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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14183 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 35527/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta del ruolo generale n. 35527 per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato al Cairo (EGITTO) il 07/01/1953, res.te in Roma Viale Parte_1
Guglielmo Marconi 134, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1
AS IN (CF ), ed elett.te dom.to presso il suo CodiceFiscale_2
studio sito in Roma, Via G. G. Belli 36, giusta delega allegata all'atto di citazione. Si autorizza la cancelleria ad effettuare le comunicazioni di rito ai seguenti riferimenti: fax 06/3201014 PEC: Email_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Nonché nei confronti di (c.f. , in persona del Sindaco pro tempore Dott. CP_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Garozzo (C.F. Controparte_4
) in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio dott. C.F._3
, repertorio n. 22013, raccolta n. 11730, stipulata in Roma il 4 agosto Persona_1
2022 ed elettivamente domiciliata presso ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, tel.
0667105637, fax. 066781417, PEC: oma.it; Email_2 Email_3 CP_5
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5055/22 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 16/3/2022, non notificata.
Conclusioni per parte appellante: in totale riforma della impugnata sentenza n° 5055/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento
n° 097 2019 01948467 34 per i motivi dedotti tutti. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Conclusioni appellata CP_3
rigettare l'appello avversario e per l'effetto, confermare la sentenza n. 5055/2022 del
GDP di Roma, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc notificato il 13.12.2019, il sig. impugnava Pt_1
la cartella di pagamento n° 097 2019 01948467 34 notificatagli il 29.11.2019 (emessa per sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazione al C.d.S. come da verbale n° 15162068389 del 29/8/2016 notificato il 4/10/2016 per l'importo di € 509,74— ente creditore , chiedendo dichiararsi la nullità della cartella ovvero in CP_3
subordine, accertarsi le minori somme dovute.
Eccepiva infatti l'estinzione della pretesa creditoria, in quanto il verbale ad essa presupposto era stato ritualmente impugnato dinanzi al Prefetto di Roma (ricorso notificato tramite PEC il 12/10/2016) ed al riguardo il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione, né convocazione, né gli risultava emesso alcun provvedimento. Contro Si costituiva la quale produceva prova della notifica del ed CP_3
eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
e , restavano invece contumaci. CP_7 Controparte_2
Con sentenza n° 5055/2021 pubblicata il 16/3/2022 e non notificata, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda, nulla disponendo sulle spese di lite.
Con atto di appello impugnava la suddetta sentenza, nella parte in cui Parte_1
il giudice di prime cure aveva affermato: “invero ad esito dell'esame della documentazione in atti è emerso che l'attore opponente non ha allegato il ricorso al
Prefetto di cui fa menzione nell'atto introduttivo”.
Lamentava che il Giudice di prime cure, aveva rigettato il ricorso, non avendo rinvenuto in atti il ricorso al Prefetto regolarmente comunicato a mezzo PEC ed allegato alla citazione, limitandosi a constatare il mancato rinvenimento del documento indicato nell'atto di citazione, senza consentire la ricostruzione del fascicolo.
Precisava infatti, che al momento dell'iscrizione al ruolo, il Cancelliere opera un controllo formale del fascicolo di parte ed assevera la presenza nello stesso dei documenti ivi menzionati (nel caso di specie la cartella di pagamento ed il ricorso al
Prefetto unitamente al verbale). Sicchè, il Giudice avrebbe dovuto presumere che il documento fosse stato smarrito.
Chiedeva pertanto la modifica di tale sentenza, nel senso che venisse accertato che “il verbale n° 15162068389 del 29/8/2016, posto a presupposto della cartella di pagamento n° 097 2019 01948467 34, era stato ritualmente opposto dal Sig. Pt_1
dinanzi al Prefetto di Roma, senza che gli fosse pervenuto alcun atto successivo da parte dell'ente preposto, con conseguente nullità della cartella di pagamento n° 097
2019 01948467 34.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità della produzione del CP_3
documento in appello. Inoltre, rilevava che non vi era alcun obbligo del giudice di autorizzare la ricostruzione del fascicolo, atteso che non era stata presentata alcuna denuncia di smarrimento, ovvero avanzata alcuna istanza ovvero provata l'incolpevole omissione.
Chiedeva pertanto rigettare l'appello avversario e per l'effetto, confermare la sentenza n. 5055/2022 del GDP di Roma, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi.
La causa, originariamente assegnata al giudice Moriconi, veniva assegnata a questo giudice l'11.11.2022, istruita documentalmente ed acquisito il fascicolo di primo grado.
Con ordinanza del 5.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va premesso che l'opposizione proposta ex art.615 c.p.c. dal Pt_1
innanzi al G.d.P., ha ad oggetto la nullità della cartella derivante da un vizio di un atto presupposto, consistente nella mancata emissione del provvedimento del Prefetto entro il termine di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., con conseguente estinzione della pretesa creditoria ed illegittimità della cartella esattoriale.
Venendo al merito della questione, ovvero la mancanza al momento della decisione in primo grado del doc. 2) indicato nell'atto di citazione e l'eccepita inammissibilità della produzione in appello, va innanzitutto rilevato che stante l'asseverazione del cancelliere dell'esistenza di detto documento allegato alla citazione ( vedi timbro e firma in calce all'atto di citazione) e stante la mancanza a verbale di un'autorizzazione al ritiro del fascicolo oppure di un'annotazione analoga della cancelleria, non si può presumere che la scomparsa del fascicolo di I grado, sia frutto di un atto volontario ovvero che il documento indicato come n.2) nell'atto di citazione, non fosse stato mai ad esso allegato.
D'altra parte, la stessa parte opposta nella comparsa di costituzione in CP_3
primo grado, chiedeva al giudice di effettuare le ricerche sull'esistenza del provvedimento emesso dal Prefetto a seguito del ricorso ovvero si riservava di effettuare tali ricerche e di svolgere meglio all'esito le proprie difese.
Pertanto, dalla condotta della stessa controparte, deve desumersi che la stessa non abbia mai messo in dubbio l'esistenza del documento.
Peraltro, il documento è citato nell'atto introduttivo di primo grado come doc. 2), ovvero come prova di quanto allegato e dunque non si tratta di un documento non citato nel testo della citazione e meramente indicato tra i documenti prodotti.
Deve quindi ritenersi viziata la motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto inesistente il documento, senza prima provvedere alle ricerche presso la cancelleria del fascicolo di parte mancante e nel caso di vane ricerche concedere un termine alla parte per la sua ricostruzione.
Pertanto, deve ritenersi ammissibile la produzione in questo grado di appello del documento che incolpevolmente è andato smarrito e dunque deve ritersi provato il ricorso tempestivo al Prefetto (12.10.2016) e l'inutile decorso del termine di 180 giorni senza alcuna comunicazione, convocazione o emissione di un provvedimento di rigetto da parte del Prefetto. Tale silenzio, equivale ad accoglimento del ricorso, sicchè la pretesa creditoria deve ritenersi estinta.
Ne consegue la nullità della cartella impugnata e l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da DM 147/22, scaglione 0-1.100,00 euro, parametri minimi attesa la semplicità della questione ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 5055/22 emessa dal G.d.P. di Roma, così provvede:
[...]
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma sella sentenza impugnata, dichiara la nullità della cartella esattoriale n. n° 097 2019 01948467 34;
-condanna le appellate in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da in primo grado, che si liquidano in euro 43.00 per spese vive ed Parte_2
euro 139,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 232,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, così decisa il 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta del ruolo generale n. 35527 per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato al Cairo (EGITTO) il 07/01/1953, res.te in Roma Viale Parte_1
Guglielmo Marconi 134, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1
AS IN (CF ), ed elett.te dom.to presso il suo CodiceFiscale_2
studio sito in Roma, Via G. G. Belli 36, giusta delega allegata all'atto di citazione. Si autorizza la cancelleria ad effettuare le comunicazioni di rito ai seguenti riferimenti: fax 06/3201014 PEC: Email_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Nonché nei confronti di (c.f. , in persona del Sindaco pro tempore Dott. CP_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Garozzo (C.F. Controparte_4
) in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio dott. C.F._3
, repertorio n. 22013, raccolta n. 11730, stipulata in Roma il 4 agosto Persona_1
2022 ed elettivamente domiciliata presso ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, tel.
0667105637, fax. 066781417, PEC: oma.it; Email_2 Email_3 CP_5
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5055/22 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 16/3/2022, non notificata.
Conclusioni per parte appellante: in totale riforma della impugnata sentenza n° 5055/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento
n° 097 2019 01948467 34 per i motivi dedotti tutti. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Conclusioni appellata CP_3
rigettare l'appello avversario e per l'effetto, confermare la sentenza n. 5055/2022 del
GDP di Roma, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc notificato il 13.12.2019, il sig. impugnava Pt_1
la cartella di pagamento n° 097 2019 01948467 34 notificatagli il 29.11.2019 (emessa per sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazione al C.d.S. come da verbale n° 15162068389 del 29/8/2016 notificato il 4/10/2016 per l'importo di € 509,74— ente creditore , chiedendo dichiararsi la nullità della cartella ovvero in CP_3
subordine, accertarsi le minori somme dovute.
Eccepiva infatti l'estinzione della pretesa creditoria, in quanto il verbale ad essa presupposto era stato ritualmente impugnato dinanzi al Prefetto di Roma (ricorso notificato tramite PEC il 12/10/2016) ed al riguardo il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione, né convocazione, né gli risultava emesso alcun provvedimento. Contro Si costituiva la quale produceva prova della notifica del ed CP_3
eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
e , restavano invece contumaci. CP_7 Controparte_2
Con sentenza n° 5055/2021 pubblicata il 16/3/2022 e non notificata, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda, nulla disponendo sulle spese di lite.
Con atto di appello impugnava la suddetta sentenza, nella parte in cui Parte_1
il giudice di prime cure aveva affermato: “invero ad esito dell'esame della documentazione in atti è emerso che l'attore opponente non ha allegato il ricorso al
Prefetto di cui fa menzione nell'atto introduttivo”.
Lamentava che il Giudice di prime cure, aveva rigettato il ricorso, non avendo rinvenuto in atti il ricorso al Prefetto regolarmente comunicato a mezzo PEC ed allegato alla citazione, limitandosi a constatare il mancato rinvenimento del documento indicato nell'atto di citazione, senza consentire la ricostruzione del fascicolo.
Precisava infatti, che al momento dell'iscrizione al ruolo, il Cancelliere opera un controllo formale del fascicolo di parte ed assevera la presenza nello stesso dei documenti ivi menzionati (nel caso di specie la cartella di pagamento ed il ricorso al
Prefetto unitamente al verbale). Sicchè, il Giudice avrebbe dovuto presumere che il documento fosse stato smarrito.
Chiedeva pertanto la modifica di tale sentenza, nel senso che venisse accertato che “il verbale n° 15162068389 del 29/8/2016, posto a presupposto della cartella di pagamento n° 097 2019 01948467 34, era stato ritualmente opposto dal Sig. Pt_1
dinanzi al Prefetto di Roma, senza che gli fosse pervenuto alcun atto successivo da parte dell'ente preposto, con conseguente nullità della cartella di pagamento n° 097
2019 01948467 34.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità della produzione del CP_3
documento in appello. Inoltre, rilevava che non vi era alcun obbligo del giudice di autorizzare la ricostruzione del fascicolo, atteso che non era stata presentata alcuna denuncia di smarrimento, ovvero avanzata alcuna istanza ovvero provata l'incolpevole omissione.
Chiedeva pertanto rigettare l'appello avversario e per l'effetto, confermare la sentenza n. 5055/2022 del GDP di Roma, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi.
La causa, originariamente assegnata al giudice Moriconi, veniva assegnata a questo giudice l'11.11.2022, istruita documentalmente ed acquisito il fascicolo di primo grado.
Con ordinanza del 5.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va premesso che l'opposizione proposta ex art.615 c.p.c. dal Pt_1
innanzi al G.d.P., ha ad oggetto la nullità della cartella derivante da un vizio di un atto presupposto, consistente nella mancata emissione del provvedimento del Prefetto entro il termine di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., con conseguente estinzione della pretesa creditoria ed illegittimità della cartella esattoriale.
Venendo al merito della questione, ovvero la mancanza al momento della decisione in primo grado del doc. 2) indicato nell'atto di citazione e l'eccepita inammissibilità della produzione in appello, va innanzitutto rilevato che stante l'asseverazione del cancelliere dell'esistenza di detto documento allegato alla citazione ( vedi timbro e firma in calce all'atto di citazione) e stante la mancanza a verbale di un'autorizzazione al ritiro del fascicolo oppure di un'annotazione analoga della cancelleria, non si può presumere che la scomparsa del fascicolo di I grado, sia frutto di un atto volontario ovvero che il documento indicato come n.2) nell'atto di citazione, non fosse stato mai ad esso allegato.
D'altra parte, la stessa parte opposta nella comparsa di costituzione in CP_3
primo grado, chiedeva al giudice di effettuare le ricerche sull'esistenza del provvedimento emesso dal Prefetto a seguito del ricorso ovvero si riservava di effettuare tali ricerche e di svolgere meglio all'esito le proprie difese.
Pertanto, dalla condotta della stessa controparte, deve desumersi che la stessa non abbia mai messo in dubbio l'esistenza del documento.
Peraltro, il documento è citato nell'atto introduttivo di primo grado come doc. 2), ovvero come prova di quanto allegato e dunque non si tratta di un documento non citato nel testo della citazione e meramente indicato tra i documenti prodotti.
Deve quindi ritenersi viziata la motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto inesistente il documento, senza prima provvedere alle ricerche presso la cancelleria del fascicolo di parte mancante e nel caso di vane ricerche concedere un termine alla parte per la sua ricostruzione.
Pertanto, deve ritenersi ammissibile la produzione in questo grado di appello del documento che incolpevolmente è andato smarrito e dunque deve ritersi provato il ricorso tempestivo al Prefetto (12.10.2016) e l'inutile decorso del termine di 180 giorni senza alcuna comunicazione, convocazione o emissione di un provvedimento di rigetto da parte del Prefetto. Tale silenzio, equivale ad accoglimento del ricorso, sicchè la pretesa creditoria deve ritenersi estinta.
Ne consegue la nullità della cartella impugnata e l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da DM 147/22, scaglione 0-1.100,00 euro, parametri minimi attesa la semplicità della questione ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 5055/22 emessa dal G.d.P. di Roma, così provvede:
[...]
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma sella sentenza impugnata, dichiara la nullità della cartella esattoriale n. n° 097 2019 01948467 34;
-condanna le appellate in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da in primo grado, che si liquidano in euro 43.00 per spese vive ed Parte_2
euro 139,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 232,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, così decisa il 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco