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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 692/2022 RGC promossa
DA
- , nato il [...] a [...]; Parte_1
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Roseti, e con questa elettivamente domiciliata in Cosenza al viale Marconi n. 152, presso il suo studio;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1
in Ascoli Piceno al C.so Vittorio Emanuele II n. 21;
C.F.: ; P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Dario Martella ed elettivamente domiciliata con questi presso il suo studio in Roma al Largo di Torre Argentina n. 11;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 363/2022 del 30.05.2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa in procedimento n. 830/2021 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti del medesimo proposta da
. Controparte_1
Si è costituita nel grado l'appellata, per resistere all'impugnazione nonché per avanzare appello incidentale relativamente all'avvenuto riconoscimento in favore del di un eccessivo importo rispetto al credito effettivamente dallo Pt_1
stesso vantato.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.12.2024.
pag. 2/8 muove alla decisione gravata le censure che come di seguito Parte_1
possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe errato il Tribunale di Ascoli Piceno nel ritenere di non attribuire al alcun compenso per il periodo contrattuale 01.09.2019 / 14.01.2020 (data Pt_1
fino alla quale il calciatore era rimasto tesserato con l' , e Per_1 CP_1
dunque fino alla quale era dovuto il compenso a termini di contratto) sul presupposto che lo stesso, sia nel decreto ingiuntivo che nel corso del giudizio di primo grado, aveva richiesto per tale periodo un compenso risultato non dovuto (ovvero quello pari ad un semestre, mentre invece il periodo in questione risultava temporalmente inferiore) senza formulare domanda diversa relativamente all'intervallo temporale di effettiva vigenza del contratto.
Conseguentemente, ingiusta ed errata risulterebbe la condanna del – che Pt_1
nel corso del processo di primo grado aveva ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'integrale pagamento dello stesso – alla restituzione in favore dell' di un semestre di compenso contrattuale, pari ad € CP_1
10.000,00= oltre IVA. Sotto ulteriore profilo, la sentenza avrebbe ulteriormente errato allorchè, nel quantificare in € 20.000,00= oltre IVA il credito complessivo del non avrebbe riconosciuto gli interessi moratori invece previsti in Pt_1
decreto ingiuntivo. Correlativamente, da riformare risulterebbe anche il capo della decisione relativo alla regolazione delle spese legali, dal momento che ingiusta, rispetto all'esito effettivo del giudizio, si rivelerebbe la disposta pag. 3/8 compensazione dei 2/3 delle spese di lite, e la condanna dell' solo CP_1
ad 1/3 delle stesse.
Dal canto suo , costituendosi nel grado, ha Controparte_1
evidenziato l'infondatezza delle doglianze avverse e ha inoltre avanzato appello incidentale per la restituzione della ulteriore somma di € 10.000,00=
oltre IVA, dal momento che l'intero credito dell'appellante si sarebbe dovuto quantificare in € 10.000,00= oltre IVA anziché in € 20.000,00= oltre IVA come disposto dalla sentenza gravata. In realtà, deduce l' , il CP_1 CP_1 Pt_1
avrebbe maturato meno della metà del compenso dovuto per la seconda stagione calcistica di cui al contratto (quella dal 30.08.2019 al 30.06.2020), mentre non avrebbe diritto ad alcunchè per la terza stagione calcistica successiva (dal
30.08.2020 al 30.06.2021), essendo il calciatore rimasto tesserato con Per_1
l' solo sino al 14.01.2020. CP_1
Entrambe le impugnazioni possono essere congiuntamente trattate.
Per fare chiarezza sulle reciproche contrastanti posizioni è innanzitutto necessario muovere dall'interpretazione del contratto concluso tra l' CP_1
e con riferimento al calciatore . Tale
[...] Parte_1 Persona_2
accordo, siglato in data 06.08.2018, prevede indiscutibilmente la corresponsione in favore del procuratore sportivo già nell'ipotesi in cui il calciatore Pt_1
risultasse tesserato alla data del 31.08.2018, di un primo compenso di €
20.000,00= oltre IVA. Tale compenso evidentemente, e a prescindere dal pag. 4/8 brevissimo periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la maturazione del medesimo, veniva previsto inter partes per il procacciamento del calciatore, senza considerare la breve durata del tesseramento del medesimo. Ciò chiarito, nel ricorso per decreto ingiuntivo il dà Pt_1
chiaramente atto dell'intervenuto pagamento della prima tranche di compenso contrattuale, ovvero quella maturata al 31.08.2018, per l'importo di € 20.000,00=.
Spiega pertanto ulteriormente che il credito residuale dovuto e non pagatogli ammonterebbe ad € 30.000,00= complessivi, ovvero € 20.000,00= per la trance maturata al 31.08.2019 e invece € 10.000,00= per la tranche successiva (al
31.08.2020), da ridursi alla metà in considerazione del fatto che il calciatore aveva cessato di essere tesserato con l' al 14.01.2020. Alla luce di Per_1 CP_1
quanto precede, l'appello incidentale è evidentemente infondato perché il credito del comprende certamente, innanzitutto, l'intera tranche di Pt_1
compenso maturata al 31.08.2019 (€ 20.000,00= oltre IVA). Quanto invece alla quota di tranche successiva – quella che si sarebbe maturata per l'intero al
31.08.2020, e che invece non può per l'intero essere considerata in virtù del fatto che il calciatore in questione non era più tesserato sin dal 14.01.2020 – non vi è
dubbio alcuno che la stessa debba comunque essere riconosciuta al Pt_1
proporzionalmente al periodo effettivo di tesseramento del calciatore, a norma dell'art.
4.1 dell'accordo contrattuale. Né ha alcun rilievo che il abbia Pt_1
richiesto, per la quota di tranche di compenso in questione, una somma errata pag. 5/8 per eccesso, e non abbia poi riformulato una precisa domanda corrispondente alla quota effettivamente dovuta: mentre questo errore, come è ovvio, comporta inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo, la domanda proposta –
reiterata anche in appello – non può non ritenersi riferita, e comprendere così,
anche la quota di compenso più modesta effettivamente da riconoscersi dovuta.
Effettuata così la corretta proporzione matematica, per il periodo in questione risultano dovuti al € 7.500,00= oltre IVA anziché la somma richiesta di € Pt_1
10.000,00= oltre IVA. Il credito complessivo del va pertanto quantificato, Pt_1
in riforma della decisione gravata nell'importo di € 27.500,00= oltre IVA.
Conseguentemente, atteso l'avvenuto pagamento del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di primo grado, il andrà condannato a restituire Pt_1
all' soltanto la somma di € 2.500,00= oltre IVA, ed oltre interessi CP_1
come previsti dalla sentenza di primo grado. Quest'ultima va altresì riformata in punto di interessi moratori, che andranno riconosciuti al sull'importo Pt_1
di € 27.500,00=, come da domanda in ricorso per decreto ingiuntivo.
L'esito complessivo del giudizio conduce inevitabilmente anche ad una diversa regolazione delle spese legali di entrambi i gradi dello stesso, spese che andranno poste a carico dell' nella misura dei 4/5 dell'intero, Controparte_1
e compensate invece tra le parti per il restante 1/5. Esse sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.
PQM
pag. 6/8 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in rigetto di quello incidentale, così
provvede:
- Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accerta e dichiara che il credito vantato da nei riguardi di Parte_1 Controparte_1
è pari a complessivi € 27.500,00= oltre IVA e oltre interessi sulla
[...]
sorte capitale come richiesti in ricorso per decreto ingiuntivo;
- Condanna a restituire ad Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 2.500,00= oltre IVA oltre interessi sulla sorte capitale dal giorno dell'opposizione al saldo;
- Compensa tra le parti 1/5 delle spese legali di lite di primo e secondo grado. Condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
i restanti 4/5 che liquida, con riferimento all'intero, per il primo grado nella stessa misura quantificata nella sentenza gravata e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui € 750,00= per fase di studio, €
750,00= per fase introduttiva, € 1.500,00= per fase decisoria), oltre al 15%
LP, CAP e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pag. 7/8 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 692/2022 RGC promossa
DA
- , nato il [...] a [...]; Parte_1
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Roseti, e con questa elettivamente domiciliata in Cosenza al viale Marconi n. 152, presso il suo studio;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1
in Ascoli Piceno al C.so Vittorio Emanuele II n. 21;
C.F.: ; P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Dario Martella ed elettivamente domiciliata con questi presso il suo studio in Roma al Largo di Torre Argentina n. 11;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 363/2022 del 30.05.2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa in procedimento n. 830/2021 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti del medesimo proposta da
. Controparte_1
Si è costituita nel grado l'appellata, per resistere all'impugnazione nonché per avanzare appello incidentale relativamente all'avvenuto riconoscimento in favore del di un eccessivo importo rispetto al credito effettivamente dallo Pt_1
stesso vantato.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.12.2024.
pag. 2/8 muove alla decisione gravata le censure che come di seguito Parte_1
possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe errato il Tribunale di Ascoli Piceno nel ritenere di non attribuire al alcun compenso per il periodo contrattuale 01.09.2019 / 14.01.2020 (data Pt_1
fino alla quale il calciatore era rimasto tesserato con l' , e Per_1 CP_1
dunque fino alla quale era dovuto il compenso a termini di contratto) sul presupposto che lo stesso, sia nel decreto ingiuntivo che nel corso del giudizio di primo grado, aveva richiesto per tale periodo un compenso risultato non dovuto (ovvero quello pari ad un semestre, mentre invece il periodo in questione risultava temporalmente inferiore) senza formulare domanda diversa relativamente all'intervallo temporale di effettiva vigenza del contratto.
Conseguentemente, ingiusta ed errata risulterebbe la condanna del – che Pt_1
nel corso del processo di primo grado aveva ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'integrale pagamento dello stesso – alla restituzione in favore dell' di un semestre di compenso contrattuale, pari ad € CP_1
10.000,00= oltre IVA. Sotto ulteriore profilo, la sentenza avrebbe ulteriormente errato allorchè, nel quantificare in € 20.000,00= oltre IVA il credito complessivo del non avrebbe riconosciuto gli interessi moratori invece previsti in Pt_1
decreto ingiuntivo. Correlativamente, da riformare risulterebbe anche il capo della decisione relativo alla regolazione delle spese legali, dal momento che ingiusta, rispetto all'esito effettivo del giudizio, si rivelerebbe la disposta pag. 3/8 compensazione dei 2/3 delle spese di lite, e la condanna dell' solo CP_1
ad 1/3 delle stesse.
Dal canto suo , costituendosi nel grado, ha Controparte_1
evidenziato l'infondatezza delle doglianze avverse e ha inoltre avanzato appello incidentale per la restituzione della ulteriore somma di € 10.000,00=
oltre IVA, dal momento che l'intero credito dell'appellante si sarebbe dovuto quantificare in € 10.000,00= oltre IVA anziché in € 20.000,00= oltre IVA come disposto dalla sentenza gravata. In realtà, deduce l' , il CP_1 CP_1 Pt_1
avrebbe maturato meno della metà del compenso dovuto per la seconda stagione calcistica di cui al contratto (quella dal 30.08.2019 al 30.06.2020), mentre non avrebbe diritto ad alcunchè per la terza stagione calcistica successiva (dal
30.08.2020 al 30.06.2021), essendo il calciatore rimasto tesserato con Per_1
l' solo sino al 14.01.2020. CP_1
Entrambe le impugnazioni possono essere congiuntamente trattate.
Per fare chiarezza sulle reciproche contrastanti posizioni è innanzitutto necessario muovere dall'interpretazione del contratto concluso tra l' CP_1
e con riferimento al calciatore . Tale
[...] Parte_1 Persona_2
accordo, siglato in data 06.08.2018, prevede indiscutibilmente la corresponsione in favore del procuratore sportivo già nell'ipotesi in cui il calciatore Pt_1
risultasse tesserato alla data del 31.08.2018, di un primo compenso di €
20.000,00= oltre IVA. Tale compenso evidentemente, e a prescindere dal pag. 4/8 brevissimo periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la maturazione del medesimo, veniva previsto inter partes per il procacciamento del calciatore, senza considerare la breve durata del tesseramento del medesimo. Ciò chiarito, nel ricorso per decreto ingiuntivo il dà Pt_1
chiaramente atto dell'intervenuto pagamento della prima tranche di compenso contrattuale, ovvero quella maturata al 31.08.2018, per l'importo di € 20.000,00=.
Spiega pertanto ulteriormente che il credito residuale dovuto e non pagatogli ammonterebbe ad € 30.000,00= complessivi, ovvero € 20.000,00= per la trance maturata al 31.08.2019 e invece € 10.000,00= per la tranche successiva (al
31.08.2020), da ridursi alla metà in considerazione del fatto che il calciatore aveva cessato di essere tesserato con l' al 14.01.2020. Alla luce di Per_1 CP_1
quanto precede, l'appello incidentale è evidentemente infondato perché il credito del comprende certamente, innanzitutto, l'intera tranche di Pt_1
compenso maturata al 31.08.2019 (€ 20.000,00= oltre IVA). Quanto invece alla quota di tranche successiva – quella che si sarebbe maturata per l'intero al
31.08.2020, e che invece non può per l'intero essere considerata in virtù del fatto che il calciatore in questione non era più tesserato sin dal 14.01.2020 – non vi è
dubbio alcuno che la stessa debba comunque essere riconosciuta al Pt_1
proporzionalmente al periodo effettivo di tesseramento del calciatore, a norma dell'art.
4.1 dell'accordo contrattuale. Né ha alcun rilievo che il abbia Pt_1
richiesto, per la quota di tranche di compenso in questione, una somma errata pag. 5/8 per eccesso, e non abbia poi riformulato una precisa domanda corrispondente alla quota effettivamente dovuta: mentre questo errore, come è ovvio, comporta inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo, la domanda proposta –
reiterata anche in appello – non può non ritenersi riferita, e comprendere così,
anche la quota di compenso più modesta effettivamente da riconoscersi dovuta.
Effettuata così la corretta proporzione matematica, per il periodo in questione risultano dovuti al € 7.500,00= oltre IVA anziché la somma richiesta di € Pt_1
10.000,00= oltre IVA. Il credito complessivo del va pertanto quantificato, Pt_1
in riforma della decisione gravata nell'importo di € 27.500,00= oltre IVA.
Conseguentemente, atteso l'avvenuto pagamento del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di primo grado, il andrà condannato a restituire Pt_1
all' soltanto la somma di € 2.500,00= oltre IVA, ed oltre interessi CP_1
come previsti dalla sentenza di primo grado. Quest'ultima va altresì riformata in punto di interessi moratori, che andranno riconosciuti al sull'importo Pt_1
di € 27.500,00=, come da domanda in ricorso per decreto ingiuntivo.
L'esito complessivo del giudizio conduce inevitabilmente anche ad una diversa regolazione delle spese legali di entrambi i gradi dello stesso, spese che andranno poste a carico dell' nella misura dei 4/5 dell'intero, Controparte_1
e compensate invece tra le parti per il restante 1/5. Esse sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.
PQM
pag. 6/8 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in rigetto di quello incidentale, così
provvede:
- Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accerta e dichiara che il credito vantato da nei riguardi di Parte_1 Controparte_1
è pari a complessivi € 27.500,00= oltre IVA e oltre interessi sulla
[...]
sorte capitale come richiesti in ricorso per decreto ingiuntivo;
- Condanna a restituire ad Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 2.500,00= oltre IVA oltre interessi sulla sorte capitale dal giorno dell'opposizione al saldo;
- Compensa tra le parti 1/5 delle spese legali di lite di primo e secondo grado. Condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
i restanti 4/5 che liquida, con riferimento all'intero, per il primo grado nella stessa misura quantificata nella sentenza gravata e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui € 750,00= per fase di studio, €
750,00= per fase introduttiva, € 1.500,00= per fase decisoria), oltre al 15%
LP, CAP e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pag. 7/8 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8