Articolo 15 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
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18 luglio 1962
Art. 15.
Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilita' dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.
A tal fine esso dovra' disporre:
a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;
b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;
c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;
d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962