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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 416/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
c.f. , nato a [...]. (CS) l'1/5/1958, ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Loc. Buda n. 7
e
(c.f. ) nata a [...] il [...]ed e residente a Parte_2 C.F._2 Belmonte Cal. (CS) alla Loc. Buda n. 7
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Giovanni BASSO (c.f. - tel. e fax 0982/41254 - P.E.C. e CodiceFiscale_3 Email_1 presso il cui studio sito in Amantea alla P.za Cappuccini n.1A, risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 9.04.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi Cs) il 4.01.1981 e registrato presso lo stesso comune al n. 1, parte II, serie B, anno 1981, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente: nata a [...] il [...] e residente in [...] Val d'Aosta n.10, ed nata a [...] l'[...] e residente in [...]al C.so Italia Pt_3 n.105/N, tutte, dunque, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, però, da diverso tempo, la loro unione non si è più rivelata felice, essendo venuto meno il legame affettivo prima sussistente tra essi coniugi, e che, pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente. Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 Parte_2
. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con
[...] l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
a) il marito abbandonerà la casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza, precisamente in Belmonte Cal. alla Loc. Buda n.6;
b) il Sig. corrisponderà alla coniuge la somma di € 50,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo per le spese individuali che la stessa dovrà affrontare.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 416/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi Cs) il 4.01.1981 e registrato presso lo stesso comune al n. 1, parte II, serie B, anno 1981;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 416/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
c.f. , nato a [...]. (CS) l'1/5/1958, ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Loc. Buda n. 7
e
(c.f. ) nata a [...] il [...]ed e residente a Parte_2 C.F._2 Belmonte Cal. (CS) alla Loc. Buda n. 7
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Giovanni BASSO (c.f. - tel. e fax 0982/41254 - P.E.C. e CodiceFiscale_3 Email_1 presso il cui studio sito in Amantea alla P.za Cappuccini n.1A, risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 9.04.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi Cs) il 4.01.1981 e registrato presso lo stesso comune al n. 1, parte II, serie B, anno 1981, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente: nata a [...] il [...] e residente in [...] Val d'Aosta n.10, ed nata a [...] l'[...] e residente in [...]al C.so Italia Pt_3 n.105/N, tutte, dunque, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, però, da diverso tempo, la loro unione non si è più rivelata felice, essendo venuto meno il legame affettivo prima sussistente tra essi coniugi, e che, pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente. Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 Parte_2
. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con
[...] l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
a) il marito abbandonerà la casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza, precisamente in Belmonte Cal. alla Loc. Buda n.6;
b) il Sig. corrisponderà alla coniuge la somma di € 50,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo per le spese individuali che la stessa dovrà affrontare.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 416/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi Cs) il 4.01.1981 e registrato presso lo stesso comune al n. 1, parte II, serie B, anno 1981;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo