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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4271 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Stefania Angelone e Giovanni Giordano e con loro elettivamente domiciliato in Benevento, piazza
Leonida Bissolati, 8,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2024 il ricorrente ha esposto:
− di essere dipendente dell' dall'1.04.1991 in virtù di contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di macchinista parametro 183 del vigente CCNL Autoferrotranvieri;
− che nei periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non vi aveva incluso l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del
16.12.2011;
− che, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di una retribuzione tendenzialmente pari alla retribuzione ordinaria, comprensiva di tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, nonché degli elementi retributivi collegati allo status personale e professionale del lavoratore riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
− che le indennità perequativa e compensativa di cui all'accordo regionale del 2011 erano andate ad assorbire quelle “già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo
16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto
1 del richiamato accordo regionale”, di guisa che ne conservavano “gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”;
− che, pertanto, esse avrebbero dovuto essere computate nel calcolo della retribuzione da erogare per le giornate di ferie fruite ogni anno;
− che con sentenza n. 1168/2022, confermata in grado d'appello e passata in giudicato, il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto il suo diritto di percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 1.01.2014–31.12.2020 una retribuzione comprensiva delle suddette Contr indennità, condannando l' al pagamento delle relative differenze retributive;
Contr
− che ciononostante l' aveva continuato a non includere tali voci nella retribuzione corrisposta per il giorni di ferie;
− che con accordo nazionale del 10.05.2022 era stata istituita a decorrere dall'1.07.2022 un'“indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri per ciascun giorno di ferie goduto, la quale tuttavia lasciava impregiudicato il suo diritto alle differenze derivanti dal ricalcolo della retribuzione spettante per il pregresso periodo dall'1.01.2021 al 30.06.2022. Contr Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni:
“- previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo Aziendale 25/07/2012 nella parte in cui escludono le voci della retribuzione variabile denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le ex festività soppresse di cui all'art.29
CCNL 28/11/2015, e/o previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale/collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo feriale le predette indennità, per contrarietà a norme imperative, anche di origine eurounitaria, vigenti in subiecta materia, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 gli importi spettanti per le suddette voci salariali, in attuazione dei principi generali di diritto enunciati dalla
CGUE, per i motivi esplicitati nel presente atto, o per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo
Giudice adìto;
- per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite nel periodo 01/01/2021–
30/06/2022 e quelle spettanti a tale titolo in virtù dei criteri individuati dal Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, per l'importo complessivo di € 1.332,24– di cui € 175,50 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e € 1.156,74 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011” – ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dal Giudice anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Contr L non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
2 La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è dipendente dell' nel periodo oggetto del ricorso (1.01.2021 – 30.06.2022) CP_3
è stato inquadrato dapprima come macchinista par. 165 e poi come macchinista par. 183 e ha percepito in busta paga un importo di € 4,50 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e un importo di € 29,66 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011”, per ciascuna giornata di effettivo servizio (cfr. buste paga in atti).
Il CCNL applicato al rapporto è quello degli autoferrotranvieri.
La parte ricorrente si duole del fatto che le voci “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011”, intrinsecamente connesse alla natura delle sue mansioni, o comunque collegate al suo status personale e professionale, siano state escluse dalla retribuzione erogata nelle giornate di godimento delle ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Va premesso che in merito alla questione controversa sono già intervenute numerose pronunce di questo Tribunale, richiamate e prodotte anche da parte ricorrente, alle quali la scrivente intende dare continuità.
L'orientamento sostenuto ha, peraltro, trovato l'avallo della giurisprudenza maggioritaria della
Corte d'Appello di Napoli (si vedano le sentenze 2063/2022, 553/2023, 1762/2023, 1783/2023,
2346/2023, 4312/2023, 4444/2023, 103/2024, 376/2024, 1158/2025 allegate al ricorso e alle note di trattazione scritta di parte ricorrente). Le sentenze nn. 553/2023 e 2346/2023 sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione, con le recenti ordinanze nn. 25840 e 25850 del
27.09.2024.
