Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 20.3.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1274/2024
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Sirena n. 85 c.f. , elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla C.F._1
Via Don Angelo Pagano, 60, presso e nello studio degli avv.ti Davide Di Marco (c.f.
) e Annamaria Piccirillo (c.f. ) che lo C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono
RICORRENTE
E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Maria Golia ( , il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova C.F._4
Poggioreale, angolo S. Lazzaro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- Che dal 1998 ad oggi il ha svolto la mansione di operaio edile, in particolare di pittore edile, presso plurime aziende, con le mansioni di cui al Codice Istat alle voci 8.4.2.1.0 e 6.1.4.1.1 e rubricate rispettivamente “Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate” secondo cui “Le professioni classificate in questa unità svolgono lavori manuali non qualificati nell'edilizia civile, caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano manualmente, puliscono e preparano i cantieri, porgono le attrezzature e il materiale da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l'area di lavoro, rimuovono macerie e residui” e dove si legge: “Le professioni CP_3
comprese in questa unità si occupano della finitura di pareti, superfici o di altri elementi di costruzioni e manufatti edili pitturando pareti, impianti, edifici, ponti ed altri manufatti edili;
dipingono insegne, cartelli e indicazioni;
tracciano e realizzano segnaletiche orizzontali di strade o di altre strutture”;
- Che la mansione a cui era ed è adibito comporta lavorazioni di movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e perciò gravose sul piano biomeccanico impattando, dunque, negativamente e gravemente sull'apparato scheletrico ed, in particolare sulla colonna vertebrale;
- Che, in particolare si è occupato di ristrutturazione di ambienti partendo dalla fase preliminare di demolizione e smaltimento del precedente sino alla fase conclusiva di pitturazione e di sistemazione delle rifiniture quali ad esempio installazione di battiscopa, montaggio porte, avviamento dei termosifoni, montaggio corpi illuminati, lampadari, faretti nonché spostamento e montaggio mobili;
- Che, pertanto, si tratta di lavorazioni consistenti in attività di sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi richiedenti fenomeni di flessione, inarcamento e torsione del tronco, che, unitamente al sovraccarico biomeccanico dovuto al peso e all'elevato numero di ripetizioni, idonei a provocare ernia discale e compromissione dell'apparato osteoarticolare, di cui soffre;
- Che, ritenendo la patologia da cui è affetto causata unicamente dal proprio lavoro presentava in data 7.7.2021 denuncia di malattia professionale all' - sede di CP_4
Napoli Via De Gasperi;
- Che, a seguito di istruttoria, l' emetteva in data 22.12.21 provvedimento di CP_1 rigetto affermando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia professionale”;
- Che, ritenendo il provvedimento emesso dall' , inoltrava opposizione CP_5
ex art. 104 D.P.R. 1124/65, rimasta tuttavia inevasa.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è affetto da patologia di origine professionale;
b) condannare l' in
[...] CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle prestazioni di cui ha diritto il ricorrente a seguito della tecnopatia contratta, nella misura del 12% o comunque in un range che va dal 6% al 12%, percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_4
pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' ente resistente il quale insisteva sull'inesistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente e la malattia denunciata chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testi e d all' esito della CTU medico-legale, all'udienza del
20.3.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettate per le ragioni che seguono.
Va premesso che la disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato prevede che:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR
1124/1965);
- - per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva ai sensi del D. Lvo 38/2000 è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero;
b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16%
(art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000.
Trattasi, invero, di malattia denunciata il 7.7.2021.
Considerato che l' nella comparsa di risposta contestava la natura professionale CP_4
della malattia ed il nesso causale, risultava ammissibile e rilevante la prova per testi articolata dal ricorrente.
All'esito della prova testimoniale espletata risulta acclarato lo svolgimento della prestazione lavorativa nei precisi termini allegati in ricorso, in quanto il teste escusso ha confermato l'attività svolta dal ricorrente nell' esercizio delle mansioni ad esso affidate.
Infatti, il teste dichiarava: “ADR Confermo il capo 4 in ordine alle Testimone_1
mansioni svolte dal lavoravamo insieme per una durata dalle 8 alle 10 ore. Pt_1
Confermo il capo 5, lavoravamo dal lunedì al venerdì in varie città di Italia e nelle isole, talvolta anche il sabato diretti dal capocantierre che ci indicava i lavori a farsi.
Confermo il capo 6, nei lavori di pavimentazione talvolta dovevamo anche non solo rimuovere la finitura esistente ma intervenire sul massello con uso di strumenti rumorosi quali martello pneumatico e martello demolitore. Sul capo 7 sollevavamo blocchi di cemento e calce da 25/30 Kg e facevamo questa attività per l'intera giornata caricando e scaricando anche lastre e pedane di cartongesso. Sul cartongesso non venivano collocate le mattonelle ma noi provvedevamo all'effettuazione dell'intera attività di ristrutturazione con istallazione anche di controsoffittature ADR eravamo periodicamente sottoposti a visite mediche. Ade il ricorrente a fine serata lamentava dolori alla schiena per il lavoro svolto Adr non mi risulta che praticasse attività sportive
Adr non mi risulta che al di fuori qualche giorno si fosse assentato per le patologie lamentate ADR in caso di assenza venivamo retribuiti”.
Conclusivamente dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che il ricorrente, per il tipo di attività svolta, ha espletato un'attività lavorativa le cui caratteristiche hanno potuto contribuire all'insorgenza delle patologie lamentate in ricorso.
Tuttavia, dato il carattere multifattoriale delle suddette patologie, il CTU a seguito di approfondita e condivisa consulenza, osservava: “… si deve rilevare che l'ipertrofia dei massicci articolari è una condizione generalmente di origine degenerativa e si verifica a causa di cambiamenti artrosici delle articolazioni interapofisarie della colonna vertebrale, in relazione quindi a fattori come l'invecchiamento, il sovraccarico funzionale (ad esempio di natura professionale), la instabilità segmentaria (ad esempio derivante a sua volta da una degenerazione dei dischi intervertebrali), la presenza di condizioni congenite o predisponenti (ad esempio spondilolisi o sacralizzazione completa o parziale). L'ipertrofia articolare, associata a sclerosi e proliferazione ossea, può restringere i forami di coniugazione, attraverso i quali passano le radici nervose spinali (stenosi foraminale); quando i forami si restringono significativamente si verifica una compressione delle radici nervose che può causare sintomi di radicolopatia. Ancora si deve considerare che il paziente è un forte fumatore ed il fumo di sigaretta è riconosciuto come un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie della colonna vertebrale, inclusa l'ernia del disco;
la nicotina e altre sostanze presenti nel fumo possono compromettere la circolazione sanguigna, riducendo l'apporto di ossigeno e nutrienti ai dischi intervertebrali. Questa condizione accelera la degenerazione discale, aumentando la probabilità di erniazione2 . Infine si deve considerare che la documentazione agli atti è estremamente esigua e limitata al solo citato referto di risonanza magnetica;
tale circostanza appare degna di nota soprattutto in considerazione del fatto che, proprio a carico della regione anatomica interessata dalla malattia denunciata, il periziando ha subito un intervento nel lontano 2006 (dal referto si evidenziano gli esiti della emilaminoflavectomia ed è rilevata all'esame obiettivo la cicatrice chirurgica). L'origine della patologia erniaria trattata nel 2006, quando cioè il periziando aveva 29 anni di età, nella completa assenza documentale, deve essere considerata di origine incerta;
considerando tuttavia la giovane età del periziando, deve risultare suggestiva una probabile origine traumatica, pur tenendo a mente il citato fattore predisponente anatomico. Il periziando ha dichiarato di aver lavorato come manovale dal 1996 circa (dall'età di 19 anni); nel 2006 ha subito l'intervento di emilaminoflavectomia L4L5 (all'età di 29 anni); dal 2012 (dall'età cioè di 35 anni circa) il suo lavoro è meglio definito come imbianchino. A tale proposito si deve chiarire che le mansioni lavorative dell'imbianchino, per quanto possano esistere sovrapposizioni e per quanto l'attività lavorativa possa essere svolta in modalità collaborative, sono differenti da quelle del manovale;
l'elenco delle malattie riconosciute in Gazzetta Ufficiale del
2008 indica per l'ernia discale lombare (M51.2) l'esposizione a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Il giudizio di idoneità alla mansione (allegato VI della produzione di parte ricorrente) indica che il periziando è esposto a posture incongrue e movimentazione manuale di carichi, ma non è specificato che tale attività sia svolta in modo non occasionale ed in assenza di ausili efficaci”.
Replicava, inoltre, alle osservazioni pervenute dal CTP di parte ricorrente: “In merito all'origine professionale dell'ernia discale lombare è pacifico che il Decreto
Ministeriale del 9 aprile 2008 includa l'ernia discale lombare (codice M51.2) tra le patologie tabellate per le quali sussiste la presunzione legale d'origine. Tuttavia, tale presunzione non esclude la necessità di un'accurata verifica circa la sussistenza di una concreta esposizione al rischio specifico, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in esame, nonostante il Giudizio di Idoneità alla mansione specifica del 05/01/2021 menzioni “posture incongrue” e “movimentazione manuale dei carichi”, la documentazione disponibile non ha fornito elementi sufficientemente probanti per stabilire con ragionevole certezza il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal sig.
e la patologia diagnosticata (ad esempio non è dimostrato che tale attività sia Pt_1
svolta in modo non occasionale ed in assenza di ausili efficaci). A tale riguardo, giova ricordare che la presunzione legale d'origine può essere superata mediante l'accertamento di cause extraprofessionali determinanti, come previsto dalla giurisprudenza consolidata. Nel caso specifico, la duplice ernia discale L3-L4 e L4-L5 può essere con maggiore probabilità attribuibile a fattori degenerativi personali legati all'età o ad altre concause extraprofessionali, come emerso dai rilievi clinici e anamnestici. • Sulla valutazione del rischio specifico, sebbene il DVR (Documento di
Valutazione dei Rischi) costituisca un riferimento essenziale per l'individuazione dei rischi lavorativi, è importante precisare che la mera indicazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue non può essere considerata, di per sé, prova dirimente di un rapporto causale diretto tra tali fattori e l'insorgenza della patologia denunciata. Per esempio, nella documentazione non risultano presenti evidenze quantitative relative alla frequenza e all'intensità delle movimentazioni o posture incongrue, né dati ergonomici specifici che possano rafforzare tale correlazione.
Inoltre, l'analisi medico-legale richiede la valutazione di possibili fattori individuali predisponenti o aggravanti, come la preesistenza di condizioni degenerative della colonna vertebrale, che possono rappresentare cause determinanti indipendenti rispetto all'attività lavorativa svolta. La valutazione medico-legale deve pertanto tener conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli relativi alla possibile incidenza di fattori individuali. Tali aspetti, insieme alla storia clinica del ricorrente, sono stati ampiamente analizzati e dettagliati nella bozza trasmessa alle parti, ma non sono stati adeguatamente considerati nelle osservazioni ricevute. • Sul ruolo concausale del lavoro va condiviso il principio secondo cui, in presenza di patologie a genesi multifattoriale, debba essere riconosciuta la natura professionale della malattia anche in caso di ruolo concausale del lavoro. Tuttavia, è necessario che tale ruolo concausale sia supportato da evidenze concrete e documentabili;
nel caso del sig. le informazioni disponibili non Pt_1 hanno consentito di accertare in modo oggettivo e univoco l'incidenza del lavoro svolto quale causa rilevante, seppur concausale, dell'infermità diagnosticata. In conclusione, pur apprezzando il rigore delle considerazioni sollevate, sulla base di quanto esposto, non è possibile ritenere che la malattia denunciata sia attribuibile a causa unica o preponderante di servizio: sono stati identificati numerosi altri fattori di rischio, tra cui l'emisacralizzazione lombare rilevata dalla risonanza magnetica. Questa malformazione congenita altera la biomeccanica della colonna vertebrale, predisponendo a condizioni degenerative come l'artrosi e l'ernia discale, e costituisce quindi un elemento significativo nella genesi della patologia diagnosticata;
si aggiungono gli altri fattori di rischio personali, come l'età e l'abitudine al fumo, che accelerano ulteriormente la degenerazione discale. Tali elementi, considerati nel loro complesso e supportati dai rilievi clinici e strumentali, appaiono con maggiore probabilità essere le cause determinanti della malattia denunciata rispetto alle condizioni lavorative del ricorrente”.
Pertanto, concludeva, confermando le precedenti conclusioni, condividendo il giudizio espresso dalla commissione , escludendo il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_4
svolta, quale causa unica o preponderante e la malattia insorta .
Le conclusioni cui è giunto il CTU, fondate su retti criteri tecnici e correttamente motivate, possono essere condivise da questo Tribunale e poste a fondamento della decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL
269/2003 che così dispone: “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002”.
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 20.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca