Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 15/01/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21316/2022 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. MAFFEI MARINO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. DE MICCO SCIPIONE CP_1 come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/11/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato per conto e alle dipendenze della resistente Controparte_1 operante nel settore della ristorazione – bar, assunta il 02/05/2022 con inquadramento nel livello 5 del C.C.N.L. - Terziario Pubblici Esercizi - con la mansione di banconiere di bar;
di aver prestato servizio presso le due unità locali della società e precisamente, dalla data dell'assunzione, per un mese circa, presso l'unità locale di Viale Colli Aminei, 21 all'interno dell'Ospedale dei Colli, per poi essere trasferita presso l'unità locale di via Leonardo Bianchi all'interno dell' Ospedale Monaldi, con orario di lavoro: dalle 08:00 alle 15:00 per sei giorni la settimana, pari a 42 ore settimanali per un totale di 168 h mensili. L'istante lamentava di aver subito licenziamento per motivazione economica, comminato a mezzo raccomandata consegnata a mano, come da comunicazione Unilav riportante la data di cessazione del 23/09/2022, che impugnava in data 08/11/2022 evidenziandone l'illegittimità, non sussistendone, a suo dire, i motivi posti alla base, ovvero, a dire della resistente, “crisi economica derivante da improduttività delle ore della fascia oraria pomeridiana”.
€ 1.812,2 per ciascun mese per un totale complessivo di € 10.873,20 o alla diversa somma che il Tribunale riterrà determinare a tale titolo, oltre accessori di legge;
c) condannare la resistente al pagamento delle competenze e spese di giudizio, ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
Si costituiva tempestivamente la che con articolate CP_1 argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito ed infondato nel merito. In particolare, la resistente eccepiva la legittimità del licenziamento comminato, scaturente dalla crisi pandemica del periodo covid e dalle conseguenti restrizioni che avevano portato, tra le tante conseguenze, ad un'improduttività delle ore della fascia oraria pomeridiana del punto ristoro. Aggiungeva poi la convenuta di aver necessariamente dovuto tener conto nella scelta dei lavoratori da licenziare, anche dai vincoli derivanti dalla gara di appalto cui aveva partecipato e della clausola sociale inserita nel contratto. Istruita la causa, all'udienza del 08.06.2023 veniva disposto il libero interrogatorio della ricorrente, la quale, confermando il contenuto del ricorso, dichiarava: “La società occupa alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti. Ero banconista e davo i cornetti ai clienti. I miei orari erano dalle 7,00 alle 14,00 presso il cto e al Monaldi dalle 8,00 alle 14,00. C'era abbastanza affluenza. Ero da sola addetta al banco al cto, mentre al Monaldi eravamo inizialmente due. A volte dovevano intervenire anche i baristi perché non ce la facevo da sola. C'erano quattro baristi e poi c'erano addetti alle pulizie cassiera, pasticciere. Venivano servite le seguenti pietanze: cornetti e altri dolci, poi verso le 11,00 usciva la rosticceria, dopo si aggiungevano panini e tramezzini e insalate varie per il banco e alle ore 12,00 apriva la mensa e si servivano primi secondi contorni c'era un cuoco un vice cuoco e per la pasticceria c'erano due addetti. Siamo stati licenziati solo io e mio figlio. Al Monaldi ci sono due banchi e gli addetti al banco erano due. Il nome dell'altro banconista non lo ricordo abbiamo lavorato insieme per circa un mese poi è stato spostato in cucina in quanto doveva portare le pietanze al cto. Al suo posto dell'altro banconista non è stato messo nessuno all'occorrenza aiutavo anche i baristi. Di pomeriggio non ho mai lavorato. Ricordo il nome dell'altro banconista era il sig. . Il bar -tavola calda era aperto anche di Per_1 pomeriggio e fino alla sera e sono a conoscenza che sono ancora operativa all'interno della struttura ospedaliera. Per il resto mi riporto al ricorso che confermo. Eravamo in 5 sul nuovo appalto. Di queste 5 persone uno è il direttore un'altra addetta alle pulizie un'altra persona è cassiera mio figlio era aiuto barista”. Veniva disposto, altresì, il libero interrogatorio del legale rappresentante della società convenuta, sig. , il quale riferiva: “Preciso Controparte_2 che nel pomeriggio i parenti dei pazienti possono accedere solo uno per volta su prenotazione e con tampone. La mattina c'è più affluenza in quanto c'è più personale ospedaliero e c'è qualche ambulatorio aperto. La restrizione era già in vigore prima dell'assunzione della ricorrente, anche se le restrizioni non erano esplicitate all'interno del capitolato d'appalto. Siamo entrati a maggio 2022 ed è scaduto nel maggio 2023. L'ospedale voleva darci un rinnovo per un altro anno;
da settembre non abbiamo più pagato il canone;
attualmente siamo ancora operativi ma senza contratto. L'ospedale vuole darci la proroga anche se siamo morosi con l'ospedale di circa 215.000 euro fino al mese di maggio per omesso pagamento del canone di locazione da settembre 2022 a maggio 2023. Non sono stati licenziati altri dipendenti perché soggetti a clausola sociale in quanto provenienti dal precedente appalto. Gli altri dipendenti erano figure professionali necessarie all'interno dell'organigramma aziendale. Le mansioni della ricorrente sono svolte dagli altri dipendenti assunti con clausola sociale. Al Monaldi ho dovuto chiudere un banco dopo il licenziamento della ricorrente e al CTO la mattina da quando abbiamo aperto era tre persone;
attualmente ho diminuito a due persone e il pomeriggio lavora solo un dipendente barista. Sono obbligato a stare aperto dalle 7,00 del mattino alle 20,00 della sera. Operano attualmente circa 20 venti dipendenti. Ho assunto cinque unità ovvero la cassiera, la ricorrente, l'addetta alle pulizie e il figlio della ricorrente con mansioni di barista. Con la normativa emergenziale può entrare presso l'ospedale un solo parente con tampone negativo e ciò sia al mattino che al pomeriggio e poi gli ambulatori sono aperti prevalentemente al mattino e presso gli ambulatori entra solo l'ammalato senza accompagnatore”. All'udienza del 27.09.2023 veniva escusso il teste , che Testimone_1 riferiva: “sono il figlio della ricorrente nonché ricorrente nell'altra causa. Siamo stati assunti insieme io e mia madre lo stesso giorno. Ricordo che era il primo maggio dell'anno 2022. Siamo stati assunti dalla convenuta e inizialmente abbiamo lavorato presso il CTO;
ciò per circa due mesi, successivamente mia madre è stata spostata al Monaldi mentre io sono rimasto al CTO. Le mansioni mie erano inizialmente battente, ovvero colui che aiuta il barista a svolgere il suo lavoro. All'interno del CTO la società gestisce un bar. Offre toast, panini, cornetti e verso la mezza arrivavano tutti i giorni i primi piatti dal Monaldi dove vi era una cucina ricordo che li scaricavo tutti i giorni. Successivamente aiutavo anche la banconista oppure facevo il banconista;
lavoravo dalle 6,30 alle 14-15oo eravamo in tre barista battente e banconista. Lavoravo dal lunedì al sabato se finivo alle 14.15 dal lunedì al venerdì se finivo alle 15,00. Il bar era operativo fino alle 20,00 c'era il cambio del barista alle ore 14,00 e la banconista andava via alle 14 o alle 15,00 quindi il pomeriggio c'era solo il barista con la cassiera che dava una mano. Mia madre ha lavorato per circa un mese al CTO con mansioni di banconista e poi successivamente è stata trasferita al Monaldi sempre con mansioni di banconisti. Mia madre a volte ha lavorato anche di pomeriggio ma prevalentemente la mattina da 6,30 alle 14,15. Poteva capitare che lavorasse di pomeriggio dalle 14,15 alle 20,00 allorquando il bar chiudeva. Preciso che nell'orario di mattina c'era unitamente a mia madre come banconista come battente il barista e mia madre come banconista e poi la cassiera. Io non ho mai lavorato nel turno pomeridiano. Mia madre qualche volta se c'era necessità. Mia madre è stata trasferita a giugno al Monaldi ma non sono mai stato presente e ha lavorato fino al giorno del licenziamento. Mia madre ha lavorato sempre come banconista e ove necessario come aiuto barista dalle ore 8,00 alle 15,00. Mia madre mi ha riferito che c'erano due macchine per il caffè e quindi barista e aiuto barista battente) poi c'erano due banconisti e poi la cassiera e poi c'era anche la cucina. Penso che anche al Monaldi il bar fosse aperto fino alle 20,00. C'era affluenza la mattina, mi riferisco sia al personale ospedaliero che ai parenti dei pazienti. Parlando con i miei colleghi e con il barista del turno pomeridiano mi è stato riferito che l'affluenza dipendeva dall'accesso al PS perché le visite erano possibili al cto fino alle 13.30-14,00. I parenti possono andare a trovare i pazienti fino alle 13,30 - 14,00 ma gli stessi parenti potevano trattenersi anche il pomeriggio presso il bar o fuori all'ospedale così come il personale di pulizia. Il bar era sito al piano terra mentre le stanze dei degenti erano site dal secondo piano in poi. L'ingresso all'ospedale era aperto h 24, a volte andavo via e trovavo i familiari dei pazienti ricoverati in attesa anche il giorno dopo. Il PS si trova al piano terra triage accoglienza del pronto soccorso guardiola con guardie giurate tabaccaio e giornalaio. C'era affluenza perché le persone potevano non spostarsi in quanto potevano acquistare da mangiare prodotti di tabaccherie giornali. Mia madre lavorava al Monaldi dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 15,00. Come affluenza il Monaldi si lavorava molto di più rispetto al cto, tanto mi è stato riferito sia da mia madre che da un mio collega di nome Tes_2 che ha lavorato al Monaldi e attualmente lavora al cto sono trent'anni che lavora presso l'ospedale dei colli. Non so riferire con certezza in merito all'affluenza pomeridiana perché non vi ho mai lavorato”. Alla medesima udienza il teste di parte convenuta, , Testimone_3 riferiva: “lavoro per la convenuta dal 2 maggio dell'anno 2022 e faccio la cassiera al bar del cto. Sono stata assunta dalla società convenuta, prima non lavoravo presso il cto né presso il Monaldi. Lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle 19,45-20,00, orario di chiusura del bar. La mattina ci sono altre colleghe le cassiere sono due io e la mia collega . Controparte_3
Ci alterniamo però in genere lavoro io il pomeriggio. Oltre alla cassiera il pomeriggio c'è un barista. L'affluenza pomeridiana è scarsa perché i medici sono pochi e a causa delle restrizioni per il covid ancora esistenti;
l'accesso era consentito ad una sola persona con il tampone. Le visite ai pazienti degenti erano solo di pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 16.50; nell'ultimo anno non sono state fatte nuove assunzioni. I nomi dei baristi sono e . Il pomeriggio sta un solo barista. Persona_2 Persona_3
La ricorrente era banconista;
ricordo che la ricorrente è stata assunta a maggio e per metà giugno è stata trasferita al Monaldi. In genere stava alla mattina dalle ore 7,00 alle 14,00. Il figlio della signora era Parte_1 battente con l'altro barista per cui stava al lato del bar aiuto barista. Il bar sta all'interno dell'ospedale CTO a piano terra. È anche ristoro abbiamo lo snack;
a causa del covid non ci sono tavolini. I prodotti possono essere consumati sul posto. C'è uno snack sotto la finestra ove gli avventori possono appoggiarsi, una sola macchina per il caffè e poi il banco caffè e poi la cassa. Prodotti che offre sono caffè, panini toast primi secondi etc. Anche la mattina causa delle restrizioni c'è poca affluenza mentre il pomeriggio l'affluenza è ancora più ridotta. Conosco i titolari della società in quanto siamo dello stesso quartiere. Li conosco da 7/8 anni ma solo a maggio del 2022 ho iniziato a lavorare con loro. La mattina c'è oltre cassiera il barista e l'aiuto barista mentre il pomeriggio solo la cassiera e un barista. I sig.ri e già lavoravano con le Persona_3 Persona_2 ditte precedenti. Non ho visto persone nuove. Io e la ricorrente non avevamo ruoli sovrapponibili”. All'udienza del 18.01.2024 veniva escusso il teste di parte ricorrente,
, la quale dichiarava: “sono la fidanzata del figlio Testimone_4 Per_4 altro figlio della ricorrente. So che la ricorrente ha lavorato dal mese di novembre del 2022 per conto della convenuta inizialmente presso il cto e successivamente presso il Monaldi. Ha lavorato circa un anno non ricordo bene. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto sono la fidanzata del figlio e frequento la famiglia del mio fidanzato. Inoltre, mi sono recata presso entrambe le strutture in quanto mio padre ha avuto un infarto nel 2022 e quindi è stato trasportato al Monaldi ove è stato trattenuto una settimana. Abbiamo fatto il PS al cto e poi è stato trasferito al Monaldi una settimana. La ricorrente stava dietro al bancone e serviva pizzette cornetti. Nel periodo in cui mio padre è stato ricoverato non sono potuta entrare in ospedale a causa delle restrizioni dovute al Covid. Andavo in ospedale per poter portare il cambio a mio padre mi recavo al bar per prendere un caffè e poi andavo a casa. Quando sono andata ho visto parecchie persone. Mio padre è stato ricoverato nel mese di novembre 2022 e ho consumato al bar del cto comprato una barretta di cioccolata. Ho consumato anche al bar del Monaldi. I visitatori esterno come me potevano entrare all'interno della struttura ospedaliera ma non poteva andare nella stanza del paziente a causa delle restrizioni dovute al covid. Non ricordo i turni della signora