Occorre per prima cosa richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. sull'argomento delle ferie annuali e della retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
In particolare, la Corte di Cassazione, in due pronunce le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha analiticamente esaminato la questione, argomentando come segue: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36
Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C- 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C- 12/17, punto 25).
3 L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva
2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_4
155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo
1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_6 retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_6 CP_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è 4 tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza
To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (così Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 22401 del 15/10/2020, in continuità con Cass. Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019).
Occorre, ancora, richiamare il consolidato insegnamento per cui “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (v. fra le varie Cass. Sez. L, Sentenza n.
22558 del 7/11/2016).
La normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, va dunque interpretata in maniera conforme ai principi posti dalla Corte di Giustizia
e alla nozione europea di “retribuzione”, sopra riportati. Deve, ancora, osservarsi che “è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_7
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione 5 complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così Cass. 22401/20, cit.). Tanto premesso, deve essere valutata, nel caso concreto, l'inerenza delle indennità perequativa e compensativa ex accordo regionale del 2011 alle mansioni espletate da parte ricorrente, ovvero la relativa correlazione con il suo status personale e professionale, potendosene escludere l'inclusione dalla nozione di retribuzione di riferimento per il pagamento delle ferie annuali soltanto qualora si rivelino essere emolumenti volti a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione della prestazione lavorativa.
In data 16.12.2011, presso la Regione Campania, è stato siglato, fra le associazioni datoriali, Contr l' e le OO.SS. confederali, un accordo regionale in materia di contrattazione collettiva di secondo livello.
A detto accordo faceva seguito quello del 27.12.2011, che agli artt. 2 e 3 ha introdotto, in un'ottica di omogeneizzazione del costo del lavoro, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000. Contestualmente, l'accordo ha disposto la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti di miglior favore, e ha previsto, in luogo di questi ultimi, la corresponsione, ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa volta a mantenere condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento.
Tale indennità, di natura pensionabile, avrebbe dovuto essere determinata – in misura fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge – dalla contrattazione aziendale, “sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza”, in misura equivalente all'intero trattamento economico in vigore (art. 3). Da una lettura complessiva dell'accordo si desume che la volontà delle parti stipulanti era quella di superare gli accordi territoriali e aziendali in vigore, prevedendo una nuova struttura della retribuzione, ma garantendo al contempo ai lavoratori già in servizio che non vi fosse riduzione dei livelli salariali.
Tale obiettivo era perseguito attraverso la previsione di un'indennità che tenesse conto del trattamento economico in godimento, proprio in considerazione dell'esistenza di compensi, di fonte aziendale, riconosciuti in virtù delle mansioni concretamente espletate ovvero della presenza in servizio.
Ai citati artt. 2 e 3 dell'accordo regionale è stata data attuazione con l'accordo aziendale del 25 luglio 2012 fra e CP_3 CP_5 Controparte_6 Parte_2 da un lato e OO.SS. regionali e aziendali dall'altro, che ha definito la nuova struttura della
“retribuzione normale” (all. 1) e ha altresì disciplinato la retribuzione derivante da secondo livello di contrattazione, riconosciuta al solo personale in servizio alla data della sottoscrizione (all. 2).
Al riguardo, l'all. 2 ha previsto che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale, sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una
“indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo rifermento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori 6 economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della “indennità compensativa”.
[…]”.
Nelle indennità perequativa e compensativa, determinate in misura fissa e non rivalutabile, sono dunque confluite varie voci retributive previste dalla precedente contrattazione di secondo livello, quali – per quanto riguarda MCNE, azienda di provenienza della odierna parte ricorrente – indennità chilometriche, indennità di turno, premio semestrale, che sono state superate con l'entrata in vigore della nuova contrattazione.
Le suddette indennità non sono state inserite dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì sono state ricondotte all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderle – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Ciò è, del resto, conforme alla finalità della loro introduzione, che era quella di garantire ai lavoratori, che con l'entrata in vigore dei nuovi accordi venivano a perdere indennità di varia natura legate alla presenza e/o alle particolari modalità di espletamento della prestazione, il mantenimento di un trattamento economico “complessivamente non inferiore” a quello precedentemente goduto.
Una volta determinate le misure di tali indennità, sulla base dei criteri di calcolo enunciati dall'accordo aziendale e correlati al parametro e al profilo professionale, in misura fissa e non rivalutabile, esse sono entrate a far parte della retribuzione ordinariamente spettante ai dipendenti in relazione alle mansioni loro assegnate, perdendo qualsivoglia nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento delle stesse.
Ciò è tanto vero che le parti hanno, altresì, previsto che in caso di attribuzione di nuova figura professionale il dipendente avrebbe percepito la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andava a rivestire, mentre al personale coinvolto in processi di riconversione sarebbe stata garantita l'indennità compensativa più favorevole tra la figura di provenienza e la nuova acquisita.
Si è dunque in presenza di indennità che sono entrate a pieno titolo nel sinallagma contrattuale, quali voci retributive corrisposte in misura fissa per ogni giornata, volte a remunerare – in via ordinaria, omnicomprensiva e indipendente dal numero di ore lavorate e/o da particolari condizioni di tempo o di luogo o di peculiare disagio – tutti gli incomodi derivanti dall'espletamento delle mansioni proprie dei dipendenti, oltre ad essere condizionate al mero possesso dei profili professionali e parametri indicati al momento della sottoscrizione dell'accordo regionale.
La natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza comporta che l'esclusione 7 di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt.
10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16.12.2011 e dal successivo accordo aziendale del
25.07.2012, contrasti con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con statuizioni vincolanti per i giudici nazionali, con conseguente nullità, in parte qua, delle suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011.
Il medesimo ragionamento è applicabile anche alle quattro giornate di permesso sostitutive delle festività soppresse, per le quali la contrattazione collettiva di settore prevede che, qualora non possano essere usufruite, siano remunerate con “una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie” (art. 1, accordo interconfederale 27.07.1978 e art. 29, accordo nazionale 28.11.2015).
Tale assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 della l. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 della l. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (in questo senso, cfr. anche C. App. Napoli, sentt. n.
1783/2023, 3341/2023, 103/2024, 376/2024).
Peraltro, dal raffronto fra conteggi e buste paga emerge che le giornate di recupero ex festività fruite non sono state incluse.
Occorre infine osservare che questo Tribunale, con sentenza n. 1168/2022 del 5.12.2022, confermata dalla Corte d'Appello (sent. n. 1744/2024 pubbl. il 16.04.2024) e passata in giudicato, ha già riconosciuto la sussistenza del diritto del sig. per il periodo da gennaio 2016 a Parte_1 dicembre 2020, alla riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie e festività soppresse con inclusione delle indennità perequativa e della indennità compensativa.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L,
Sentenza n. 25269 del 09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n.
18381 del 19/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del
03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla 8 "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez.
Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3230 del 06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del
19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del
18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del 06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004;
Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
L'unica differenza fra il presente giudizio e quello già definito con sentenza favorevole al ricorrente è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda e nell'assenza di mutamenti della situazione. Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione del diritto del ricorrente di percepire le medesime differenze retributive anche per il periodo successivo.
Deve, conclusivamente, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie goduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 l'importo delle indennità perequativa e compensativa.
Per la quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi analitici formulati in ricorso, che risultano essere stati correttamente sviluppati sulla base dei dati desunti dalle buste paga in atti.
L va, quindi, condannata a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di CP_3 differenze retributive per il periodo 1.01.2021 – 30.06.2022, il complessivo importo di € 1.332,24.
9 A tale somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo. Contr Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto;
l'importo complessivo viene ridotto del 30% per la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, previa declaratoria di nullità dell'accordo regionale del 16.12.2011 e dell'accordo aziendale del 25.07.2012 nella parte in cui escludono dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse le indennità perequativa e compensativa introdotte dai medesimi accordi, dichiara il diritto di al Parte_1 computo delle predette indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, a titolo di differenze retributive per il CP_3 periodo 1.01.2021 – 30.06.2022, dell'importo lordo di € 1.332,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 919,80 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 49,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 27 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4271 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Stefania Angelone e Giovanni Giordano e con loro elettivamente domiciliato in Benevento, piazza
Leonida Bissolati, 8,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2024 il ricorrente ha esposto:
− di essere dipendente dell' dall'1.04.1991 in virtù di contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di macchinista parametro 183 del vigente CCNL Autoferrotranvieri;
− che nei periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non vi aveva incluso l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del
16.12.2011;
− che, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di una retribuzione tendenzialmente pari alla retribuzione ordinaria, comprensiva di tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, nonché degli elementi retributivi collegati allo status personale e professionale del lavoratore riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
− che le indennità perequativa e compensativa di cui all'accordo regionale del 2011 erano andate ad assorbire quelle “già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo
16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto
1 del richiamato accordo regionale”, di guisa che ne conservavano “gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”;
− che, pertanto, esse avrebbero dovuto essere computate nel calcolo della retribuzione da erogare per le giornate di ferie fruite ogni anno;
− che con sentenza n. 1168/2022, confermata in grado d'appello e passata in giudicato, il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto il suo diritto di percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 1.01.2014–31.12.2020 una retribuzione comprensiva delle suddette Contr indennità, condannando l' al pagamento delle relative differenze retributive;
Contr
− che ciononostante l' aveva continuato a non includere tali voci nella retribuzione corrisposta per il giorni di ferie;
− che con accordo nazionale del 10.05.2022 era stata istituita a decorrere dall'1.07.2022 un'“indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri per ciascun giorno di ferie goduto, la quale tuttavia lasciava impregiudicato il suo diritto alle differenze derivanti dal ricalcolo della retribuzione spettante per il pregresso periodo dall'1.01.2021 al 30.06.2022. Contr Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni:
“- previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo Aziendale 25/07/2012 nella parte in cui escludono le voci della retribuzione variabile denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le ex festività soppresse di cui all'art.29
CCNL 28/11/2015, e/o previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale/collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo feriale le predette indennità, per contrarietà a norme imperative, anche di origine eurounitaria, vigenti in subiecta materia, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 gli importi spettanti per le suddette voci salariali, in attuazione dei principi generali di diritto enunciati dalla
CGUE, per i motivi esplicitati nel presente atto, o per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo
Giudice adìto;
- per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite nel periodo 01/01/2021–
30/06/2022 e quelle spettanti a tale titolo in virtù dei criteri individuati dal Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, per l'importo complessivo di € 1.332,24– di cui € 175,50 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e € 1.156,74 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011” – ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dal Giudice anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Contr L non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
2 La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è dipendente dell' nel periodo oggetto del ricorso (1.01.2021 – 30.06.2022) CP_3
è stato inquadrato dapprima come macchinista par. 165 e poi come macchinista par. 183 e ha percepito in busta paga un importo di € 4,50 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e un importo di € 29,66 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011”, per ciascuna giornata di effettivo servizio (cfr. buste paga in atti).
Il CCNL applicato al rapporto è quello degli autoferrotranvieri.
La parte ricorrente si duole del fatto che le voci “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011”, intrinsecamente connesse alla natura delle sue mansioni, o comunque collegate al suo status personale e professionale, siano state escluse dalla retribuzione erogata nelle giornate di godimento delle ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Va premesso che in merito alla questione controversa sono già intervenute numerose pronunce di questo Tribunale, richiamate e prodotte anche da parte ricorrente, alle quali la scrivente intende dare continuità.
L'orientamento sostenuto ha, peraltro, trovato l'avallo della giurisprudenza maggioritaria della
Corte d'Appello di Napoli (si vedano le sentenze 2063/2022, 553/2023, 1762/2023, 1783/2023,
2346/2023, 4312/2023, 4444/2023, 103/2024, 376/2024, 1158/2025 allegate al ricorso e alle note di trattazione scritta di parte ricorrente). Le sentenze nn. 553/2023 e 2346/2023 sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione, con le recenti ordinanze nn. 25840 e 25850 del
27.09.2024.
Occorre per prima cosa richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. sull'argomento delle ferie annuali e della retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
In particolare, la Corte di Cassazione, in due pronunce le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha analiticamente esaminato la questione, argomentando come segue: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36
Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C- 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C- 12/17, punto 25).
3 L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva
2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_4
155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo
1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_6 retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_6 CP_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è 4 tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza
To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (così Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 22401 del 15/10/2020, in continuità con Cass. Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019).
Occorre, ancora, richiamare il consolidato insegnamento per cui “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (v. fra le varie Cass. Sez. L, Sentenza n.
22558 del 7/11/2016).
La normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, va dunque interpretata in maniera conforme ai principi posti dalla Corte di Giustizia
e alla nozione europea di “retribuzione”, sopra riportati. Deve, ancora, osservarsi che “è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_7
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione 5 complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così Cass. 22401/20, cit.). Tanto premesso, deve essere valutata, nel caso concreto, l'inerenza delle indennità perequativa e compensativa ex accordo regionale del 2011 alle mansioni espletate da parte ricorrente, ovvero la relativa correlazione con il suo status personale e professionale, potendosene escludere l'inclusione dalla nozione di retribuzione di riferimento per il pagamento delle ferie annuali soltanto qualora si rivelino essere emolumenti volti a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione della prestazione lavorativa.
In data 16.12.2011, presso la Regione Campania, è stato siglato, fra le associazioni datoriali, Contr l' e le OO.SS. confederali, un accordo regionale in materia di contrattazione collettiva di secondo livello.
A detto accordo faceva seguito quello del 27.12.2011, che agli artt. 2 e 3 ha introdotto, in un'ottica di omogeneizzazione del costo del lavoro, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000. Contestualmente, l'accordo ha disposto la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti di miglior favore, e ha previsto, in luogo di questi ultimi, la corresponsione, ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa volta a mantenere condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento.
Tale indennità, di natura pensionabile, avrebbe dovuto essere determinata – in misura fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge – dalla contrattazione aziendale, “sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza”, in misura equivalente all'intero trattamento economico in vigore (art. 3). Da una lettura complessiva dell'accordo si desume che la volontà delle parti stipulanti era quella di superare gli accordi territoriali e aziendali in vigore, prevedendo una nuova struttura della retribuzione, ma garantendo al contempo ai lavoratori già in servizio che non vi fosse riduzione dei livelli salariali.
Tale obiettivo era perseguito attraverso la previsione di un'indennità che tenesse conto del trattamento economico in godimento, proprio in considerazione dell'esistenza di compensi, di fonte aziendale, riconosciuti in virtù delle mansioni concretamente espletate ovvero della presenza in servizio.
Ai citati artt. 2 e 3 dell'accordo regionale è stata data attuazione con l'accordo aziendale del 25 luglio 2012 fra e CP_3 CP_5 Controparte_6 Parte_2 da un lato e OO.SS. regionali e aziendali dall'altro, che ha definito la nuova struttura della
“retribuzione normale” (all. 1) e ha altresì disciplinato la retribuzione derivante da secondo livello di contrattazione, riconosciuta al solo personale in servizio alla data della sottoscrizione (all. 2).
Al riguardo, l'all. 2 ha previsto che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale, sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una
“indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo rifermento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori 6 economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della “indennità compensativa”.
[…]”.
Nelle indennità perequativa e compensativa, determinate in misura fissa e non rivalutabile, sono dunque confluite varie voci retributive previste dalla precedente contrattazione di secondo livello, quali – per quanto riguarda MCNE, azienda di provenienza della odierna parte ricorrente – indennità chilometriche, indennità di turno, premio semestrale, che sono state superate con l'entrata in vigore della nuova contrattazione.
Le suddette indennità non sono state inserite dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì sono state ricondotte all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderle – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Ciò è, del resto, conforme alla finalità della loro introduzione, che era quella di garantire ai lavoratori, che con l'entrata in vigore dei nuovi accordi venivano a perdere indennità di varia natura legate alla presenza e/o alle particolari modalità di espletamento della prestazione, il mantenimento di un trattamento economico “complessivamente non inferiore” a quello precedentemente goduto.
