Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18748/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 18748.23 R.G.,
e vertente
tra
( – già a se- Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
guito di mero cambio di denominazione) (doc. 1), in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, con sede in Venezia- Mestre, via Terraglio, 63, e per essa,
quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. Persona_1 CP_1
42351; racc. 15678 – doc. 2), ( , già Controparte_2 P.IVA_2
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (doc. 3), in CP_3
persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in via CP_1
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio C.F._1 [...]
di (rep. 44583; racc. 16958) con domicilio eletto Persona_2 CP_1
presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
Appellante
Contro
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riangela LI ( ) come in atti;
C.F._3
Appellato
avverso
la sentenza n. 7513/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il
10/2/2023 e non notificata, nel procedimento RG 21465/2020 (Cron. n.
2193/2023)
Le conclusioni delle parti all'udienza del 14.2.25:
Per parte appellante: è presente per e, per de- Parte_1
lega dell'avvocato Marco Rossi, l'avvocato Gianfranco Circolo il quale si riporta alle pregresse difese svolte in atti e verbali di causa e in particolare alle note au-
torizzate depositate, ribadendo l'assenza di clausole vessatorie nel contratto og-
getto di causa.
Precisa le conclusioni come da atto di appello, ribadendo la più ampia im-
pugnativa alle difese avversarie ed insiste affinché la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte appellata: è presente per il sig. l' Avv. Marian- CP_4
gela LI la quale si riporta a tutti I propri atti e scritti e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Impugna e contesta ogni adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto inammissibile, im-
proponibile ed infondato in fatto ed in diritto. In particolare, insiste sull'eccezione relativa alla inadeguatezza della documentazione prodotta da controparte relativa
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soprattutto alla proposta contrattuale, priva di alcuna data e assolutamente illeg-
gibile e con caratteri eccessivamente piccoli e sfocati, in violazione completa del codice del consumo che prevede che i contratti e le loro clausole siano caratteriz-
zati dalla chiarezza e trasparenza come già precisato nelle proprie note. Si insiste,
ancora sull'eccezione relativa alla mancanza di qualsiasi collegamento tra
[...]
che appare sul modulo e che appare sull'estratto conto. Ad Pt_2 Parte_3
ogni modo ci si riporta alle proprie conclusioni della comparsa conclusionale per il rigetto dell'appello. In subordine, qualora venga accertata la nullità del contrat-
to, e delle sue clausole si chiede ridursi l'importo azionato da parte appellante al netto delle somme versate a titolo di spese e addebiti dall'appellato come risulta-
no dall'estratto conto. Risulta, infatti già versata la somma di Euro 1.631, 81. Per
cui sottratte ad euro 2.109,79 azionato resterebbe un saldo do euro 477,98 come precisato in comparsa conclusionale agli atti del giudizio di primo grado. Si chie-
de introitarsi la causa in decisione.
Svolgimento del giudizio
La vicenda in primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 10785/2019 (RG 67398/2019), il Giudice di Pa-
ce di Napoli ha ingiunto al sig. di pagare a (nelle CP_4 Parte_1
more divenuta a seguito di cambio di denominazione) la Parte_1
somma di € 2.109,79 oltre interessi e spese;
Il credito azionato si fonda sull'inadempimento, da parte dell'ingiunto, del contratto di apertura di linea di credito utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd revolving), sottoscritto in data 3/2/2007 (doc. 2 monitorio). Il
suddetto credito è stato, poi, ceduto ad , che ha agito in sede monitoria;
Pt_1
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Il Sig. si è opposto con citazione, contestando l'inidoneità della CP_4
documentazione prodotta e violazione dell'art. 50 TUB, l'inidoneità della docu-
mentazione prodotta relativa al
Contratto e la sua nullità ai sensi dell'art. 117 tub, il disconoscimento della copia, la mancata accettazione del contratto, la discrepanza degli importi, la nulli-
tà della notifica della cessione del credito.
si è costituita in giudizio replicando punto per punto alle contestazio- Pt_1
ni mosse e producendo ulteriore documentazione.
Con la sentenza ora impugnata, ha accolto l'opposizione relativamente al-
la mancanza di prova del credito oltre che nullità del contratto e revocato il de-
creto emesso;
Parte appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
-errata valutazione dei fatti dedotti in giudizio;
-errata interpretazione, violazione o falsa applicazione degli artt. 1260 e ss. cc e dell'art. 58 TUB;
-errata interpretazione dell'art. 2967 cc, dell'art. 1218 cc e dei principi giurisprudenziali dettati in tema di riparto dell'onere probatorio;
-errata interpretazione, violazione o falsa applicazione dell'art. 117 TUB e degli art. 2714 e ss.
Parte appellata costituitasi ha chiesto rigettarsi l'appello perché infondato.
Orbene, in primo grado, parte ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con cui contestava la prova e liquidità del credito azionato, l'assenza di prova idonea circa la costituzione del contratto tra le parti e la nullità dello stesso per difetto di forma, l'ìnefficacia della cessione del credito.
A fronte delle difese dell'ingiunta, al termine del contraddittorio, il giudi-
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ce di primo grado rilevava la mancata prova del credito attesa la non comprensi-
bilità del documento alla base della pretesa e quindi assenza della prova anche della liquidità della somma.
Invitate le parti d'ufficio nel corso del secondo grado anche al contraddit-
torio sulla presenza di clausole vessatorie, si osserva quanto segue.
In limine, va chiarito che il disconoscimento generico delle fotocopie in atti come operato dall'ingiunto in primo grado è del tutto generico e quindi privo di efficacia.
Quanto al credito risulta che con missiva del 6.9.2010, veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine ad opera di originario con- Parte_3
traente del credito poi azionato dal cessionario appellante. Da tale comunicazione risultava un credito per solo capitale di euro 2111,79. Sul punto si evidenzia che in sede di ricorso per decreto ingiuntivo veniva chiesta la somma inferiore di eu-
ro 2109,79 oltre interessi legali dal deposito del ricorso (7.10.19) al soddisfo.
Le doglianze dell'appellato formulate in sede di opposizione a decreto in-
giuntivo, sono tuttavia fondate atteso in applicazione del principio consacrato nella sentenza a S.U. del 2018 n. 898, ai fini della validità del contratto mono-
firma, ovvero recante la firma del solo cliente della banca, occorre anche la prova della consegna di copia del contratto al cliente stesso. Manca in atti, dalla lettura del contratto depositato, la prova che sia intervenuta tale consegna con la conse-
guente nullità del contratto.
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Sulla vessatorietà della clausola sugli interessi moratori.
Risulta documentalmente che parte ricorrente non ha inteso azionare la clausola determinativa degli interessi moratori, ma ha chiesto solo quelli legali dal deposito del ricorso (7.10.19) al soddisfo.
Consegue che non si procederà all'esame della vessatorietà della clausola atteso che il credito azionato non si fonda su di essa.
Infondata la censura sollevata dall'appellato, secondo cui parte appellante avrebbe depositato dopo la data della sua costituzione la documentazione di pri-
mo grado.
A parte che la documentazione contrattuale ovvero la copia del contratto è
depositata anche dall'appellato, tale documentazione non è nuova, ma è la mede-
sima del giudizio di primo grado, il termine ultimo va ricondotto al deposito della comparsa conclusionale (in questo giudizio risulta rispettato tale termine) in ap-
plicazione dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate ai minimi vista la natura della controversia e le questioni non complesse trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n.
7513/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento RG
21465/2020;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favo-
re di parte appellata nella persona del legale anticipatario che liquida in euro
1278,00 oltre iva e cassa e spese generali;
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- dichiara sussistente il dovere dell'appellante al versamento si somma pa-
ri al contributo unificato già versato per la presente controversia.
Napoli 14.4.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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