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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/09/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 920/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Tomassini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Maria Catalini, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10/4/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Fermo, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, disporre l'addebito della separazione personale dei coniugi al signor , alle seguenti condizioni: A) La casa coniugale, sita a Fermo in Viale Controparte_1
Trento n. 18, sia assegnata alla ricorrente che la abiterà insieme ai figli Parte_1 [...]
e B) Il resistente contribuisca al mantenimento dei figli Per_1 Persona_2 Controparte_1 universitari con il versamento di una somma pari a euro 500,00 (cinquecento) mensili per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro 1.000,00 (mille) mensili, od altra somma che si riterrà più di giustizia, e versi il 70% delle spese straordinarie necessarie ai medesimi figli. C) Sia disposta l'assegnazione del 50% a ciascuna parte processuale delle somme contenute nel conto corrente cointestato a e Parte_1 CP_1
D) Sia restituita alla ricorrente la somma di circa euro 10.000,00 (diecimila) oltre le rivalutazioni
[...] subite dalla moneta nel corso degli anni, da parte di per gli importi prestati dalla Controparte_1 al resistente per le somme relative alla casa coniugale. E) Il resistente versi alla Pt_1 Controparte_1 ricorrente una somma per il mantenimento che non si vorrebbe inferiore ai 300,00 (trecento) Parte_1 euro mensili od altra che sarà ritenuta più di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito F) Si condanni il signor
al versamento in favore della signora della somma pari al 50% di Controparte_1 Parte_1 quanto dallo stesso percepito a titolo di TFR, per la somma che verrà provata e precisata in corso CP_1 di causa. In subordine il Giudice tenga conto in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento per la coniuge gli importi percepiti e sottratti alla comunione dei beni da parte del a Parte_1 CP_1 titolo di TFR e, per l'effetto disponga un aumento del suddetto mantenimento per una somma ritenuta di giustizia, rispetto ai 300,00 euro che già sono stati oggetto di richiesta;
G) Con Vittoria di spese ed onorari”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha domandato “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, considerando gli anni trascorsi dalla pronuncia della sentenza di separazione dei coniugi, la circostanza che i figli sono laureati e percettori di reddito, revocare la pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale in quanto nessuna esigenza è legata alla prole, libera di andare ora da un genitore ora dall'altro, e la casa coniugale è immobile di proprietà esclusiva del
; modificare la disposizione secondo cui è posto a carico del sig. quale Controparte_1 Controparte_1 contributo mensile al mantenimento dei figli e , l'esborso economico di Persona_1 Persona_2
€ 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio, o quella diversa 2 somma che apparirà di giustizia, nella modalità di mantenimento diretto con versamento sul conto corrente
e/o altra carta prepagata intestata ai figli;
disporre l'accollo delle spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 50% nel rispetto di quanto stabilisce il protocollo d'intesa di codesto Ecc.mo Tribunale;
nulla a titolo di mantenimento in favore della sig.ra persona autonoma economicamente;
Parte_1 assegnazione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla , all'attività della Parte_1 stessa, come presenti al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/5/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 12/8/1989 a Fermo - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1989, Numero 9, Parte I, Serie,
Ufficio 1.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che:
− dall' unione matrimoniale sono nati due figli, (in data Persona_1
9/4/1993) e (in data 22/2/1997), entrambi maggiorenni e, Persona_2 tuttavia, non ancora economicamente indipendenti;
− negli anni la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti dal marito, connotati da “episodi di tradimenti […] perdonati dalla ricorrente” e altri di “incontrollabile […] gelosia” – in ragione dei quali la Pt_1 con raccomandata del 2/3/2022 gli ha comunicato la propria volontà di separarsi;
− sussiste nell'attualità una rilevante sperequazione economica tra i coniugi - che giustifica il riconoscimento in favore di di un contributo al Parte_1 mantenimento a carico del - considerato che la svolge l'attività CP_1 Pt_1 di estetista, ha contribuito in costanza di matrimonio alle spese per l'acquisito degli arredi della casa coniugale intestata al marito ed ha visto peggiorata la propria condizione economica a causa del Covid-19; mentre il percepisce una CP_1 consistente pensione mensile;
3 − sussistono altresì i presupposti per porre a carico del l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli, entrambi studenti universitari.
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “A) La casa coniugale, sita a Fermo in Viale Trento n. 18, sia assegnata alla ricorrente
che la abiterà insieme ai figli e B) Il resistente Parte_1 Persona_1 Persona_2
contribuisca al mantenimento dei figli universitari con il versamento di una somma Controparte_1 pari a euro 500,00 (cinquecento) mensili per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro
1.000,00 (mille) mensili, od altra somma che si riterrà più di giustizia, e versi il 50% delle spese straordinarie necessarie ai medesimi figli. C) Sia disposta l'assegnazione del 50% a ciascuna parte processuale delle somme contenute nel conto corrente cointestato a e . Parte_1 Controparte_1
D) Sia restituita alla ricorrente la somma di circa euro 10.000,00 (diecimila) oltre le rivalutazioni subite dalla moneta nel corso degli anni, da parte di per gli importi prestati dalla Controparte_1 al resistente per le somme relative alla casa coniugale. E) Il resistente versi Pt_1 Controparte_1 alla ricorrente una somma per il mantenimento che non si vorrebbe inferiore ai 300,00 Parte_1
(trecento) euro mensili od altra che sarà ritenuta più di giustizia dall'Ill.mo Tribunale. F) Con Vittoria di spese ed onorari”.
