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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte ai n. 3769 e 3789 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendenti tra
nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Augusta de' MANZANO
e nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca MANERA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni di Come da foglio di conclusioni depositato Parte_1
nel fascicolo telematico in data 24.1.2025.
Conclusioni di Come da foglio di conclusioni depositato nel Parte_2
fascicolo telematico in data 24.1.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle istanze di parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2023 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Sarego l'11.5.2019; che Parte_2
dall'unione era nata il [...] la figlia;
che la vita familiare da circa due anni R_
si svolgeva presso l'immobile sito in Sarego, via Degli Arnaldi n. 43, in comproprietà
tra i coniugi e gravato da mutuo con rata mensile di circa 870 euro;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa della violazione del dovere di fedeltà
nascente dal matrimonio da parte di , la quale aveva intrattenuto Parte_2
almeno tre relazioni extraconiugali e, nel giugno del 2023 si era allontanata dalla casa coniugale insieme alla figlia per trasferirsi presso i propri genitori;
che successivamente alla fine della convivenza, aveva ostacolato il Parte_2
diritto di visita paterno e tenuto condotte inadeguate e maltrattanti in danno della figlia,
in relazione alle quali esso ricorrente si era determinato a sporgere, nel luglio del 2023,
due denunce – querele;
chiedeva che, previa adozione ai sensi dell'art. 473 bis 15
c.p.c. di provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della minore, fosse dichiarata la
2 separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente della R_
stessa presso di sé e regolamentazione del diritto di visita della madre;
che gli fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse tenuta a contribuire al Parte_2
mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di euro 450, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Il procedimento veniva rubricato al n. 3769/2023 RG.
Con comparsa in data 2.8.2023 si costituiva in giudizio aderendo Parte_2
alla domanda di separazione, ma con rigetto della domanda di addebito e delle pretese economiche di controparte;
chiedeva che la separazione fosse addebitata a cui ascriveva condotte vessatorie e maltrattanti dovute a Parte_1
problematiche di tipo psichiatrico ed all'uso quotidiano della cannabis;
che la figlia le fosse affidata in via esclusiva o in subordine venisse affidata ad entrambi i R_
genitori e collocata presso di sé; che la casa coniugale fosse assegnata ad essa resistente e che il padre fosse tenuto a contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4.8.2023 le parti comparivano avanti al giudice designato alla trattazione dell'istanza cautelare avanzata da Parte_1
La discussione su tale istanza proseguiva all'udienza del 14.9.2023, nel corso della quale avanzava la richiesta di un assegno di mantenimento Parte_1
ex art. 156 c.c..
Con ordinanza in data 17.9.2023 il giudice, in via provvisoria ed urgente, affidava la figlia minore della parti ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido R_
condiviso, la collocava in via prevalente presso la madre, disponeva che il padre
3 potesse vederla in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti,
determinava in euro 150 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della figlia e respingeva ogni Parte_1
altra richiesta delle parti.
In data 19.1.2024 si teneva, avanti il giudice relatore, l'udienza di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c., nel corso della quale venivano sentite entrambe le parti e disposta la riunione al procedimento n. 3769/2023 RG del procedimento n. 3789/2023 RG, instaurato da nei confronti di con ricorso in data Parte_2 Parte_1
24.7.2023.
Con ordinanza in data 20.1.2024 il giudice relatore non ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti, ordinava il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché a delle buste paga degli ultimi sei mesi Parte_1
relative al suo attuale rapporto di lavoro;
disponeva altresì una CTU psicologica,
affidata alla dott.ssa , volta a verificare la condizione della piccola Persona_2
valutare le capacità genitoriali delle parti ed indicare il regime Persona_3
di affidamento / collocamento / visite maggiormente rispondente all'interesse della minore. La CTU veniva espressamente autorizzata a sperimentare un calendario di visite padre / figlia diverso da quello adottato in via provvisoria dal Tribunale.
All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza in data 17.12.2024, il giudice relatore modificava i provvedimenti provvisori in relazione al diritto di visita paterno, adeguandolo alle indicazioni del CTU.
