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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/09/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4695/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4695/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
C/O AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE BELLIS GIADA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. DE CONCILIIS, 76 83100 AVELLINOpresso il difensore avv. DE BELLIS GIADA
ATTORE Contro
C/O AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ha impugnato Parte_2 la sentenza pronunziata dal Giudice di pace di in data 11 CP_1
pagina 2 di 5 marzo 2024, reiettiva del ricorso avente ad oggetto annullamento verbali di accertamento di violazioni al CdS.
La si costituiva in giudizio anche in Controparte_1 questo grado concludendo per la conferma del primo giudicato.
II. L'appello è fondato e va accolto.
Pacifici sono i dati di fatti, non le conclusioni in diritto raggiunte dal primo giudice.
In data 22 aprile 2022, la P.d.S. notificava verbale alla società opponente, contro il quale la medesima avanzava ricorso al
GdP di Modena, che poi con sentenza in data 5 aprile 2023 respingeva il ricorso.
La ricorrente non comunicava nei sessanta giorni il nominativo dei dati identificativi del conducente del veicolo ex art. 126 bis c.d.s.
Di talchè, decorso questo spatium temporis, la PdS entro i 90 giorni (a norma dell'art. 201 c.d.s.), notificava verbale di trasgressione a quanto disposto dall'art. 126 bis c.d.s., ovvero in data 4 settembre 2023.
III. In vero, in diritto, consta che la notifica del verbale della trasgressione (di cui all'art. 126 bis c.d.s.) è stato effettuata tardivamente, in quanto ad oltre un anno dalla trasgressione (solo in data 4 settembre 2023).
Si insegna: “in tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art.
201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel
Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile;
in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di
pagina 3 di 5 accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza” (Cass.
21 marzo 2018, n. 7066; Cass. 26 novembre 2021, n. 36.969).
Come emerge, solo nel caso indicato dalla giurisprudenza e dal codice della strada (quando “non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel
Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile”), è possibile esuberare il termine di novanta giorni.
Non anche in altre situazioni non codificate.
Il ricorso va accolto.
Le spese di entrambi i gradi processuali seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con Controparte_2 ricorso in appello depositato in data 1° ottobre 2024,
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dei verbali impugnati elevati dalla Polizia stradale di;
CP_1
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 3800 (di cui € 300 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 25 settembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4695/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
C/O AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE BELLIS GIADA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. DE CONCILIIS, 76 83100 AVELLINOpresso il difensore avv. DE BELLIS GIADA
ATTORE Contro
C/O AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ha impugnato Parte_2 la sentenza pronunziata dal Giudice di pace di in data 11 CP_1
pagina 2 di 5 marzo 2024, reiettiva del ricorso avente ad oggetto annullamento verbali di accertamento di violazioni al CdS.
La si costituiva in giudizio anche in Controparte_1 questo grado concludendo per la conferma del primo giudicato.
II. L'appello è fondato e va accolto.
Pacifici sono i dati di fatti, non le conclusioni in diritto raggiunte dal primo giudice.
In data 22 aprile 2022, la P.d.S. notificava verbale alla società opponente, contro il quale la medesima avanzava ricorso al
GdP di Modena, che poi con sentenza in data 5 aprile 2023 respingeva il ricorso.
La ricorrente non comunicava nei sessanta giorni il nominativo dei dati identificativi del conducente del veicolo ex art. 126 bis c.d.s.
Di talchè, decorso questo spatium temporis, la PdS entro i 90 giorni (a norma dell'art. 201 c.d.s.), notificava verbale di trasgressione a quanto disposto dall'art. 126 bis c.d.s., ovvero in data 4 settembre 2023.
III. In vero, in diritto, consta che la notifica del verbale della trasgressione (di cui all'art. 126 bis c.d.s.) è stato effettuata tardivamente, in quanto ad oltre un anno dalla trasgressione (solo in data 4 settembre 2023).
Si insegna: “in tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art.
201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel
Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile;
in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di
pagina 3 di 5 accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza” (Cass.
21 marzo 2018, n. 7066; Cass. 26 novembre 2021, n. 36.969).
Come emerge, solo nel caso indicato dalla giurisprudenza e dal codice della strada (quando “non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel
Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile”), è possibile esuberare il termine di novanta giorni.
Non anche in altre situazioni non codificate.
Il ricorso va accolto.
Le spese di entrambi i gradi processuali seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con Controparte_2 ricorso in appello depositato in data 1° ottobre 2024,
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dei verbali impugnati elevati dalla Polizia stradale di;
CP_1
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 3800 (di cui € 300 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 25 settembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5