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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Soraci e Maria Venuto, giusta procura in atti
OPPONENTE -
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Dalmazio, per procura in atti
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1350/2019 del Tribunale di Messina
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 16/11/2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Messina il 24/08/2019, depositato il 26/08/2019 e notificatogli il 7/10/2019, con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore della dell'importo di € 8.425,00, oltre interessi moratori e CP_1 spese del procedimento monitorio, per la fattura n. 46-A/2018 del 27.03.2019 di € 6.600,00,
pagina 1 di 16 relativa al terzo acconto per la ristrutturazione del primo piano dell'appartamento via
Antonelli Freri 42, per la fattura n.
9-B, datata 1.6.2018, di € 780,00, relativa all'acquisto di porte interne bianche, collezione PE e per la fattura n. 107-A/2018 del 5.6.2018 di €
1.045,00, relativa al saldo per la fornitura e posa in opera di un serbatoio di 1500 litri, completo di autoclave e press control.
Deduceva di non avere ricevuto la raccomandata del 6/6/2018 e la convocazione per la definizione della controversia attraverso mediazione.
Nel merito, sosteneva che il contratto di appalto sottoscritto con l'opposta prevedeva il termine essenziale per la conclusione dei lavori del 28/02/2018, non rispettato dall'appaltatrice che, per un verso, non aveva titolo per emettere la fattura del 27/03/2018, relativa al terzo acconto, in quanto non previsto contrattualmente (art. 3) e, per altro verso, era tenuta a versare la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo (art. 6), da dedurre dal saldo.
Aggiungeva di avere corrisposto due acconti, per complessivi € 22.000,00, ciascuno di €
10.000,00 oltre iva al 10%, di cui il primo in data 30/01/2018, dopo la sottoscrizione del contratto e, il secondo, il 14/03/2018, a saldo della fattura n. 24-A del 21/02/2018; di avere contestato la fattura n. 46-A/2018 di € 6.000,00 oltre iva, del 27/03/2018; che, conseguentemente, la ditta aveva sospeso l'esecuzione dei lavori;
che la famiglia si era Pt_1 dovuta trasferire nell'immobile incompleto, incaricando la ditta Hydrotermo Impianti di
Orecchio Giampaolo del completamento degli impianti termico e idrico;
di avere comunicato, tramite la moglie, Avv. Maria US, alla in data 22/05/2018, di stare CP_1 provvedendo alla quantificazione degli inadempimenti, dei vizi e dei danni causati;
che il
19/11/2018 veniva richiesto il pagamento della fattura emessa il 27/03/2018 e di ulteriori due fatture, fino a quel momento non conosciute;
che le trattative di bonario componimento non andavano a buon fine e la ditta non ammetteva la propria responsabilità per i vizi riscontrati.
Contestava, quindi, le fatture relative alle porte installate, in quanto sproporzionate alla qualità delle stesse, all'impianto autoclave, di portata inferiore e prezzo superiore rispetto a quello preventivato, e chiedeva – in via riconvenzionale – la condanna della al CP_1 pagamento della penale contrattuale, nonché al risarcimento dei danni contrattuali e aquiliani pagina 2 di 16 per i maggiori costi subiti e subendi, per i costi di eliminazione dei vizi, lo smaltimento dei materiali di risulta lasciati giacere in cantiere e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. In subordine, chiedeva di accertare l'avvenuto saldo del debito, con condanna della convenuta al rimborso delle maggiori somme alla stessa corrisposte.
Con comparsa del 2/03/2020 si costituiva in giudizio la che chiedeva il CP_1 rigetto delle domande attoree, sostenendone l'infondatezza.
Affermava l'avvenuta notifica a mezzo p.e.c. della comunicazione del procedimento di mediazione, la cui validità era stata accertata dal mediatore e, in ogni caso, la conoscenza dell'esistenza del procedimento, in quanto comunicato alla moglie del committente, Avv.
Maria US, che curava le comunicazioni con l'appaltatrice, con p.e.c. del 7/03/2019.
Con riferimento alle fatture il cui pagamento era stato prescritto dal decreto ingiuntivo opposto, rilevava che l'attore, pur non rinnegando l'esecuzione dei lavori, ne aveva contestato l'importo, senza, tuttavia, dimostrare diversi accordi economici tra le parti. Precisava che la fattura n. 46-A/2018 del 27/03/2018 era stata emessa in attuazione del contratto di appalto, il cui art. 3 prescriveva il solo saldo del prezzo al completamento dell'opera, con ciò presupponendo dei pagamenti in acconto, nel corso dell'esecuzione; che l'esistenza del contratto di appalto non era in contestazione e che l'opponente aveva ammesso di avere pagato solo due acconti per complessivi € 22.000,00, iva inclusa.
Contestava il ritardo nell'esecuzione dell'opera, nonché l'assunto avversario secondo cui alcune opere sarebbero rimaste incompiute e altre sarebbero risultate viziate, deducendone la mancata prova. Aggiungeva che il committente non aveva presentato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della ditta esecutrice, ma si era limitata a risolvere unilateralmente il contratto di appalto.
Denunciava, altresì, la generica deduzione dei vizi da parte dell'opponente, asserendo di avere eseguito i lavori sotto la direzione del DL Arch. che non aveva sollevato alcuna Per_1 contestazione nei confronti della ditta.
Negava la debenza di somme a titolo di penale, dal momento che l'unico termine prescritto dall'art. 2 del contratto si riferiva ai “lavori piano terra e lato est primo piano”, ma non pagina 3 di 16 aveva carattere essenziale, avendo, le parti, previsto la possibilità di derogarvi ai sensi del comma 3, per “problematiche di esecuzione lavori”; adduceva che, in effetti, in diverse occasioni di Co condizioni meteo avverse o di richieste di integrazioni extra capitolato la . era stata CP_3 costretta a sospendere temporaneamente i lavori e che i committenti avevano consentito alla ditta l'accesso al cantiere sino al 24/03/2018.
Escludeva, peraltro, che il comma 6 dell'accordo, in cui non era stato pattuito il numero di giorni entro cui consegnare l'opera, potesse giustificare il pagamento di alcuna penale.
L'udienza di prima comparizione, originariamente fissata al 2/04/2020, veniva differita, in ottemperanza ai provvedimenti di contenimento del covid-19, all'udienza del 15/10/2020, alla quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita oralmente e veniva disposta CTU.
All'udienza a trattazione scritta del 12/02/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva assunta in decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore ha censurato il decreto ingiuntivo n. 1350/2019 del Tribunale di Messina nella parte in cui gli ha ordinato il pagamento della somma di € 8.425,00 per tre fatture emesse rispettivamente a titolo di terzo acconto sulla ristrutturazione, di acquisto e fornitura di porte bianche interne e di un serbatoio di 1500 litri, chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi, ovvero al rimborso delle maggiori somme pagate.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale, deve farsi applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 13533/2011, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova pagina 4 di 16 del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, la parte attrice deve provare il titolo, che non è contestato ed è in atti. Peraltro, non risulta contestata neppure la fornitura e la posa in opera delle porte e del serbatoio oggetto delle fatture, riguardando, le contestazioni, esclusivamente la qualità delle forniture e gli accordi sulle stesse intercorsi tra le parti, rimasti, tuttavia, sforniti di prova.
Sul punto, il corredo probatorio in atti consente di ritenere provata la fondatezza del credito dell'opposta derivante dalle fatture n.
9-B, datata 1.6.2018 di € 780,00 (iva inclusa) relativa all'acquisto di porte interne bianche, collezione PE e dalla fattura n. 107-A/2018 del 5.6.2018 di € 1.045,00 (iva inclusa) relativa al saldo per la fornitura e posa in opera di un serbatoio di 1500 litri, completo di autoclave e press control, per complessivi € 1.825,00, iva inclusa.
Con riferimento alla prima, infatti, le fotografie allegate dal CTU dimostrano l'avvenuta collocazione delle porte, peraltro, mai smentita dagli attori che, tuttavia, non hanno dimostrato diversi accordi economici, né hanno chiesto di provare che il valore delle stesse fosse inferiore a quello domandato.
Con riferimento alla seconda, i messaggi scambiati tra e dimostrano che CP_4 CP_5 quest'ultimo avesse informato i del maggior costo del serbatoio, ottenendo Pt_1
l'autorizzazione di per l'acquisto e risulta che sia stato correttamente allocato CP_4 nell'immobile attoreo.
Occorre, tuttavia, vagliare l'eccezione di inadempimento svolta da parte opponente, che ha dedotto l'infondatezza del credito portato dalle tre fatture, contestando il mancato completamento delle opere di ristrutturazione e allegando la presenza di vizi riscontrati nei lavori eseguiti dalla e di danni per i maggiori costi, le spese per l'eliminazione dei CP_1
pagina 5 di 16 vizi e lo smaltimento del materiale. Ha, dunque, chiesto in compensazione la condanna di controparte al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori, il risarcimento dei danni e, in via gradata, il rimborso delle maggiori somme pagate.
Al fine di accertare la fondatezza delle reciproche domande, sono stati escussi quattro testimoni.
, tecnico che ha fornito e montato il ponteggio del vano piattaforma Testimone_1 elevatrice, ha dichiarato che è risultato necessario rifare la parete di appoggio del vano elevatore, in quanto era stata realizzata in mattoni forati anziché in mattoni pieni, ma non ha ricordato se tale opera di rifacimento sia stata o meno eseguita dalla ditta CP_1
idraulico che ha lavorato presso casa per circa venti giorni Parte_2 Pt_1 nell'arco di due mesi, ha dichiarato che la ditta che aveva la chiave del cantiere, CP_1 ha costruito la parete dell'ascensore, ma non ha ricordato se fosse di mattoni forati o mattoni pieni.
Avendo aiutato qualche volta l'elettricista, ha ricordato che l'impianto elettrico Pt_2 all'interno della casa era finito e funzionante, mentre con riferimento alla parte esterna ha ricordato che i lavori erano stati iniziati, ma non ha potuto riferire circa il loro completamento. dipendente della ha dichiarato di avere chiuso le cassette Testimone_2 CP_1 esterne dell'impianto elettrico e di avere collegato l'impianto elettrico del primo piano con quello del piano terra, eliminando il passaggio esterno dei cavi fino al contatore elettrico.
dipendente della che ha lavorato per una settimana come Tes_3 CP_1 aiuto piastrellista in casa dei , ha dichiarato di avere appreso da altri operai che Pt_1
l'impianto elettrico interno di entrambi i piani era stato completato. Ha, successivamente, aggiunto che l'impianto del secondo piano era stato completato e che tutto l'impianto da loro iniziato era stato completato. Non ha, invece, ricordato se la ditta avesse iniziato i lavori sull'impianto elettrico all'esterno.
Ebbene, tali dichiarazioni non sono conducenti per provare il completamento delle opere Co da parte della . né la presenza dei vizi. CP_3
pagina 6 di 16 Peraltro, le dichiarazioni sull'avvenuta chiusura delle cassette elettriche non trovano riscontro nella documentazione in atti, dal momento che le fotografie allegate mostrano le cassette elettriche aperte e anche nei messaggi scambiati tramite l'applicazione Whatsapp tra la sig.ra US, moglie di , e il sig. , legale rappresentante della Parte_1 Tes_4
emerge che US avesse contestato, in data 28/02/2018, che le cassette CP_1 elettriche fossero aperte e, in data 19/03/2018, che l'impianto elettrico fosse incompleto.
Dalla messaggistica e dalle p.e.c. intercorse tra le parti si evince, inoltre, che l'opponente, oltre ad avere denunciato alcuni dei vizi riscontrati per iscritto (a titolo esemplificativo, cassette aperte, ritardo nell'esecuzione dei lavori, incompletezza e vizi della parete ascensore e dell'impianto elettrico, bacchetta doccia ammaccata, riscaldamento non funzionante), ha, altresì, richiesto incontri telefonici e in cantiere ed ha contestato la terza fattura in acconto, in ragione dei vizi denunciati e dell'inadempimento parziale della ditta.
Da parte sua, la per quanto abbia genericamente contestato la mancata CP_1 denuncia dei vizi, non ha mai eccepito la decadenza di parte attrice dalla relativa garanzia.
Conseguentemente, trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale nella disponibilità delle parti (e, quindi, non rilevabile d'ufficio dal giudice) tutti i vizi denunciati con l'atto di opposizione (ivi inclusi quelli palesi) vanno vagliati nel merito.
Sul punto, pertanto, risulta inconferente il rilievo del c.t.p. della circa la CP_1 mancata segnalazione dei vizi tramite ordine di servizio del direttore lavori, non avendo,
l'opposta, eccepito la decadenza.
A questo punto, è utile vagliare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. , il quale, dopo avere effettuato due sopralluoghi, ha accertato i Persona_2 lavori non eseguiti dalla al fine di calcolare il costo delle opere già eseguite e, CP_1 dunque, accertare la fondatezza della sua pretesa creditoria.
Il consulente ha verificato che “Le opere edili… sono state valutate nel preventivo-offerta della
a corpo in € 36.250,00 oltre I.V.A. al 10%. […] Si è scelto, per semplicità, di conteggiare le CP_1 opere ancora da eseguire, di minore entità e di sottrarle alla cifra complessiva offerta in modo da ottenere il valore delle opere già realizzate.
pagina 7 di 16 Per il computo metrico che segue si è applicato il Prezzario regionale per le opere pubbliche nella Regione
Siciliana, riferito all'anno 2018, in cui andavano eseguite le opere.
Con riferimento al computo metrico estimativo (Allegato 4), le opere ancora da eseguire per il completamento dell'appalto ammontano ad € 11.275,48, che sottratti all'importo pattuito di € 36.250,00, rimangono per le opere già eseguite € 24.974,52. In cifra tonda € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
Si tenga presente che sono stati corrisposti dal sig. alla RO n. 2 acconti per un Parte_1 CP_3 totale di € 20.000,00 oltre I.V.A. al 10% (fatture n. 14-A/2018 del 30/01/2018 e n. 24-A/2018 del
21/02/2018). Contr L'impresa rivendica, inoltre, il pagamento di due fatture extracontratto, la prima (n.
9- CP_3
B/2018 datata 1.6.2018) di € 780,00, compresa I.V.A., relativa all'acquisto di n. 3 porte interne bianche
(già collocate), collezione PE (foto 18) e la seconda (n. 107-A/2018 del 5.6.2018) di € 1.045,00, compresa I.V.A., relativa alla fornitura e posa in opera di un serbatoio di 1500 l, completo di autoclave e press control, per un totale di € 1.825,00 (euro milleottocentoventicinque/00)”.
A seguito delle osservazioni del consulente di parte attrice, che ha ritenuto in parte fondate, il CTU ha modificato la somma complessiva dei lavori compiuti come segue: “15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna €/cad. 314,50
Lavabi n. 2x €314,50= € 629,00.
Dalla rilettura del preventivo ed anche dell'elenco redatto dal D.L.) si evince che in esso è previsto CP_1 per i due bagni al primo piano, il solo montaggio dei sanitari e non anche la loro fornitura che rimane a carico del committente. All'importo dei lavori già eseguiti, stabilito dal computo metrico allegato ammontante ad €
24.974,52 deve essere detratta la cifra relativa al solo montaggio dei lavabi che è rappresentata dalla percentuale del 26,56% del prezzo stabilito nel Prezzario Regionale, per cui si ha:
€ 629,00 x 26.56% = € 167,06. In totale € (24.974,52 – 167,06) = € 24.807,46.
In cifra tonda € 24.800,00.
Sottratti a questa somma l'importo di € 20.000,00, già corrisposti dal committente, rimane come totale a dare: €4.800,00”.
Il consulente è, quindi, passato all'accertamento dei vizi lamentati dall'opponente e all'indicazione dei costi necessari per la loro rimozione, evidenziando i seguenti difetti e pagina 8 di 16 malfunzionamenti: “Impianto elettrico: apertura di tutte le cassette elettriche sia in casa che all'esterno (foto
19 e 20); assenza di collegamento della presa elettrica e di interruttore interno nel bagno lato sud;
accensione interruttore corridoio lato ovest collocato solo vicino la porta e non anche alla fine del corridoio;
mancato spostamento del quadro elettrico dalla camera da letto (foto 3 e 21); distacco della corrente elettrica sul terrazzo
e sul balcone ad ovest e ad est. Alla luce di quanto constatato, l'impianto elettrico necessita di una revisione generale, per giungere alla Certificazione di conformità, a norma di legge.
Impianto idrico e termosifoni: distacco del collegamento dell'impianto idrico al lavandino collocato sul terrazzo lato est (foto 22); mancata realizzazione dell'unificazione degli impianti di acqua calda e termosifoni.
Anche per gli impianti idrico e di riscaldamento occorre una revisione generale per giungere alle Certificazioni di conformità, a norma di legge.
Infisso del bagno lato sud montato sulla parte opposta con impedimento della collocazione dei sanitari e poi ricollocato, soglia non sostituita (foto 23 e 24); mattonelle a parete del bagno lato sud montate storte;
Pavimenti danneggiati in vari punti, zoccoletto e soglie mal posizionati (foto 25, 26 e 27), rifiniture vano ascensore lesionate con formazione di crepe (foto 28), pavimento e impermeabilizzazione del balcone lato est parzialmente dismessi (foto 29), box doccia danneggiato;
Posizionamento del materiale di risulta nel cortile esterno (foto 30)”.
Ha, dunque, quantificato i costi relativi all'eliminazione dei vizi, dettagliandoli alle pagine
11-13 della sua consulenza per complessivi € 6.000,00, di cui € 2.400,00 per l'impianto elettrico, € 1.900,00 per l'impianto idrico, € 300,00 per la sostituzione della soglia in granito nell'apertura della portafinestra del bagno lato sud;
€ 300,00 per sostituzione mattonelle dei pavimenti danneggiati, zoccoletto e soglie mal posizionati;
€ 300,00 per rifacimento intonaco e pitturazione vano ascensore lesionato;
€ 200,00 per sostituzione elemento cromato box doccia;
€ 500,00 per ripristino impermeabilizzazione del balcone lato est ed € 100,00 per smaltimento materiale di risulta.
Anche in questo caso, il CTU ha risposto alle osservazioni dei consulenti di parte, confermando la correttezza del computo metrico estimativo sia con riferimento alle voci del prezziario regionale, sia per le relative quantità, nonché la necessità di procedere al calcolo degli importi dovuti sulla base del prezziario 2018, vigente al momento dei lavori, indicando pagina 9 di 16 l'esigenza di ottenere il rinnovo della SCIA per la continuazione dei lavori di ristrutturazione, con applicazione dell'iva al 10%, e modificando alcuni degli importi già considerati, come segue: ha aggiornato l'importo complessivo per l'adeguamento dell'impianto elettrico in €
2.650,00, aggiungendo al precedente importo di € 2.400,00, € 250,00 per lo “spostamento in posizione centrale del punto luce del bagnetto ovest al primo piano posto attualmente in posizione decentrata, compreso di tubazione da 20 mm, passaggio cavi da 1,5 m, ripristini e pitturazione parete”.
Con riferimento all'impianto idrico, ha ritenuto opere extra contratto la fornitura e il montaggio della caldaia, il rifacimento dell'impianto a gas e lo spostamento dei collettori dell'impianto di riscaldamento, in quanto non previsti dal preventivo di CP_1 escludendo che la ditta debba rimborsare all'opponente le fatture n. 21/2018 di € 2.475,00, oltre iva, emessa dalla ditta Hydrotermo, e il preventivo di € 1.087,00 oltre iva di Tecnoclima
Impianti.
Il consulente ha, invece, ritenuto di poter includere negli importi contrattuali la fattura n.
43/2018 della Hydrotermo per lavaggio impianto di riscaldamento e montaggio termosifoni di
€ 285,00, oltre iva, così modificando l'importo già calcolato di € 1.900,00 in € 2.185,00.
Ha poi aggiunto che “Relativamente agli altri lavori individuati in perizia e in particolare quelli per la sostituzione di mattonelle dei Pavimenti danneggiati in vari punti, può essere presa in considerazione la circostanza che non sia possibile sostituire le singole mattonelle del pavimento danneggiato nell'ex appartamento
non essendo possibile reperirne di uguali in vendita. Di conseguenza è necessario sostituire l'intero CP_6 pavimento per una misura di circa 30 mq.
Seguendo lo stesso criterio adottato per le altre voci, si fa riferimento al Prezzario Regionale 2018.
21.1.6 demolizione pavimento esistente: €/mq 9,95
5.1.7 fornitura e posa in opera di nuovo pavimento: €/mq 44,63
€ (9,95+44,63) x mq 30,00 = € 1.637,40
a cui va aggiunto:
5.2.4.1 Zoccoletto: €/m 13,62
€ 13,62 x m 34,00 = € 463,08
Per un totale di € 2.100,00
pagina 10 di 16 L'impermeabilizzazione/ripavimentazione nel balcone/veranda est è stata già considerata in perizia per un importo pari ad € 500,00.
Anche se non considerato in perizia, si può tener conto del degrado dell'intradosso del balcone lato Est, a causa delle infiltrazioni avvenute nel tempo per lo svellimento delle mattonelle e dell'impermeabilizzazione del balcone, potendo ipotizzare il pericolo di distacco dell'intonaco o del gocciolatoio.
- 21.1.11 Rimozione di intonaco €/mq*cm 4,07 (ipotizzandone la rimozione del 70%)
0,70x mq (5,00x1,20) x cm 2 x € 3,49 = € 29.31
- 21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in c.a. €/mq 90,42 (ipotizzando il 50% del totale)
0.50x mq (5,00x1,20) x € 90,42 = € 271.26
- 9.1.7 Intonaco civile per esterni €/mq 24,01
0,70x mq (5,00x1,20) x € 24.02= € 100.88
- 9.1.9.1 Strato di finitura per esterni €/mq 18,62
0,70x mq (5,00x1,20) x € 18.62= € 78,20
- 26.1.10 Ponteggio mobile (trabattello) €/mc 15,79 mc (0.80x1,30x3,50) x € 15.79= € 57,48
In totale € 537,13. In cifra tonda € 540,00”.
Si ritiene, concordemente al consulente, che tali somme vadano riconosciute agli opponenti, attesa la domanda volta al risarcimento dei costi sostenuti e dei maggiori costi da sostenere per la eliminazione dei vizi.
Infine “Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica materiale di risulta: viene aumentato per le nuove voci considerate a € 200,00”
Sommando tali voci a quelle già considerate, “Il valore delle lavorazioni per l'eliminazione dei vizi lamentati dall'opponente ammonta ad € 8.775,00”.
Le conclusioni del consulente vanno condivise, in quanto rese all'esito di una scrupolosa e dettagliata disamina dei luoghi oggetto di causa, dei lavori eseguiti e dei vizi riscontrati, e vista la puntuale e convincente risposta alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, è possibile regolare i rapporti dare/avere intercorrenti tra le parti, nei termini seguenti.
pagina 11 di 16 In ordine alle opere previste nel contratto di appalto, sul preventivo iniziale di € 36.250,00, oltre iva, la ha eseguito lavori per complessivi € 24.807,46 (oltre iva) e il CP_1 committente su tale importo ha già corrisposto due acconti per complessivi € 20.000,00 oltre iva, sicché sussiste un credito di € 4.800,00, oltre iva, in capo a CP_1
Quanto ai lavori extra capitolato, la è creditrice nei confronti di CP_1 Pt_1
della somma di € 1.825,00, iva inclusa (così composta: € 780,00, di cui € 639,35 +iva
[...]
22%, per porte ed € 1.045,00, di cui € 950,00 + iva 10%, per serbatoio).
Conseguentemente, il credito di (iva inclusa) ammonta a € 7.105,00. CP_1
Da parte sua, è creditore nei confronti dell'opposta di complessivi € Parte_1
8.775,00, oltre iva, per i vizi cagionati nell'esecuzione dell'appalto e i maggiori costi da sostenere per la relativa riparazione, oltre che per lo smaltimento del materiale di risulta, per complessivi € 9.652,50 (iva inclusa).
Va operata la compensazione dei rispettivi crediti e, conseguentemente, la va CP_1 condannata a pagare all'attore la somma di complessivi € 2.547,50 (iva inclusa), rivalutata all'attualità in € 3.023,88.
Va, invece, disattesa la domanda di condanna dell'opposta al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Non può, infatti, essere condivisa l'interpretazione offerta da parte attrice, secondo cui il contratto di appalto prevedeva il termine essenziale del 28/02/2018 per la conclusione dei lavori (art. 2), il quale non era stato rispettato dall'appaltatrice, tenuta, dunque, a versare la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo (art. 6), da dedurre dal saldo.
È noto che la ratio legis dell'apposizione al contratto di un termine essenziale (art. 1457 c.c.)
è quella di consentire alla parte nel cui interesse è apposto di sciogliersi da un contratto la cui realizzazione – allo scadere della data pattuita – è divenuta inutile, fatta salva la possibilità per la parte stessa di comunicare – entro 3 giorni – di volerne esigere l'esecuzione. Così, “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche
pagina 12 di 16 dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024 (Rv. 671782 - 01))
Nella specie, l'art. 2 del contratto di appalto statuisce che “la ditta appaltatrice… si obbliga… ad iniziare i lavori in data 31/01/2018 ed a terminarli entro il 28/02/2018 (termine che si intende solo per i lavori su piano terra e lato est primo piano, termine essenziale, esclusi i giorni di sabato e domenica e festivi come da calendario. Tale termine può essere prorogato solo ed esclusivamente ove dovessero emergere consistenti problematiche di esecuzione lavori che oggi non possono essere previste o riscontrate per causa non imputabili alla stessa ditta. In caso di varianti in corso d'opera o maggiori lavorazioni formalizzate dalle odierne parti, le stesse concorderanno anche la proroga del termine per l'ultimazione e consegna dei lavori, e
l'eventuale variazione sul preventivo di spesa”.
Il termine essenziale del 28/02/2018 è stato previsto, quindi, limitatamente alla realizzazione delle opere su piano terra e lato est primo piano e non dell'intera unità abitativa.
Dalla documentazione in atti si evince, tuttavia, che l'attore vi abbia sostanzialmente rinunciato nel corso dell'esecuzione del contratto: egli, infatti, al sopraggiungere della scadenza contrattuale, avvedendosi del mancato rispetto del detto termine, per il tramite della moglie, avv. US Maria, ha chiesto alla ditta l'esecuzione delle opere incompiute in tempi celeri.
Proprio il 28/02/2018 l'avv. US ha chiesto con messaggio Whatsapp che il giorno seguente venisse installato il battiscopa e venissero chiuse le cassette rimaste aperte anche sotto la pioggia;
il 5/03/2018 ha lamentato la presenza in cantiere del solo muratore col manovale, aggiungendo che “mi aveva detto sabato che oggi i lavori sarebbero proseguiti con maggiore celerità”.
È, quindi, evidente che il 28/02/2018, il 3/03/2018 e il successivo 5/03/2018 l'attore aveva implicitamente comunicato, in ottemperanza dell'art. 1457 c.c., la rinuncia al termine per ottenere la celere prosecuzione di tutti i lavori incompleti, in effetti protratti – come affermato dall'attore – sino al 10/04/2018, data di contestazione della fattura relativa al terzo acconto
(ovvero almeno fino al 24/03/2018, per come dedotto dall'appaltatrice).
Ad abundantiam, il termine è venuto meno anche in considerazione delle sospensioni disposte per condizioni meteo avverse e per la richiesta, da parte dell'attore, di modifiche del pagina 13 di 16 cronoprogramma di cantiere e dell'esecuzione di opere extra capitolato, come emerge dalla conversazione su Whatsapp dallo stesso depositata.
Altra questione è se il 28/02/2018 possa essere considerato il termine dal quale fare decorrere il ritardo nell'esecuzione dell'opera che, ai sensi del successivo art. 6, commi 2 e 3, del contratto, può determinare l'applicazione della penale pattuita.
In realtà, l'art. 6 citato prevede che “Le opere dovranno essere ultimate entro ___ giorni lavorativi dall'inizio dei lavori. Dal computo dei giorni utili saranno esclusi i giorni di sospensione determinate da cause di forza maggiore o non imputabili alla ditta appaltatrice.
L'appaltatore è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di 100e per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'iva, che il committente dedurrà dal saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa”.
Quindi, non è stata pattuita una data entro cui la ditta avrebbe dovuto consegnare l'opera completa, dalla quale potere calcolare il ritardo nella consegna da parte dell'appaltatore, sicché non è possibile l'applicazione della penale che, di fatto, non ha alcuna validità tra le parti.
Né si può ritenere di estendere in modo del tutto automatico e arbitrario il termine di cui all'art. 2 – peraltro rinunciato, per come argomentato sopra – alla consegna dell'intera opera, senza incorrere in una chiara violazione della ratio dell'art. 1457 c.c. nonché dei termini contrattuali, gravando l'appaltatore di un obbligo non assunto nei confronti del committente, non essendo indicati i giorni necessari al completamento della ristrutturazione validi per la decorrenza della penale.
Ne risulta il rigetto della domanda attorea in parte qua.
Conseguentemente, la va condannata a rifondere a la somma CP_1 Parte_1 di € 3.023,88, all'attualità.
Sulla somma così determinata, trattandosi di credito risarcitorio, deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
pagina 14 di 16 In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (2018), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 3.329,11, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del fatto (€ 2.547,50), della rivalutazione monetaria (€ 476,38) e degli interessi legali (€ 305,23) come sopra specificato.
Su detta somma ,dopo la pubblicazione della sentenza saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'opposizione va, quindi, accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Messina il 24/08/2019, depositato il 26/08/2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicché la va condannata a CP_1 rifondere all'attore dette spese, che sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore della causa, applicando i parametri medi per la fase studio, introduttiva, trattazione e istruttoria e i parametri minimi per la fase decisoria e si liquidano in euro 4.372,50 oltre spese generali, iva e cpa sull'onorario, importo così determinato: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione ed € 851,00, € 145,50 per spese (per contributo unificato e bollo).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opposta CP_1
P. Q. M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5740/2019 R.G., promosso da
(opponente) nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Messina il
24/08/2019, depositato il 26/08/2019;
2. condanna la . al pagamento della somma di € 3.329,11 già rivalutata, in CP_3
favore di , oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
Parte_1
3. condanna la alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che CP_1 liquida in 4.372,50 per spese e onorario oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. sulle somme liquidate a titolo di onorario;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della .GI srl
Così deciso in Messina il 04 giugno 2025
Il Giudice Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Soraci e Maria Venuto, giusta procura in atti
OPPONENTE -
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Dalmazio, per procura in atti
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1350/2019 del Tribunale di Messina
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 16/11/2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Messina il 24/08/2019, depositato il 26/08/2019 e notificatogli il 7/10/2019, con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore della dell'importo di € 8.425,00, oltre interessi moratori e CP_1 spese del procedimento monitorio, per la fattura n. 46-A/2018 del 27.03.2019 di € 6.600,00,
pagina 1 di 16 relativa al terzo acconto per la ristrutturazione del primo piano dell'appartamento via
Antonelli Freri 42, per la fattura n.
9-B, datata 1.6.2018, di € 780,00, relativa all'acquisto di porte interne bianche, collezione PE e per la fattura n. 107-A/2018 del 5.6.2018 di €
1.045,00, relativa al saldo per la fornitura e posa in opera di un serbatoio di 1500 litri, completo di autoclave e press control.
Deduceva di non avere ricevuto la raccomandata del 6/6/2018 e la convocazione per la definizione della controversia attraverso mediazione.
Nel merito, sosteneva che il contratto di appalto sottoscritto con l'opposta prevedeva il termine essenziale per la conclusione dei lavori del 28/02/2018, non rispettato dall'appaltatrice che, per un verso, non aveva titolo per emettere la fattura del 27/03/2018, relativa al terzo acconto, in quanto non previsto contrattualmente (art. 3) e, per altro verso, era tenuta a versare la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo (art. 6), da dedurre dal saldo.
Aggiungeva di avere corrisposto due acconti, per complessivi € 22.000,00, ciascuno di €
10.000,00 oltre iva al 10%, di cui il primo in data 30/01/2018, dopo la sottoscrizione del contratto e, il secondo, il 14/03/2018, a saldo della fattura n. 24-A del 21/02/2018; di avere contestato la fattura n. 46-A/2018 di € 6.000,00 oltre iva, del 27/03/2018; che, conseguentemente, la ditta aveva sospeso l'esecuzione dei lavori;
che la famiglia si era Pt_1 dovuta trasferire nell'immobile incompleto, incaricando la ditta Hydrotermo Impianti di
Orecchio Giampaolo del completamento degli impianti termico e idrico;
di avere comunicato, tramite la moglie, Avv. Maria US, alla in data 22/05/2018, di stare CP_1 provvedendo alla quantificazione degli inadempimenti, dei vizi e dei danni causati;
che il
19/11/2018 veniva richiesto il pagamento della fattura emessa il 27/03/2018 e di ulteriori due fatture, fino a quel momento non conosciute;
che le trattative di bonario componimento non andavano a buon fine e la ditta non ammetteva la propria responsabilità per i vizi riscontrati.
Contestava, quindi, le fatture relative alle porte installate, in quanto sproporzionate alla qualità delle stesse, all'impianto autoclave, di portata inferiore e prezzo superiore rispetto a quello preventivato, e chiedeva – in via riconvenzionale – la condanna della al CP_1 pagamento della penale contrattuale, nonché al risarcimento dei danni contrattuali e aquiliani pagina 2 di 16 per i maggiori costi subiti e subendi, per i costi di eliminazione dei vizi, lo smaltimento dei materiali di risulta lasciati giacere in cantiere e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. In subordine, chiedeva di accertare l'avvenuto saldo del debito, con condanna della convenuta al rimborso delle maggiori somme alla stessa corrisposte.
Con comparsa del 2/03/2020 si costituiva in giudizio la che chiedeva il CP_1 rigetto delle domande attoree, sostenendone l'infondatezza.
Affermava l'avvenuta notifica a mezzo p.e.c. della comunicazione del procedimento di mediazione, la cui validità era stata accertata dal mediatore e, in ogni caso, la conoscenza dell'esistenza del procedimento, in quanto comunicato alla moglie del committente, Avv.
Maria US, che curava le comunicazioni con l'appaltatrice, con p.e.c. del 7/03/2019.
Con riferimento alle fatture il cui pagamento era stato prescritto dal decreto ingiuntivo opposto, rilevava che l'attore, pur non rinnegando l'esecuzione dei lavori, ne aveva contestato l'importo, senza, tuttavia, dimostrare diversi accordi economici tra le parti. Precisava che la fattura n. 46-A/2018 del 27/03/2018 era stata emessa in attuazione del contratto di appalto, il cui art. 3 prescriveva il solo saldo del prezzo al completamento dell'opera, con ciò presupponendo dei pagamenti in acconto, nel corso dell'esecuzione; che l'esistenza del contratto di appalto non era in contestazione e che l'opponente aveva ammesso di avere pagato solo due acconti per complessivi € 22.000,00, iva inclusa.
Contestava il ritardo nell'esecuzione dell'opera, nonché l'assunto avversario secondo cui alcune opere sarebbero rimaste incompiute e altre sarebbero risultate viziate, deducendone la mancata prova. Aggiungeva che il committente non aveva presentato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della ditta esecutrice, ma si era limitata a risolvere unilateralmente il contratto di appalto.
Denunciava, altresì, la generica deduzione dei vizi da parte dell'opponente, asserendo di avere eseguito i lavori sotto la direzione del DL Arch. che non aveva sollevato alcuna Per_1 contestazione nei confronti della ditta.
Negava la debenza di somme a titolo di penale, dal momento che l'unico termine prescritto dall'art. 2 del contratto si riferiva ai “lavori piano terra e lato est primo piano”, ma non pagina 3 di 16 aveva carattere essenziale, avendo, le parti, previsto la possibilità di derogarvi ai sensi del comma 3, per “problematiche di esecuzione lavori”; adduceva che, in effetti, in diverse occasioni di Co condizioni meteo avverse o di richieste di integrazioni extra capitolato la . era stata CP_3 costretta a sospendere temporaneamente i lavori e che i committenti avevano consentito alla ditta l'accesso al cantiere sino al 24/03/2018.
Escludeva, peraltro, che il comma 6 dell'accordo, in cui non era stato pattuito il numero di giorni entro cui consegnare l'opera, potesse giustificare il pagamento di alcuna penale.
L'udienza di prima comparizione, originariamente fissata al 2/04/2020, veniva differita, in ottemperanza ai provvedimenti di contenimento del covid-19, all'udienza del 15/10/2020, alla quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita oralmente e veniva disposta CTU.
All'udienza a trattazione scritta del 12/02/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva assunta in decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore ha censurato il decreto ingiuntivo n. 1350/2019 del Tribunale di Messina nella parte in cui gli ha ordinato il pagamento della somma di € 8.425,00 per tre fatture emesse rispettivamente a titolo di terzo acconto sulla ristrutturazione, di acquisto e fornitura di porte bianche interne e di un serbatoio di 1500 litri, chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi, ovvero al rimborso delle maggiori somme pagate.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale, deve farsi applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 13533/2011, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova pagina 4 di 16 del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, la parte attrice deve provare il titolo, che non è contestato ed è in atti. Peraltro, non risulta contestata neppure la fornitura e la posa in opera delle porte e del serbatoio oggetto delle fatture, riguardando, le contestazioni, esclusivamente la qualità delle forniture e gli accordi sulle stesse intercorsi tra le parti, rimasti, tuttavia, sforniti di prova.
Sul punto, il corredo probatorio in atti consente di ritenere provata la fondatezza del credito dell'opposta derivante dalle fatture n.
9-B, datata 1.6.2018 di € 780,00 (iva inclusa) relativa all'acquisto di porte interne bianche, collezione PE e dalla fattura n. 107-A/2018 del 5.6.2018 di € 1.045,00 (iva inclusa) relativa al saldo per la fornitura e posa in opera di un serbatoio di 1500 litri, completo di autoclave e press control, per complessivi € 1.825,00, iva inclusa.