Ho visto il signor al bar del Cto preparava i Parte_1 Testimone_1 caffè. C'erano anche altri dipendenti dietro al bancone del bar. Non ricordo i turni di lavoro del sig. so che ha lavorato solo al cto e non al Tes_1
Monaldi”. Veniva poi escusso il teste , la quale riferiva: “conosco la Testimone_5 ricorrente ma non personalmente il sig. in quanto non ho mai Tes_1 lavorato insieme al lui. Lavoro presso il bar dell'ospedale Monaldi dal 1998 attualmente sono alle dipendenze della società e lo sono CP_1 dal mese di maggio del 2022. Se ben ricordo la ricorrente ha iniziato a lavorare nel periodo estivo. Sono cassiera. La ricorrente stava dietro al banco dei cornetti. Ci occupiamo sia dei degenti che non può più scendere al bar e del pubblico. Posso riferire che le entrate giornaliere sono dimezzate a causa delle restrizioni dovute al covid. Nel periodo in cui ha lavorato la ricorrente non potevano scendere i degenti e non c'erano congressi in aula magna per cui non vi era alcun tipo di passaggio. i parenti dei degenti non potevano fare visita;
i parenti degenti potevano portare il cambio all'infermiere e il bar era accessibile a tutti coloro che entravano al bar compresi i parenti che portavano il cambio ai degenti. I parenti che si ricoverano con l'ammalto non possono lasciare il reparto e i degenti non possono scendere al bar. Non possiamo entrare nei reparti e portare caffè o altro non abbiamo mai portato nulla ai degenti o ai parenti ricoverati con i degenti. Prima del covid il bar del Monaldi era pieno di gente dopo il covid vi è stata una restrizione dovuta al covid e abbiamo lavorato solo per il personale interno all'ospedale. L'affluenza è sempre circoscritta, ancora oggi. L'ammalato non può scendere e vi erano delle restrizioni per le visite da parte dei parenti. Non ho mai conosciuto il sig.
perché al cto non sono mai andata per cui non sono in grado di Tes_1 riferire alcunché in merito al suo rapporto di lavoro. Preciso che il bar sta all'interno dell'ospedale si arriva allo scalone principale ed è posizionato sulla destra del retro. Si accede dall'interno ma ha una doppia uscita. Gli ambulatori stanno all'ingresso dell'ospedale appena si entra sulla sinistra per cui mentre prima bisognava entrare nel reparto adesso la maggior parte delle visite viene fatta all'esterno del plesso. Ciò dall'anno 2020 Prima le visite erano dislocate mentre dal covid le visite si fanno solo all'esterno del plesso ospedaliero. Prima l'ingresso era libero ora invece c'è all'ingresso una guardia giurata che indirizza i visitatori dell'ospedale. Preciso che la guardia sta all'ingresso dell'ospedale. Preciso che le guardie sono poste sia all'interno che all'esterno del plesso ospedaliero. Confermo che nel periodo estivo de 2023 l'azienda ha chiuso nel periodo pomeridiano alle ore 15,00 il bar chiudeva dal mese di luglio ad oggi stiamo chiudendo alle ore 15,00. Il sabato non stiamo proprio aprendo. In precedenza, il bar era aperto 6 su 7 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 era chiuso di domenica. La variazione di orario c'è stata a partire dal mese di luglio del 2023. Al Monaldi nel 2022 c'era e c'è tutt'ora una scuola per gli infermieri ma non so quanti studenti c'erano. Non era possibile entrare solo per andare al bar. C'è una scala interna che dal bar va agli ambulatori. Tra maggio e settembre 2022 non ricordo che ci siano stati congressi medici. Ci sono stati mano ricordo il periodo”. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Con il primo motivo d'impugnazione del licenziamento la ricorrente ha dedotto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del recesso, non sussistendo la “giustificazione economica” addotta dalla resistente a fondamento dello stesso ed avendo evidenziato, a tale riguardo, che alla data del licenziamento (23/9/2022) la stessa svolgeva la propria attività di lavoro in una fascia oraria (8:00 – 15.00) che evidentemente non subiva la crisi economica paventata nelle ore pomeridiane, dovuta alla presunta chiusura al pubblico nella fascia pomeridiana del plesso ospedaliero. Ed invero, secondo la narrazione fatta dalla ricorrente, la “motivazione economica” avrebbe dovuto portare a una riduzione dell'orario di lavoro di tutte le unità produttive già in forza. La resistente, al contrario, avrebbe continuato a svolgere l'attività lavorativa, senza riduzione alcuna dell'orario di lavoro degli altri dipendenti, a pieno regime anche nella fascia oraria pomeridiana che, in ogni caso, non vedeva impiegata la sig.ra Parte_1
La circostanza è stata del tutto contestata dall'ex datore di lavoro. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 della legge 604/66 il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussiste per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso. In altri termini, il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra finanche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Ne consegue, altresì, che non è necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo che determini la soppressione del posto di lavoro, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite. La valutazione da parte del giudice della legittimità di un licenziamento di tale genere implica, quindi, necessariamente, sia per quanto riguarda l'effettività della soppressione del posto di lavoro che l'impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato, un'analisi della organizzazione aziendale, non nel senso di accedere ad una valutazione sul merito l'opportunità della scelta datoriale di organizzare in certo modo la propria azienda, ma, piuttosto, implica la verifica, sul piano della effettività, della causa giustificatrice posta a base del licenziamento. In tale ottica la scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro per aver organizzato diversamente la propria azienda resta, pertanto, insindacabile nei suoi profili di congruità e necessità. Pertanto, quello che è oggetto del sindacato giudiziale, giova ribadirlo, è l'effettività della scelta datoriale. In definitiva, nel solco del più recente e consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità, si può affermare che "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro, sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” ( cfr Cass.
10699/2017, e in tema Cass n 7474/2012; Cass. 13616/ 2016; Cass 25201/ 2016; da ultimo Cass.n 752/2023). La prova testimoniale espletata sul punto con i testi indicati dalla resistente non ha confermato le doglianze del ricorso. Entrambi i testi di parte resistente hanno dichiarato come, durante il periodo dell'emergenza Covid e, quindi, compreso quello in cui la ricorrente lavorava presso il presidio ospedaliero del Monaldi, vi fossero stringenti restrizioni agli accessi delle persone: la teste riferiva Testimone_3 infatti: “…L'affluenza pomeridiana è scarsa perché i medici sono pochi e a causa delle restrizioni per il covid ancora esistenti… Il pomeriggio sta un solo barista… Anche la mattina causa delle restrizioni c'è poca affluenza mentre il pomeriggio l'affluenza è ancora più ridotta…”; anche il secondo teste, , ha confermato che: “…Posso riferire che le entrate Testimone_5 giornaliere sono dimezzate a causa delle restrizioni dovute al covid. Nel periodo in cui ha lavorato la ricorrente non potevano scendere i degenti e non c'erano congressi in aula magna per cui non vi era alcun tipo di passaggio;
I parenti che si ricoverano con l'ammalto non possono lasciare il reparto e i degenti non possono scendere al bar. Non possiamo entrare nei reparti e portare caffè o altro non abbiamo mai portato nulla ai degenti o ai parenti ricoverati con i degenti. Prima del covid il bar del Monaldi era pieno di gente dopo il covid vi è stata una restrizione dovuta al covid e abbiamo lavorato solo per il personale interno all'ospedale. L'affluenza è sempre circoscritta, ancora oggi. L'ammalato non può scendere e vi erano delle restrizioni per le visite da parte dei parenti… Non era possibile entrare solo per andare al bar…”. Viceversa, più lacunose sono state le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente: la teste ha potuto riferire solo le circostanze da Testimone_4 lei viste per un periodo di tempo ben circoscritto alla degenza del di lei padre ed, inoltre, nulla ha saputo riferire circa i turni osservati dalla sig.ra (…Non ricordo i turni della signora ). Anche il teste Parte_1 Parte_2
, figlio della ricorrente, ha dichiarato circostanze a lui Testimone_1 riferite, non lavorando questi presso il bar del Monaldi, ma bensì presso quello del Cto: “Mia madre a volte ha lavorato anche di pomeriggio ma prevalentemente la mattina da 6,30 alle 14,15. Poteva capitare che lavorasse di pomeriggio dalle 14,15 alle 20,00 allorquando il bar chiudeva… Parlando con i miei colleghi e con il barista del turno pomeridiano mi è stato riferito che l'affluenza dipendeva dall'accesso al PS perché le visite erano possibili al cto fino alle 13.30-14,00… Non so riferire con certezza in merito all'affluenza pomeridiana perché non vi ho mai lavorato…”. È chiaro, palese e notorio che si sono susseguite, nel corso dei tre anni della pandemia innumerevoli disposizioni legislative volte a porre restrizioni al fine di salvaguardare la salute della popolazione;
tali disposizioni sono state ancora più numerose e le restrizioni ancor più stringenti, con riferimento alla disciplina degli accessi presso gli ospedali dove si concentrano in massa persone fragili e che per propria natura rappresenta essere il punto di cura di ogni malattia (covid compreso). Pertanto, l'emergenza epidemiologica ha fatto sì che ogni ospedale presente sul territorio nazionale vedesse porsi stringenti regole sugli accessi delle persone. Le conseguenze di tali restrizioni sono state provate per tabulas da parte resistente, che ha documentato le ingenti perdite subite. Ed invero dal prospetto di bilancio allegato in atti sono documentate perdite per 198.562,78 euro, generata in soli 8 mesi di attività. Dall'analisi dei dati del suddetto documento emerge poi l'ulteriore, fondamentale circostanza, che il personale incide sul totale delle uscite della società in una percentuale del 60,91%. Considerato che il costo del personale ammontava ad oltre il 60% delle spese, è apparso opportuno pertanto ricorrere ad un ridimensionamento al fine di poter tenere in vita l'azienda ed onorare il contratto di affidamento in concessione dei servizi bar all'interno dell'ospedale. Quanto alla motivazione posta a base del ragionamento di parte ricorrente circa l'orario di lavoro della dipendente, va qui chiarito come la circostanza non sia in alcun modo vincolante, in quanto un datore di lavoro, tranne in casi di contratti a tempo parziale, ben può modificare per esigenze organizzative gli orari di lavoro dei dipendenti. Altresì appare decisamente irrilevante la collocazione temporale della crisi aziendale posta in essere dalla ricorrente: difatti la motivazione nel licenziamento da parte della società va solamente a specificare qual è il motivo più importante della crisi aziendale, che però presenta forti incidenze sull'intero fatturato aziendale. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto che, nella scelta del lavoratore licenziato, tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità, l'azienda ha violato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e 1375 c.c., e parametrati ai criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, considerato che le mansioni da quest'ultima svolte risultavano essere del tutto omogenee e fungibili rispetto a quelle di altri dipendenti (indipendentemente dal fatto che tali dipendenti maturassero maggiore anzianità oppure che provenissero da un passaggio di cantiere in seguito all'appalto affidato alla resistente dall ). Parte_3
La convenuta ha eccepito come fosse vincolata dalla cd. “clausola sociale”, presente nel contratto di appalto, nella scelta dei lavoratori da licenziare. Nel settore degli appalti pubblici, la clausola sociale è prevista dall'art. 50 del Codice degli appalti, secondo cui “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera ,i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”. In sintesi, la clausola sociale comporta l'obbligo per l'impresa aggiudicataria, che subentra nell'esecuzione del servizio, di assicurare i livelli occupazionali tramite l'assunzione del personale già alle dipendenze nell'impresa uscente. Ed ancora, più nel dettaglio, è lo stesso Codice degli Appalti a prevedere una definizione di clausola sociale, laddove all'art. 3 comma 1 lettera qqq) viene espressamente chiarito che trattasi di “disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie». La clausola sociale mira, dunque, a garantire e promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti, con particolare riguardo agli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, attraverso la previsione di apposite
“garanzie sociali”, in virtù delle quali l'aggiudicatario è tenuto ad applicare le previsioni normative dei contratti collettivi di settore. Il committente è tenuto a vigilare sull'esecuzione del contratto, e la società appaltatrice è esposta ad azioni da parte della stazione appaltante che possono determinare gravose (e ulteriori) conseguenze negative sull'appalto, come sanzioni o addirittura revoca o recesso. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda va rigettata. La novità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà interpretative delle norme scrutinate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso b) compensa le spese di giudizio. Si comunichi
Così deciso in data 15/01/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori