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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2473/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2021 (già 3836/2015) trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 25.1.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Mondelli
ATTORE contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fiertler Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al GE dell'intestato Tribunale del 12.11.2013 proponeva Parte_1
opposizione avverso fermo amministrativo a carico del veicolo di proprietà Opel Astra 1.7. tg.
CY310ZA notificatogli da in data 23.10.2013 chiedendo “…dichiarare nullo, Controparte_1
inefficace e di nessun effetto il fermo amministrativo del 27.9.2013 per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla e/o dichiarare dovuta Parte_1 CP_1
quella somma che la dimostrerà essere dovuta in corso di causa e dietro esibizione dei CP_1
pagina 1 di 3 relativi titoli esecutivi;
ordinare all' la cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo CP_1
presso il Pubblico registro Automobilistico della Provincia di Cosenza. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”. resisteva all'opposizione chiedendone la reiezione. Controparte_1
La causa, inizialmente riassunta dinanzi al Giudice di Pace e, a seguito di declaratoria di incompetenza, proseguita dinanzi all'intestato Tribunale (con n. R.g. 3836/2015) con rituale costituzione di ambo le parti, veniva parzialmente definita con sentenza n. 1541/2021 del 14.06.2021 portante declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione al credito di portato dalle cartelle nn. 03420070045774756000 e
0342008003676243000, di natura tributaria;
veniva inoltre contestualmente disposta la separazione della causa in relazione ai crediti portati dalle cartelle nn. 03420090023588457000,
03420090035070927000 e 03420100037129442000, oggetto di rimessione alla sezione lavoro del
Tribunale.
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo è quindi proseguito in relazione ai crediti residui, portati dalle cartelle nn. 034201000046945487000, 034201000005950178000,
034200900436031680000, 03420040019687608000, 0342005000971293000, 03420060030558256000
e 03420070027951007000, relativi a sanzioni amministrative per violazioni al CdS, prendendo il nuovo numero di ruolo di cui in epigrafe.
Disposta la rituale comunicazione dei provvedimenti disponenti la prosecuzione del giudizio ed acquisiti i fascicoli delle precedenti fasi, la causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione in atti.
Nelle note di precisazione delle conclusioni (così come nella comparsa conclusionale già depositata in data 25.12.2022) l'opponente ha in via esclusiva insistito nell'eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti di cui chiede il pagamento, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento della decadenza dal diritto di riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare (Cass. Sez.
Trib. 26.10.2012 n. 18380).
L'oggetto della decisione resta dunque circoscritto a tale motivo di opposizione al fermo amministrativo impugnato, dovendo le ulteriori contestazioni ritenersi abbandonate.
pagina 2 di 3 Il motivo è infondato, considerato che sin dalla fase svolta dinanzi al GE ha eccepito e CP_1
compiutamente documentato la rituale notificazione di tutte le cartelle sopra menzionate, producendo copia dei relativi avvisi di ricevimento;
detti documenti attestano univocamente la rituale consegna delle cartelle (di cui è indicato il numero identificativo) al ovvero a familiare convivente o Pt_1
persona autorizzata nelle date indicate negli estratti di ruolo pure prodotti (v. all.n. 5 fasc. CP_1
in proc.esec.n. 37/2013) ed il loro contenuto non ha formato oggetto di specifica ed idonea
[...] contestazione da parte dell'opponente.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
La mancata partecipazione della convenuta al prosieguo del giudizio in esito alla sentenza parziale nonostante la rituale comunicazione dei successivi provvedimenti e la natura della vertenza conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Cosenza, 11 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2021 (già 3836/2015) trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 25.1.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Mondelli
ATTORE contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fiertler Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al GE dell'intestato Tribunale del 12.11.2013 proponeva Parte_1
opposizione avverso fermo amministrativo a carico del veicolo di proprietà Opel Astra 1.7. tg.
CY310ZA notificatogli da in data 23.10.2013 chiedendo “…dichiarare nullo, Controparte_1
inefficace e di nessun effetto il fermo amministrativo del 27.9.2013 per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla e/o dichiarare dovuta Parte_1 CP_1
quella somma che la dimostrerà essere dovuta in corso di causa e dietro esibizione dei CP_1
pagina 1 di 3 relativi titoli esecutivi;
ordinare all' la cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo CP_1
presso il Pubblico registro Automobilistico della Provincia di Cosenza. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”. resisteva all'opposizione chiedendone la reiezione. Controparte_1
La causa, inizialmente riassunta dinanzi al Giudice di Pace e, a seguito di declaratoria di incompetenza, proseguita dinanzi all'intestato Tribunale (con n. R.g. 3836/2015) con rituale costituzione di ambo le parti, veniva parzialmente definita con sentenza n. 1541/2021 del 14.06.2021 portante declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione al credito di portato dalle cartelle nn. 03420070045774756000 e
0342008003676243000, di natura tributaria;
veniva inoltre contestualmente disposta la separazione della causa in relazione ai crediti portati dalle cartelle nn. 03420090023588457000,
03420090035070927000 e 03420100037129442000, oggetto di rimessione alla sezione lavoro del
Tribunale.
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo è quindi proseguito in relazione ai crediti residui, portati dalle cartelle nn. 034201000046945487000, 034201000005950178000,
034200900436031680000, 03420040019687608000, 0342005000971293000, 03420060030558256000
e 03420070027951007000, relativi a sanzioni amministrative per violazioni al CdS, prendendo il nuovo numero di ruolo di cui in epigrafe.
Disposta la rituale comunicazione dei provvedimenti disponenti la prosecuzione del giudizio ed acquisiti i fascicoli delle precedenti fasi, la causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione in atti.
Nelle note di precisazione delle conclusioni (così come nella comparsa conclusionale già depositata in data 25.12.2022) l'opponente ha in via esclusiva insistito nell'eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti di cui chiede il pagamento, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento della decadenza dal diritto di riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare (Cass. Sez.
Trib. 26.10.2012 n. 18380).
L'oggetto della decisione resta dunque circoscritto a tale motivo di opposizione al fermo amministrativo impugnato, dovendo le ulteriori contestazioni ritenersi abbandonate.
pagina 2 di 3 Il motivo è infondato, considerato che sin dalla fase svolta dinanzi al GE ha eccepito e CP_1
compiutamente documentato la rituale notificazione di tutte le cartelle sopra menzionate, producendo copia dei relativi avvisi di ricevimento;
detti documenti attestano univocamente la rituale consegna delle cartelle (di cui è indicato il numero identificativo) al ovvero a familiare convivente o Pt_1
persona autorizzata nelle date indicate negli estratti di ruolo pure prodotti (v. all.n. 5 fasc. CP_1
in proc.esec.n. 37/2013) ed il loro contenuto non ha formato oggetto di specifica ed idonea
[...] contestazione da parte dell'opponente.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
La mancata partecipazione della convenuta al prosieguo del giudizio in esito alla sentenza parziale nonostante la rituale comunicazione dei successivi provvedimenti e la natura della vertenza conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Cosenza, 11 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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