Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1224 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA XXIV MAGGIO, 5 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI DE LORENZO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv.
[...]
SAGLIOCCO BIAGIO, ed elettivamente domiciliato\a in via Dante, 14 81038 Trentola Ducenta
(P. I. e C. Controparte_2
F. con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, per quest'ultimo il Dottor
in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Controparte_3
Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 Persona_1 raccolta nr 12317 del 25/05/2023 (di seguito anche “ o Pt_2
“ ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calarco (C.F.: CP_4
) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i,
Resistenti
1
e
[...] Controparte_2 impugnando la cartella di pagamento n.017 2023 00057931 79 000 emessa dall' Agente della Controparte_2
Riscossione per la provincia di Benevento, sulla base del ruolo n.2023/0032162 reso esecutivo in data 24.10.2023, notificata il 14.2.2024, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad €.7.953,12 per contributi previdenziali relativi agli anni 2019-2020-2021-2022. Esponeva di essersi iscritto alla nel 2014 ma si non aver mai CP_1 esercitato la professione forense con continuità, ma solo saltuariamente e solo per cause personali, di essersi cancellato con decorrenza dal 6.12.2022 e che, a seguito di tale cancellazione, la effettuava una verifica sulla posizione contributiva e, con nota CP_1 del 24.3.2023, gli contestava il mancato versamento per un importo complessivamente pari ad €.7.947,14; che, con pec del 18.5.2023, inviava osservazioni scritte, contestando l'importo richiesto e chiedendo l'esonero dei contributi soggettivi per gli anni 2020, 2021 e 2022 ed il rimborso delle somme versate dall'anno 2014 all'anno 2019 per mancato effettivo svolgimento della professione, senza ricevere riscontro;
che riceveva la notifica della cartella e che, pertanto, la non aveva rispettato il procedimento di cui all'art.74 del CP_1
Regolamento Unico della Previdenza Forense in quanto non aveva mai ricevuto la comunicazione scritta relativa all'accertamento definitivo né, pertanto, aveva potuto proporre reclamo alla Giunta Esecutiva;
che solo con nota datata 7.3.2024, la gli CP_1 comunicava di aver rigettato le richieste contenute nelle osservazioni scritte del 18.5.2023 confermando la debenza dei contributi, comunicando la possibilità del reclamo al Consiglio di Amministrazione di che proprio tale risposta, CP_1 confermava che il procedimento amministrativo per l'accertamento definitivo della somma eventualmente dovuta non era ancora definito;
che, in ogni caso, non aveva dato esaustiva risposta alle osservazioni;
che, infatti, a causa di un intervento agli occhi aveva subito un'enorme riduzione dei redditi nel triennio 2020/2021/2022 (pari ad €.0,00) e comunque non aveva mai svolto la professione forense con continuità; che i contributi versati alla non gli permettevano di CP_1 beneficiare della pensione e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 della legge
2 n.319/1975, come modificato dall'art.22, ultimo comma, della legge n.576/1980, ne chiedeva la restituzione;
che, nelle osservazioni scritte, aveva espressamente richiesto la restituzione dei contributi soggettivi versati dal 2014 al 2019, pari ad €.5.295,96 ed aveva anche richiesto un controllo sui versamenti effettuati che, ai sensi dell'art.26 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, per i primi 8 anni di iscrizione alla in presenza di un reddito inferiore al €.10.300,00, CP_1 avrebbero dovuto essere versati nella misura del 50%. Concludeva chiedendo “2. nel merito, accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare il mancato rispetto da parte della
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., del procedimento per la definizione dell'accertamento del presunto debito maturato dall'avv. Parte_1
relativamente ai contributi degli anni 2019, 2020, 2021 e
[...]
2022; 3. per l'effetto, dichiarare nulli, inefficaci e/o comunque annullare il ruolo n.2023/003162 relativo ai contributi per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, reso esecutivo in data 24.10.2023, e la conseguente cartella di pagamento n.017 2023 00057931 79 000 dell'
[...]
, Agente della Riscossione per la provincia di Controparte_2
Benevento, notificata in data 14.2.2024; 4. accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare il diritto dell'avv. alla restituzione dei contributi versati alla Pt_1 Parte_1
dal 2014 in poi per mancanza Controparte_1 di continuità professionale e per inefficacia degli stessi ai fini pensionistici;
5. per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 restituire all'avv. la somma pari ad €.5.295,96, Parte_1 relativa ai contributi versati dal 2014 in poi, anche con compensazione fra le somme eventualmente dovute e le somme pagate in eccesso;
6. con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
7. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% come per legge, oltre IVA e CPA come per legge, oltre aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali”. Regolarmente costituito Controparte_1 rilevava preliminarmente che la
[...] cartella aveva ad oggetto la contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2019, oltre sanzione, le sanzioni per il ritardato versamento della contribuzione minima e di maternità per
3 l'anno 2019, oltre interessi, nonché la contribuzione minima e di maternità per gli anni 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni e interessi. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche;
l'inammissibilità delle eccezioni formali in quanto tardive ex art. 617 cpc, in quanto le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo andavano proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo;
che non era legitimata passiva con riferimento alle eccezioni relative alla procedura di riscossione;
che, in ogni caso, anche in presenza di vizi della procedura amministrativa e di annullamento della cartella esattoriale, il andava Parte_1 condannato al versamento diretto alla Cassa dei contributi ivi iscritti se ritenuti dovuti;
che non era ammessa la restituzione dei contributi ai sensi della disposizione dell'art. 9, comma 8, del regolamento di attuazione dell'art. 21, della legge n. 247/2012; che in presenza di iscrizione alla il ricorrente era tenuto a versare i contributi CP_1 minimi, sulla base delle dichiarazioni reddituali del professionista;
che laddove non avesse posto in Controparte_2 essere i necessari atti interruttivi, chiedeva, in via subordinata e con domanda riconvenzionale, la condanna del Concessionario a risarcire il danno patito dall'Ente. Concludeva chiedendo “1) in via preliminare, dichiarare il ricorso improponibile e inammissibile per i motivi sopra descritti;
2) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva da parte della in quanto titolare di Controparte_1 tutta la procedura esecutiva è l'Agenzia delle Entrate di Riscossione e, pertanto, eventuali vizi della procedura sono da addebitarsi ad essa Agenzia delle Entrate di Riscossione;
3) nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti e condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 7.947,14, oltre interessi di mora ed accessori, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo;
4) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, nel caso in cui la contribuzione iscritta nei ruoli impugnati venga annullata per prescrizione e/o decadenza dell'iscrizione a ruolo oppure per vizi 'iscrizione a ruolo oppure per vizi afferenti alla procedura, condannare il ricorrente al versamento diretto delle somme di cui è causa, in favore della per le motivazioni dedotte nella presente CP_1 memoria;
5) in accoglimento di altra spiegata riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito dovesse
4 ritenere decorso il termine di prescrizione, condannare il Concessionario a risarcire il danno patito dall'Ente, corrispondendo in favore della tutte le somme che dovessero essere dichiarate CP_1 prescritte, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna dei ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo). 6) Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio”. Regolarmente costituita Controparte_2 rilevava l'inammissibilità delle eccezioni proposte con riferimento all'attività amministrativa dell'ente impositore, a lei non opponibili. Concludeva per il rigetto con condanna alle spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve rilevarsi che del tutto destituiti di fondamento appaiono gli argomenti spesi dalla con riferimento CP_1 all'inammissibilità dell'opposizione ad intimazione per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche.
Nel caso in esame il impugna appunto la cartella di Parte_1 pagamento n.017 2023 00057931 79 000 emessa dall'
[...] sulla base del ruolo n.2023/0032162 reso Controparte_2 esecutivo in data 24.10.2023, notificata il 14.2.2024, con riferimento ai contributi previdenziali anni 2019-2020-2021-2022. Non impugna alcun atto d'intimazione, che non risulta emesso, ma il primo atto della procedura di riscossione ovvero la cartella. Ugualmente infondato l'argomento relativo alla tardività dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di gg.20 di cui all'art.617 c.p.c. Nel caso di specie siamo in presenza di impugnazione a cartella che va proposta nel termine di gg.40 dalla notifica ai sensi dell'art.24, comma 5, del d.lgs. n.46/1999.. Parimenti infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della . I motivi di opposizione sollevati da parte CP_1 ricorrente attengono tutti ad attività poste in essere dalla ovvero CP_1 sia il procedimento seguito per l'emissione della cartella che la fondatezza della pretesa. Venendo ai motivi di opposizione, il lamenta, infatti, il Parte_1 mancato rispetto del procedimento amministrativo che precede l'emissione della cartella. Ai sensi dell'art.74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense ricevuto l'avviso, l'iscritto ha un termine di 60 giorni per inviare eventuali osservazioni scritte. Il comma 3 prevede che “Qualora
5 l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f )”. art.79 del Regolamento dispone “Avverso l'accertamento divenuto definitivo èammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di trenta giorni”.
