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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/08/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1995/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1995/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco D'Antonio, la C.F._2 seconda, dall'avv. Stefano Maiorano, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 20.05.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 06.05.2024, e Parte_1 Parte_2
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 07.11.2018 e di non aver
[...] generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 24.06.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 341/2024, pubblicata in data 15.10.2024, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 20.05.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone lo scioglimento del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Lecce il 07.11.2018, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 341/2024 pubblicata in data 15.10.2024. 1 Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06.05.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 07.11.2018 da Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...]
[...] Parte_2
(CB) il 24.06.1993 (Atto di matrimonio n. 112, Parte 1, Anno 2018);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 25.07.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1995/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco D'Antonio, la C.F._2 seconda, dall'avv. Stefano Maiorano, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 20.05.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 06.05.2024, e Parte_1 Parte_2
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 07.11.2018 e di non aver
[...] generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 24.06.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 341/2024, pubblicata in data 15.10.2024, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 20.05.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone lo scioglimento del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Lecce il 07.11.2018, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 341/2024 pubblicata in data 15.10.2024. 1 Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06.05.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 07.11.2018 da Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...]
[...] Parte_2
(CB) il 24.06.1993 (Atto di matrimonio n. 112, Parte 1, Anno 2018);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 25.07.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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