2. Il resistente costituitosi in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, chiedendo a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e formulando richieste alternative con riguardo alle ulteriori pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che:
− successivamente al matrimonio i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile di proprietà del sito a Fermo in Viale Trento n. 18; CP_1
− il rapporto tra i coniugi è entrato in crisi a causa della condotta della la quale Pt_1
ha intrapreso una relazione extraconiugale “con un collega”;
− è pensionato dall'anno 2020 e nel corso del matrimonio ha svolto Controparte_1
dapprima l'attività di rappresentante di commercio, quindi ha prestato servizio nella
Polizia di Stato - utilizzando i proventi della propria attività nell'esclusivo interesse della famiglia;
4 − il resistente ha, altresì, contribuito alla crescita professionale della coniuge fornendole il contributo economico necessario all'acquisto sia dell'immobile ove svolge l'attività di estetista (di cui è esclusiva proprietaria), che dei macchinari necessari per lo svolgimento dell'attività;
− lo stesso ha inoltre prestato garanzia fideiussoria in favore della coniuge in occasione della stipula del muto resosi necessario per la ristrutturazione del predetto immobile – mutuo che è stato ratealmente rimborsato tramite le somme presenti sul conto cointestato tra i coniugi, alimentato dallo stipendio del e la cui rata è stata CP_1 ridotta grazie alla corresponsione da parte dello stesso alla coniuge della somma di euro 50.000;
− nell'attualità non sussistono i presupposti per porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge, considerato che la stessa non solo svolge l'attività di estetista, ma anche quella di insegnante presso l'Istituto scolastico Ipsia di Fermo;
la inoltre nell'anno 2015 ha ereditato dal padre Pt_1 taluni immobili (uno dei quali attualmente concesso in locazione) e risulta titolare sia del conto corrente cointestato con il che di “altri due conti correnti, un conto CP_1 corrente intestato all'attività di estetista, acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., filiale di Piazza Mascagni, ed un conto corrente cointestato con la sig.ra madre della Per_3 ricorrente, acceso presso l'Intesa San Paolo, agenzia di Viale Trento”;
− i figli pur essendo maggiorenni, sebbene non ancora economicamente autosufficienti, nell'attualità “non coabitano più stabilmente con la famiglia, avendo ognuno un autonomo contratto di locazione, il cui canone è pagato dal nella città di Pesaro per il figlio e nella CP_1 Per_1 città di Padova per la figlia ”, sicchè non sussistono i presupposti neppure per Per_2
l'assegnazione alla della casa familiare. Pt_1
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e comunque la cessazione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi con addebito alla sig.ra ; 2) Stabilire che i coniugi vivranno separati di mensa e di tetto, liberi di fissare Parte_1 ove credono la propria residenza con obbligo del mutuo rispetto;
3) Nessuna pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale in quanto nessuna esigenza è legata alla prole e la casa coniugale è immobile di proprietà esclusiva del;
4) Stabilire a carico del sig. quale contributo mensile al Controparte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e , l'esborso economico di € 200,00, somma Persona_1 Persona_2
5 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio, o quella diversa somma che apparirà di giustizia, nella modalità di mantenimento diretto con versamento sul conto corrente e/o altra carta prepagata intestata ai figli, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per gli stessi avendo presente il protocollo d'intesa di codesto Ecc.mo Tribunale;
5) Nulla a titolo di mantenimento in favore della sig.ra persona autonoma economicamente”. Parte_1
3. All'esito udienza presidenziale tenutasi il 28/7/2022 - con ordinanza emessa in data
30/7/2022 - i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed in via provvisoria è stato disposto l'assegnazione a della casa coniugale e l'obbligo di Parte_1 CP_1 di versare a titolo di mantenimento dei figli e la somma mensile
[...] Per_1 Per_2 complessiva di euro 400 “in forma diretta se richiesto dai figli oppure nei confronti della ricorrente”, nonchè di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente - con la propria memoria integrativa Parte_1 depositata il 14/9/2021 - oltre ad insistere in tutte le domande e difese già svolte, ha: i) contestato di avere intrattenuto in costanza di matrimonio relazioni extraconiugali;
ii) precisato di operare all'interno dell'istituzione scolastica come “esperta esterna – tecnica di laboratorio” con incarichi a termine retribuiti in base alle ore concordate e di non percepire il canone locatizio relativo all'immobile ereditato dal padre (percepito dalla propria madre); iii) dedotto di non avere completato gli studi universitari a causa degli impegni familiari e dell'atteggiamento ostacolante del coniuge;
iv) di essere venuta a conoscenza solo in corso di causa della percezione da parte del di somme a titolo di TFR;
f) di avere CP_1 acquistato l'immobile ove svolge l'attività di estetista e le attrezzature necessarie con l'aiuto dei propri genitori, provvedendo personalmente al pagamento delle rate del mutuo.