All'udienza del 27.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
4 Preliminarmente rileva il Collegio, accogliendo i rilievi svolti dalla difesa di che il “preverbale” depositato nel fascicolo telematico da Parte_1 [...]
in data 12.12.2024, in vista dell'udienza del 13.12.2024, costituisce una Parte_2
memoria non autorizzata della quale non si terrà conto in sede di decisione.
Sempre in via preliminare va in questa sede ribadito il giudizio di inammissibilità
espresso dal giudice relatore con ordinanza in data 20.1.2024 rispetto alle prove testimoniali richieste da entrambe le difese, le quali hanno reiterato le rispettive istanze all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, quanto alle istanze di i capitoli di cui alla memoria Parte_1
depositata il 29.12.2023 nella causa n. 3769/2023 RG sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria (capitoli 1, 2, 3, 14, 15), attengono a circostanze irrilevanti (capitoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13), implicano giudizi (capitolo 8); i capitoli di cui alla memoria depositata il 19.12.2023 nella causa n. 3789/2023 RG sono generici e valutativi (capitoli 7 , 8), sono relativi a circostanze da documentare (capitolo 13).
Quanto alle istanze di , i capitoli di cui alla memoria depositata il Parte_2
19.12.2023 nella causa n. 3769/2023 RG sono relativi a circostanze irrilevanti (capitoli
1, 16), sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria (capitoli 6, 7,
8, 9, 10, 21, 22, 23), sono generici e valutativi (capitoli 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19), sono relativi a circostanze da documentare, nonché valutativi (capitoli 4, 20);
i capitoli di cui al ricorso depositato il 24.7.2023 nella causa 3789/2023 RG sono relativi a circostanze irrilevanti (capitoli 1, 8, 9, 10), sono valutativi (capitolo 2), sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria (capitoli 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14),
sono generici e valutativi (capitoli 5, 6).
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle
5 conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza (incontestata) che i coniugi, da giugno 2023, conducono vite autonome e separate.
Le contrapposte domande di addebito avanzate dalle parti devono essere disattese.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte è necessario, per l'accoglimento della domanda di addebito, che il coniuge che allega la violazione degli obblighi coniugali provi che sia stata tale condotta a causare il venir meno dell'affectio
coniugalis.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione n. 25560/2010; Cassazione n.14840/2006).
Nel caso in cui venga dedotta la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, grava sulla parte che per tale ragione richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
6 prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda,
vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cassazione n.
34944/2022; Cassazione n. 3923/2018; Cassazione n. 2059/2012).
chiede che la separazione venga addebitata alla moglie Parte_1 [...]
sostenendo che quest'ultima abbia violato il dovere di fedeltà nascente Parte_2
dal matrimonio, intrattenendo plurime relazioni extraconiugali e che tali condotte siano state la causa unica della crisi coniugale.
Segnatamente il ascrive alla moglie una prima relazione con tale Parte_1
, dipendente del supermercato ALI' di Montebello Vicentino;
una seconda Per_4
relazione con tale , maestro di yoga presso una palestra di Montebello Per_5
Vicentino; una terza relazione con tale , suo attuale compagno, Persona_6
Pers nonché padre della piccola , nata nel novembre del 2024.
Rileva il Collegio che la prima delle suindicate relazioni, per stessa ammissione del
(si veda il capitolo di prova testimoniale formulato al punto 2 della Parte_1
memoria depositata il 29.12.2023 nella causa n. 3769/2023 RG) risale a prima delle nozze ed è pertanto del tutto irrilevante ai fini della invocata pronuncia di addebito della separazione.
La relazione con il maestro di yoga non è sicuramente stata, sotto il profilo eziologico,
causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza e della crisi coniugale,
in quanto, pacificamente antecedente alla terapia di coppia intrapresa dai coniugi con la dott.ssa al fine di ricomporre la crisi coniugale, cui è seguito il Controparte_1
completo ristabilimento del rapporto coniugale e la nascita della figlia . R_
7 Quanto infine alla relazione con il sig. non vi è prova che l'adulterio in Per_6
questione risalga a prima del giugno del 2023 che, nel racconto dello stesso
, rappresenta il momento in cui la crisi del rapporto matrimoniale si è Parte_1
manifestata in tutta la sua drammaticità, tanto da condurre alla fine della convivenza.
Sul punto le allegazioni e, conseguentemente, le richieste istruttorie del sono estremamente vaghe e generiche, di talché non risulta provato Parte_1
che l'infedeltà di sia stata la causa della frattura tra i coniugi e non Parte_2
piuttosto l'epilogo di un rapporto usurato, connotato da disaffezione reciproca e privo di qualsivoglia solidarietà e complicità.
Dunque, la domanda di addebito svolta da e quella correlata Parte_1
di risarcimento del danno di cui al punto 15) delle conclusioni rassegnate all'udienza del 27.3.2025, vanno disattese.
chiede a sua volta l'addebito della separazione in relazione a Parte_2
condotte vessatorie e maltrattanti asseritamente tenute da Parte_1
negli anni successivi al matrimonio, indotte dalla dipendenza da sostanze stupefacenti e da disturbi psicologici / psichiatrici mai seriamente affrontati.
Osserva il Collegio che le circostanze di fatto sulle quali ha fondato Parte_2
la domanda di addebito non sono state in alcun modo provate nel corso del giudizio.
Invero, i capitoli di prova testimoniale articolati dalla difesa di , volti Parte_2
a dimostrare le condotte del coniuge asseritamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, correttamente non sono stati ammessi dal giudice relatore, in quanto formulati in termini generici e tali da non consentire l'articolazione di prova contraria,
nonché implicanti valutazioni e giudizi non demandabili ai testi.
Dunque, anche la domanda di addebito avanzata da deve essere Parte_2
8 disattesa.
La residua materia del contendere attiene alla regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore delle parti ed alle questioni economiche. R_
Ritiene il Collegio che il contrasto insorto tra le parti in punto affidamento /
collocamento / turni di responsabilità genitoriale relativi alla figlia minore debba R_
essere risolto sulla scorta delle indicazioni della CTU, dott.ssa . Persona_2
Non vi è ragione per disattendere tali indicazioni, in quanto l'indagine psicologica è
stata condotta con competenza e rigore metodologico, attraverso incontri individuali e congiunti dei genitori e somministrazione di test psicodiagnostici specifici.
La metodologia adottata dal CTU nello svolgimento delle attività peritali è stata condivisa da entrambi i CTP, dott.ssa e dott.ssa Persona_8 [...]
, alle cui osservazioni la dott.ssa ha compiutamente Per_9 Per_2
replicato nell'ambito del proprio elaborato.
La dott.ssa ha individuato i nuclei problematici della situazione familiare Per_2
segnalando sul piano genitoriale, quanto al padre, la difficoltà a tollerare una modalità
di cura della figlia diversa dalla propria e, quanto alla madre, la difficoltà a comprendere le esigenze emotive della figlia ed a tenere conto dei bisogni della stessa prima dei propri.
Ha inoltre rilevato un clima di forte tensione tra i coniugi generato dalla tendenza di entrambi a proiettare sull'altro sentimenti di frustrazione e colpa per le vicende trascorse ed attuali.
Scrive in particolare la CTU:
“Il signor in particolare viveva con grande sofferenza le pesanti restrizioni Parte_1
R_ imposte nel rapporto con la propria bambina e il fatto di sapere completamente
9 affidata alle cure della mamma e dei nonni, persone da lui ritenute potenzialmente
pericolose per la figlia.
In particolare, nel corso dei primi colloqui, la rabbia per il tradimento e l'abbandono
subito, il dolore per la separazione della figlia e il senso di ingiustizia per i
provvedimenti giudiziari adottati si sono tradotti in atteggiamenti contraddistinti da una
forte carica aggressiva che si esprimeva attraverso modalità verbali intrise di
provocazioni, sarcasmo o pungente ironia non solo nei confronti della moglie.
I vissuti di sospettosità e di persecutorietà erano molto intensi.
