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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 116/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Davide CP_1
Catalano
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 2.6.2022 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, l'istante esponeva che la defunta madre aveva ottenuto Pt_1 Parte_2 dall' , a seguito di visita da parte della preposta commissione medica, il CP_1
riconoscimento dei presupposti sanitari per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, senza però ricevere mai i relativi ratei, nonostante la liquidazione della somma di € 5.188,20 a titolo di arretrati avvenuta con provvedimento del 29.4.2020; di avere quindi presentato all'Istituto il 15.12.2021, nella qualità di unica erede, domanda di liquidazione degli stessi, senza esito.
Chiedeva, pertanto, condannarsi l' al pagamento dei ratei di indennità di CP_2
accompagnamento come liquidati dallo stesso nella comunicazione del 29.4.2020.
1 L' si costituiva in giudizio per l'udienza di discussione dell'11.1.2023 dichiarando CP_1
che i ratei della prestazione oggetto di giudizio erano stati liquidati in favore della ricorrente come da comunicazione del 23.6.2022, con pagamento a luglio 2022.
Con sentenza n. 47/2023 dell'11.1.2023 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, atteso l'avvenuto pagamento della prestazione nel luglio 2022, come confermato dalla ricorrente, ma compensava per metà le spese processuali in considerazione dell'epoca del pagamento, successiva alla notifica del ricorso giudiziario.
Con ricorso 14.1.2023 propone appello la contestando la pronuncia di parziale Pt_1
compensazione delle spese sul rilievo che il Giudice di prime cure non avrebbe dato corretta applicazione al principio della soccombenza virtuale, essendovi accoglimento totale della domanda, che meritava la liquidazione per intero delle spese.
L' ha ribadito le difese svolte in primo grado. CP_2
2.- L'appello è infondato e va rigettato.
La censura dell'appellante si rivolge esclusivamente avverso il capo di sentenza relativo alla parziale compensazione delle spese processuali, motivata dal giudice di prime cure sul rilievo che “…il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso giudiziario…”.
È evidente che il Tribunale valutava ai fini della parziale compensazione, da un canto,
l'adempimento spontaneo della prestazione;
dall'altro, il ritardo di tale erogazione, intervenuta in corso di giudizio.
A sostegno del gravame, la ricorrente osserva che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; il giudice di prime cure avrebbe dovuto dunque applicare il principio della causalità e condannare l' alla integrale CP_1 rifusione delle spese di lite, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo che l' aveva CP_2
pagato la prestazione dovuta in corso di giudizio.
Osserva in contrario la Corte, in continuità col consolidato orientamento di questo
Collegio, che non può omettersi di considerare, ai fini della valutazione complessiva della sussistenza di eccezionali ragioni per disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite, vieppiù in ipotesi di sentenza di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo effettuato in corso di giudizio, che pregnante rilievo assume il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.
Nel caso di specie l' , costituendosi nel giudizio di primo grado, dava atto già nella CP_1
memoria difensiva che la prestazione richiesta era stata liquidata in data 23.7.2022, come da relativo mod. TE08 (in epoca, quindi, di poco successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di pagamento del 7.6.2022), e che i ratei erano stati posti in
2 pagamento il 20.7.2022, pochi giorni dopo la notifica del ricorso (avvenuta il
22.6/1.7.2022), ma anteriormente alla prima udienza di discussione dell'11.1.2023.
Pertanto, è indubbia la rilevanza del comportamento collaborativo dell' , che ha CP_2 provveduto all'adempimento spontaneo in autotutela già prima della costituzione in giudizio, evitando il successivo corso del processo: laddove tra le gravi ed eccezionali ragioni cui fa cenno la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 non possono non rientrare i comportamenti collaborativi che, determinando la cessazione della materia del contendere, tendono ad attuare il principio del giusto processo richiamato dalla stessa
Corte nella pronuncia di cui sopra.
Sussistono, quindi, ampiamente le eccezionali ragioni di legge per la parziale compensazione delle spese, come statuito in prime cure, che, proprio in quanto parziale, non omette di considerare anche il profilo della virtuale soccombenza dell' . CP_1
Stante la dichiarazione reddituale in atti, la parte appellante va tenuta indenne dalla rifusione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara l'appellante non tenuta alla rifusione delle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 116/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Davide CP_1
Catalano
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 2.6.2022 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, l'istante esponeva che la defunta madre aveva ottenuto Pt_1 Parte_2 dall' , a seguito di visita da parte della preposta commissione medica, il CP_1
riconoscimento dei presupposti sanitari per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, senza però ricevere mai i relativi ratei, nonostante la liquidazione della somma di € 5.188,20 a titolo di arretrati avvenuta con provvedimento del 29.4.2020; di avere quindi presentato all'Istituto il 15.12.2021, nella qualità di unica erede, domanda di liquidazione degli stessi, senza esito.
Chiedeva, pertanto, condannarsi l' al pagamento dei ratei di indennità di CP_2
accompagnamento come liquidati dallo stesso nella comunicazione del 29.4.2020.
1 L' si costituiva in giudizio per l'udienza di discussione dell'11.1.2023 dichiarando CP_1
che i ratei della prestazione oggetto di giudizio erano stati liquidati in favore della ricorrente come da comunicazione del 23.6.2022, con pagamento a luglio 2022.
Con sentenza n. 47/2023 dell'11.1.2023 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, atteso l'avvenuto pagamento della prestazione nel luglio 2022, come confermato dalla ricorrente, ma compensava per metà le spese processuali in considerazione dell'epoca del pagamento, successiva alla notifica del ricorso giudiziario.
Con ricorso 14.1.2023 propone appello la contestando la pronuncia di parziale Pt_1
compensazione delle spese sul rilievo che il Giudice di prime cure non avrebbe dato corretta applicazione al principio della soccombenza virtuale, essendovi accoglimento totale della domanda, che meritava la liquidazione per intero delle spese.
L' ha ribadito le difese svolte in primo grado. CP_2
2.- L'appello è infondato e va rigettato.
La censura dell'appellante si rivolge esclusivamente avverso il capo di sentenza relativo alla parziale compensazione delle spese processuali, motivata dal giudice di prime cure sul rilievo che “…il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso giudiziario…”.
È evidente che il Tribunale valutava ai fini della parziale compensazione, da un canto,
l'adempimento spontaneo della prestazione;
dall'altro, il ritardo di tale erogazione, intervenuta in corso di giudizio.
A sostegno del gravame, la ricorrente osserva che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; il giudice di prime cure avrebbe dovuto dunque applicare il principio della causalità e condannare l' alla integrale CP_1 rifusione delle spese di lite, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo che l' aveva CP_2
pagato la prestazione dovuta in corso di giudizio.
Osserva in contrario la Corte, in continuità col consolidato orientamento di questo
Collegio, che non può omettersi di considerare, ai fini della valutazione complessiva della sussistenza di eccezionali ragioni per disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite, vieppiù in ipotesi di sentenza di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo effettuato in corso di giudizio, che pregnante rilievo assume il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.
Nel caso di specie l' , costituendosi nel giudizio di primo grado, dava atto già nella CP_1
memoria difensiva che la prestazione richiesta era stata liquidata in data 23.7.2022, come da relativo mod. TE08 (in epoca, quindi, di poco successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di pagamento del 7.6.2022), e che i ratei erano stati posti in
2 pagamento il 20.7.2022, pochi giorni dopo la notifica del ricorso (avvenuta il
22.6/1.7.2022), ma anteriormente alla prima udienza di discussione dell'11.1.2023.
Pertanto, è indubbia la rilevanza del comportamento collaborativo dell' , che ha CP_2 provveduto all'adempimento spontaneo in autotutela già prima della costituzione in giudizio, evitando il successivo corso del processo: laddove tra le gravi ed eccezionali ragioni cui fa cenno la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 non possono non rientrare i comportamenti collaborativi che, determinando la cessazione della materia del contendere, tendono ad attuare il principio del giusto processo richiamato dalla stessa
Corte nella pronuncia di cui sopra.
Sussistono, quindi, ampiamente le eccezionali ragioni di legge per la parziale compensazione delle spese, come statuito in prime cure, che, proprio in quanto parziale, non omette di considerare anche il profilo della virtuale soccombenza dell' . CP_1
Stante la dichiarazione reddituale in atti, la parte appellante va tenuta indenne dalla rifusione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara l'appellante non tenuta alla rifusione delle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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