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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lotzorai, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Davide Amadori, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
convenuto-contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale-risarcimento danni da illecito penale.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1
derivati dall'illecita aggressione di questo ultimo.
L'attore - militare dell'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato - ha dedotto che in data 13 agosto 2022, mentre si trovava in servizio ad Arbatax, insieme al Maresciallo Persona_1
procedeva ad un controllo nei confronti di , dopo essersi qualificato con l'esibizione del CP_1
tesserino. Dessì, nel tentativo di sottrarsi al legittimo operato dei Carabinieri, lo aggrediva causandogli gravi lesioni personali.
pagina 1 di 4 Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Lanusei gli veniva riscontrata una sindrome algico- disfunzionale della spalla sinistra da trauma contusivo-distorsivo con lesione distrattiva dei tendini del sovraspinato e del sottoscapolare.
Vano ogni tentativo di ottenere il ristoro del danno dal convenuto, ha promosso il presente Parte_1
giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di per quanto occorsogli, con CP_1
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non.
regolarmente citato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante prove documentali e consulenza medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
Sul comportamento dannoso ex art. 2043 c.c..
Secondo la ricostruzione di parte attrice in occasione del controllo avrebbe con plurimi strattoni e CP_1
spintoni cagionato all'Appuntato le lesioni personali oggi denunciate, consistite in un Controparte_2
trauma contusivo- distorsivo della spalla sinistra.
Detto comportamento è provato dalla documentazione prodotta in causa, tra cui l'annotazione di attività d'indagine della P.G. e l'ordinanza di convalida dell'arresto (fascicolo del pubblico ministero allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Ed infatti, all'udienza di convalida dell'arresto del 11 ottobre 2022 il convenuto ha ammesso l'addebito, come risulta dalla ordinanza di convalida del GIP: “Osservato che sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del ricavabili dal relativo verbale e dagli atti allegati, tra cui i certificati CP_1 medici rilasciati al Maresciallo e all' dal Pronto Soccorso Per_1 Persona_2 dell'Ospedale di Lanusei, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel giudizio di convalida, CP_1 che ha ammesso l'addebito, pur fornendo giustificazioni alla sua condotta dovuta alla situazione emotiva vissuta al momento del fatto e ha comunque dimostrato un'indiscutibile ed apprezzabile resipiscenza al riguardo.”.
Sulla base delle risultanze delle indagini e delle dichiarazioni rese nel giudizio di convalida, è stata disposta la citazione diretta di per il delitto di lesione personale aggravata. CP_1
Ora, è principio pacifico che nel nostro ordinamento non si rinvenga alcuna prevalenza del processo penale rispetto a quello civile, per cui in quest'ultimo il Giudice può prendere in considerazione tutti i fatti che emergono dall'istruzione probatoria svolta in sede penale senza esserne vincolato, se non in specifici e puntuali casi previsti dalla legge (prove c.d. legali).
pagina 2 di 4 Questo Tribunale, tuttavia, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice, lette le argomentazioni dell'ordinanza di convalida dell'arresto, considerato che il convenuto non si è costituito in giudizio per fornire altra e diversa versione degli eventi, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni già raggiunte dal GIP;
pertanto, riconosce che le lesioni personali subite da Parte_1
debbano essere attribuite alla condotta di , con integrale risarcimento del danno
[...] CP_1
sopportato dall'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c..
E' evidente che la condotta dannosa è stata posta in essere da con la volontà di sottrarsi al CP_1
controllo; sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo di cui all'art. 2043 c.c.
Sulle voci di danno.
Sul danno biologico.
In fase istruttoria è stata esperita consulenza medico legale tesa a verificare il danno biologico allegato dall'attore: le conclusioni del consulente sono condivisibili perché puntualmente argomentate.
Il consulente - accertato che le lesioni sono in rapporto causale con l'evento accaduto il 13 agosto 2022
- ha valutato il danno biologico nella misura del 4 %; un periodo di inabilità assoluta di giorni 1 (uno); un ulteriore periodo di inabilità parziale al 75% di giorni 15 (quindici), al 50% per ulteriori giorni 30
(trenta) ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% giorni 40 (quaranta).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alle Tabelle milanesi aggiornate al 2024, concernenti il danno da lesione all'integrità psico-fisica, considerando l'età del danneggiato al verificarsi dell'evento pregiudizievole.