Ad eccezione dell'ultimo incontro, per tutto il corso della consulenza il sig. Parte_1
ha mantenuto complessivamente un atteggiamento recriminativo e (direttamente o
indirettamente) svalutante nei confronti della sig.ra , sia come donna che Pt_2
come madre. Con atteggiamento talvolta altezzoso e pedante, ha sempre Pt_1
cercato – per
contro
- di mettere in evidenza le proprie qualità umane e soprattutto
genitoriali, proponendosi come il genitore che si era sempre occupato in via prevalente
della figlia o comunque l'unico tra i due davvero in grado di cogliere e rispondere in
maniera adeguata ai bisogni emotivi e concreti di . R_
La sua tendenza ad una certa esaltazione di sé, lo ha spinto, a volte, ad arrogarsi
competenze (in particolare giuridiche e psicologiche) che in realtà non possiede e che
lo hanno portato ad interpretazioni e/o conclusioni erronee e/o fuorvianti di alcune
situazioni o vicende che hanno coinvolto e . Pt_2 R_
Questo atteggiamento sostenuto, sicuramente esasperato da un alto livello di
sofferenza, rappresenta un aspetto della personalità del sig. , emerso anche Parte_1
dal test di , e funzionale a non entrare in contatto con aspetti di fragilità del R_1
Sé e con vissuti depressivi poco riconosciuti.
10 Nel complesso, tuttavia, non emergono elementi clinici che possano far pensare alla
presenza di un franco quadro psicopatologico.
Da un punto di vista genitoriale è sicuramente un padre molto presente, molto attento,
affettuoso e molto focalizzato sulla figlia, verosimilmente anche per il valore restitutivo
e compensativo che la relazione con lei ha rappresentato rispetto alla fine matrimonio
e ai vissuti di “maltrattamento emotivo” che sente di aver subito da parte della moglie
in virtù, ma non solo, di tutti i suoi tradimenti.
Il punto di criticità del sig. risiede nella difficoltà di tollerare una modalità di Parte_1
cura di , diversa dalla propria, senza percepirla come trascurante e senza R_
essere giudicante.
Ritengo di questa 'sensibilità interpretativa' possa essere ricondotta all'esperienza
traumatica infantile vissuta da e che – nel momento della separazione - lo ha Pt_1
portato a confondere quello che stava succedendo fra la moglie e figlia con quello che
è successo a lui con la sua mamma. Una mamma, tossicodipendente, ma percepita
come accudente e adeguata fino al momento in cui, all'età 9 anni, si è aperto uno
squarcio nella sua esperienza di vita, che lo ha costretto a vedere un altro mondo da
quello che lui aveva creduto vero fino a quel momento.
La scoperta che “l'oggetto materno” era diverso da quello che aveva creduto, lo porta
oggi ad avere la necessità che esso sia oltremodo 'definito', necessità che promuove
però un funzionamento interno e relazionale molto controllante.
La signora ha partecipato alla consulenza con un atteggiamento Pt_2
collaborativo, mai polemico, ma molto difeso, soprattutto nella fase iniziale. Rispetto al
marito si è osservato un minor livello di stress e di sofferenza, presumibilmente anche
in virtù della continuità di rapporto che – a differenza del marito - ha potuto continuare
11 ad avere con la figlia.
I colloqui clinici e i dati testistici convergono nel descrivere una persona con una certa
coartazione del pensiero che – in diverse occasioni – l'ha portata ad essere difficoltà
a sviluppare un pensiero più articolato e profondo su sé stessa e sulle esperienze della
sua vita. Questo funzionamento è accompagnato dalla presenza di una inibizione degli
aspetti pulsionali e da una difficoltà di integrazione degli aspetti emotivi che si riverbera
in modo negativo sulla possibilità di realizzare un contatto emotivo profondo, anche
con sé stessa. L'emotività non è sempre ben controllata dalla razionalità, e può
comportare anche la messa in atto di “agiti” ovvero azioni poste in essere in modo
poco riflessivo e senza considerare le possibili conseguenze negative delle stesse.
Questa caratteristica personologica della signora, unitamente ad una certa instabilità
e incoerenza del pensiero, rende conto di alcune sue condotte incoerenti e/o impulsive
sul piano affettivo, come ad esempio chiedere al marito di avere un secondo figlio
come modo per 'dimenticare' le problematiche di coppia o proporre al fidanzato di
sposarsi, nonostante la percezione di un proprio disagio emotivo e la presenza di storie
parallele.
Sul piano relazionale si osserva la difficoltà della signora di porsi nei confronti degli
altri in modo schietto e aperto, soprattutto quando deve esprimere il suo disaccordo,
nel timore di perdere il supporti di cui ha molto bisogno. E' inoltre una donna con
importanti aspetti di immaturità affettiva e di dipendenza.
Tuttavia, anche per quanto riguarda la signora non vi sono elementi clinici di interesse
psichiatrico.