Certamente detto iter procedimentale non è stato rispettato. La
inviava una nota in data 24.3.2023, con la quale contestava il CP_1 mancato versamento per un importo complessivamente pari ad
€.7.947,14, il inviava, con pec del 18.5.2023, Parte_1 osservazioni scritte, senza ricevere riscontro e solo successivamente alla notifica della cartella, riceveva la nota datata 7.3.2024 con cui la gli comunicava di aver rigettato le richieste contenute CP_1 nelle osservazioni scritte del 18.5.2023, confermando la debenza dei contributi.
Ciò nondimeno nel caso in questione la costituendosi in CP_1 giudizio ha chiesto la condanna dell'.opponente al pagamento dei contributi ed accessori iscritti a ruolo, di talchè l'.eccezione in argomento risulta priva di sostanziale rilievo, dovendosi comunque verificare nel merito la pretesa azionata dalla . CP_1
Difatti, quand'.anche dagli atti emerga il mancato rispetto dell'iter procedimentale (in ordine al quale vanno valutate, peraltro, le conseguenze sanzionatorie), ciò non sarebbe comunque sufficiente all'.accoglimento della domanda, atteso che la ritenuta sussistenza del vizio di carattere formale non esime il Giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa contributiva.
Venendo al merito, la nuova legge professionale forense (legge 247/2012) entrata in vigore il 02 febbraio 2013 ha disposto che l'iscrizione all'Albo degli avvocati comporti l'.iscrizione automatica alla , prescindendo da qualsiasi fattore reddituale. CP_1
In particolare, è stato previsto che l'iscrizione agli Albo comporti la contestuale iscrizione alla Parte_3
; inoltre si considera inammissibile l'iscrizione ad
[...]
6 altra forma di previdenza, se non su base volontaria e non alternativa alla (art. 21 legge cit.). CP_1
L'.art. 21 della citata Legge professionale ha demandato al successivo regolamento esclusivamente la determinazione dei minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, di eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
Il sistema contributivo di Cassa Forense prevede da parte dei propri iscritti il pagamento di contributi minimi obbligatori che sono dovuti indipendentemente dal proprio reddito professionale. Si tratta del contributo minimo soggettivo (ridotto della metà per i primi sei anni d'iscrizione, laddove la prima iscrizione alla decorra da data CP_1 anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età), integrativo e del contributo di maternità.
In sede di autoliquidazione, il sistema calcola automaticamente gli eventuali contributi dovuti in eccedenza rispetto ai contributi minimi obbligatori previsti.
Nella specie il , nato il [...], risulta iscritto alla Parte_1
Cassa a decorrere dal 01.01.2014 e cancellato a decorrere dal 21.12.2022. Pertanto, all'epoca di iscrizione, aveva sicuramente più di 35 anni tanto da non poter beneficiare della riduzione del contributo minimo soggettivo per i primi sei anni.
Con riferimento all'annualità 2019, la ha prodotto in atti il CP_1 modello 5 per autoliquidazione del contributo soggettivo inviato dal
, nel quale il ricorrente autoliquida eccedenza IVA per Parte_1
€39,00; analogamente per l'anno 2020 e 2021 autoliquida il contributo soggettivo minimo per €1.445,00.
Con la comunicaizone inviata a mezzo PEC del 24.03.2023, la quantificava la contribuzione omessa riportando quanto CP_1 autoliquidato con i modelli 5, ed aggiungendo l'importo relativo al contributo integrativo, maternità e sanzioni oltre alla contribuzione 2022.
Con la suddetta missiva, la avvertiva della possibilità di CP_1 presentare osservaizoni scritte nel termine di gg.60 e che l'accertamento sarebbe divenuto definitvo alla scadenza del termine in mancanza di osservazioni.
7 Ciò premesso, appare evidente che i rilievi di parte ricorrente in ordine alla non debenza del contributo stante l'assenza di reddito negli anni in questione, appare irrilevante in presenza di una pretesa della relativa alla contribuzione svincolata dalla produzione del CP_1 reddito o fondata sull'autoliquidazione.
Tale contribuzione è motivata dal riconoscimento di copertura assicurativa o, quanto al versamento del contributo integrativo e di maternità, presenta carattere solidaristico (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047).
Da tale consideraizone consegue, passando alla domanda di rimborso avanzata dal che non può esserci alcun obbligo di Parte_1 rimborso per i contributi integrativi\maternità, in quanto trattasi di contributi versati a titolo solidaristico per il perseguimento di fini costituzionalmente garantiti. A sottolinearlo è la Cassazione accogliendo il ricorso della contro la decisione di merito CP_1 che aveva accolto l'opposizione dell'avvocato contro la cartella di pagamento e ordinato la restituzione, al professionista "cancellato" con effetto retroattivo, di tutta la contribuzione senza distinguere quella versata in base all'articolo 11 della legge 576/1980 (contributo integrativo) e all'articolo 83 del Dlgs 151/2001 (contributo di maternità). Per i giudici di legittimità, infatti, i contributi integrativo e di maternità realizzano la funzione solidaristica della (così CP_1
Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, n.14883)
Ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale della
[...]
"1. Tutti i contributi versati Parte_3 legittimamente a non sono restituibili all'iscritto o ai CP_1 suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge n. 319/1975”. La norma regolamentare, dunque, esclude il diritto alla restituzione dei contributi versati alla fatta eccezione per gli anni CP_1
d'iscriizone dichairati inefficaci . Tale disposizione regolamentare ha infatti sostituito il rimborso dei contributi di cui all'art. 21 l. n. 576/1980, come consentito all' . Peraltro l'art.21 Controparte_5 invocato da parte ricorrente prevedeva la restituzione del contributo soggettivo di cui all'art.10 (non anche del contributo soggettivo minimo, integrativo e di maternità) ovvero solo del contributo calcolato in percentuale sul reddito.
Infine, quanto alle ulteriori richeiste di rimborso avanzate dal
[...]
ai sensi dell'art.26 “A decorrere dall'anno 2014 e, comunque, Pt_1
8 per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi CP_1 professionali ai fini IRPEF inferiori a euro 10.300 di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art.24, primo comma lett. a) e secondo comma del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalla predetta norma”. Nel caso in esame il ricorrente, dall'estratto contributivo prodotto nonché dal prospetto redditi prodotto dalla , risulta aver CP_1 prodotto un reddito minimo, e comunque di entità inferiore a €10.300, per tutti gli anni dal 2014 al 2021. Ne consegue che ha diritto al rimborso del contributo soggettivo minimo nella misura del 50%. Ciò nondimeno manca in atti la prova in ordine all'entità delle somme versate e tale titolo, con la conseguenza che non è possibile addivenire se non ad una condanna generica della . CP_1
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione alla cartella, stante la fondatezza della pretesa e della relativa quantificazione. In parziale accoglimento della domanda di rimborso, la CP_1 dev'essere condannata a restituire il contributo soggettivo minimo nella misura del 50% di quanto versato nelle annualità dal 2014 al 2021 oltre interessi che, mancando una precedente domanda di restituzione, devono essere liquidati dalla messa in mora ovvero 18.05.2023, epoca della prima richiesta di restituzione documentata..
Ricorrono gravi motivi, attersa la reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
e , ogni
[...] Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'OPPOSIZIONE A;
CP_6
2) condanna Controparte_1
alla restituzione in favore di
[...]
del contributo soggettivo minimo Parte_1 nella misura del 50% di quanto versato nelle annualità dal 2014 al 2021 oltre interessi dal 18.05.2023 al soddisfo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 05/02/2025
9 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
10