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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6626/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1283/2022 del 28.10.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II
TRA
, per sé e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
Garden Lucano di Logiurato Giovanna, P. IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Villa d'Agri di Marsicovetere, alla via Grumentina n.16/b, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Molinari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
per sé e in qualità di titolare della omonima Ditta, P. IVA CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Tavernola n.41, presso lo studio dell'avvocato Dario Raffone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 18-02-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, per sé e in Parte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Garden Lucano di Logiurato
Giovanna, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1283/2022 del 28-10-2022, emesso dal tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, per la somma di euro 7.323,00 oltre interessi come richiesti nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da per sé e in CP_1 qualità di titolare della omonima Ditta, poiché assumeva di essere creditore di per non aver pagato quest'ultima il corrispettivo relativo Parte_1 alle fatture depositate in atti (cfr. doc. deposita), concernenti l'acquisto di prodotti di fioricoltura, per un importo complessivo pari ad euro 7.323,00.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: come dimostrato dal mancato deposito da parte dell'opposto dei relativi documenti di trasporto, non aveva mai ricevuto alcuna fornitura dei suddetti prodotti e per questo negava la sussistenza di una posta creditoria in capo al CP_1 contestando l'an e il quantum di cui alle già menzionate fatture.
Pertanto, chiedeva dichiararsi che alcuna somma era dovuta in favore di e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. CP_1
1283/2022 emesso il 21 ottobre 2022, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, ed in ogni caso assolutamente infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
per sé e in persona dell'omonima ditta, si costituiva CP_1 regolarmente in giudizio chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1283/2022; nel merito, contestava l'opposizione depositando in atti le comunicazioni, a mezzo posta elettronica certificata, recapitate alla controparte, nonché le fatture e i documenti di trasporto sottoscritti dalla ricevente, probanti l'esistenza del rapporto di fornitura e il credito oggetto del giudizio. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di
2 spese e competenze di lite, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 30-05-2023, questo giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. n. 1283/2022 del 28-10-2022; concedeva, altresì,
i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 16-11-2023; decorsi tali termini, sentite le parti all'udienza del 21-03-2024, il giudice sottoponeva alle stesse una proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c. che, tuttavia, si concludeva con esisto negativo.
Il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, con decreto del 11-
07-2024, rinviava all'udienza del 18-02-2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Nel merito, l'opposizione non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Tanto premesso, si osservi come per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque a la prova CP_1 della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Orbene, per sé e in qualità di titolare della omonima Ditta, CP_1 agiva in giudizio allegando il proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente per la complessiva somma di euro 7.323,00, a titolo di
3 corrispettivo per la fornitura di prodotti di fioricoltura, depositando in atti le fatture e i documenti di trasporto concernenti il suddetto rapporto.
Nel caso concreto, va premesso come il rapporto giuridico di fornitura oggetto del giudizio, non è in contestazione tra le parti, essendone stata confermata l'esistenza proprio dall'opponente nel corso dell'istruttoria.
In particolare, all'udienza del 23-04-2024, la parte opponente, presente di persona in udienza, dichiarava di non disconoscere la sussistenza del rapporto di fornitura nella sua completezza, ma soltanto disconosceva alcune delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto che le venivano esibiti alla medesima udienza.
Essa opponente, dunque, ha contestato genericamente l'effettiva esecuzione, da parte di della prestazione dovuta in virtù del rapporto CP_1 giuridico esistente, limitandosi ad un approssimativo disconoscimento dei documenti di trasporto in sede di note di trattazione scritta del 29-05-2023.
Orbene, sui detto ultimo punto, non può prescindersi dalle regole esistenti in materia di disconoscimento di una scrittura privata, previste dalla consolidata giurisprudenza in materia;
nello specifico, giova ricordare come, alla luce del combinato disposto degli artt. 214 e 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del
17/06/2021).
Nel caso concreto, ad avviso dello scrivente, deve constatarsi come il disconoscimento delle scritture private depositate dall'opposto non è avvenuto, da parte dell'opponente, nel rispetto delle modalità appena descritte.
