Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 11 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 05/11/2021, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01124/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione della sua esecuzione,
- del decreto emesso dal -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento della sanzione disciplinare del rimprovero emesso dal -OMISSIS-
- nonché di ogni altro atto in rapporto di connessione, conseguenza o pregiudizialità rispetto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto che le esigenze del ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la fissazione del merito alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022 ai fini della sollecita definizione del giudizio, congiuntamente ai connessi ricorsi nn. -OMISSIS-;
Ritenuto che nelle more il ricorrente non subisca un danne grave ed irreparabile dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e fissa la trattazione del merito all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.