Sul piano genitoriale, mostra di avere una adeguata rappresentazione della figlia, per
quanto riguarda il funzionamento della piccola nell'ambito della quotidianità; è una
12 mamma disponibile, dolce e paziente, complessivamente adeguata nell'ambito delle
cure concrete e affettive. Ciò nonostante, non sempre è capace di prefigurarsi le
esigenze emotive della bambina o di ter conto dei suoi bisogni prima dei propri;
il
riferimento è in particolar modo alla scelta di introdurre in modo troppo repentino il
nuovo compagno e di decidere di mettere al mondo un'altra bambina in un momento
emotivo molto delicato per a causa della recente separazione dei genitori, R_
dell'elevata conflittualità familiare, dell'indefinitezza della sua relazione con i genitori
ecc..”.
La dott.ssa ha comunque ritenuto che, pur in presenza di tali criticità e di Per_2
modalità relazionali caratterizzate da sospettosità, disistima reciproca e sfiducia,
entrambe le parti dispongano di adeguate capacità genitoriali e che il regime dell'affidamento condiviso sia la misura più tutelante per la piccola (descritta R_
come una bambina vivace, curiosa, intelligente, con un buon funzionamento sul piano psichico e relazionale ed un rapporto partecipe e sereno con entrambi i genitori) e maggiormente rispondente ai bisogni attuali della stessa.
Tali indicazioni, adeguatamente motivate dal CTU, possono senz'altro essere recepite,
ferma restando la residenza anagrafica di presso la madre, non ravvisando il R_
Collegio ragioni per disporre, come richiesto in via principale dalla difesa di Parte_2
, l'affidamento esclusivo della bambina alla madre.
[...]
Quanto ai turni di responsabilità genitoriale, la dott.ssa dopo aver verificato Per_2
la condizione di benessere della bambina e l'assenza di criticità nella relazione con i due genitori, ha dapprima liberalizzato gli incontri padre / figlia e poi con gradualità ha ampliato il diritto di visita paterno, giungendo, in accordo con i CTP ed i genitori ad organizzarlo secondo il seguente schema, recepito dall'ordinanza del giudice relatore datata 17.12.2024:
13 Settimana 1: Mercoledì dall'uscita da scuola, a giovedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo)
Settimana 2: Lunedì, dall'uscita da scuola a martedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo).
Sabato dalle 9.30 a domenica ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo).
L'ausiliario del Tribunale ha quindi suggerito, in un periodo di massimo due mesi, di incrementare gradualmente il tempo di responsabilità paterna, introducendo dapprima i pernotti della domenica e del venerdì e successivamente quelli infrasettimanali, in modo da arrivare ad un collocamento paritetico di presso i due genitori secondo R_
il seguente schema:
Settimana 1:
Lunedì: Papà + notte.
Martedì: Papà + notte.
Mercoledì: Mamma + notte.
Giovedì: Mamma + notte.
Venerdì / Sabato / Domenica: Papà + notte.
Settimana 2:
Lunedì: Mamma + notte.
Martedì: Mamma + notte.
Mercoledì: Papà + notte.
Giovedì: Papà + notte.
Venerdì / Sabato / Domenica: Mamma + notte.
Ritiene il Collegio che le indicazioni del CTU siano equilibrate, pienamente rispondenti
14 alle esigenze della minore e vadano recepite.
Non vi è ragione per prevedere, come vorrebbe , una maggiore Parte_2
gradualità nell'ampliamento dei turni di responsabilità genitoriale paterna, tenuto conto del tempo trascorso dal deposito dell'elaborato peritale e dalla modifica dei provvedimenti provvisori adottata dal giudice relatore.
Si dispone pertanto che fino al 31 Maggio 2025 possa tenere Parte_1
con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
Settimana 1: Mercoledì dall'uscita da scuola, a giovedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo)
Settimana 2: Lunedì, dall'uscita da scuola a martedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo).
Sabato dalle ore 9,30 fino al Lunedì mattina.
A partire dal primo Giugno 2025 potrà introdursi, come suggerito dalla dott.ssa il venerdì in modo da completare i fine settimana di spettanza paterna. Per_2
potrà quindi tenere con sé la figlia secondo le seguenti Parte_1
modalità:
Settimana 1: Mercoledì dall'uscita da scuola, a giovedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo)
Settimana 2: Lunedì, dall'uscita da scuola a martedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo).
Venerdì dall'uscita da scuola fino al Lunedì mattina.
Infine, a partire dal primo Luglio 2025, il padre potrà tenere con sé la figlia R_
secondo il calendario definitivo elaborato dalla dott.ssa a pagina 59 del Per_2
proprio elaborato.
15 Quanto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, ritiene il Collegio che queste debbano essere equamente divise tra i due genitori secondo le modalità indicate in dispositivo sulla base di quanto suggerito dalla CTU.
Va infine disposto per la durata di un anno il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali che la dott.ssa ha ritenuto necessario, vista la complessità Per_2
delle dinamiche osservate ed il delicato equilibrio non ancora pienamente raggiunto e
consolidato .
Vanno disattese le contrapposte domande di assegnazione della casa familiare in comproprietà avanzate dalle parti.
Giova ricordare che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza dei figli minori (o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti) nel tumulto ingenerato dalla separazione dei loro genitori, di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, rimanendo i rapporti tra le parti (che siano eventualmente comproprietari dell'immobile) regolati dalle norme sulla comunione.
Ebbene, nel caso di specie, osserva il Tribunale che la casa di Sarego di cui entrambe le parti chiedono l'assegnazione, non costituisce da tempo per la piccola R_
(trasferitasi con la madre nel giugno del 2023 presso l'abitazione dei nonni materni)
l'habitat domestico ed il centro effettivo dei suoi affetti ed interessi, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame.
Le domande avanzate da in punto assegno unico, sussidi e Parte_1
16 prestazioni sociali sono inammissibili, in quanto non compete al Tribunale modificare la disciplina legale di tali istituti.
Parimenti inammissibili le domande relative al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, proposte sempre da in quanto di Parte_1
competenza del Giudice Tutelare.
al punto 16) della nota di precisazione delle conclusioni ha Parte_1
chiesto che sia condannata ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., per Parte_2
avere illegittimamente impedito, nei mesi di luglio ed agosto 2023, il diritto di visita paterno.
Tale domanda va disattesa, in quanto la iniziale resistenza materna a consentire incontri liberi padre / figlia non è stata dettata dalla volontà di ledere il diritto della minore alla bigenitorialità (come dimostrato dalla collaborazione prestata dalla Pt_2
, in sede di CTU, nel favorire l'accesso di al padre), ma ha costituito la
[...] R_
comprensibilmente reazione alle infondate accuse, rivolte dal alla Parte_1
moglie, di essere un genitore maltrattante ed inadeguato.
Venendo agli aspetti economici, va considerato che ha Parte_1
dichiarato di aver lavorato durante il matrimonio come coadiutore nell'azienda agricola gestita dal suocero verso un corrispettivo di 2.000 euro mensili . Persona_12
Tale rapporto di lavoro è definitivamente cessato con l'inizio della causa di separazione tanto che, al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori, il si è Parte_1
dichiarato disoccupato.
Nelle more del giudizio ha reperito una prima occupazione Parte_1
come driver alle dipendenze della società Gopressa s.r.l. di Vicenza e successivamente, nell'ottobre del 2024, è stato assunto come operaio agricolo dalla
17 Società Agricola Punto Zero di Galleria Ezzelino (PD).
Lo stesso, nonostante l'ordine del giudice rivolto ad entrambe le parti, non ha prodotto in atti le dichiarazioni dei redditi, ma unicamente due buste paga che non sono rappresentative della sua effettiva condizione reddituale.
In tale situazione reputa il Collegio che a debba attribuirsi un Parte_1
livello reddituale almeno pari a quello conseguito e riconosciuto in costanza di matrimonio (2.000 euro mensili), tenuto conto delle competenze e capacità
professionali specifiche dal medesimo acquisite durante l'esperienza lavorativa svolta presso l'azienda agricola di e delle prospettive di carriera e stabilità Persona_12
che lo stesso ha ammesso di possedere, dichiarandosi pronto ad Parte_1
occuparsi in modo adeguato delle necessità economiche della figlia (cfr. memoria depositata dalla difesa di in data 12.1.2024 nella causa n. Parte_1
3769/2023).
è titolare, dall'anno 2017, di una tabaccheria . Parte_2
Nell'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 19.409 che al netto dell'imposta (euro 544 ) ammonta ad euro 18.865, pari ad euro 1.572 mensili .
Nell'anno d'imposta 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 38.728 che al netto dell'imposta (euro 7.806 ) ammonta ad euro 30.922, pari ad euro 2.576 mensili .
Nell'anno d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 44.613 che al netto dell'imposta (euro 6.614) ammonta ad euro 37.999, pari ad euro 3.166 mensili.
Il reddito netto medio di ammonta pertanto ad euro 2.438 mensili. Parte_2
Va inoltre considerato che è gravata del mantenimento anche Parte_2
Pers della figlia , nata dalla relazione con e che la stessa, Persona_6
pacificamente, si fa carico del pagamento dell'intera rata del mutuo contratto per
18 l'acquisto della ex casa coniugale rimasta nella disponibilità del marito (pari a circa 870
euro mensili), stante l'inadempimento del coobbligato.
Considerata, sulla scorta di tali rilievi, la sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti, va in primo luogo disattesa la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da Parte_1
Invero, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza;
detto assegno va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605;
Cassazione 13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012
n. 18175).
Nella fattispecie difetta il presupposto della disparità economica tra i coniugi, non avendo adeguatamente documentato la propria attuale Parte_1
condizione reddituale e quindi dimostrato di versare in una situazione economica deteriore rispetto a quella avuta durante il matrimonio.
Quanto agli oneri economici nei confronti della figlia , considerato il R_
collocamento paritario della stessa presso i due genitori, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per disporre che e Parte_1 Parte_2
provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della minore e sostengano al 50%
le spese straordinarie alla medesima relative, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza.
Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti
19 dei provvedimenti provvisori.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei confronti della controparte. Parte_1
Le spese, atteso l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Le spese della CTU, svolta nell'interesse della figlia minore delle parti e già liquidate con decreto del 17.12.2024, vanno definitivamente poste a carico delle parti al 50%
con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Sarego l'11.5.2019 con atto trascritto al n. 2, parte II,
[...]
serie A, anno 2019;
b)affida la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo la regola dell'affido R_
condiviso, disponendone la residenza anagrafica presso la madre;
c)dispone che i turni di responsabilità genitoriale si svolgano secondo le seguenti modalità:
-Fino al 31 Maggio 2025
potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Parte_1
Settimana 1: Mercoledì dall'uscita da scuola, a giovedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo)
20 Settimana 2: Lunedì, dall'uscita da scuola a martedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo).
Sabato dalle ore 9,30 fino al Lunedì mattina.
-Dall'1 al 30 Giugno 2025
potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Parte_1
Settimana 1: Mercoledì dall'uscita da scuola, a giovedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo)
Settimana 2: Lunedì, dall'uscita da scuola a martedì ore 21.00 (ore 20.30 da quando inizia l'asilo).
Venerdì dall'uscita da scuola fino al Lunedì mattina.
-Dal primo Luglio 2025 in poi i turni di responsabilità genitoriale si svolgeranno secondo il seguente schema:
Settimana 1:
Lunedì: Papà + notte.
Martedì: Papà + notte.
Mercoledì: Mamma + notte.
Giovedì: Mamma + notte.
Venerdì / Sabato / Domenica: Papà + notte.
Settimana 2:
Lunedì: Mamma + notte.
Martedì: Mamma + notte.
Mercoledì: Papà + notte.
Giovedì: Papà + notte.
21 Venerdì / Sabato / Domenica: Mamma + notte.
trascorrerà, durante la vacanze natalizie, sette giorni con il padre e sette giorni R_
con la madre, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
trascorrerà, durante la vacanze pasquali, tre giorni con il padre e tre giorni con R_
la madre, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
trascorrerà, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive R_
con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno;
in caso di contrasto, la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre in quelli dispari;
d)dispone per la durata di un anno il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti che offriranno alle parti un sostegno alla genitorialità;
e)dispone, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza che e provvedano in via diretta al Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario della minore e sostengano al 50% le spese straordinarie alla medesima relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
f)rigetta ogni altra domanda;
g)compensa le spese;
h)pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del
17.12.2024, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza il 15.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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