Il resistente - con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata in data Controparte_2
7/10/2022 - ha ulteriormente dedotto l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande restitutorie avanzate dalla ricorrente e precisato come: a) la mancata conclusione degli studi universitari intrapresi dalla oltre ad essere stata genericamente dedotta, sia da Pt_1 attribuire esclusivamente alla relativa volontà; b) i figli non coabitano più stabilmente con la madre da anni;
c) il a seguito della morte del padre, ha ereditato – unitamente alla CP_1 sorella – un immobile, attualmente ancora abitato dalla propria madre. Su tali presupposti il resistente ha integrato le conclusioni precedentemente rassegnate domandando, altresì, l'
6 “Assegnazione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla , all'attività Parte_1 della stessa, come presenti al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
A seguito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore il 27/10/2022, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 667/2022 pubblicata in data
6/12/2022 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la ricorrente , insistendo nelle Parte_1 difese già svolte, ha integrato le conclusioni in precedenza rassegnate, domandando: “F)
Si condanni il signor al versamento in favore della signora della Controparte_1 Parte_1 somma pari al 50% di quanto percepito a titolo di TFR, per la somma che verrà provata e precisata in corso di causa. In subordine il Giudice tenga conto in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento per la coniuge gli importi percepiti e sottratti alla comunione dei beni da Parte_1 parte del a titolo di TFR e, per l'effetto disponga un aumento del suddetto mantenimento per CP_1 una somma ritenuta di giustizia, rispetto ai 300,00 euro che già sono stati oggetto di richiesta”; il resistente ha, invece, omesso il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 4/5/2023 – sono state parzialmente rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza ivi integralmente confermata), è stato disposta ex art. 210 c.p.c. e 95 disp. att. c.p.c. l'esibizione da parte di della documentazione attestante l'importo di TFR percepito ed è stato Controparte_1 assegnato termine alle parti per il deposito di documentazione economica aggiornata all'ultimo triennio. Le conclusioni sono state quindi precisate all'udienza del 10/4/2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n.
667/2022 emessa in data 1/12/2022 e che il giudizio è proseguito per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
7 5. In via preliminare, vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti, per difetto di prova dei necessari presupposti.
La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. – postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14/2/2012 ed altre conformi anche di merito tra cui Tribunale, Catania , sez. I , 12/06/2020, n. 2025). Esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez.I sentenza n.25618 del 07/12/2007); pertanto quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia,
10/08/2016, n.1191).
Nel caso di specie, già sotto il profilo allegatorio, le contestazioni mosse da entrambe le parti in ordine alla reciproca violazione di doveri coniugali appaiono generiche ed inidonee a far risalire il dissolvimento dell'unità familiare al comportamento dell'uno, piuttosto che dell'altro coniuge - considerato che la ricorrente ha domandato l'addebito per “atteggiamenti caratterizzati dalla volontà di controllare l'intera vita della Sig.ra e episodi di incontrollabile e Pt_1 malcelata gelosia” (deducendo, peraltro, come vi fossero già stati “nel corso della vita coniugale 8 episodi di tradimenti da parte dell'uomo, perdonati dalla ricorrente nell'interesse dei figli” - cfr. p. 2 dell'atto introduttivo); mentre il resistente ha domandato l'addebito a causa di una recente relazione extraconiugale della “con un collega di lavoro”, non meglio precisata. Pt_1
Dalle stesse allegazioni svolte dalle parti emerge, piuttosto, come da tempo vi fosse nella coppia un acceso conflitto, dovuto ad incompatibilità caratteriali, progressivamente acuitosi nel tempo.
Pertanto, apparendo le circostanze genericamente allegate da entrambe le parti essere la conseguenza, piuttosto che la causa, di una crisi di coppia già presente da tempo, le reciproche domande di addebito vanno entrambe rigettate.
6. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta da , Parte_1 va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. I ,
24/06/2022 , n. 20452; sul punto Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016) – fermo che “per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. da ultimo Cass.26875/2023; Cass. 29264/2022)
Alla luce dei richiamati principi, in specie, non appaiono sussistenti i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, atteso che: a) risulta dagli atti come i figli della coppia – nato il [...] e (nata il Persona_1 Persona_2
22/2/1997) – abbiano raggiunto rispettivamente l'età di 32 e 28 anni e da tempo abbiano lasciato la casa familiare vivendo l'uno a Pesaro e l'altra a Padova ove hanno rispettivamente svolto gli studi universitari, pur non risultando definitivamente introdotti nel mondo del lavoro;
b) quanto al dedotto difetto di indipendenza degli stessi, la ricorrente nulla ha dimostrato circa il fatto che essi abbiano curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbiano, con pari impegno, operato nella ricerca di un impiego al fine di un tempestivo ingresso nel mondo del lavoro.
