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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN AR, all'udienza del 05/11/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'AVVOCATURA DELLO
STATO CATANIA nell'interesse di
[...]
e dall'avv. Parte_1
DO IA nell'interesse di , ritenuta la causa matura per Controparte_1 la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3363/2023 R.G., promossa
DA
Parte_1
, (CF. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA
OPPONENTE
CONTRO
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DO IA
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto al Tribunale di Siracusa, in sede monitoria, di ingiungere Controparte_1
l' al pagamento della somma di € Controparte_2
2.168,48 per essere stato impegnato nel progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogato nei siti della cultura del dipartimento Controparte_2
e per avere superato il limite di 1/3 dei turni festivi effettuabile nell'anno 2020.
[...]
1 2. Il Tribunale di Siracusa, con decreto ingiuntivo n. 584/2023 del 11.10.2023, ha ingiunto all “di pagare immediatamente in Controparte_2 favore di CF per il titolo e le causali indicate in Controparte_1 C.F._2 ricorso la somma di Euro 2.168,48, oltre interessi e rivalutazione come richiesti in ricorso, nonchè spese della presente procedura, che liquida in Euro 473,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, l' Controparte_2
ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo
[...]
l'infondatezza della domanda per difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta.
L'opponente ha premesso, in primo luogo, che “l'azione monitoria esperita da controparte ha per oggetto non una remunerazione del lavoro straordinario del dipendente, ma un compenso di incentivazione per lavoro ordinario prestato in turnazione nei giorni festivi”, introdotto dalle parti sociali, in sede di contrattazione decentrata, al fine di invogliare i dipendenti a svolgere i turni nei giorni festivi con superamento del limite previsto dall'art. 28 del CCRL di settore;
ha precisato che tale compenso è stato oggetto solo di una ipotesi di accordo sindacale sottoscritta il 14.10.2020 e che, purtuttavia, l'iter volto a ottenere la copertura finanziaria
“non ha avuto un esito positivo, in quanto non è stata rinvenuta la copertura economica”; ha evidenziato che quanto sopra ha impedito la formalizzazione definitiva dell'accordo, rinvenendo quest'ultimo il presupposto di validità nell'esistenza di una regolare copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli di bilancio;
ha ritenuto di non essere tenuta alla corresponsione delle somme ingiunte stante la presenza di una “mera ipotesi di accordo”, le cui previsioni, in ogni caso, sono da ritenere affette da nullità in quanto “violative dei vincoli imposti in materia di trattamento accessorio del personale e di bilancio”.
L' ha precisato, inoltre, che “in Controparte_2 nessun caso può essere disposto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto del divieto previsto con riferimento ai pubblici dipendenti dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994” e ha chiesto all'adito Tribunale di “Previa revoca della provvisoria esecutività, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità e/o infondatezza dell'avversaria domanda monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa.”.
4. con memoria depositata in data 24.1.2024, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, precisando di avere diritto alle somme ingiunte anche in applicazione dell'art. 2126 del codice civile.
5. La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è transitata sul ruolo dello scrivente magistrato ed è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note ex art. 127 ter del codice di rito.
2 6. Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
La pretesa creditoria, nel caso di specie, trae origine, secondo la prospettazione del lavoratore, dall'“Ipotesi di accordo tra il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e le OO.SS.” - avente ad oggetto un “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana” - concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa in data 14.10.2020.
Tale ipotesi di accordo, tuttavia, non può ritenersi vincolante per l'amministrazione regionale e ciò per le ragioni già espresse dal Tribunale di Marsala con la sentenza n.
134/2024 che integralmente si richiama.
È noto che la procedura per la stipulazione di un contratto decentrato integrativo - così come disciplinata dalla contrattazione collettiva - si articola ordinariamente nelle seguenti fasi: individuazione delegazione di parte pubblica;
convocazione per l'avvio del negoziato;
svolgimento delle trattative;
firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo;
verifica della compatibilità degli oneri finanziari;
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.
