulteriore pomeriggio diverso dal martedì verrà determinato di settimana in settimana in accordo tra i genitori sia in base ai rispettivi impegni di lavoro, sia in relazione alle esigenze e agli impegni della minore (scuola, sport e simili);
b) la minore passerà i fine settimana con i genitori in maniera alternata. Nelle settimane in cui il padre terrà la figlia con sé, lo stesso andrà a prendere a casa della madre alle ore 08:00 del Per_1
sabato per poi riportala sempre a casa della Sig.ra entro le ore 21:00 della domenica;
Parte_1
c) La minore passerà con i genitori ponti e festività di anno in anno in modo alternato: il giorno di
Natale ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno e la Vigilia di Natale ed il giorno di Pasqua con l'altro; il giorno 31 dicembre con l'uno e Capodanno con l'altro; il 25 aprile con l'uno, il 1° maggio con l'altro; il 2 giugno con l'uno ed il 1° novembre con l'altro.
Durante il mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere con loro la minore per 15 giorni consecutivi di anno in anno in modo alternato: dal 1 al 15 agosto con l'uno e dal 16 al 30 agosto con l'altro. In caso di impossibilità lavorativa per uno dei genitori di tenere il figlio con sé nel periodo di agosto di spettanza, i genitori si impegnano a concordare con congruo preavviso una diversa ripartizione dei giorni compatibilmente alle esigenze di lavoro/ferie di entrambi.
Eventuali vacanze fuori Italia della minore con uno solo dei genitori dovranno essere concordate tra i genitori con congruo anticipo;
tutte le relative spese graveranno esclusivamente sul genitore che ne godrà unitamente al figlio.
In ogni caso, il genitore che deciderà di trascorrere le vacanze estive e le altre festività fuori la regione Marche sarà obbligato a fornire all'altro genitore il nome ed i recapiti dell'hotel nel quale la figlia si troverà e dovrà consentire che possa parlare telefonicamente e/o in videochiamata Per_1 con l'altro genitore una volta al giorno. Per quanto possibile, i genitori avranno cura di cooperare in caso di impossibilità lavorative ecc.… affinché il diritto di ciascun genitore a tenere con sé la figlia sia effettivo.
- 2 - 4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra mezzo bonifico bancario a far data Parte_2 Parte_1
dal mese di presentazione del presente ricorso ed entro il giorno 5 di ogni mese successivo a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 mensili, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) La minore manterrà il conto corrente già acceso presso Banca Intesa Filiale di Osimo avente n.
50240/1000/00004012; i genitori concordano che in tale rapporto potranno essere versati gli ulteriori regali in denaro che la bambina riceverà da qui in avanti da parenti e amici;
6) In tale rapporto sono state versate dalla madre le somme che nel tempo la bambina ha ricevuto per regalie da parenti e viene alimentato, fino a quando la madre potrà e vorrà, anche con versamenti mensili di € 100,00);
7) La Sig.ra dovrà provvedere a volturare le utenze relative all'immobile adibito a casa Parte_1
familiare, già intestate al Sig. entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso Parte_2
congiunto;
8) Le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ognuno e saranno regolamentate come da protocollo sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia adottato per la disciplina delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia dal Presidente della
Corte di Appello di Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del Distretto di Ancona, dai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Contr forensi delle Marche, dai presidenti e dai coordinatori della associazioni di categoria (AIAF,
, Avvocatura e Famiglia, della Regione Marche) e dal Prof. Controparte_2 Pt_3 CP_3
RO LI in data 10.07.2024 (All.to n.22), il cui contenuto viene di seguito riportato:
'[…omissis…] In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec, ecc.…), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie (sia quelle che non richiedono l'assenso che di quelle che lo prevedono) e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta'.
9) I genitori si dichiarano sin da ora d'accordo a che la figlia minore svolga skate e judo e a sostenerne le relative spese.
In ogni caso, i genitori si impegnano a favorire in accordo tra loro ogni attività extrascolastica che assecondi le naturali inclinazioni (artistiche, sportive ecc.…) della figlia;
Per_1
- 3 - 10) L'assegno unico universale per i figli a carico, per come previsto ex D.lgs. 230/2021 e s.m.i., verrà percepito integralmente e unicamente dalla madre nella misura che spetterà di anno in anno, quale genitore collocatario con il quale la minore ha dimora prevalente. Il Sig. si Parte_2
impegna ad eseguire ogni anno gli adempimenti amministrativi e fiscali che si riveleranno a tal fine necessari;
11) Ciascun ricorrente provvederà al pagamento delle proprie spese legali per il presente procedimento congiunto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e rappresentando che Parte_1 Parte_2
sono stati conviventi more uxorio e che da tale unione è nata la figlia (in data 12/06/217), si Per_1 sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate, essendosi interrotta già da tempo la loro relazione sentimentale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 26/07/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età della minore e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Anche il PM ha considerato equilibrate le condizioni proposte.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Ciascun ricorrente provvederà al pagamento delle proprie spese legali, come dagli stessi concordato.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. spese di lite a carico di ciascun ricorrente.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2981/2025 promosso da:
nata il [...] a Sant'Elpidio a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MENICHELLI SABRINA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. BENDIA Parte_2
DANIELE.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “I Sig.ri e ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ancona affinché, salva diversa determinazione del designando Collegio, venga assunta la seguente regolamentazione alle condizioni che seguono. […]
1) La figlia verrà affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso ai sensi Per_1 dell'art. 337 ter c.c., ma sarà collocata e avrà residenza e dimora prevalente presso la madre, Sig.ra alla quale verrà assegnata in godimento la casa familiare con tutti gli arredi ivi Parte_1
presenti, sita a Osimo (AN) Via Montefanese n. 85/C, di proprietà esclusiva del padre Sig.
[...]
Pt_2
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e si impegneranno a che la minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e conservi, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- 1 - 2) Il Sig. provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa familiare di Osimo (AN) Pt_2
Via Montefanese n. 85/C entro giorni 30 dalla presentazione del presente ricorso;
3) Il diritto di visita del padre viene così regolamentato:
a) il Sig. potrà tenere la figlia con sé due pomeriggi a settimana (uno dei quali il martedì) Pt_2
e, cioè, potrà andarla a prendere a casa della madre o a scuola (a seconda che si tratti di periodo scolastico o meno) alle ore 15:50 e riportarla a casa della Sig.ra entro le ore 22.00. Parte_1
Nel giorno di martedì il padre potrà tenere con sé la figlia anche per il pernotto, riportandola la mattina successiva a casa della Sig.ra o a scuola (a seconda che si tratti di periodo Parte_1
scolastico o meno).
L'ulteriore pomeriggio diverso dal martedì verrà determinato di settimana in settimana in accordo tra i genitori sia in base ai rispettivi impegni di lavoro, sia in relazione alle esigenze e agli impegni della minore (scuola, sport e simili);
b) la minore passerà i fine settimana con i genitori in maniera alternata. Nelle settimane in cui il padre terrà la figlia con sé, lo stesso andrà a prendere a casa della madre alle ore 08:00 del Per_1
sabato per poi riportala sempre a casa della Sig.ra entro le ore 21:00 della domenica;
Parte_1
c) La minore passerà con i genitori ponti e festività di anno in anno in modo alternato: il giorno di
Natale ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno e la Vigilia di Natale ed il giorno di Pasqua con l'altro; il giorno 31 dicembre con l'uno e Capodanno con l'altro; il 25 aprile con l'uno, il 1° maggio con l'altro; il 2 giugno con l'uno ed il 1° novembre con l'altro.
Durante il mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere con loro la minore per 15 giorni consecutivi di anno in anno in modo alternato: dal 1 al 15 agosto con l'uno e dal 16 al 30 agosto con l'altro. In caso di impossibilità lavorativa per uno dei genitori di tenere il figlio con sé nel periodo di agosto di spettanza, i genitori si impegnano a concordare con congruo preavviso una diversa ripartizione dei giorni compatibilmente alle esigenze di lavoro/ferie di entrambi.
Eventuali vacanze fuori Italia della minore con uno solo dei genitori dovranno essere concordate tra i genitori con congruo anticipo;
tutte le relative spese graveranno esclusivamente sul genitore che ne godrà unitamente al figlio.
In ogni caso, il genitore che deciderà di trascorrere le vacanze estive e le altre festività fuori la regione Marche sarà obbligato a fornire all'altro genitore il nome ed i recapiti dell'hotel nel quale la figlia si troverà e dovrà consentire che possa parlare telefonicamente e/o in videochiamata Per_1 con l'altro genitore una volta al giorno. Per quanto possibile, i genitori avranno cura di cooperare in caso di impossibilità lavorative ecc.… affinché il diritto di ciascun genitore a tenere con sé la figlia sia effettivo.
- 2 - 4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra mezzo bonifico bancario a far data Parte_2 Parte_1
dal mese di presentazione del presente ricorso ed entro il giorno 5 di ogni mese successivo a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 mensili, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) La minore manterrà il conto corrente già acceso presso Banca Intesa Filiale di Osimo avente n.
50240/1000/00004012; i genitori concordano che in tale rapporto potranno essere versati gli ulteriori regali in denaro che la bambina riceverà da qui in avanti da parenti e amici;
6) In tale rapporto sono state versate dalla madre le somme che nel tempo la bambina ha ricevuto per regalie da parenti e viene alimentato, fino a quando la madre potrà e vorrà, anche con versamenti mensili di € 100,00);
7) La Sig.ra dovrà provvedere a volturare le utenze relative all'immobile adibito a casa Parte_1
familiare, già intestate al Sig. entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso Parte_2
congiunto;
8) Le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ognuno e saranno regolamentate come da protocollo sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia adottato per la disciplina delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia dal Presidente della
Corte di Appello di Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del Distretto di Ancona, dai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Contr forensi delle Marche, dai presidenti e dai coordinatori della associazioni di categoria (AIAF,
, Avvocatura e Famiglia, della Regione Marche) e dal Prof. Controparte_2 Pt_3 CP_3
RO LI in data 10.07.2024 (All.to n.22), il cui contenuto viene di seguito riportato:
'[…omissis…] In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec, ecc.…), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie (sia quelle che non richiedono l'assenso che di quelle che lo prevedono) e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta'.
9) I genitori si dichiarano sin da ora d'accordo a che la figlia minore svolga skate e judo e a sostenerne le relative spese.
In ogni caso, i genitori si impegnano a favorire in accordo tra loro ogni attività extrascolastica che assecondi le naturali inclinazioni (artistiche, sportive ecc.…) della figlia;
Per_1
- 3 - 10) L'assegno unico universale per i figli a carico, per come previsto ex D.lgs. 230/2021 e s.m.i., verrà percepito integralmente e unicamente dalla madre nella misura che spetterà di anno in anno, quale genitore collocatario con il quale la minore ha dimora prevalente. Il Sig. si Parte_2
impegna ad eseguire ogni anno gli adempimenti amministrativi e fiscali che si riveleranno a tal fine necessari;
11) Ciascun ricorrente provvederà al pagamento delle proprie spese legali per il presente procedimento congiunto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e rappresentando che Parte_1 Parte_2
sono stati conviventi more uxorio e che da tale unione è nata la figlia (in data 12/06/217), si Per_1 sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate, essendosi interrotta già da tempo la loro relazione sentimentale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 26/07/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età della minore e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Anche il PM ha considerato equilibrate le condizioni proposte.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Ciascun ricorrente provvederà al pagamento delle proprie spese legali, come dagli stessi concordato.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. spese di lite a carico di ciascun ricorrente.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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