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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3598/2023, vertente fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Simone Grassi, giusta Parte_1 mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-opponente-
E
e per essa quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, giusta mandato in atti;
[...]
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 7 settembre 2023 da con cui gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di € 6.274,50, oltre IVA e CPA come per legge, interessi e spese di notifica, in forza del decreto ingiuntivo n. 764/2020 (R.G. 764/2020) emesso dal Giudice di Pace di Trani il 21.12.2020, confermato a seguito del rigetto
1 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., giusta sentenza n. 188/2023 (R.G. 259/2021) depositata il 22.03.2023.
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c., non essendovi menzionato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
b) la nullità dell'atto di precetto per omessa notificata della sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.; c) l'abuso del diritto da parte del creditore che ha già notificato in precedenza altro atto di precetto fondato sul medesimo titolo;
d) l'illegittimità di talune somme indicate nel precetto (interessi moratori, tassa di registro, compensi liquidati in sentenza, spese per copie autentiche e per notifica).
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ha chiesto di “dichiarare l'inefficacia totale o parziale del precetto opposto, per tutte le ragioni che precedono”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta che, nel dare atto di non avere notificato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trani n. 188/2023 (R.G.
259/2021), ha rinunciato al pagamento dei seguenti importi: € 1.205,00 = spese liquidate in sentenza;
- € 640,00= tassa di registro, per un totale di € 1.845,00. Ha poi specificamente contestato le avverse doglianze inerenti i vizi formali del precetto, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione ovvero per la conferma della validità dell'atto di precetto per la minor somma di € 4.403,55, oltre interessi e spese.
Stante la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive cui entrambe le parti hanno provveduto.
*****
Il precetto della cui validità si discetta si fonda su due titoli, ossia il decreto ingiuntivo n.
764/2020 (R.G. 764/2020) emesso dal Giudice di Pace di Trani il 21.12.2020 e la sentenza n. 188/2023 (R.G. 259/2021) depositata il 22.03.2023 che ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
In proposito, vale la pena rimarcare che “Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante
l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli
2 specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute” (Cass. n. 23500 del 26/08/2021).
Tanto precisato, il primo e il secondo motivo di opposizione sono pacificamente riconducibili nell'alveo dell'art 617 cpc, dolendosi l'attore della omessa indicazione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e quindi della violazione dell'art 654 c.p.c. e della omessa notifica del titolo esecutivo.
Come noto, infatti, mediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, in primo luogo, i vizi concernenti la regolarità formale del titolo e del precetto, ivi inclusi quelli attinenti alla notificazione del titolo esecutivo (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096 secondo cui “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”).
Così qualificati i primi due motivi di opposizione, va poi scrutinata la tempestività e quindi l'ammissibilità degli stessi: risulta per tabulas e non è contestato che il precetto è stato notificato a in data 7 settembre 2023, mentre l'atto di citazione da cui Parte_1 origina il presente giudizio è stato notificato a mezzo pec il successivo 26 settembre 2023, ossia entro il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Acclarata l'ammissibilità, nel merito il primo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Non è inutile ricordare che ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in caso di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non vi è necessità di procedere a nuova notifica del decreto ingiuntivo stesso, purché nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e la apposizione della formula.
Si tratta, invero, di due menzioni distintamente previste dal legislatore, entrambe necessarie, poiché corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi,
3 per quello, dell'organo esecutivo (Cass., 30 settembre 2019, n. 24226; sentenza del 25 gennaio 2022, n. 2093).
Orbene, il precetto oggetto di opposizione riporta l'indicazione del numero del decreto ingiuntivo, dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso e dell'importo ingiunto;
reca altresì
l'indicazione della data in cui è stato notificato e di quella successiva in cui è divenuto definitivo.
E' stato dunque espressamente menzionato in precetto il momento in cui il titolo monitorio
è divenuto definitivo e quindi esecutivo, ancorchè non sia riportato il provvedimento che ha conferito l'efficacia esecutiva: ne discende il mancato rispetto, da un punto di vista formale, del disposto di cui all'art. 654 c.p.c. sopra menzionato.
Sebbene, in precedenza la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto nullo il precetto per omessa indicazione di tutti gli elementi formali richiesti dall'art. 654 c.p.c. (cfr. Cass., sez,
VI, ord. 29.11.2019, n. 31226, secondo cui "Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente
a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi"), più di recente tale orientamento è stato superato.
Si è infatti affermato che "La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta); c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato". Muovendo da tali considerazioni la Suprema Corte ha concluso che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480,
4 comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (Cass, Sez.