Pertanto, in difetto dei presupposti di applicabilità dell'istituto, il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli 9 ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. n.10453/2022; sul punto anche Cass.
16398/2007).
7. Quanto al contributo al mantenimento domandato dalla ricorrente in favore dei figli, da porre a carico del padre, anche tale domanda va rigettata.
Al riguardo appare opportuno rilevare che i genitori ex artt. 316 ss. c.c. hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Pertanto, secondo la giurisprudenza attualmente prevalente, il diritto all'assegno cessa quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia quando cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, che gli garantisca una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
L'indipendenza economica è di regola ritenuta sussistente, laddove il figlio svolga un'attività lavorativa anche a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando essa implichi il rinnovo periodico del rapporto di lavoro ed un adeguata retribuzione. Tuttavia, con riguardo al c.d. figlio adulto la giurisprudenza ha chiarito che “La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023). Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass.
17183/2020). La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che 10 l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022)” (cfr.
Cass. 24731/2024).
Infatti, in ragione dei doveri gravanti sui figli adulti, può ritenersi ormai acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in una col “principio di autoresponsabilità” (Cass. 17183/2020): ne segue che in ordine al permanere o meno dell'obbligo di mantenimento nessun rilievo può essere attribuito all'agiata situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio e non sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. 25 settembre 2017, n. 22314).
In presenza di figli maggiorenni, inoltre, la legittimazione ad agire per far valere il diritto al mantenimento appartiene al coniuge solo ove convivente con il figlio (cfr. Cass. n.
18869/2014) ed in tal caso è a carico dello stesso l'onere della prova delle condizioni che fondano il perdurante diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, dunque non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso – ma anche che il ragazzo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr.
Cass. 17183/2020 Cass. 24391/2024).
Ciò premesso nel caso di specie la ricorrente non solo non ha offerto la Parte_1 prova della propria effettiva convivenza coi figli, ma neppure ha dedotto con specificità e dimostrato le ragioni del mancato raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica pur avendo essi raggiunto l'età rispettivamente di 28 e 32 anni. 11 La domanda svolta dalla ricorrente va, pertanto, rigettata – pur prendendo il Collegio atto della disponibilità del padre (confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni) di corrispondere direttamente ai figli “contributo mensile […] di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio[…] nella modalità di mantenimento diretto con versamento sul conto corrente e/o altra carta prepagata intestata ai figli”, oltrechè di contribuire alle relative spese straordinarie per il 50%.
8. Quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla coniuge in proprio favore nei confronti di anch'essa è da rigettare non sussistendone i presupposti. Controparte_1
Sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione - diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa - chi invoca il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento deve provare la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, in termini di rilevante squilibrio patrimoniale rispetto all'altro coniuge, assenza di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa (dando prova che non sussiste neppure una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato); “tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.” (cfr.
Cassazione civile , sez.
VI, 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, AN , sez. I , 08/03/2021, n. 68).
In specie, risulta dagli atti che – oltre ad essere proprietaria di immobili – è Parte_1 titolare di un centro estetico, svolge collaborazioni con istituti scolastici ed ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito di euro 10.640 , per l'anno 2022 un reddito di euro 12.071 e per l'anno 2023 un reddito di euro 14.316.
La ricorrente, inoltre, non ha specificamente dedotto nè dimostrato di avere effettivamente rinunciato per scelte compiute in costanza di matrimonio a migliori prospettive lavorative e reddituali (risultando del tutto generica l'allegazione in merito alla mancata prosecuzione degli studi universitari per esigenze familiari) e nulla ha dedotto, né provato, neppure in ordine allo stile di vita condotto in costanza di matrimonio, al fine di dimostrare l'inidoneità dell'attuale reddito percepito a consentirle di mantenere il pregresso tenore di vita ed il 12 conseguente diritto a percepire un assegno di mantenimento da porre a carico dell'altro coniuge.
Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per porre a carico del un CP_1 obbligo di mantenimento in favore della coniuge.
9. Viene, altresì, rigettata la domanda svolta da liquidazione in Controparte_3 proprio favore di una quota del TFR percepito da Controparte_1
Al riguardo va richiamata la giurisprudenza secondo cui “L'art. 12 bis della legge 1 dicembre
1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto” (cfr. Cass. 24421/2013 ed altre conformi).
10. Le ulteriori domande di natura restitutoria svolte dalle parti vanno dichiarate inammissibili.
Per giurisprudenza costante, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus - in seno al procedimento speciale di separazione - su domande di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33,
103, 104 c.p.c. con la domanda principale e peraltro soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale Varese del 4/1/2012). Dette domande di natura risarcitoria e restitutoria - tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio divorzile - sono inammissibili in quanto autonome e distinte dalla domanda principale.
11. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
13 RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente;
RIGETTA le domande di mantenimento svolte dalla ricorrente sia in proprio favore che in favore dei figli maggiorenni;
RIGETTA la domanda svolta dalla ricorrente di attribuzione in proprio favore di una quota del TFR percepito dal marito;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 11/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 920/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Tomassini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Maria Catalini, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10/4/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Fermo, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, disporre l'addebito della separazione personale dei coniugi al signor , alle seguenti condizioni: A) La casa coniugale, sita a Fermo in Viale Controparte_1
Trento n. 18, sia assegnata alla ricorrente che la abiterà insieme ai figli Parte_1 [...]
e B) Il resistente contribuisca al mantenimento dei figli Per_1 Persona_2 Controparte_1 universitari con il versamento di una somma pari a euro 500,00 (cinquecento) mensili per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro 1.000,00 (mille) mensili, od altra somma che si riterrà più di giustizia, e versi il 70% delle spese straordinarie necessarie ai medesimi figli. C) Sia disposta l'assegnazione del 50% a ciascuna parte processuale delle somme contenute nel conto corrente cointestato a e Parte_1 CP_1
D) Sia restituita alla ricorrente la somma di circa euro 10.000,00 (diecimila) oltre le rivalutazioni
[...] subite dalla moneta nel corso degli anni, da parte di per gli importi prestati dalla Controparte_1 al resistente per le somme relative alla casa coniugale. E) Il resistente versi alla Pt_1 Controparte_1 ricorrente una somma per il mantenimento che non si vorrebbe inferiore ai 300,00 (trecento) Parte_1 euro mensili od altra che sarà ritenuta più di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito F) Si condanni il signor
al versamento in favore della signora della somma pari al 50% di Controparte_1 Parte_1 quanto dallo stesso percepito a titolo di TFR, per la somma che verrà provata e precisata in corso CP_1 di causa. In subordine il Giudice tenga conto in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento per la coniuge gli importi percepiti e sottratti alla comunione dei beni da parte del a Parte_1 CP_1 titolo di TFR e, per l'effetto disponga un aumento del suddetto mantenimento per una somma ritenuta di giustizia, rispetto ai 300,00 euro che già sono stati oggetto di richiesta;
G) Con Vittoria di spese ed onorari”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha domandato “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, considerando gli anni trascorsi dalla pronuncia della sentenza di separazione dei coniugi, la circostanza che i figli sono laureati e percettori di reddito, revocare la pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale in quanto nessuna esigenza è legata alla prole, libera di andare ora da un genitore ora dall'altro, e la casa coniugale è immobile di proprietà esclusiva del
; modificare la disposizione secondo cui è posto a carico del sig. quale Controparte_1 Controparte_1 contributo mensile al mantenimento dei figli e , l'esborso economico di Persona_1 Persona_2
€ 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio, o quella diversa 2 somma che apparirà di giustizia, nella modalità di mantenimento diretto con versamento sul conto corrente
e/o altra carta prepagata intestata ai figli;
disporre l'accollo delle spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 50% nel rispetto di quanto stabilisce il protocollo d'intesa di codesto Ecc.mo Tribunale;
nulla a titolo di mantenimento in favore della sig.ra persona autonoma economicamente;
Parte_1 assegnazione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla , all'attività della Parte_1 stessa, come presenti al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/5/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 12/8/1989 a Fermo - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1989, Numero 9, Parte I, Serie,
Ufficio 1.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che:
− dall' unione matrimoniale sono nati due figli, (in data Persona_1
9/4/1993) e (in data 22/2/1997), entrambi maggiorenni e, Persona_2 tuttavia, non ancora economicamente indipendenti;
− negli anni la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti dal marito, connotati da “episodi di tradimenti […] perdonati dalla ricorrente” e altri di “incontrollabile […] gelosia” – in ragione dei quali la Pt_1 con raccomandata del 2/3/2022 gli ha comunicato la propria volontà di separarsi;
− sussiste nell'attualità una rilevante sperequazione economica tra i coniugi - che giustifica il riconoscimento in favore di di un contributo al Parte_1 mantenimento a carico del - considerato che la svolge l'attività CP_1 Pt_1 di estetista, ha contribuito in costanza di matrimonio alle spese per l'acquisito degli arredi della casa coniugale intestata al marito ed ha visto peggiorata la propria condizione economica a causa del Covid-19; mentre il percepisce una CP_1 consistente pensione mensile;
3 − sussistono altresì i presupposti per porre a carico del l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli, entrambi studenti universitari.
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “A) La casa coniugale, sita a Fermo in Viale Trento n. 18, sia assegnata alla ricorrente
che la abiterà insieme ai figli e B) Il resistente Parte_1 Persona_1 Persona_2
contribuisca al mantenimento dei figli universitari con il versamento di una somma Controparte_1 pari a euro 500,00 (cinquecento) mensili per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro
1.000,00 (mille) mensili, od altra somma che si riterrà più di giustizia, e versi il 50% delle spese straordinarie necessarie ai medesimi figli. C) Sia disposta l'assegnazione del 50% a ciascuna parte processuale delle somme contenute nel conto corrente cointestato a e . Parte_1 Controparte_1
D) Sia restituita alla ricorrente la somma di circa euro 10.000,00 (diecimila) oltre le rivalutazioni subite dalla moneta nel corso degli anni, da parte di per gli importi prestati dalla Controparte_1 al resistente per le somme relative alla casa coniugale. E) Il resistente versi Pt_1 Controparte_1 alla ricorrente una somma per il mantenimento che non si vorrebbe inferiore ai 300,00 Parte_1
(trecento) euro mensili od altra che sarà ritenuta più di giustizia dall'Ill.mo Tribunale. F) Con Vittoria di spese ed onorari”.
2. Il resistente costituitosi in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, chiedendo a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e formulando richieste alternative con riguardo alle ulteriori pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che:
− successivamente al matrimonio i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile di proprietà del sito a Fermo in Viale Trento n. 18; CP_1
− il rapporto tra i coniugi è entrato in crisi a causa della condotta della la quale Pt_1
ha intrapreso una relazione extraconiugale “con un collega”;
− è pensionato dall'anno 2020 e nel corso del matrimonio ha svolto Controparte_1
dapprima l'attività di rappresentante di commercio, quindi ha prestato servizio nella
Polizia di Stato - utilizzando i proventi della propria attività nell'esclusivo interesse della famiglia;
4 − il resistente ha, altresì, contribuito alla crescita professionale della coniuge fornendole il contributo economico necessario all'acquisto sia dell'immobile ove svolge l'attività di estetista (di cui è esclusiva proprietaria), che dei macchinari necessari per lo svolgimento dell'attività;
− lo stesso ha inoltre prestato garanzia fideiussoria in favore della coniuge in occasione della stipula del muto resosi necessario per la ristrutturazione del predetto immobile – mutuo che è stato ratealmente rimborsato tramite le somme presenti sul conto cointestato tra i coniugi, alimentato dallo stipendio del e la cui rata è stata CP_1 ridotta grazie alla corresponsione da parte dello stesso alla coniuge della somma di euro 50.000;
− nell'attualità non sussistono i presupposti per porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge, considerato che la stessa non solo svolge l'attività di estetista, ma anche quella di insegnante presso l'Istituto scolastico Ipsia di Fermo;
la inoltre nell'anno 2015 ha ereditato dal padre Pt_1 taluni immobili (uno dei quali attualmente concesso in locazione) e risulta titolare sia del conto corrente cointestato con il che di “altri due conti correnti, un conto CP_1 corrente intestato all'attività di estetista, acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., filiale di Piazza Mascagni, ed un conto corrente cointestato con la sig.ra madre della Per_3 ricorrente, acceso presso l'Intesa San Paolo, agenzia di Viale Trento”;
− i figli pur essendo maggiorenni, sebbene non ancora economicamente autosufficienti, nell'attualità “non coabitano più stabilmente con la famiglia, avendo ognuno un autonomo contratto di locazione, il cui canone è pagato dal nella città di Pesaro per il figlio e nella CP_1 Per_1 città di Padova per la figlia ”, sicchè non sussistono i presupposti neppure per Per_2
l'assegnazione alla della casa familiare. Pt_1
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e comunque la cessazione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi con addebito alla sig.ra ; 2) Stabilire che i coniugi vivranno separati di mensa e di tetto, liberi di fissare Parte_1 ove credono la propria residenza con obbligo del mutuo rispetto;
3) Nessuna pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale in quanto nessuna esigenza è legata alla prole e la casa coniugale è immobile di proprietà esclusiva del;
4) Stabilire a carico del sig. quale contributo mensile al Controparte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e , l'esborso economico di € 200,00, somma Persona_1 Persona_2
5 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio, o quella diversa somma che apparirà di giustizia, nella modalità di mantenimento diretto con versamento sul conto corrente e/o altra carta prepagata intestata ai figli, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per gli stessi avendo presente il protocollo d'intesa di codesto Ecc.mo Tribunale;
5) Nulla a titolo di mantenimento in favore della sig.ra persona autonoma economicamente”. Parte_1
3. All'esito udienza presidenziale tenutasi il 28/7/2022 - con ordinanza emessa in data
30/7/2022 - i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed in via provvisoria è stato disposto l'assegnazione a della casa coniugale e l'obbligo di Parte_1 CP_1 di versare a titolo di mantenimento dei figli e la somma mensile
[...] Per_1 Per_2 complessiva di euro 400 “in forma diretta se richiesto dai figli oppure nei confronti della ricorrente”, nonchè di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente - con la propria memoria integrativa Parte_1 depositata il 14/9/2021 - oltre ad insistere in tutte le domande e difese già svolte, ha: i) contestato di avere intrattenuto in costanza di matrimonio relazioni extraconiugali;
ii) precisato di operare all'interno dell'istituzione scolastica come “esperta esterna – tecnica di laboratorio” con incarichi a termine retribuiti in base alle ore concordate e di non percepire il canone locatizio relativo all'immobile ereditato dal padre (percepito dalla propria madre); iii) dedotto di non avere completato gli studi universitari a causa degli impegni familiari e dell'atteggiamento ostacolante del coniuge;
iv) di essere venuta a conoscenza solo in corso di causa della percezione da parte del di somme a titolo di TFR;
f) di avere CP_1 acquistato l'immobile ove svolge l'attività di estetista e le attrezzature necessarie con l'aiuto dei propri genitori, provvedendo personalmente al pagamento delle rate del mutuo.