Con riferimento alla prima, infatti, le fotografie allegate dal CTU dimostrano l'avvenuta collocazione delle porte, peraltro, mai smentita dagli attori che, tuttavia, non hanno dimostrato diversi accordi economici, né hanno chiesto di provare che il valore delle stesse fosse inferiore a quello domandato.
Con riferimento alla seconda, i messaggi scambiati tra e dimostrano che CP_4 CP_5 quest'ultimo avesse informato i del maggior costo del serbatoio, ottenendo Pt_1
l'autorizzazione di per l'acquisto e risulta che sia stato correttamente allocato CP_4 nell'immobile attoreo.
Occorre, tuttavia, vagliare l'eccezione di inadempimento svolta da parte opponente, che ha dedotto l'infondatezza del credito portato dalle tre fatture, contestando il mancato completamento delle opere di ristrutturazione e allegando la presenza di vizi riscontrati nei lavori eseguiti dalla e di danni per i maggiori costi, le spese per l'eliminazione dei CP_1
pagina 5 di 16 vizi e lo smaltimento del materiale. Ha, dunque, chiesto in compensazione la condanna di controparte al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori, il risarcimento dei danni e, in via gradata, il rimborso delle maggiori somme pagate.
Al fine di accertare la fondatezza delle reciproche domande, sono stati escussi quattro testimoni.
, tecnico che ha fornito e montato il ponteggio del vano piattaforma Testimone_1 elevatrice, ha dichiarato che è risultato necessario rifare la parete di appoggio del vano elevatore, in quanto era stata realizzata in mattoni forati anziché in mattoni pieni, ma non ha ricordato se tale opera di rifacimento sia stata o meno eseguita dalla ditta CP_1
idraulico che ha lavorato presso casa per circa venti giorni Parte_2 Pt_1 nell'arco di due mesi, ha dichiarato che la ditta che aveva la chiave del cantiere, CP_1 ha costruito la parete dell'ascensore, ma non ha ricordato se fosse di mattoni forati o mattoni pieni.
Avendo aiutato qualche volta l'elettricista, ha ricordato che l'impianto elettrico Pt_2 all'interno della casa era finito e funzionante, mentre con riferimento alla parte esterna ha ricordato che i lavori erano stati iniziati, ma non ha potuto riferire circa il loro completamento. dipendente della ha dichiarato di avere chiuso le cassette Testimone_2 CP_1 esterne dell'impianto elettrico e di avere collegato l'impianto elettrico del primo piano con quello del piano terra, eliminando il passaggio esterno dei cavi fino al contatore elettrico.
dipendente della che ha lavorato per una settimana come Tes_3 CP_1 aiuto piastrellista in casa dei , ha dichiarato di avere appreso da altri operai che Pt_1
l'impianto elettrico interno di entrambi i piani era stato completato. Ha, successivamente, aggiunto che l'impianto del secondo piano era stato completato e che tutto l'impianto da loro iniziato era stato completato. Non ha, invece, ricordato se la ditta avesse iniziato i lavori sull'impianto elettrico all'esterno.
Ebbene, tali dichiarazioni non sono conducenti per provare il completamento delle opere Co da parte della . né la presenza dei vizi. CP_3
pagina 6 di 16 Peraltro, le dichiarazioni sull'avvenuta chiusura delle cassette elettriche non trovano riscontro nella documentazione in atti, dal momento che le fotografie allegate mostrano le cassette elettriche aperte e anche nei messaggi scambiati tramite l'applicazione Whatsapp tra la sig.ra US, moglie di , e il sig. , legale rappresentante della Parte_1 Tes_4
emerge che US avesse contestato, in data 28/02/2018, che le cassette CP_1 elettriche fossero aperte e, in data 19/03/2018, che l'impianto elettrico fosse incompleto.
Dalla messaggistica e dalle p.e.c. intercorse tra le parti si evince, inoltre, che l'opponente, oltre ad avere denunciato alcuni dei vizi riscontrati per iscritto (a titolo esemplificativo, cassette aperte, ritardo nell'esecuzione dei lavori, incompletezza e vizi della parete ascensore e dell'impianto elettrico, bacchetta doccia ammaccata, riscaldamento non funzionante), ha, altresì, richiesto incontri telefonici e in cantiere ed ha contestato la terza fattura in acconto, in ragione dei vizi denunciati e dell'inadempimento parziale della ditta.
Da parte sua, la per quanto abbia genericamente contestato la mancata CP_1 denuncia dei vizi, non ha mai eccepito la decadenza di parte attrice dalla relativa garanzia.
Conseguentemente, trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale nella disponibilità delle parti (e, quindi, non rilevabile d'ufficio dal giudice) tutti i vizi denunciati con l'atto di opposizione (ivi inclusi quelli palesi) vanno vagliati nel merito.
Sul punto, pertanto, risulta inconferente il rilievo del c.t.p. della circa la CP_1 mancata segnalazione dei vizi tramite ordine di servizio del direttore lavori, non avendo,
l'opposta, eccepito la decadenza.
A questo punto, è utile vagliare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. , il quale, dopo avere effettuato due sopralluoghi, ha accertato i Persona_2 lavori non eseguiti dalla al fine di calcolare il costo delle opere già eseguite e, CP_1 dunque, accertare la fondatezza della sua pretesa creditoria.
Il consulente ha verificato che “Le opere edili… sono state valutate nel preventivo-offerta della
a corpo in € 36.250,00 oltre I.V.A. al 10%. […] Si è scelto, per semplicità, di conteggiare le CP_1 opere ancora da eseguire, di minore entità e di sottrarle alla cifra complessiva offerta in modo da ottenere il valore delle opere già realizzate.
pagina 7 di 16 Per il computo metrico che segue si è applicato il Prezzario regionale per le opere pubbliche nella Regione
Siciliana, riferito all'anno 2018, in cui andavano eseguite le opere.
Con riferimento al computo metrico estimativo (Allegato 4), le opere ancora da eseguire per il completamento dell'appalto ammontano ad € 11.275,48, che sottratti all'importo pattuito di € 36.250,00, rimangono per le opere già eseguite € 24.974,52. In cifra tonda € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
Si tenga presente che sono stati corrisposti dal sig. alla RO n. 2 acconti per un Parte_1 CP_3 totale di € 20.000,00 oltre I.V.A. al 10% (fatture n. 14-A/2018 del 30/01/2018 e n. 24-A/2018 del
21/02/2018). Contr L'impresa rivendica, inoltre, il pagamento di due fatture extracontratto, la prima (n.
9- CP_3
B/2018 datata 1.6.2018) di € 780,00, compresa I.V.A., relativa all'acquisto di n. 3 porte interne bianche
(già collocate), collezione PE (foto 18) e la seconda (n. 107-A/2018 del 5.6.2018) di € 1.045,00, compresa I.V.A., relativa alla fornitura e posa in opera di un serbatoio di 1500 l, completo di autoclave e press control, per un totale di € 1.825,00 (euro milleottocentoventicinque/00)”.
A seguito delle osservazioni del consulente di parte attrice, che ha ritenuto in parte fondate, il CTU ha modificato la somma complessiva dei lavori compiuti come segue: “15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna €/cad. 314,50
Lavabi n. 2x €314,50= € 629,00.
Dalla rilettura del preventivo ed anche dell'elenco redatto dal D.L.) si evince che in esso è previsto CP_1 per i due bagni al primo piano, il solo montaggio dei sanitari e non anche la loro fornitura che rimane a carico del committente. All'importo dei lavori già eseguiti, stabilito dal computo metrico allegato ammontante ad €
24.974,52 deve essere detratta la cifra relativa al solo montaggio dei lavabi che è rappresentata dalla percentuale del 26,56% del prezzo stabilito nel Prezzario Regionale, per cui si ha:
€ 629,00 x 26.56% = € 167,06. In totale € (24.974,52 – 167,06) = € 24.807,46.
In cifra tonda € 24.800,00.
Sottratti a questa somma l'importo di € 20.000,00, già corrisposti dal committente, rimane come totale a dare: €4.800,00”.
Il consulente è, quindi, passato all'accertamento dei vizi lamentati dall'opponente e all'indicazione dei costi necessari per la loro rimozione, evidenziando i seguenti difetti e pagina 8 di 16 malfunzionamenti: “Impianto elettrico: apertura di tutte le cassette elettriche sia in casa che all'esterno (foto
19 e 20); assenza di collegamento della presa elettrica e di interruttore interno nel bagno lato sud;
accensione interruttore corridoio lato ovest collocato solo vicino la porta e non anche alla fine del corridoio;
mancato spostamento del quadro elettrico dalla camera da letto (foto 3 e 21); distacco della corrente elettrica sul terrazzo
e sul balcone ad ovest e ad est. Alla luce di quanto constatato, l'impianto elettrico necessita di una revisione generale, per giungere alla Certificazione di conformità, a norma di legge.
Impianto idrico e termosifoni: distacco del collegamento dell'impianto idrico al lavandino collocato sul terrazzo lato est (foto 22); mancata realizzazione dell'unificazione degli impianti di acqua calda e termosifoni.
Anche per gli impianti idrico e di riscaldamento occorre una revisione generale per giungere alle Certificazioni di conformità, a norma di legge.
Infisso del bagno lato sud montato sulla parte opposta con impedimento della collocazione dei sanitari e poi ricollocato, soglia non sostituita (foto 23 e 24); mattonelle a parete del bagno lato sud montate storte;
Pavimenti danneggiati in vari punti, zoccoletto e soglie mal posizionati (foto 25, 26 e 27), rifiniture vano ascensore lesionate con formazione di crepe (foto 28), pavimento e impermeabilizzazione del balcone lato est parzialmente dismessi (foto 29), box doccia danneggiato;
Posizionamento del materiale di risulta nel cortile esterno (foto 30)”.
Ha, dunque, quantificato i costi relativi all'eliminazione dei vizi, dettagliandoli alle pagine
11-13 della sua consulenza per complessivi € 6.000,00, di cui € 2.400,00 per l'impianto elettrico, € 1.900,00 per l'impianto idrico, € 300,00 per la sostituzione della soglia in granito nell'apertura della portafinestra del bagno lato sud;
€ 300,00 per sostituzione mattonelle dei pavimenti danneggiati, zoccoletto e soglie mal posizionati;
€ 300,00 per rifacimento intonaco e pitturazione vano ascensore lesionato;
€ 200,00 per sostituzione elemento cromato box doccia;
€ 500,00 per ripristino impermeabilizzazione del balcone lato est ed € 100,00 per smaltimento materiale di risulta.
Anche in questo caso, il CTU ha risposto alle osservazioni dei consulenti di parte, confermando la correttezza del computo metrico estimativo sia con riferimento alle voci del prezziario regionale, sia per le relative quantità, nonché la necessità di procedere al calcolo degli importi dovuti sulla base del prezziario 2018, vigente al momento dei lavori, indicando pagina 9 di 16 l'esigenza di ottenere il rinnovo della SCIA per la continuazione dei lavori di ristrutturazione, con applicazione dell'iva al 10%, e modificando alcuni degli importi già considerati, come segue: ha aggiornato l'importo complessivo per l'adeguamento dell'impianto elettrico in €
2.650,00, aggiungendo al precedente importo di € 2.400,00, € 250,00 per lo “spostamento in posizione centrale del punto luce del bagnetto ovest al primo piano posto attualmente in posizione decentrata, compreso di tubazione da 20 mm, passaggio cavi da 1,5 m, ripristini e pitturazione parete”.
Con riferimento all'impianto idrico, ha ritenuto opere extra contratto la fornitura e il montaggio della caldaia, il rifacimento dell'impianto a gas e lo spostamento dei collettori dell'impianto di riscaldamento, in quanto non previsti dal preventivo di CP_1 escludendo che la ditta debba rimborsare all'opponente le fatture n. 21/2018 di € 2.475,00, oltre iva, emessa dalla ditta Hydrotermo, e il preventivo di € 1.087,00 oltre iva di Tecnoclima
Impianti.
Il consulente ha, invece, ritenuto di poter includere negli importi contrattuali la fattura n.
43/2018 della Hydrotermo per lavaggio impianto di riscaldamento e montaggio termosifoni di
€ 285,00, oltre iva, così modificando l'importo già calcolato di € 1.900,00 in € 2.185,00.
Ha poi aggiunto che “Relativamente agli altri lavori individuati in perizia e in particolare quelli per la sostituzione di mattonelle dei Pavimenti danneggiati in vari punti, può essere presa in considerazione la circostanza che non sia possibile sostituire le singole mattonelle del pavimento danneggiato nell'ex appartamento
non essendo possibile reperirne di uguali in vendita. Di conseguenza è necessario sostituire l'intero CP_6 pavimento per una misura di circa 30 mq.
Seguendo lo stesso criterio adottato per le altre voci, si fa riferimento al Prezzario Regionale 2018.
21.1.6 demolizione pavimento esistente: €/mq 9,95
5.1.7 fornitura e posa in opera di nuovo pavimento: €/mq 44,63
€ (9,95+44,63) x mq 30,00 = € 1.637,40
a cui va aggiunto:
5.2.4.1 Zoccoletto: €/m 13,62
€ 13,62 x m 34,00 = € 463,08
Per un totale di € 2.100,00
pagina 10 di 16 L'impermeabilizzazione/ripavimentazione nel balcone/veranda est è stata già considerata in perizia per un importo pari ad € 500,00.
Anche se non considerato in perizia, si può tener conto del degrado dell'intradosso del balcone lato Est, a causa delle infiltrazioni avvenute nel tempo per lo svellimento delle mattonelle e dell'impermeabilizzazione del balcone, potendo ipotizzare il pericolo di distacco dell'intonaco o del gocciolatoio.
- 21.1.11 Rimozione di intonaco €/mq*cm 4,07 (ipotizzandone la rimozione del 70%)
0,70x mq (5,00x1,20) x cm 2 x € 3,49 = € 29.31
- 21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in c.a. €/mq 90,42 (ipotizzando il 50% del totale)
0.50x mq (5,00x1,20) x € 90,42 = € 271.26
- 9.1.7 Intonaco civile per esterni €/mq 24,01
0,70x mq (5,00x1,20) x € 24.02= € 100.88
- 9.1.9.1 Strato di finitura per esterni €/mq 18,62
0,70x mq (5,00x1,20) x € 18.62= € 78,20
- 26.1.10 Ponteggio mobile (trabattello) €/mc 15,79 mc (0.80x1,30x3,50) x € 15.79= € 57,48
In totale € 537,13. In cifra tonda € 540,00”.
Si ritiene, concordemente al consulente, che tali somme vadano riconosciute agli opponenti, attesa la domanda volta al risarcimento dei costi sostenuti e dei maggiori costi da sostenere per la eliminazione dei vizi.
Infine “Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica materiale di risulta: viene aumentato per le nuove voci considerate a € 200,00”
Sommando tali voci a quelle già considerate, “Il valore delle lavorazioni per l'eliminazione dei vizi lamentati dall'opponente ammonta ad € 8.775,00”.
Le conclusioni del consulente vanno condivise, in quanto rese all'esito di una scrupolosa e dettagliata disamina dei luoghi oggetto di causa, dei lavori eseguiti e dei vizi riscontrati, e vista la puntuale e convincente risposta alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, è possibile regolare i rapporti dare/avere intercorrenti tra le parti, nei termini seguenti.
pagina 11 di 16 In ordine alle opere previste nel contratto di appalto, sul preventivo iniziale di € 36.250,00, oltre iva, la ha eseguito lavori per complessivi € 24.807,46 (oltre iva) e il CP_1 committente su tale importo ha già corrisposto due acconti per complessivi € 20.000,00 oltre iva, sicché sussiste un credito di € 4.800,00, oltre iva, in capo a CP_1
Quanto ai lavori extra capitolato, la è creditrice nei confronti di CP_1 Pt_1
della somma di € 1.825,00, iva inclusa (così composta: € 780,00, di cui € 639,35 +iva
[...]
22%, per porte ed € 1.045,00, di cui € 950,00 + iva 10%, per serbatoio).
Conseguentemente, il credito di (iva inclusa) ammonta a € 7.105,00. CP_1
Da parte sua, è creditore nei confronti dell'opposta di complessivi € Parte_1
8.775,00, oltre iva, per i vizi cagionati nell'esecuzione dell'appalto e i maggiori costi da sostenere per la relativa riparazione, oltre che per lo smaltimento del materiale di risulta, per complessivi € 9.652,50 (iva inclusa).
Va operata la compensazione dei rispettivi crediti e, conseguentemente, la va CP_1 condannata a pagare all'attore la somma di complessivi € 2.547,50 (iva inclusa), rivalutata all'attualità in € 3.023,88.
Va, invece, disattesa la domanda di condanna dell'opposta al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Non può, infatti, essere condivisa l'interpretazione offerta da parte attrice, secondo cui il contratto di appalto prevedeva il termine essenziale del 28/02/2018 per la conclusione dei lavori (art. 2), il quale non era stato rispettato dall'appaltatrice, tenuta, dunque, a versare la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo (art. 6), da dedurre dal saldo.
È noto che la ratio legis dell'apposizione al contratto di un termine essenziale (art. 1457 c.c.)
è quella di consentire alla parte nel cui interesse è apposto di sciogliersi da un contratto la cui realizzazione – allo scadere della data pattuita – è divenuta inutile, fatta salva la possibilità per la parte stessa di comunicare – entro 3 giorni – di volerne esigere l'esecuzione. Così, “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche
pagina 12 di 16 dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024 (Rv. 671782 - 01))
Nella specie, l'art. 2 del contratto di appalto statuisce che “la ditta appaltatrice… si obbliga… ad iniziare i lavori in data 31/01/2018 ed a terminarli entro il 28/02/2018 (termine che si intende solo per i lavori su piano terra e lato est primo piano, termine essenziale, esclusi i giorni di sabato e domenica e festivi come da calendario. Tale termine può essere prorogato solo ed esclusivamente ove dovessero emergere consistenti problematiche di esecuzione lavori che oggi non possono essere previste o riscontrate per causa non imputabili alla stessa ditta. In caso di varianti in corso d'opera o maggiori lavorazioni formalizzate dalle odierne parti, le stesse concorderanno anche la proroga del termine per l'ultimazione e consegna dei lavori, e
l'eventuale variazione sul preventivo di spesa”.
Il termine essenziale del 28/02/2018 è stato previsto, quindi, limitatamente alla realizzazione delle opere su piano terra e lato est primo piano e non dell'intera unità abitativa.
Dalla documentazione in atti si evince, tuttavia, che l'attore vi abbia sostanzialmente rinunciato nel corso dell'esecuzione del contratto: egli, infatti, al sopraggiungere della scadenza contrattuale, avvedendosi del mancato rispetto del detto termine, per il tramite della moglie, avv. US Maria, ha chiesto alla ditta l'esecuzione delle opere incompiute in tempi celeri.
Proprio il 28/02/2018 l'avv. US ha chiesto con messaggio Whatsapp che il giorno seguente venisse installato il battiscopa e venissero chiuse le cassette rimaste aperte anche sotto la pioggia;
il 5/03/2018 ha lamentato la presenza in cantiere del solo muratore col manovale, aggiungendo che “mi aveva detto sabato che oggi i lavori sarebbero proseguiti con maggiore celerità”.
È, quindi, evidente che il 28/02/2018, il 3/03/2018 e il successivo 5/03/2018 l'attore aveva implicitamente comunicato, in ottemperanza dell'art. 1457 c.c., la rinuncia al termine per ottenere la celere prosecuzione di tutti i lavori incompleti, in effetti protratti – come affermato dall'attore – sino al 10/04/2018, data di contestazione della fattura relativa al terzo acconto
(ovvero almeno fino al 24/03/2018, per come dedotto dall'appaltatrice).
Ad abundantiam, il termine è venuto meno anche in considerazione delle sospensioni disposte per condizioni meteo avverse e per la richiesta, da parte dell'attore, di modifiche del pagina 13 di 16 cronoprogramma di cantiere e dell'esecuzione di opere extra capitolato, come emerge dalla conversazione su Whatsapp dallo stesso depositata.
Altra questione è se il 28/02/2018 possa essere considerato il termine dal quale fare decorrere il ritardo nell'esecuzione dell'opera che, ai sensi del successivo art. 6, commi 2 e 3, del contratto, può determinare l'applicazione della penale pattuita.
In realtà, l'art. 6 citato prevede che “Le opere dovranno essere ultimate entro ___ giorni lavorativi dall'inizio dei lavori. Dal computo dei giorni utili saranno esclusi i giorni di sospensione determinate da cause di forza maggiore o non imputabili alla ditta appaltatrice.
L'appaltatore è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di 100e per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'iva, che il committente dedurrà dal saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa”.
Quindi, non è stata pattuita una data entro cui la ditta avrebbe dovuto consegnare l'opera completa, dalla quale potere calcolare il ritardo nella consegna da parte dell'appaltatore, sicché non è possibile l'applicazione della penale che, di fatto, non ha alcuna validità tra le parti.
Né si può ritenere di estendere in modo del tutto automatico e arbitrario il termine di cui all'art. 2 – peraltro rinunciato, per come argomentato sopra – alla consegna dell'intera opera, senza incorrere in una chiara violazione della ratio dell'art. 1457 c.c. nonché dei termini contrattuali, gravando l'appaltatore di un obbligo non assunto nei confronti del committente, non essendo indicati i giorni necessari al completamento della ristrutturazione validi per la decorrenza della penale.
Ne risulta il rigetto della domanda attorea in parte qua.
Conseguentemente, la va condannata a rifondere a la somma CP_1 Parte_1 di € 3.023,88, all'attualità.
Sulla somma così determinata, trattandosi di credito risarcitorio, deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
pagina 14 di 16 In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (2018), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 3.329,11, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del fatto (€ 2.547,50), della rivalutazione monetaria (€ 476,38) e degli interessi legali (€ 305,23) come sopra specificato.
Su detta somma ,dopo la pubblicazione della sentenza saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'opposizione va, quindi, accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Messina il 24/08/2019, depositato il 26/08/2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicché la va condannata a CP_1 rifondere all'attore dette spese, che sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore della causa, applicando i parametri medi per la fase studio, introduttiva, trattazione e istruttoria e i parametri minimi per la fase decisoria e si liquidano in euro 4.372,50 oltre spese generali, iva e cpa sull'onorario, importo così determinato: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione ed € 851,00, € 145,50 per spese (per contributo unificato e bollo).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opposta CP_1
P. Q. M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5740/2019 R.G., promosso da
(opponente) nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Messina il
24/08/2019, depositato il 26/08/2019;
2. condanna la . al pagamento della somma di € 3.329,11 già rivalutata, in CP_3
favore di , oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
Parte_1
3. condanna la alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che CP_1 liquida in 4.372,50 per spese e onorario oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. sulle somme liquidate a titolo di onorario;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della .GI srl
Così deciso in Messina il 04 giugno 2025
Il Giudice Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
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