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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/07/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo BOZZA Presidente
Dott. Carmine DI FULVIO Giudice
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Lauriti come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Controparte_1 CodiceFiscale_2
Spinelli come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pescara, il 21 Controparte_1
settembre 1997, con revoca dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio ma contestava ogni ulteriore richiesta deducendo, in particolare, che il figlio, benchè maggiorenne, non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. 42 del 7 gennaio 2019.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
La causa viene rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza del giudice relatore, dovendo proseguire per le ulteriori questioni;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara, il 21 settembre
1997, tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di Parte_1 Controparte_1
detto comune, atto n. 229, p. II, s. A, anno 1997;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonchè agli ulteriori incombenti di legge;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza del relatore;
d) spese al definitivo.
2 Così deciso in Pescara, il 27 giugno 2024
Il Giudice Est.
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Il Presidente
dott. Angelo Bozza
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo BOZZA Presidente
Dott. Carmine DI FULVIO Giudice
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Lauriti come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Controparte_1 CodiceFiscale_2
Spinelli come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pescara, il 21 Controparte_1
settembre 1997, con revoca dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio ma contestava ogni ulteriore richiesta deducendo, in particolare, che il figlio, benchè maggiorenne, non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. 42 del 7 gennaio 2019.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
La causa viene rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza del giudice relatore, dovendo proseguire per le ulteriori questioni;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara, il 21 settembre
1997, tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di Parte_1 Controparte_1
detto comune, atto n. 229, p. II, s. A, anno 1997;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonchè agli ulteriori incombenti di legge;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza del relatore;
d) spese al definitivo.
2 Così deciso in Pescara, il 27 giugno 2024
Il Giudice Est.
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Il Presidente
dott. Angelo Bozza
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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