Il resistente - con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata in data Controparte_2
7/10/2022 - ha ulteriormente dedotto l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande restitutorie avanzate dalla ricorrente e precisato come: a) la mancata conclusione degli studi universitari intrapresi dalla oltre ad essere stata genericamente dedotta, sia da Pt_1 attribuire esclusivamente alla relativa volontà; b) i figli non coabitano più stabilmente con la madre da anni;
c) il a seguito della morte del padre, ha ereditato – unitamente alla CP_1 sorella – un immobile, attualmente ancora abitato dalla propria madre. Su tali presupposti il resistente ha integrato le conclusioni precedentemente rassegnate domandando, altresì, l'
6 “Assegnazione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla , all'attività Parte_1 della stessa, come presenti al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
A seguito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore il 27/10/2022, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 667/2022 pubblicata in data
6/12/2022 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la ricorrente , insistendo nelle Parte_1 difese già svolte, ha integrato le conclusioni in precedenza rassegnate, domandando: “F)
Si condanni il signor al versamento in favore della signora della Controparte_1 Parte_1 somma pari al 50% di quanto percepito a titolo di TFR, per la somma che verrà provata e precisata in corso di causa. In subordine il Giudice tenga conto in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento per la coniuge gli importi percepiti e sottratti alla comunione dei beni da Parte_1 parte del a titolo di TFR e, per l'effetto disponga un aumento del suddetto mantenimento per CP_1 una somma ritenuta di giustizia, rispetto ai 300,00 euro che già sono stati oggetto di richiesta”; il resistente ha, invece, omesso il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 4/5/2023 – sono state parzialmente rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza ivi integralmente confermata), è stato disposta ex art. 210 c.p.c. e 95 disp. att. c.p.c. l'esibizione da parte di della documentazione attestante l'importo di TFR percepito ed è stato Controparte_1 assegnato termine alle parti per il deposito di documentazione economica aggiornata all'ultimo triennio. Le conclusioni sono state quindi precisate all'udienza del 10/4/2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n.
667/2022 emessa in data 1/12/2022 e che il giudizio è proseguito per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
7 5. In via preliminare, vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti, per difetto di prova dei necessari presupposti.
La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. – postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14/2/2012 ed altre conformi anche di merito tra cui Tribunale, Catania , sez. I , 12/06/2020, n. 2025). Esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez.I sentenza n.25618 del 07/12/2007); pertanto quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia,
10/08/2016, n.1191).
Nel caso di specie, già sotto il profilo allegatorio, le contestazioni mosse da entrambe le parti in ordine alla reciproca violazione di doveri coniugali appaiono generiche ed inidonee a far risalire il dissolvimento dell'unità familiare al comportamento dell'uno, piuttosto che dell'altro coniuge - considerato che la ricorrente ha domandato l'addebito per “atteggiamenti caratterizzati dalla volontà di controllare l'intera vita della Sig.ra e episodi di incontrollabile e Pt_1 malcelata gelosia” (deducendo, peraltro, come vi fossero già stati “nel corso della vita coniugale 8 episodi di tradimenti da parte dell'uomo, perdonati dalla ricorrente nell'interesse dei figli” - cfr. p. 2 dell'atto introduttivo); mentre il resistente ha domandato l'addebito a causa di una recente relazione extraconiugale della “con un collega di lavoro”, non meglio precisata. Pt_1
Dalle stesse allegazioni svolte dalle parti emerge, piuttosto, come da tempo vi fosse nella coppia un acceso conflitto, dovuto ad incompatibilità caratteriali, progressivamente acuitosi nel tempo.
Pertanto, apparendo le circostanze genericamente allegate da entrambe le parti essere la conseguenza, piuttosto che la causa, di una crisi di coppia già presente da tempo, le reciproche domande di addebito vanno entrambe rigettate.
6. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta da , Parte_1 va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. I ,
24/06/2022 , n. 20452; sul punto Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016) – fermo che “per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. da ultimo Cass.26875/2023; Cass. 29264/2022)
Alla luce dei richiamati principi, in specie, non appaiono sussistenti i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, atteso che: a) risulta dagli atti come i figli della coppia – nato il [...] e (nata il Persona_1 Persona_2
22/2/1997) – abbiano raggiunto rispettivamente l'età di 32 e 28 anni e da tempo abbiano lasciato la casa familiare vivendo l'uno a Pesaro e l'altra a Padova ove hanno rispettivamente svolto gli studi universitari, pur non risultando definitivamente introdotti nel mondo del lavoro;
b) quanto al dedotto difetto di indipendenza degli stessi, la ricorrente nulla ha dimostrato circa il fatto che essi abbiano curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbiano, con pari impegno, operato nella ricerca di un impiego al fine di un tempestivo ingresso nel mondo del lavoro.
Pertanto, in difetto dei presupposti di applicabilità dell'istituto, il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli 9 ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. n.10453/2022; sul punto anche Cass.
16398/2007).
7. Quanto al contributo al mantenimento domandato dalla ricorrente in favore dei figli, da porre a carico del padre, anche tale domanda va rigettata.
Al riguardo appare opportuno rilevare che i genitori ex artt. 316 ss. c.c. hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Pertanto, secondo la giurisprudenza attualmente prevalente, il diritto all'assegno cessa quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia quando cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, che gli garantisca una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
L'indipendenza economica è di regola ritenuta sussistente, laddove il figlio svolga un'attività lavorativa anche a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando essa implichi il rinnovo periodico del rapporto di lavoro ed un adeguata retribuzione. Tuttavia, con riguardo al c.d. figlio adulto la giurisprudenza ha chiarito che “La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023). Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass.
17183/2020). La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che 10 l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022)” (cfr.
Cass. 24731/2024).
Infatti, in ragione dei doveri gravanti sui figli adulti, può ritenersi ormai acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in una col “principio di autoresponsabilità” (Cass. 17183/2020): ne segue che in ordine al permanere o meno dell'obbligo di mantenimento nessun rilievo può essere attribuito all'agiata situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio e non sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. 25 settembre 2017, n. 22314).
In presenza di figli maggiorenni, inoltre, la legittimazione ad agire per far valere il diritto al mantenimento appartiene al coniuge solo ove convivente con il figlio (cfr. Cass. n.
18869/2014) ed in tal caso è a carico dello stesso l'onere della prova delle condizioni che fondano il perdurante diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, dunque non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso – ma anche che il ragazzo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr.
Cass. 17183/2020 Cass. 24391/2024).
Ciò premesso nel caso di specie la ricorrente non solo non ha offerto la Parte_1 prova della propria effettiva convivenza coi figli, ma neppure ha dedotto con specificità e dimostrato le ragioni del mancato raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica pur avendo essi raggiunto l'età rispettivamente di 28 e 32 anni. 11 La domanda svolta dalla ricorrente va, pertanto, rigettata – pur prendendo il Collegio atto della disponibilità del padre (confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni) di corrispondere direttamente ai figli “contributo mensile […] di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio[…] nella modalità di mantenimento diretto con versamento sul conto corrente e/o altra carta prepagata intestata ai figli”, oltrechè di contribuire alle relative spese straordinarie per il 50%.
8. Quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla coniuge in proprio favore nei confronti di anch'essa è da rigettare non sussistendone i presupposti. Controparte_1
Sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione - diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa - chi invoca il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento deve provare la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, in termini di rilevante squilibrio patrimoniale rispetto all'altro coniuge, assenza di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa (dando prova che non sussiste neppure una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato); “tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.” (cfr.
Cassazione civile , sez.
VI, 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, AN , sez. I , 08/03/2021, n. 68).
In specie, risulta dagli atti che – oltre ad essere proprietaria di immobili – è Parte_1 titolare di un centro estetico, svolge collaborazioni con istituti scolastici ed ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito di euro 10.640 , per l'anno 2022 un reddito di euro 12.071 e per l'anno 2023 un reddito di euro 14.316.
La ricorrente, inoltre, non ha specificamente dedotto nè dimostrato di avere effettivamente rinunciato per scelte compiute in costanza di matrimonio a migliori prospettive lavorative e reddituali (risultando del tutto generica l'allegazione in merito alla mancata prosecuzione degli studi universitari per esigenze familiari) e nulla ha dedotto, né provato, neppure in ordine allo stile di vita condotto in costanza di matrimonio, al fine di dimostrare l'inidoneità dell'attuale reddito percepito a consentirle di mantenere il pregresso tenore di vita ed il 12 conseguente diritto a percepire un assegno di mantenimento da porre a carico dell'altro coniuge.
Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per porre a carico del un CP_1 obbligo di mantenimento in favore della coniuge.
9. Viene, altresì, rigettata la domanda svolta da liquidazione in Controparte_3 proprio favore di una quota del TFR percepito da Controparte_1
Al riguardo va richiamata la giurisprudenza secondo cui “L'art. 12 bis della legge 1 dicembre
1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto” (cfr. Cass. 24421/2013 ed altre conformi).
10. Le ulteriori domande di natura restitutoria svolte dalle parti vanno dichiarate inammissibili.
Per giurisprudenza costante, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus - in seno al procedimento speciale di separazione - su domande di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33,
103, 104 c.p.c. con la domanda principale e peraltro soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale Varese del 4/1/2012). Dette domande di natura risarcitoria e restitutoria - tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio divorzile - sono inammissibili in quanto autonome e distinte dalla domanda principale.
11. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
13 RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente;
RIGETTA le domande di mantenimento svolte dalla ricorrente sia in proprio favore che in favore dei figli maggiorenni;
RIGETTA la domanda svolta dalla ricorrente di attribuzione in proprio favore di una quota del TFR percepito dal marito;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 11/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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