Una volta determinate le misure di tali indennità, sulla base dei criteri di calcolo enunciati dall'accordo aziendale e correlati al parametro e al profilo professionale, in misura fissa e non rivalutabile, esse sono entrate a far parte della retribuzione ordinariamente spettante ai dipendenti in relazione alle mansioni loro assegnate, perdendo qualsivoglia nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento delle stesse.
Ciò è tanto vero che le parti hanno, altresì, previsto che in caso di attribuzione di nuova figura professionale il dipendente avrebbe percepito la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andava a rivestire, mentre al personale coinvolto in processi di riconversione sarebbe stata garantita l'indennità compensativa più favorevole tra la figura di provenienza e la nuova acquisita.
Si è dunque in presenza di indennità che sono entrate a pieno titolo nel sinallagma contrattuale, quali voci retributive corrisposte in misura fissa per ogni giornata, volte a remunerare – in via ordinaria, omnicomprensiva e indipendente dal numero di ore lavorate e/o da particolari condizioni di tempo o di luogo o di peculiare disagio – tutti gli incomodi derivanti dall'espletamento delle mansioni proprie dei dipendenti, oltre ad essere condizionate al mero possesso dei profili professionali e parametri indicati al momento della sottoscrizione dell'accordo regionale.
La natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza comporta che l'esclusione 7 di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt.
10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16.12.2011 e dal successivo accordo aziendale del
25.07.2012, contrasti con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con statuizioni vincolanti per i giudici nazionali, con conseguente nullità, in parte qua, delle suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011.
Il medesimo ragionamento è applicabile anche alle quattro giornate di permesso sostitutive delle festività soppresse, per le quali la contrattazione collettiva di settore prevede che, qualora non possano essere usufruite, siano remunerate con “una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie” (art. 1, accordo interconfederale 27.07.1978 e art. 29, accordo nazionale 28.11.2015).
Tale assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 della l. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 della l. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (in questo senso, cfr. anche C. App. Napoli, sentt. n.
1783/2023, 3341/2023, 103/2024, 376/2024).
Peraltro, dal raffronto fra conteggi e buste paga emerge che le giornate di recupero ex festività fruite non sono state incluse.
Occorre infine osservare che questo Tribunale, con sentenza n. 1168/2022 del 5.12.2022, confermata dalla Corte d'Appello (sent. n. 1744/2024 pubbl. il 16.04.2024) e passata in giudicato, ha già riconosciuto la sussistenza del diritto del sig. per il periodo da gennaio 2016 a Parte_1 dicembre 2020, alla riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie e festività soppresse con inclusione delle indennità perequativa e della indennità compensativa.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L,
Sentenza n. 25269 del 09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n.
18381 del 19/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del
03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla 8 "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez.
Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3230 del 06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del
19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del
18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del 06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004;
Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
L'unica differenza fra il presente giudizio e quello già definito con sentenza favorevole al ricorrente è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda e nell'assenza di mutamenti della situazione. Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione del diritto del ricorrente di percepire le medesime differenze retributive anche per il periodo successivo.
Deve, conclusivamente, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie goduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 l'importo delle indennità perequativa e compensativa.
Per la quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi analitici formulati in ricorso, che risultano essere stati correttamente sviluppati sulla base dei dati desunti dalle buste paga in atti.
L va, quindi, condannata a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di CP_3 differenze retributive per il periodo 1.01.2021 – 30.06.2022, il complessivo importo di € 1.332,24.
9 A tale somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo. Contr Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto;
l'importo complessivo viene ridotto del 30% per la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, previa declaratoria di nullità dell'accordo regionale del 16.12.2011 e dell'accordo aziendale del 25.07.2012 nella parte in cui escludono dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse le indennità perequativa e compensativa introdotte dai medesimi accordi, dichiara il diritto di al Parte_1 computo delle predette indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, a titolo di differenze retributive per il CP_3 periodo 1.01.2021 – 30.06.2022, dell'importo lordo di € 1.332,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 919,80 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 49,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 27 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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