Oltretutto, ad avviso di chi scrive, è emerso un atteggiamento contraddittorio da parte di con specifico riferimento al contenuto delle Parte_1 dichiarazioni rinvenute in atti e quelle rese in sede di testimonianza, all'udienza del 23-04-2025; come prima precisato, infatti, se inizialmente l'opponente sembrava propendere per un disconoscimento generale delle suddette scritture, all'udienza del 23-04-2025 la stessa manifestava la volontà di voler
4 disconoscere “alcune delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto che le vengono esibiti in udienza”, senza meglio precisare quali.
Dunque, alla luce di tali conclusioni, e dell'orientamento della Suprema
Corte appena menzionato, i documenti di trasporto debitamente sottoscritti dalla controparte devono intendersi riconosciuti nel presente giudizio.
Tutto ciò premesso, riguardo alla prova dell'esistenza del credito, deve evidenziarsi che il documento di trasporto regolarmente sottoscritto dal destinatario senza riserve scritte di alcun genere circa perdite o avaria delle merci, come nel caso di specie, è anche sufficiente come prova, fondata su una presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destinazione e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria (Cass. civ., Sent. n.2155/2001).
Per quanto concerne le fatture, invece, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, esse possono costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Nel caso concreto, come per le dichiarazioni di trasporto, non vi è stata alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente del contenuto delle fatture, limitandosi, al contrario, ad osservazioni generiche e indeterminate.
Sul punto, va ricordato come: “il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Dunque, tenuto conto della documentazione depositata in atti dall'opposto e delle allegazioni dell'opponente, deve concludersi che, ad avviso dello scrivente, incontestato il rapporto di fornitura, può considerarsi provata l'esistenza delle prestazioni eseguite dall'opposto in favore dell'opponente in
5 virtù dell'accordo; si consideri, inoltre, che alcuna prova è stata data dall'opponente rispetto all'esistenza di fatti estintivi del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da con conseguente integrale Parte_1 conferma della già concessa esecutività del decreto ingiuntivo n.1283/2022 del
28-10-2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II.
3. Va, oltretutto, respinta la domanda volta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo.
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui l'opposto nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n.
12422).
La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96
c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n.
3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-
8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018),
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
6 A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1283/2022 del 28-10-2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II;
B. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% oltre iva e cpa se dovuti, con attribuzione.
Torre Annunziata, così deciso in data 25.5.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
7
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6626/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1283/2022 del 28.10.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II
TRA
, per sé e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
Garden Lucano di Logiurato Giovanna, P. IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Villa d'Agri di Marsicovetere, alla via Grumentina n.16/b, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Molinari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
per sé e in qualità di titolare della omonima Ditta, P. IVA CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Tavernola n.41, presso lo studio dell'avvocato Dario Raffone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 18-02-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, per sé e in Parte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Garden Lucano di Logiurato
Giovanna, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1283/2022 del 28-10-2022, emesso dal tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, per la somma di euro 7.323,00 oltre interessi come richiesti nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da per sé e in CP_1 qualità di titolare della omonima Ditta, poiché assumeva di essere creditore di per non aver pagato quest'ultima il corrispettivo relativo Parte_1 alle fatture depositate in atti (cfr. doc. deposita), concernenti l'acquisto di prodotti di fioricoltura, per un importo complessivo pari ad euro 7.323,00.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: come dimostrato dal mancato deposito da parte dell'opposto dei relativi documenti di trasporto, non aveva mai ricevuto alcuna fornitura dei suddetti prodotti e per questo negava la sussistenza di una posta creditoria in capo al CP_1 contestando l'an e il quantum di cui alle già menzionate fatture.
Pertanto, chiedeva dichiararsi che alcuna somma era dovuta in favore di e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. CP_1
1283/2022 emesso il 21 ottobre 2022, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, ed in ogni caso assolutamente infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
per sé e in persona dell'omonima ditta, si costituiva CP_1 regolarmente in giudizio chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1283/2022; nel merito, contestava l'opposizione depositando in atti le comunicazioni, a mezzo posta elettronica certificata, recapitate alla controparte, nonché le fatture e i documenti di trasporto sottoscritti dalla ricevente, probanti l'esistenza del rapporto di fornitura e il credito oggetto del giudizio. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di
2 spese e competenze di lite, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 30-05-2023, questo giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. n. 1283/2022 del 28-10-2022; concedeva, altresì,
i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 16-11-2023; decorsi tali termini, sentite le parti all'udienza del 21-03-2024, il giudice sottoponeva alle stesse una proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c. che, tuttavia, si concludeva con esisto negativo.