3 - Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Calando tali condivise coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, occorre appurare se il precetto notificato al , nonostante la suddetta carenza formale, possa nel caso Pt_1 concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Non è inutile ricordare che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo è preordinato, è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Mette conto poi rimarcare come lo scopo della notifica dell'atto di precetto sia, tra gli altri, rendere edotto il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento. Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo, privo della indicazione del provvedimento che ne dichiara l'esecutorietà, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco o incertezza nel debitore.
Precisa, al riguardo, la Corte di Cassazione che il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1928 del 28/01/2020, parte motiva).
Come innanzi rilevato, nel precetto di cui oggetto di causa viene riportato che il decreto ingiuntivo n. 764/2020 è stato emesso il 21 dicembre 2020, è stato notificato il successivo
13 gennaio 2021 ed è divenuto definitivo 23 marzo 2023.
Ritiene il Tribunale che tali elementi siano sufficienti e abbiano in ogni caso consentito alla parte di conoscere con esattezza il titolo in base al quale veniva richiesto il pagamento, nonostante la irregolarità formale denunciata.
Tanto più ove si consideri che il era ben consapevole della sentenza pronunciata Pt_1 dal Giudice di Pace di Trani che, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha
5 respinto il gravame confermando il titolo monitorio, essendo egli stesso parte del giudizio in cui è stata resa.
Con il secondo motivo di opposizione il si duole della omessa notifica della Pt_1 sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Ebbene, è circostanza pacifica, confermata dalla stessa opposta, che la ridetta sentenza non
è stata notificata all'odierno opponente, né antecedentemente né coevemente alla notifica del precetto. Tant'è che per le voci di condanna in essa contenute vi è stata rinuncia da parte CP_ di .
Rispetto a tale motivo di opposizione, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, salva la valutazione della astratta fondatezza dello stesso ai fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
*****
Con il terzo motivo di opposizione il contesta alla società opposta un contegno Pt_1 abusivo e contrario a buona fede, per avere notificato -antecedentemente al precetto opposto- altro precetto.
Anzitutto tale circostanza non è stata riscontrata documentalmente;
ad ogni modo - CP_ dovendo considerare come pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il fatto che abbia notificato un precedente atto di precetto, in mancanza di specifica contestazione- tale comportamento non integra ad avviso del Tribunale alcun abuso del diritto. Sul punto è sufficiente richiamare il principio di diritto, di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Da ultimo, con il quarto motivo di opposizione il contesta la legittimità dell'importo Pt_1 complessivamente precettato.
E' indubbio che tale motivo di opposizione debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione, tale essendo non solo quella con la quale si neghi del tutto il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza -originaria o sopravvenuta- del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto sia stato intimato per una
6 somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr. ex pluribus Cass. ordinanza n.
27032/2014, Cass. n. 5697/2010, Cass. n. 10295/2009).
Peraltro, quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è, però, sanzionabile con la nullità. Altrimenti detto, per pacifica giurisprudenza di merito e legittimità l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. tra le altre Cass.
n. 5515/2008; Cass. n. 2938/1992).
Tanto precisato, deve ricordarsi che, come già innanzi rilevato, l'opposta ha rinunciato alle voci di credito rinvenienti dalla sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e ha rideterminato il credito azionato nella minor somma di € 4.403,55.
Rispetto a tale credito vi è contestazione dell'opponente in merito agli interessi, alle spese per copie autentiche e di notifica.
Quanto agli interessi, deve osservarsi che la relativa contestazione -oltre che generica- è inammissibile, in quanto eventuali profili di illegittimità degli stessi avrebbe dovuto essere fatti valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Soccorre in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non vi è motivo di discostarsi) secondo cui attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850).
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992 n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294; Cass., 23 novembre 1978 n.5496; Cass.
24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277).
7 Quanto poi alle spese di notifica, le stesse sono state rettificate in conformità alle risultanze documentali.
Di contro, coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata prova degli esborsi sostenuti per diritti di copia, atteso che non vi è documentazione comprovante la effettiva CP_ corresponsione di € 15,54 da parte di .
*****
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'intimazione contenuta nel precetto opposto notificato in data 7 settembre 2023, è valida ed efficace per il minor importo di euro 4.338,01.
L'accoglimento parziale dell'opposizione e l'esito complessivo del giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto riconosce il diritto dell'opposta a procedere a esecuzione forzata limitatamente all'importo di euro 4.338,01;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 24 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3598/2023, vertente fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Simone Grassi, giusta Parte_1 mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-opponente-
E
e per essa quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, giusta mandato in atti;
[...]
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 7 settembre 2023 da con cui gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di € 6.274,50, oltre IVA e CPA come per legge, interessi e spese di notifica, in forza del decreto ingiuntivo n. 764/2020 (R.G. 764/2020) emesso dal Giudice di Pace di Trani il 21.12.2020, confermato a seguito del rigetto
1 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., giusta sentenza n. 188/2023 (R.G. 259/2021) depositata il 22.03.2023.
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c., non essendovi menzionato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
b) la nullità dell'atto di precetto per omessa notificata della sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.; c) l'abuso del diritto da parte del creditore che ha già notificato in precedenza altro atto di precetto fondato sul medesimo titolo;
d) l'illegittimità di talune somme indicate nel precetto (interessi moratori, tassa di registro, compensi liquidati in sentenza, spese per copie autentiche e per notifica).
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ha chiesto di “dichiarare l'inefficacia totale o parziale del precetto opposto, per tutte le ragioni che precedono”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta che, nel dare atto di non avere notificato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trani n. 188/2023 (R.G.
259/2021), ha rinunciato al pagamento dei seguenti importi: € 1.205,00 = spese liquidate in sentenza;
- € 640,00= tassa di registro, per un totale di € 1.845,00. Ha poi specificamente contestato le avverse doglianze inerenti i vizi formali del precetto, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione ovvero per la conferma della validità dell'atto di precetto per la minor somma di € 4.403,55, oltre interessi e spese.
Stante la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive cui entrambe le parti hanno provveduto.
*****
Il precetto della cui validità si discetta si fonda su due titoli, ossia il decreto ingiuntivo n.
764/2020 (R.G. 764/2020) emesso dal Giudice di Pace di Trani il 21.12.2020 e la sentenza n. 188/2023 (R.G. 259/2021) depositata il 22.03.2023 che ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
In proposito, vale la pena rimarcare che “Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante
l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli
2 specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute” (Cass. n. 23500 del 26/08/2021).
Tanto precisato, il primo e il secondo motivo di opposizione sono pacificamente riconducibili nell'alveo dell'art 617 cpc, dolendosi l'attore della omessa indicazione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e quindi della violazione dell'art 654 c.p.c. e della omessa notifica del titolo esecutivo.
Come noto, infatti, mediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, in primo luogo, i vizi concernenti la regolarità formale del titolo e del precetto, ivi inclusi quelli attinenti alla notificazione del titolo esecutivo (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096 secondo cui “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”).
Così qualificati i primi due motivi di opposizione, va poi scrutinata la tempestività e quindi l'ammissibilità degli stessi: risulta per tabulas e non è contestato che il precetto è stato notificato a in data 7 settembre 2023, mentre l'atto di citazione da cui Parte_1 origina il presente giudizio è stato notificato a mezzo pec il successivo 26 settembre 2023, ossia entro il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Acclarata l'ammissibilità, nel merito il primo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Non è inutile ricordare che ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in caso di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non vi è necessità di procedere a nuova notifica del decreto ingiuntivo stesso, purché nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e la apposizione della formula.
Si tratta, invero, di due menzioni distintamente previste dal legislatore, entrambe necessarie, poiché corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi,
3 per quello, dell'organo esecutivo (Cass., 30 settembre 2019, n. 24226; sentenza del 25 gennaio 2022, n. 2093).
Orbene, il precetto oggetto di opposizione riporta l'indicazione del numero del decreto ingiuntivo, dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso e dell'importo ingiunto;
reca altresì
l'indicazione della data in cui è stato notificato e di quella successiva in cui è divenuto definitivo.
E' stato dunque espressamente menzionato in precetto il momento in cui il titolo monitorio
è divenuto definitivo e quindi esecutivo, ancorchè non sia riportato il provvedimento che ha conferito l'efficacia esecutiva: ne discende il mancato rispetto, da un punto di vista formale, del disposto di cui all'art. 654 c.p.c. sopra menzionato.
Sebbene, in precedenza la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto nullo il precetto per omessa indicazione di tutti gli elementi formali richiesti dall'art. 654 c.p.c. (cfr. Cass., sez,
VI, ord. 29.11.2019, n. 31226, secondo cui "Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente
a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi"), più di recente tale orientamento è stato superato.
Si è infatti affermato che "La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta); c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato". Muovendo da tali considerazioni la Suprema Corte ha concluso che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480,
4 comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (Cass, Sez.
3 - Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Calando tali condivise coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, occorre appurare se il precetto notificato al , nonostante la suddetta carenza formale, possa nel caso Pt_1 concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Non è inutile ricordare che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo è preordinato, è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Mette conto poi rimarcare come lo scopo della notifica dell'atto di precetto sia, tra gli altri, rendere edotto il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento. Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo, privo della indicazione del provvedimento che ne dichiara l'esecutorietà, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco o incertezza nel debitore.
Precisa, al riguardo, la Corte di Cassazione che il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1928 del 28/01/2020, parte motiva).
Come innanzi rilevato, nel precetto di cui oggetto di causa viene riportato che il decreto ingiuntivo n. 764/2020 è stato emesso il 21 dicembre 2020, è stato notificato il successivo
13 gennaio 2021 ed è divenuto definitivo 23 marzo 2023.
Ritiene il Tribunale che tali elementi siano sufficienti e abbiano in ogni caso consentito alla parte di conoscere con esattezza il titolo in base al quale veniva richiesto il pagamento, nonostante la irregolarità formale denunciata.
Tanto più ove si consideri che il era ben consapevole della sentenza pronunciata Pt_1 dal Giudice di Pace di Trani che, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha
5 respinto il gravame confermando il titolo monitorio, essendo egli stesso parte del giudizio in cui è stata resa.
Con il secondo motivo di opposizione il si duole della omessa notifica della Pt_1 sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Ebbene, è circostanza pacifica, confermata dalla stessa opposta, che la ridetta sentenza non
è stata notificata all'odierno opponente, né antecedentemente né coevemente alla notifica del precetto. Tant'è che per le voci di condanna in essa contenute vi è stata rinuncia da parte CP_ di .
Rispetto a tale motivo di opposizione, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, salva la valutazione della astratta fondatezza dello stesso ai fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
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Con il terzo motivo di opposizione il contesta alla società opposta un contegno Pt_1 abusivo e contrario a buona fede, per avere notificato -antecedentemente al precetto opposto- altro precetto.
Anzitutto tale circostanza non è stata riscontrata documentalmente;
ad ogni modo - CP_ dovendo considerare come pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il fatto che abbia notificato un precedente atto di precetto, in mancanza di specifica contestazione- tale comportamento non integra ad avviso del Tribunale alcun abuso del diritto. Sul punto è sufficiente richiamare il principio di diritto, di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Da ultimo, con il quarto motivo di opposizione il contesta la legittimità dell'importo Pt_1 complessivamente precettato.
E' indubbio che tale motivo di opposizione debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione, tale essendo non solo quella con la quale si neghi del tutto il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza -originaria o sopravvenuta- del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto sia stato intimato per una
6 somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr. ex pluribus Cass. ordinanza n.
27032/2014, Cass. n. 5697/2010, Cass. n. 10295/2009).
Peraltro, quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è, però, sanzionabile con la nullità. Altrimenti detto, per pacifica giurisprudenza di merito e legittimità l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. tra le altre Cass.
n. 5515/2008; Cass. n. 2938/1992).
Tanto precisato, deve ricordarsi che, come già innanzi rilevato, l'opposta ha rinunciato alle voci di credito rinvenienti dalla sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e ha rideterminato il credito azionato nella minor somma di € 4.403,55.
Rispetto a tale credito vi è contestazione dell'opponente in merito agli interessi, alle spese per copie autentiche e di notifica.
Quanto agli interessi, deve osservarsi che la relativa contestazione -oltre che generica- è inammissibile, in quanto eventuali profili di illegittimità degli stessi avrebbe dovuto essere fatti valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Soccorre in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non vi è motivo di discostarsi) secondo cui attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850).
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992 n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294; Cass., 23 novembre 1978 n.5496; Cass.
24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277).
7 Quanto poi alle spese di notifica, le stesse sono state rettificate in conformità alle risultanze documentali.
Di contro, coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata prova degli esborsi sostenuti per diritti di copia, atteso che non vi è documentazione comprovante la effettiva CP_ corresponsione di € 15,54 da parte di .
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In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'intimazione contenuta nel precetto opposto notificato in data 7 settembre 2023, è valida ed efficace per il minor importo di euro 4.338,01.
L'accoglimento parziale dell'opposizione e l'esito complessivo del giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto riconosce il diritto dell'opposta a procedere a esecuzione forzata limitatamente all'importo di euro 4.338,01;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 24 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò
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