Il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione Sicilia prevede, infatti, che:
a) “la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCRL, tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale” (art. 9, comma 1);
b) “L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
(…) e a convocare la delegazione sindacale (…) per l'avvio del negoziato” (art. 10, comma 2);
c) “l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 7 giorni all'organo di controllo competente, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria” stante la necessità di effettuare un “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri”
(art. 11, comma 1);
e) “trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto”;
f) “l'amministrazione è tenuta a trasmettere all'ARAN Sicilia, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale”;
3 g) “i contratti (…) non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente CCRL o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Nel caso di specie, non vi è prova che all'ipotesi di accordo di cui è causa abbia fatto seguito, nel rispetto della sequenza procedimentale sopra delineata, la sottoscrizione definitiva del contratto;
si rileva, inoltre, che “l'accordo è stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio” stante che “alla data del 14/10/2020 in cui, con l'ipotesi di accordo tra il Dipartimento e le organizzazioni sindacali, è stata assunta l'obbligazione giuridica nei confronti del personale custode, le somme affluite in conto competenza 2020 sul capitolo 1901 erano pari ad euro 2.289,679,78, e a chiusura dell'esercizio 2020 ammontavano ad euro 2.500.313,08. Di contro in bilancio erano iscritti stanziamenti sui capitoli di spesa collegati per un totale di euro 4.900.000,00” (v. doc. n. 4, produzione opponente).
Tali circostanze inducono ad escludere la sussistenza di un accordo di contrattazione decentrata immediatamente efficace, dovendosi convenire con la tesi sostenuta dall' secondo cui l'efficacia Controparte_2 dell'accordo è da intendersi subordinata, da una parte, alla verifica di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e, dall'altra, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.
Tale conclusione è avvalorata, oltre che dalle norme del C.C.R.L. sopra citate, anche dal tenore letterale degli artt. 40 bis e 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, dalla cui lettura emerge che la stipula del contratto è subordinata al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio annuali e che, in difetto di tale positiva valutazione, è fatto espresso divieto alle amministrazioni di sottoscrivere contratti integrativi;
i quali, in ogni caso, sono da ritenersi effetti da radicale nullità con obbligo da parte dell'amministrazione di recupero delle somme indebitamente erogate.
Pertanto, in difetto della sottoscrizione definitiva dell'accordo e in assenza di una certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziari e di spesa, non appare configurabile in capo all'amministrazione regionale alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore;
nell'impiego pubblico contrattualizzato, infatti, il datore di lavoro
è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.
In conclusione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato in reiezione della domanda avanzata con il relativo ricorso dalla parte opposta.
4 7. A quanto sopra deve aggiungersi che, anche opinando diversamente, e cioè ritenendo che la mera ipotesi di accordo determini il sorgere di un'obbligazione di pagamento del compenso di incentivazione a carico del resistente, l'accordo sarebbe nullo per violazione dei vincoli di bilancio, senza che possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2126
c.c.
Premesso che la prestazione lavorativa resa nei turni oggetto di causa è stata integralmente retribuita (v. allegati 8-9, non contestati alla prima difesa utile), deve, in ogni caso, convenirsi con quella parte della giurisprudenza di merito che ha precisato che la pretesa creditoria riguarda “soltanto il compenso di incentivazione per l'espletamento - su base volontaria - di turni oltre il limite previsto dalla contrattazione collettiva” di talché “la nullità inficerebbe non il contratto di lavoro, ma il contratto collettivo nella parte in cui attribuisce il predetto beneficio” con la conseguenza che “In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi per contrasto con le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, c.c., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio” (cfr. Cass. sez. lav., 29/10/2021, n.30748)” (v. sent.
Trib. Catania n. 1772/2025).
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni - legate alla peculiarità della lite, all'oggettiva idoneità del comportamento dell'amministrazione opponente a suscitare nel lavoratore un legittimo affidamento circa la sussistenza di un credito liquido ed esigibile e alla presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti - per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Siracusa, 5.11.2025
IL GIUDICE
AN AR
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AN AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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