Il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, con decreto del 11-
07-2024, rinviava all'udienza del 18-02-2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Nel merito, l'opposizione non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Tanto premesso, si osservi come per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque a la prova CP_1 della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Orbene, per sé e in qualità di titolare della omonima Ditta, CP_1 agiva in giudizio allegando il proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente per la complessiva somma di euro 7.323,00, a titolo di
3 corrispettivo per la fornitura di prodotti di fioricoltura, depositando in atti le fatture e i documenti di trasporto concernenti il suddetto rapporto.
Nel caso concreto, va premesso come il rapporto giuridico di fornitura oggetto del giudizio, non è in contestazione tra le parti, essendone stata confermata l'esistenza proprio dall'opponente nel corso dell'istruttoria.
In particolare, all'udienza del 23-04-2024, la parte opponente, presente di persona in udienza, dichiarava di non disconoscere la sussistenza del rapporto di fornitura nella sua completezza, ma soltanto disconosceva alcune delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto che le venivano esibiti alla medesima udienza.
Essa opponente, dunque, ha contestato genericamente l'effettiva esecuzione, da parte di della prestazione dovuta in virtù del rapporto CP_1 giuridico esistente, limitandosi ad un approssimativo disconoscimento dei documenti di trasporto in sede di note di trattazione scritta del 29-05-2023.
Orbene, sui detto ultimo punto, non può prescindersi dalle regole esistenti in materia di disconoscimento di una scrittura privata, previste dalla consolidata giurisprudenza in materia;
nello specifico, giova ricordare come, alla luce del combinato disposto degli artt. 214 e 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del
17/06/2021).
Nel caso concreto, ad avviso dello scrivente, deve constatarsi come il disconoscimento delle scritture private depositate dall'opposto non è avvenuto, da parte dell'opponente, nel rispetto delle modalità appena descritte.
Oltretutto, ad avviso di chi scrive, è emerso un atteggiamento contraddittorio da parte di con specifico riferimento al contenuto delle Parte_1 dichiarazioni rinvenute in atti e quelle rese in sede di testimonianza, all'udienza del 23-04-2025; come prima precisato, infatti, se inizialmente l'opponente sembrava propendere per un disconoscimento generale delle suddette scritture, all'udienza del 23-04-2025 la stessa manifestava la volontà di voler
4 disconoscere “alcune delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto che le vengono esibiti in udienza”, senza meglio precisare quali.
Dunque, alla luce di tali conclusioni, e dell'orientamento della Suprema
Corte appena menzionato, i documenti di trasporto debitamente sottoscritti dalla controparte devono intendersi riconosciuti nel presente giudizio.
Tutto ciò premesso, riguardo alla prova dell'esistenza del credito, deve evidenziarsi che il documento di trasporto regolarmente sottoscritto dal destinatario senza riserve scritte di alcun genere circa perdite o avaria delle merci, come nel caso di specie, è anche sufficiente come prova, fondata su una presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destinazione e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria (Cass. civ., Sent. n.2155/2001).
Per quanto concerne le fatture, invece, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, esse possono costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Nel caso concreto, come per le dichiarazioni di trasporto, non vi è stata alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente del contenuto delle fatture, limitandosi, al contrario, ad osservazioni generiche e indeterminate.
Sul punto, va ricordato come: “il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Dunque, tenuto conto della documentazione depositata in atti dall'opposto e delle allegazioni dell'opponente, deve concludersi che, ad avviso dello scrivente, incontestato il rapporto di fornitura, può considerarsi provata l'esistenza delle prestazioni eseguite dall'opposto in favore dell'opponente in
5 virtù dell'accordo; si consideri, inoltre, che alcuna prova è stata data dall'opponente rispetto all'esistenza di fatti estintivi del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da con conseguente integrale Parte_1 conferma della già concessa esecutività del decreto ingiuntivo n.1283/2022 del
28-10-2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II.
3. Va, oltretutto, respinta la domanda volta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo.
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui l'opposto nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n.
12422).
La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96
c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n.
3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-
8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018),
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
6 A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1283/2022 del 28-10-2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II;
B. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% oltre iva e cpa se dovuti, con attribuzione.
Torre Annunziata, così deciso in data 25.5.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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