È bene precisare che le attuali tabelle milanesi adottano il criterio del c.d. “punto pesante”, che ingloba in una liquidazione congiunta sia i valori riferibili al danno biologico, sia quelli del danno morale. Il
c.d. “valore del punto” infatti tiene conto sia del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali), nonché del danno non patrimoniale conseguente alle stesse lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (fatta salva la facoltà del giudice di applicare gli aumenti per l'eventuale personalizzazione).
L'importo individuato sulla base delle tabelle milanesi, applicati i criteri di cui sopra, deve essere devalutato alla data dell'evento di danno (13 agosto 2022) e da qui rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e comprensivo di interessi legali sul capitale (Cass., Sez. un., 1712/1995) sino alla data di pronuncia della presente sentenza. L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 10.437,67.
pagina 3 di 4 Sul danno patrimoniale.
Questo Tribunale riconosce a parte attrice il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate e attinenti al danno lamentato, nella misura di euro 223,88.
Si riconosce anche la spesa per la relazione peritale redatta dal dott. (euro 366,00), e così la Per_3
somma complessiva di euro 589,88; le spese di ctu sono poste interamente a carico di parte convenuta.
*****
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 con applicazione dei valori per le cause entro lo scaglione di euro 26.000,00, valori del tariffario medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria (atteso che si è proceduto al solo esame della documentazione e ctu, il tutto in contumacia del convenuto) e decisionale.
***
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda di parte attrice e dichiara responsabile delle lesioni provocate a CP_1
in data 13 agosto 2022; Parte_1
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di del risarcimento CP_3 Parte_1
del danno, che liquida in euro 11.027,55 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che CP_1
liquida in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa e spese di iscrizione a ruolo della causa;
4) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Lanusei, 15 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lotzorai, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Davide Amadori, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
convenuto-contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale-risarcimento danni da illecito penale.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1
derivati dall'illecita aggressione di questo ultimo.
L'attore - militare dell'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato - ha dedotto che in data 13 agosto 2022, mentre si trovava in servizio ad Arbatax, insieme al Maresciallo Persona_1
procedeva ad un controllo nei confronti di , dopo essersi qualificato con l'esibizione del CP_1
tesserino. Dessì, nel tentativo di sottrarsi al legittimo operato dei Carabinieri, lo aggrediva causandogli gravi lesioni personali.
pagina 1 di 4 Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Lanusei gli veniva riscontrata una sindrome algico- disfunzionale della spalla sinistra da trauma contusivo-distorsivo con lesione distrattiva dei tendini del sovraspinato e del sottoscapolare.
Vano ogni tentativo di ottenere il ristoro del danno dal convenuto, ha promosso il presente Parte_1
giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di per quanto occorsogli, con CP_1
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non.
regolarmente citato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante prove documentali e consulenza medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
Sul comportamento dannoso ex art. 2043 c.c..
Secondo la ricostruzione di parte attrice in occasione del controllo avrebbe con plurimi strattoni e CP_1
spintoni cagionato all'Appuntato le lesioni personali oggi denunciate, consistite in un Controparte_2
trauma contusivo- distorsivo della spalla sinistra.
Detto comportamento è provato dalla documentazione prodotta in causa, tra cui l'annotazione di attività d'indagine della P.G. e l'ordinanza di convalida dell'arresto (fascicolo del pubblico ministero allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Ed infatti, all'udienza di convalida dell'arresto del 11 ottobre 2022 il convenuto ha ammesso l'addebito, come risulta dalla ordinanza di convalida del GIP: “Osservato che sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del ricavabili dal relativo verbale e dagli atti allegati, tra cui i certificati CP_1 medici rilasciati al Maresciallo e all' dal Pronto Soccorso Per_1 Persona_2 dell'Ospedale di Lanusei, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel giudizio di convalida, CP_1 che ha ammesso l'addebito, pur fornendo giustificazioni alla sua condotta dovuta alla situazione emotiva vissuta al momento del fatto e ha comunque dimostrato un'indiscutibile ed apprezzabile resipiscenza al riguardo.”.
Sulla base delle risultanze delle indagini e delle dichiarazioni rese nel giudizio di convalida, è stata disposta la citazione diretta di per il delitto di lesione personale aggravata. CP_1
Ora, è principio pacifico che nel nostro ordinamento non si rinvenga alcuna prevalenza del processo penale rispetto a quello civile, per cui in quest'ultimo il Giudice può prendere in considerazione tutti i fatti che emergono dall'istruzione probatoria svolta in sede penale senza esserne vincolato, se non in specifici e puntuali casi previsti dalla legge (prove c.d. legali).
pagina 2 di 4 Questo Tribunale, tuttavia, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice, lette le argomentazioni dell'ordinanza di convalida dell'arresto, considerato che il convenuto non si è costituito in giudizio per fornire altra e diversa versione degli eventi, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni già raggiunte dal GIP;
pertanto, riconosce che le lesioni personali subite da Parte_1
debbano essere attribuite alla condotta di , con integrale risarcimento del danno
[...] CP_1
sopportato dall'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c..
E' evidente che la condotta dannosa è stata posta in essere da con la volontà di sottrarsi al CP_1
controllo; sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo di cui all'art. 2043 c.c.
Sulle voci di danno.
Sul danno biologico.
In fase istruttoria è stata esperita consulenza medico legale tesa a verificare il danno biologico allegato dall'attore: le conclusioni del consulente sono condivisibili perché puntualmente argomentate.
Il consulente - accertato che le lesioni sono in rapporto causale con l'evento accaduto il 13 agosto 2022
- ha valutato il danno biologico nella misura del 4 %; un periodo di inabilità assoluta di giorni 1 (uno); un ulteriore periodo di inabilità parziale al 75% di giorni 15 (quindici), al 50% per ulteriori giorni 30
(trenta) ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% giorni 40 (quaranta).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alle Tabelle milanesi aggiornate al 2024, concernenti il danno da lesione all'integrità psico-fisica, considerando l'età del danneggiato al verificarsi dell'evento pregiudizievole.
È bene precisare che le attuali tabelle milanesi adottano il criterio del c.d. “punto pesante”, che ingloba in una liquidazione congiunta sia i valori riferibili al danno biologico, sia quelli del danno morale. Il
c.d. “valore del punto” infatti tiene conto sia del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali), nonché del danno non patrimoniale conseguente alle stesse lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (fatta salva la facoltà del giudice di applicare gli aumenti per l'eventuale personalizzazione).
L'importo individuato sulla base delle tabelle milanesi, applicati i criteri di cui sopra, deve essere devalutato alla data dell'evento di danno (13 agosto 2022) e da qui rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e comprensivo di interessi legali sul capitale (Cass., Sez. un., 1712/1995) sino alla data di pronuncia della presente sentenza. L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 10.437,67.
pagina 3 di 4 Sul danno patrimoniale.
Questo Tribunale riconosce a parte attrice il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate e attinenti al danno lamentato, nella misura di euro 223,88.
Si riconosce anche la spesa per la relazione peritale redatta dal dott. (euro 366,00), e così la Per_3
somma complessiva di euro 589,88; le spese di ctu sono poste interamente a carico di parte convenuta.
*****
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 con applicazione dei valori per le cause entro lo scaglione di euro 26.000,00, valori del tariffario medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria (atteso che si è proceduto al solo esame della documentazione e ctu, il tutto in contumacia del convenuto) e decisionale.
***
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda di parte attrice e dichiara responsabile delle lesioni provocate a CP_1
in data 13 agosto 2022; Parte_1
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di del risarcimento CP_3 Parte_1
del danno, che liquida in euro 11.027,55 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che CP_1
liquida in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa e spese di iscrizione a ruolo della causa;
4) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Lanusei, 15 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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