Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 03/10/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2025, proposto da
RA AU US, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di AT, in persona del Dirigente pro tempore;
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, in persona del Dirigente Generale pro tempore;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l''ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022 del 15/11/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di AT e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022, pubblicata in data 15/11/2022 - relativa al procedimento R.G. 5468/2022, e notificata in data 29/06/2023 all’Ufficio Scolastico Provinciale di AT, - il Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato ad attribuire alla Sig.ra RA AU US la carta elettronica per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/94;
Nonostante la notifica della sentenza in data 29/06/2023, il Ministero non ha ancora messo a disposizione di quella l’importo di euro 2.000,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/94.
La Sig.ra RA AU US, con ricorso notificato il 13 febbraio 2025. ha agito per ottenere l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022 del 15/11/2022
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria di mera forma.
Il giorno 17/04/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe.
Il Collegio, avendo rilevato che la notifica del titolo esecutivo era avvenuta presso L’ufficio Scolastico Provinciale di AT - malgrado con la sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022 del 15/11/2022 ad esser stato condannato risultava il Ministero dell’Istruzione e del Merito, piuttosto che l’Ufficio Scolastico Provinciale di AT -, escludeva che potesse mai essere iniziato a decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche; e di conseguenza, con ordinanza n. 1423/2025, ritenendo che ciò costituisse “ un ostacolo non insormontabile, ed anzi eliminabile mediante una rinnovata notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022 del 15/11/2022 presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito in Roma ”, onerava la ricorrente di una rinnovata notificazione del titolo esecutivo presso la Ministero dell’Istruzione e del Merito in Roma, fissando quale data per la nuova camera di consiglio quella del 2 ottobre 2025.
A ciò la ricorrente provvedeva depositando in segreteria documentazione a riprova degli effettuati adempimenti in data 21 maggio 2025.
In data 2 ottobre 2025 si svolgeva la (nuova) camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (qui effettuata nuovamente in data 30/04/2025, in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza collegiale n. 1423/2025 della Sezione) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto alla data di svolgimento della attuale camera di consiglio (ovvero: al 02/10/2025) erano passati 155 giorni dal (rinnovata) notifica della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022. Per quanto poi attiene alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta, necessaria ogni qual volta non venga in questione, così come nel caso di specie, l’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905), essa è stata data con produzione, in allegato al ricorso, di una attestazione di segreteria rilasciata in data 27 giugno 2023.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio ordina pertanto all’Amministrazione intimata di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/94.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, così come espressamente richiesto in ricorso e come altresì consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda) ordina all’Amministrazione intimata di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di AT n. 3930/2022 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Cinzia Caruso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO