Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9474/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9474/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Edoardo Rocco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
(CF. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alfonso Amato, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 6.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2022 [nata ad [...] Parte_1 in data 08.05.1983, C.F. ] ha chiesto dichiararsi lo C.F._1 scioglimento del matrimonio contratto con [nato a [...] in Controparte_1 data 24.8.1973, CF. in Eboli (SA) in data 7.10.1999 e che C.F._2 dalla loro unione erano in precedenza nate le figlie (5.11.1999) e Per_1 Per_2
(18.5.2004).
La ricorrente chiedeva, inoltre, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 300,00 per ciascuna figlia oltre alla contribuzione al
50% delle spese straordinarie. si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario e chiedendo il rigetto della domanda di contribuzione al mantenimento delle figlie maggiorenni.
Il Presidente con ordinanza emessa in data 8.3.2023 rendeva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Alla udienza del 6.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente
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del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del
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figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, entrambe le figlie – rispettivamente di 26 e 21 anni – siano entrambe studentesse universitarie e, dunque, non ancora autosufficienti poiché impegnate nel completamento del percorso di studi prescelto.
Il Tribunale ritiene di dover confermare la misura del mantenimento per ciascuna figlia a carico del padre (euro 200,00) determinato con l'ordinanza presidenziale atteso che non sono stati forniti dalle parti ulteriori e nuovi elementi di valutazione in corso di causa.
Le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie andranno divise al 50% tra i due genitori.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Eboli (SA) in data
7.10.1999 da [nata ad [...] in data [...], C.F. Parte_1
] ed [nato a [...] in data [...], C.F._1 Controparte_1
CF. ; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- determina in complessivi 400,00 euro (200,00 per figlia) l'assegno di mantenimento per le due figlie maggiorenni non autosufficiente che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse delle due figlie maggiorenni non autosufficiente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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