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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2155\2024 R.G. avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali , e vertente
T R A
L'avv. MARIO ROSSI ) in proprio;
C.F._1
-Appellante-
E
) rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall' avv.to PERUGINI MARIO, giusta procura in atti;
-Appellato- ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante chiede, in riforma della sentenza n. 409/2024 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Macerata in data 14/6/2024 (cron. n.
3437/2024), in accoglimento della opposizione, dichiarare estinta la pretesa sanzionatoria del ed annullare Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. 1239, rif. partita n. 25250579 del
30/10/2023, notificata in data 11/12/2023, per la somma di € 124,00=, emessa da per conto del CP_2 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il Comune appellato sostiene, invece, che il Giudice di Pace, del tutto condivisibilmente, ha rigettato l'opposizione sul rilievo della mancata Nr. 2155\2024 R.G.
opposizione del verbale presupposto che aveva dato origine all'ordinanza-ingiunzione. Ne deriva che, non avendo l'appellante esercitato l'azione di impugnazione del verbale di accertamento dinanzi all'autorità preposta per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla tardiva notificazione dello stesso (Cass. SS.UU.
22080/2017), le contestazioni relative agli atti presupposti sollevate dall'Avv. SI in fase di impugnazione dell'ingiunzione emessa dal non potevano essere esaminate in quella sede. CP_3
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L'appello è fondato.
E' pacifico che il verbale di accertamento è stato notificato il 2.2.2023 quanto erano decorsi i prescritti (ex art. 201 CdS) 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione (avvenuta in data 30.8.2022).
E' altrettanto pacifico che l'appellante non ha impugnato il verbale di accertamento ma l'ingiunzione di pagamento, prot. 1239, partita n.
25250579 del 30/10/2023, notificata in data 11/12/2023, emessa dalla per conto del Controparte_4 [...]
Controparte_1
Il comma 5° dell'art. 201 comma 5 C.d.S. stabilisce che l'obbligazione di pagamento si estingue se il verbale di accertamento non viene notificato nei prescritti 90 giorni.
Come precisato dalla Suprema Corte (v. sent. 85\2022) quando viene
“recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento,
l'opposizione al verbale di accertamento, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa.
Se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.
2 Nr. 2155\2024 R.G.
In sintesi -chiarisce la Corte- ciò che viene “recuperato” è solo la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa o -come nella fattispecie in esame- invalida notificazione.
Se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Applicando i suddetti principi al caso in esame e data per pacifica la tardiva notifica del verbale di accertamento deve concludersi che l'obbligazione di pagamento si è estinta e detto fatto può essere opposto per la prima volta con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
L'ingiunzione di pagamento va pertanto annullata.
Spese dei due gradi di giudizio compensate stante il contrasto interpretativo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
IO SI avverso la sentenza n. 409/2024 emessa Giudice di Pace di Macerata in data 14/6/2024 nei confronti del Controparte_1
così provvede:
[...]
accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
409/2024 del Giudice di Pace di Macerata e in accoglimento della opposizione formulata da IO SI, dichiara estinta la pretesa sanzionatoria del e annulla Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. 1239, rif. partita n. 25250579 del
30/10/2023, notificata in data 11/12/2023, per la somma di € 124,00, emessa da per conto del CP_2 Controparte_1
3 Nr. 2155\2024 R.G.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Macerata, il 07/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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