Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 2450 del 26.10.2023 Oggetto: rivalutazione della speciale elargizione concessa a soggetto equiparato a vittima del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_1
Lecce
Appellante
e
, E , eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra
[...]
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 16.02.2023 e -premesso che: con sentenza CP_1 CP_2 Controparte_3
n. 666/2016, confermata dalla Corte di Appello di Lecce con decisione n. 219/2018, il loro genitore,
(poi deceduto in data 14.05.2020) era stato riconosciuto soggetto equiparato a Persona_1
vittima del dovere, con diritto ai conseguenti benefici economici;
con decreto n. 116 del 22.3.2019, era stata liquidata la speciale elargizione in ragione del 30% di invalidità complessiva, calcolando la rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.12.2007; con decreto n. 292 del 18.6.2019, era stata liquidata la restante parte del beneficio, in ragione del 70% di invalidità, calcolando, ancora una volta, la rivalutazione monetaria dall'1.12.2007- esponevano che, con istanza del 22.2.2022, avevano diffidato il a provvedere alla riliquidazione dell'esatto importo dovuto a titolo Parte_1
1
, con nota del 28.02.2022, si era reso disponibile a emettere un provvedimento Parte_1 con rivalutazione dell'importo base di € 2.000,00 a decorrere dal mese di dicembre 2003, senza dare ulteriori riscontri. Ritenuto di avere diritto alla rivalutazione della speciale elargizione a far data dall'1.01.2003, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 d.l. n. 337/2003, convertito in l.n.
369/2003 e dell'art. 8 l.n. 302/1990, chiedevano il riconoscimento del proprio diritto, quali eredi di alla riliquidazione della speciale elargizione, con applicazione della Persona_1 rivalutazione monetaria calcolata dall'1.1.2003, con conseguente obbligo del convenuto di Parte_1 erogare le differenze ancora dovute pari a € 23.600,00, maggiorate degli interessi legali.
Si costituiva in giudizio il (da ora in poi ), che contestava gli Parte_1 Parte_1 avversi assunti, sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere dall'1.12.2007 (data di entrata in vigore dell'art. 34 d.l. n. 159/2007, convertito in l.n. 222/2007) o, in via subordinata, dal 26.8.2004
(data di entrata in vigore dell'art. 5, commi 1 e 5, l.n. 206/2004), o, in ulteriore subordine, da dicembre
2003, data di entrata in vigore del d.l. n. 337/2003, convertito in l.n. 369/2003. Contestava la spettanza degli interessi legali sui maggiori importi eventualmente dovuti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando il a pagare ai ricorrenti, in solido, la somma (incontestata) di € 23.600,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda e spese di lite. In particolare, il Tribunale evidenziava che con d.l. n. 337/2003 la speciale elargizione, prevista dalla l.n. 302/90, era stata fissata nella misura massima di €
200.000,00 ed era soggetta a rivalutazione annuale commisurata al tasso di inflazione dell'anno precedente (l.n. 302/90). Poiché la rivalutazione annuale poteva operare per il futuro sull'importo fissato per legge, essa doveva essere computata avuto riguardo al tasso di inflazione via via accertato negli anni precedenti l'erogazione e a far data dall'anno 2013 (recte 2003), momento in cui l'importo era stato determinato al valore all'epoca attuale. Condannava, pertanto, il al pagamento Parte_1
della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, ritenendo non applicabile, nella specie, la previsione di cui all'art. 16, comma 6, l.n. 412/91, in quanto la somma oggetto di condanna rappresentava il saldo di quanto dovuto a titolo di speciale elargizione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale aveva errato nel collocare il termine di decorrenza della rivalutazione alla data del gennaio 2003, dovendosi piuttosto individuare il dies a quo in uno dei termini di seguito indicati: a.
1.12.2007, data di entrata in vigore della l.n. 222/2007 di conversione del d.l. n. 159/2007, norma che aveva esteso alle vittime del dovere ed equiparati (categoria introdotta con l'art. 1, commi 563 e 564,
l.n. 266/2005) l'elargizione dell'importo massimo di € 200.000,00 già introdotta per le vittime del
2 terrorismo con l.n. 206/2004; b. in subordine, 26.08.2004, data di entrata in vigore della l.n. 206/2004, che aveva stabilito il suddetto importo nominale in favore delle vittime del terrorismo, dovendosi intendere, per l'effetto, abrogati i meccanismi di adeguamento automatico del credito al potere di acquisto della moneta, fissati con la legislazione precedente;
c. in via ulteriormente subordinata, dall'1.01.2004, data di entrata in vigore del d.l. n. 337/2003, convertito in l.n. 369/2003, entrata in vigore il 13.1.2004, giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale;
2) era errata la pronuncia di condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme rivalutate, in quanto contraria al divieto di cumulo previsto dall'art. 16, comma 6, l.n. 412/1991. In ogni caso, gli interessi potevano decorrere solo dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 1043 d.lgs. n. 90/2010.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte.
Si sono costituite le parti appellate che hanno richiamato gli argomenti già svolti nel giudizio di primo grado e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.01.2025 -sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa come da dispositivo, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie.
L'art. 1 l.n. 302/1990 (rubricato “Casi di elargizione”) prevede che: “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (...) è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale (...)”.
L'art. 8 della stessa l. n. 302/90 dispone che: “
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”. Il riferimento della rivalutazione dell'elargizione prevista dal citato art. 8, comma 2, della legge n.
302/1990, “alla data della corresponsione” è un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità, ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
3 L'art. 2, comma 1, d.l. n. 337/2003, convertito in l.n. 369/2003, ha, per la prima volta, incrementato gli importi dovuti a titolo di speciale elargizione, prevedendo che: “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli artt. 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'art.
3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”.
L'art. 5 l.n. 206/2004, ai commi 1 e 5 (“L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”(comma 1)…
“L'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di
200.000 euro (comma 5)”), ha esteso a tutte le vittime del terrorismo, anche per eventi anteriori al 2003, avvenuti in Italia o all'estero, lo stesso beneficio della speciale elargizione, incrementato a € 2.000,00 per punto percentuale già dal d.l. n. 337/2003 di cui sopra.
Infine, l'art. 34 d.l. n. 159/2007, convertito in l.n. 222/2007 (“Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”), ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla l.n. 206/2004.
***
Alla luce del dato normativo sopra riportato, il primo motivo di appello appare infondato e deve essere rigettato.
Dalla lettura delle norme sopra riportate, infatti, emerge che, con successivi interventi, il legislatore
è pervenuto a una determinazione uniforme della speciale elargizione, commisurata -alla data dell'1.01.2003- in € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, da rivalutarsi a partire da tale data e fino alla corresponsione del beneficio;
ciò evidentemente al fine di attribuire all'elargizione, corrisposta una tantum, un valore adeguato al costo della vita al momento della liquidazione della somma spettante.
La normativa relativa alla speciale elargizione, già prevista per le vittime del terrorismo nell'ultima stesura risultante dall'art. 5 l.n. 206/2004, è stata estesa alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti con l'art. 34 d.l. n. 159/2007. Quindi,
l'estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 l.n.
206/2004, che già prevedeva l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal d.l. n.
4 337/2003, sicché anche per le vittime del dovere e per i soggetti equiparati la speciale elargizione
(negli importi incrementati a € 2.000,00 per punto percentuale o nella misura massima di €
200.000,00) deve essere rivalutata dall'1.01.2003.
In altri termini, dalla sequenza della normativa sopra richiamata, si evince che l'intenzione del legislatore, nell'estendere nel 2007 alle vittime del dovere i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, era quella di equiparare tali categorie accordando loro la medesima prestazione una tantum (speciale elargizione). Se tale è la finalità della norma, il beneficio va erogato ai nuovi aventi diritto in modo tale da assicurare loro lo stesso trattamento economico di cui ha goduto la categoria già beneficiaria in forza della precedente previsione di legge (v. in senso conforme, da ultimo e tra le tante, la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 71/2024, della Corte di appello di Torino, n. 523/2023, della Corte di appello di Roma, n. 583/2024).
Siffatta interpretazione, peraltro, è conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, che, in relazione alla denunciata minore entità dell'assegno vitalizio previsto per le vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo, ha affermato che “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (v. Cass. S.U. n. 7761/2017).
In tale contesto, dunque, la decorrenza della speciale elargizione -che per la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non potrebbe essere antecedente all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata- rimane distinta dalla sua consistenza monetaria, che, per quanto detto, deve essere individuata per relationem, attraverso il richiamo alle “elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale è stato individuato dal legislatore nel 2004 nella misura di € 200.000,00, e il cui adeguamento al costo della vita è assicurato dal meccanismo previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, l.n. 302/90 (cfr. in tal senso giurisprudenza cit.).
Quindi, la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del d.l. n. 337/2003, convertito con modificazioni dalla l.n. 369/2003.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e, pertanto, il motivo di appello articolato sul punto deve essere disatteso.
***
5 Deve essere disatteso anche il secondo motivo di appello, con cui il ha censurato la Parte_1
sentenza per aver riconosciuto gli interessi legali sulle somme rivalutate con decorrenza dalla domanda, in asserita violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 16, comma 6, l.n. 412/1991,
e dell'art. 1043 d.lgs. n. 90/2010.
Invero, dalla lettura della sentenza si evince che il Tribunale ha prima provveduto ad accertare la somma spettante a titolo di differenza sulla speciale elargizione -comprensiva, per quanto esposto, della rivalutazione monetaria calcolata dall'1.01.2003 fino alla data dell'adozione del decreto di liquidazione del (non contestata, nel suo ammontare, dalle parti)- e, sulla somma così Parte_1
ottenuta, ha disposto l'applicazione dei soli interessi legali per il ritardato pagamento.
Non si è, dunque, in presenza del cumulo vietato dall'art. 16 cit., in quanto, attraverso il meccanismo di cui all'art. 8 l.n. 302/90, sono stati attualizzati gli importi nominativi della speciale elargizione previsti dalla legge n. 206/2004, e su tale credito sono stati applicati, ai sensi dell'art. 16, comma 6,
l. n. 412/91, gli interessi legali conseguenti al ritardo nel pagamento.
La suddetta operazione appare corretta, in quanto, di fatto, la rivalutazione annuale di cui all'art. 8
l.n. 302/90 serve a determinare l'ammontare della prestazione, mentre la somma di cui all'art. 16, comma 6, l.n. 412/91 serve a calcolare il danno da ritardo.
Quanto al richiamo dell'art. 1043 lett. l) d.lgs. n. 90/2010 (recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”), lo stesso non appare appropriato nel caso di specie, in quanto la norma disciplina i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva.
Per tutte le predette ragioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.12.2023 da nei confronti di , E Parte_1 CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del 26.10.2023 n. 2450 del Tribunale di Taranto, così Controparte_3 provvede:
Rigetta l'appello.
6 Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Maurizio Mario Guerra e Paolo Guerra.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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