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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 174/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO VI, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N. 2 28100
NOVARA presso il difensore appellante contro
(C.F. ), in proprio ed elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in VIA CERVA 20122 MILANO presso il suo studio pagina 1 di 13 appellata avente ad oggetto: successioni
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
816/24 emessa dal Tribunale di Lodi giudice dott. Matteo Aranci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1738/24 pubblicata in data 11.12.24 notificata in data 19.12.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità del padre , deceduto a Rimini in data Controparte_1 Persona_1
01.08.2020, ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub
701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3; b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da avverso la sentenza n.816/2024, emessa dal Tribunale Parte_1
Civile di Lodi a definizione della causa con RG.1738/2024, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui all'impugnata Firmato Da:
pagina 2 di 13 Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: Parte_2
sentenza; Nel merito: -accertare e dichiarare l'infondatezza C.F._3
dell'appello promosso da avverso la sentenza n.816/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Lodi a definizione della causa con RG.1738/2024, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui all'impugnata sentenza. Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 816/2024 emessa in data 11.12.2024, ha definito la causa introdotta da con ricorso ex art. 281-decies Parte_1
c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento dello stato di erede dell'avv. CP_1
in forza dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., eredità
[...]
dismessa da , residente a [...]e deceduto in data 1.8.2020, in Persona_1
favore della figlia, . L'accertamento si era reso necessario in Controparte_1
quanto, avendo sottoposto a pignoramento la quota di 1/3 di due unità Pt_1
immobiliari site nel Comune di OL ED (MI) rubricate al Catasto
Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3, nel giudizio esecutivo si era verificata l'assenza della necessaria continuità nelle trascrizioni. I predetti immobili risultavano infatti parte del compendio immobiliare caduto in successione.
2. deduceva l'accettazione dell'eredità ex art. 476 c.c. dai seguenti atti: 1) la Pt_1
dichiarazione di successione e la voltura catastale – chieste da Persona_2
madre della convenuta – al fine di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius ai suoi eredi (moglie e le due figlie, tra cui;
2) la riscossione dei Controparte_1
canoni di locazione rivenienti dal contatto di locazione ab origine stipulato da con riguardo a uno di tali immobili, in cui sarebbero subentrate, Persona_1
quali locatori, le eredi;
3) le opposizioni spiegate nei procedimenti esecutivi dinanzi pagina 3 di 13 al Tribunale di Milano e al Tribunale di Lodi in cui controparte si sarebbe costituita, così manifestando inequivocabilmente la volontà di accettare l'eredità paterna.
3. Il giudice di prime cure premetteva che, per aversi accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., il chiamato deve essere consapevole dell'esistenza di una delazione in suo favore e deve realizzare un atto che soltanto un erede avrebbe diritto di compiere e dal quale si possa inequivocabilmente evincere la sua volontà di accettare.
4. Orbene, nel caso in esame, il primo atto richiamato dalla parte ricorrente come potenzialmente idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità era la denuncia di successione e di voltura catastale. A tale riguardo, come rilevato dalla
Suprema Corte, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale, quale la denuncia di successione o quale la voltura catastale, esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato. Nel caso di specie, la dichiarazione e la voltura, perfezionatesi con unico atto, erano state presentate da un notaio nell'interesse della sola Non Persona_2
risultava documentata alcuna procura o ratifica, in funzione di tale atto, da parte di
Neppure la trascrizione nei registri integrava, poi, la fattispecie Controparte_1
idonea a rivelare l'intervenuta accettazione dell'eredità (cfr. Cass. civ., n. 4843/19;
Cass. civ. n. 5135/87).
5. Altro atto richiamato da come potenzialmente integrante un'accettazione Pt_1
tacita era costituito dal subentro della resistente nel rapporto locatizio intercorrente con la ZA International s.r.l. e nel percepimento dei relativi canoni. Tuttavia, dai documenti in atti si evinceva che i canoni erano sempre stati versati a mani di che rilasciava ricevute dalla generica indicazione “per eredi . Si Per_2 CP_1
tratta di scritture unilaterali di ed è contestato che alcuna parte dei canoni sia Per_2
pervenuta all'odierna convenuta. Anche in questo caso non è in atti alcuna procura pagina 4 di 13 per conto della convenuta, né è dimostrato che la stessa avesse ratificato la gestione della madre. In ogni caso, il giudice sottolineava che, ex se, la percezione di canoni di locazione non integra necessariamente l'accettazione dell'eredità. Quanto al doc.
14, da cui risulterebbe, da documentazione acquisita presso l'Agenzia delle Entrate, una “cessione” del contratto di locazione anche in favore dell'odierna convenuta, nulla era desumibile se non il dettaglio – che rivela un evidente automatismo – per cui il subentro sarebbe stato registrato il giorno del decesso del de cuius. Nessuna manifestazione di volontà si desumeva, quindi, quanto alla sorte del contratto di locazione concluso dal padre, tanto più che il contratto di locazione non si estingue ex se alla morte dell'unico locatore.
6. Infine, neppure le opposizioni spiegate dalla resistente avverso i procedimenti esecutivi instaurati da potevano essere considerate quale inequivoca Pt_1
manifestazione di volontà di accettazione dell'eredità. Infatti, aveva Pt_1
proceduto nei confronti di per il proprio credito nei confronti di Controparte_1
quest'ultima, come derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Tutte queste procedure, quindi, non avevano ad oggetto alcuna posizione giuridica soggettiva riferita al de cuius; sorgevano, invece, dall'inadempimento al comando giudiziale ascritto personalmente a e dalle conseguenti iniziative esecutive. CP_1
Le comparse prodotte non contengono alcuna dichiarazione o presa di posizione che presupponga la volontà di accettazione, limitandosi a contestazioni di natura formale;
nessuna inequivoca affermazione di è desumibile Controparte_1
quanto alla proprietà di tali beni immobili per successione dal padre. Infine, sottolineava il giudice di prime cure: “non può poi desumersi che, per il sol fatto di essersi costituita in quei procedimenti, abbia accettato l'eredità Controparte_1
paterna: se ciò è vero per i processi che già riguardavano il de cuius o per quelli che concernono la successione dallo stesso (p.e., domanda di divisione ereditaria, di riduzione, di impugnazione di testamento da parte del chiamato), ciò non può pagina 5 di 13 affermarsi per procedure esecutive originate da debiti personali del successibile nei confronti di un proprio creditore. D'altro canto, come osservato dal Supremo
Collegio (Cass. 11389/24), è necessario, per desumersi la volontà di accettazione, che il chiamato compia un atto “che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede” (così la pronuncia citata). Anche la giurisprudenza di merito (Trib.
Milano, IV sez. civ., 7140/23) ha specificato che “'l'accettazione tacita dell'eredità postula […] che al compimento di esso non sia legittimato nessuno se non chi abbia la qualità di erede”. In questo caso, come già detto, si è costituita in CP_1
procedimenti che la riguardavano come debitrice personale di , atti che ella Pt_1
ben avrebbe potuto compiere a prescindere dal fatto di rivestire (o meno) la qualità di erede. Il ricorso, quindi, dev'essere respinto”.
7. L'esito del primo grado giustificava, ad avviso del Tribunale, la condanna dell alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente. Pt_1
8. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello l' chiedendo Pt_1
accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità del padre , deceduto a Rimini in data Controparte_1 Persona_1
01.08.2020, ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3; di conseguenza, ha chiesto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità.
9. Parte appellata ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 3.6.2025, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c. all'udienza dell'8.7.25 con termine per memorie conclusive al 30.6.25. pagina 6 di 13 Motivi della decisione
11. Con l'unico motivo a supporto del gravame, l assume che vi è prova Pt_1
documentale che abbia posto in essere atti non altrimenti Controparte_1
giustificabili se non in relazione alla sua qualità di erede. Erroneamente, quindi, il giudice di prime cure ha escluso i presupposti dell'accettazione tacita che è, invece, implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione di beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. Invero, la non avrebbe avuto alcuna CP_1
ragione di opporsi una prima volta alla pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione dall avanti al Tribunale di Milano (incompetente per territorio), Pt_1
in quanto relativi alla quota caduta in successione, se la debitrice non fosse stata erede (cfr. doc. 18). Ad avviso dell'appellante, “sono, infatti, legittimati a proporre opposizione all'esecuzione solo coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. E' pertanto legittimato all'opposizione il debitore esecutato, per cui se l'esecuzione è su un immobile mai acquisito dal debitore e che lo stesso non intende acquisire, questi non è legittimato all'opposizione. Dunque, l'opposizione all'esecuzione promossa dalla avanti CP_1
Tribunale di Milano integra senza dubbio un atto che non avrebbe avuto diritto di compiere se non in relazione alla propria qualità di erede. La inoltre, ha CP_1
reiterato la propria opposizione alla pignorabilità della quota di 1/3 dei beni di
OL ED caduti in successione anche avanti al Tribunale di Lodi
(competente per territorio) con due atti denominati comparsa di costituzione (cfr. doc. 19) e nota autorizzata (cfr. doc. 20) con cui ha espressamente precisato di voler contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art.
615 c.p.c.” ( cfr. pagg. 7 – 8 dell'atto di citazione in appello). Inoltre, nonostante la nel proprio scritto difensivo abbia sostenuto di aver agito per ragioni CP_1
pagina 7 di 13 “personali”, estranee alla qualità di erede, non doveva trascurarsi che la quota del bene oggetto di esecuzione faceva parte del compendio ereditario e l'opposizione fondata sulla titolarità presuppone necessariamente l'avvenuta accettazione.
12. Vi era, poi, da considerare che l'accettazione si evince anche dalla (ritenuta) confessione presente agli atti. Infatti, nella comparsa di costituzione depositata dalla avanti al Tribunale di Lodi (cfr. doc. 19), la stessa aveva scritto nella CP_1
premessa: “che ciononostante, con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 05.03.24 ha sottoposto a pignoramento i seguenti immobili di Parte_1
proprietà dell'Avv. Comune di OL ED Foglio 5, Controparte_1
part. 162, sub 701 nat A4………..”. Tale dichiarazione, ad avviso dell'impugnante,
è inscrivibile nell'alveo della confessione giudiziale spontanea ex artt. 228 e 229
c.p.c. e a tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea ex artt. 228 e 229 c.p.c. (Cass. II Sez. civile
04.08.23 n. 23809).
13. Infine, vi erano da considerare anche: la dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale (Cfr. doc. 12), l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate di avvenuta cessione in data 01.08.2020 del contratto di locazione con la ZA
International s.r.l. a favore degli eredi , e Controparte_1 Controparte_2 Per_2
(Cfr. doc. 14) e la ricevuta rilasciata alla ZA International S.r.l. da
[...] Per_2
, da cui si evince che la stessa incassava i canoni locatizi “per eredi
[...] CP_1
(cfr. doc. 15)
14. La evidenzia che le opposizioni all'esecuzione dispiegate concernono CP_1
procedimenti esecutivi che vedono l'odierna appellata come debitrice personale di
La legittimazione attiva alle predette azioni, pertanto, non deriva Parte_1
dalla successione di ma esclusivamente da rapporti personali Persona_1
dell'avv. con l'odierno appellante. Si tratta, pertanto, di atti che la CP_1 CP_1
pagina 8 di 13 avrebbe potuto compiere a prescindere dalla propria qualità di erede o di mera chiamata all'eredità. In ogni caso, avanti il Tribunale di Milano, era stata formulata
(ed accolta) l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione adito
(cfr. doc.18 fascicolo di I grado . Inoltre, avanti il Tribunale di Parte_1
Lodi, l'instaurazione dell'esecuzione era viziata dalla nullità dell'atto di precetto, profilo, anche in questo caso, assorbente ogni ulteriore valutazione nel merito (cfr. doc.19 fascicolo di I grado . Irrilevante, infine, era il fatto di Parte_1
essersi dichiarata proprietaria ex artt. 228 e 229 c.p.c.. in quanto il passaggio in questione, lungi dall'assumere il valore di una confessione, si pone palesemente quale mera ricostruzione degli antecedenti processuali.
15. Opinione della Corte quanto al motivo a fondamento dell'appello. La Corte richiama i propri precedenti (App. Milano, n. 974/2022) in tema di accettazione tacita, evidenziando che la disposizione di cui all'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha puntualizzato che gli atti in questione devono integrare gli estremi di atti gestori incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non in relazione alla qualità di erede (cfr. Cass. n. 23737/2020; Cass. n. 19833/2019;
Cass. n. 4843/2019; Cass. n. 10796/2009) e che tali atti debbono essere analizzati in relazione al complessivo comportamento dei presunti eredi (cfr. Cass. civ., n.
1438/2020).
16. Nel caso in esame, in atti vi sono: la presentazione, da parte degli eredi di Per_1
della dichiarazione di successione – valida ai fini fiscali - e della voltura
[...]
catastale del bene ( doc. n. 12); il subentro degli eredi del de cuius nel contratto di locazione stipulato con la società ZA International s.r.l. ( doc. n. 13); l'incasso da parte degli eredi di del canone di locazione corrisposto dal Persona_1
pagina 9 di 13 conduttore (doc. n. 14). Ebbene, tali volture integrano, per pacifica giurisprudenza, atti di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. ( cfr. anche App.
Milano, n. 2100/2024) come da Cass. civ., n. 7075/1999, da Cass. civ. n.
6574/2005; Cass. civ., n. 10796/2009 che hanno enunciato il principio secondo cui:
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
pertanto
l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare
l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”. Da ultimo, Cass. civ. n. 27769/24 ha ulteriormente precisato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato”.
17. Nel caso in esame gli atti sopra indicati (cfr. punto n. 16) sono rivelatori, senza dubbio, dell'avvenuta accettazione dell'eredità. Infatti la denuncia di successione con richiesta di voltura presentata dal Notaio ( doc 12) è stata sì richiesta dalla sola ma anche a favore della figlia , indicata quale coerede ai fini della Per_2 CP_1
voltura catastale degli immobili caduti in successione. Si configura quindi una pagina 10 di 13 negotiorum gestio da parte della madre alla quale è seguita la ratifica Per_2
dell'interessata per il subentro nel contratto di locazione ( doc Controparte_1
13), atto con cui è coerente altresì la ricevuta per accettazione dei canoni da parte della madre della tutti atti non scalfiti da altri di segno opposto. Si tratta, CP_1
con ogni evidenza di una negotiorum gestio ratificata che si inscrive perfettamente nel contesto documentale complessivo, che comporta accettazione tacita di eredità in capo alla appellata.
18. Infine, non può trascurarsi che l'odierna appellata, nella comparsa di costituzione nella procedura esecutiva n. 61/2024 innanzi al Tribunale di Lodi, a pag. 2 si qualificava proprietaria degli immobili (doc. n. 19). Tale dichiarazione, se non è da considerare in termini di confessione, vale certamente quale ammissione, soprattutto laddove, come nel caso di specie, la era costituita in proprio ai sensi e per gli CP_1
effetti di cui all'art. 86 c.p.c..
19. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della decisione di prime cure, deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità del padre , deceduto Controparte_1 Persona_1
a Rimini in data 1.8.2020, ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in
OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione:
Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3. Deve essere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della presente sentenza.
20. L'esito del gravame comporta la condanna di alla rifusione, in Controparte_1
favore di delle spese processuali del primo e del secondo grado, Parte_1
avuto riguardo ai parametri medi relativi al valore della controversia come dichiarato e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi né davanti al Tribunale, trattandosi di ricorso ex art. 281 decies c.p.c., né in appello. pagina 11 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 174/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinga, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza n. 816/2024 emessa Tribunale di Lodi, accerta e dichiara
l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta Controparte_1
dell'eredità del padre deceduto a Rimini in data 1.8.2020, Persona_1
ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3;
II. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della presente sentenza;
III. condanna a rimborsare, in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi €
5.810,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 6.946,00 - oltre, in entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Milano, 8.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 12 di 13
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 174/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO VI, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N. 2 28100
NOVARA presso il difensore appellante contro
(C.F. ), in proprio ed elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in VIA CERVA 20122 MILANO presso il suo studio pagina 1 di 13 appellata avente ad oggetto: successioni
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
816/24 emessa dal Tribunale di Lodi giudice dott. Matteo Aranci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1738/24 pubblicata in data 11.12.24 notificata in data 19.12.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità del padre , deceduto a Rimini in data Controparte_1 Persona_1
01.08.2020, ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub
701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3; b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da avverso la sentenza n.816/2024, emessa dal Tribunale Parte_1
Civile di Lodi a definizione della causa con RG.1738/2024, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui all'impugnata Firmato Da:
pagina 2 di 13 Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: Parte_2
sentenza; Nel merito: -accertare e dichiarare l'infondatezza C.F._3
dell'appello promosso da avverso la sentenza n.816/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Lodi a definizione della causa con RG.1738/2024, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui all'impugnata sentenza. Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 816/2024 emessa in data 11.12.2024, ha definito la causa introdotta da con ricorso ex art. 281-decies Parte_1
c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento dello stato di erede dell'avv. CP_1
in forza dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., eredità
[...]
dismessa da , residente a [...]e deceduto in data 1.8.2020, in Persona_1
favore della figlia, . L'accertamento si era reso necessario in Controparte_1
quanto, avendo sottoposto a pignoramento la quota di 1/3 di due unità Pt_1
immobiliari site nel Comune di OL ED (MI) rubricate al Catasto
Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3, nel giudizio esecutivo si era verificata l'assenza della necessaria continuità nelle trascrizioni. I predetti immobili risultavano infatti parte del compendio immobiliare caduto in successione.
2. deduceva l'accettazione dell'eredità ex art. 476 c.c. dai seguenti atti: 1) la Pt_1
dichiarazione di successione e la voltura catastale – chieste da Persona_2
madre della convenuta – al fine di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius ai suoi eredi (moglie e le due figlie, tra cui;
2) la riscossione dei Controparte_1
canoni di locazione rivenienti dal contatto di locazione ab origine stipulato da con riguardo a uno di tali immobili, in cui sarebbero subentrate, Persona_1
quali locatori, le eredi;
3) le opposizioni spiegate nei procedimenti esecutivi dinanzi pagina 3 di 13 al Tribunale di Milano e al Tribunale di Lodi in cui controparte si sarebbe costituita, così manifestando inequivocabilmente la volontà di accettare l'eredità paterna.
3. Il giudice di prime cure premetteva che, per aversi accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., il chiamato deve essere consapevole dell'esistenza di una delazione in suo favore e deve realizzare un atto che soltanto un erede avrebbe diritto di compiere e dal quale si possa inequivocabilmente evincere la sua volontà di accettare.
4. Orbene, nel caso in esame, il primo atto richiamato dalla parte ricorrente come potenzialmente idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità era la denuncia di successione e di voltura catastale. A tale riguardo, come rilevato dalla
Suprema Corte, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale, quale la denuncia di successione o quale la voltura catastale, esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato. Nel caso di specie, la dichiarazione e la voltura, perfezionatesi con unico atto, erano state presentate da un notaio nell'interesse della sola Non Persona_2
risultava documentata alcuna procura o ratifica, in funzione di tale atto, da parte di
Neppure la trascrizione nei registri integrava, poi, la fattispecie Controparte_1
idonea a rivelare l'intervenuta accettazione dell'eredità (cfr. Cass. civ., n. 4843/19;
Cass. civ. n. 5135/87).
5. Altro atto richiamato da come potenzialmente integrante un'accettazione Pt_1
tacita era costituito dal subentro della resistente nel rapporto locatizio intercorrente con la ZA International s.r.l. e nel percepimento dei relativi canoni. Tuttavia, dai documenti in atti si evinceva che i canoni erano sempre stati versati a mani di che rilasciava ricevute dalla generica indicazione “per eredi . Si Per_2 CP_1
tratta di scritture unilaterali di ed è contestato che alcuna parte dei canoni sia Per_2
pervenuta all'odierna convenuta. Anche in questo caso non è in atti alcuna procura pagina 4 di 13 per conto della convenuta, né è dimostrato che la stessa avesse ratificato la gestione della madre. In ogni caso, il giudice sottolineava che, ex se, la percezione di canoni di locazione non integra necessariamente l'accettazione dell'eredità. Quanto al doc.
14, da cui risulterebbe, da documentazione acquisita presso l'Agenzia delle Entrate, una “cessione” del contratto di locazione anche in favore dell'odierna convenuta, nulla era desumibile se non il dettaglio – che rivela un evidente automatismo – per cui il subentro sarebbe stato registrato il giorno del decesso del de cuius. Nessuna manifestazione di volontà si desumeva, quindi, quanto alla sorte del contratto di locazione concluso dal padre, tanto più che il contratto di locazione non si estingue ex se alla morte dell'unico locatore.
6. Infine, neppure le opposizioni spiegate dalla resistente avverso i procedimenti esecutivi instaurati da potevano essere considerate quale inequivoca Pt_1
manifestazione di volontà di accettazione dell'eredità. Infatti, aveva Pt_1
proceduto nei confronti di per il proprio credito nei confronti di Controparte_1
quest'ultima, come derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Tutte queste procedure, quindi, non avevano ad oggetto alcuna posizione giuridica soggettiva riferita al de cuius; sorgevano, invece, dall'inadempimento al comando giudiziale ascritto personalmente a e dalle conseguenti iniziative esecutive. CP_1
Le comparse prodotte non contengono alcuna dichiarazione o presa di posizione che presupponga la volontà di accettazione, limitandosi a contestazioni di natura formale;
nessuna inequivoca affermazione di è desumibile Controparte_1
quanto alla proprietà di tali beni immobili per successione dal padre. Infine, sottolineava il giudice di prime cure: “non può poi desumersi che, per il sol fatto di essersi costituita in quei procedimenti, abbia accettato l'eredità Controparte_1
paterna: se ciò è vero per i processi che già riguardavano il de cuius o per quelli che concernono la successione dallo stesso (p.e., domanda di divisione ereditaria, di riduzione, di impugnazione di testamento da parte del chiamato), ciò non può pagina 5 di 13 affermarsi per procedure esecutive originate da debiti personali del successibile nei confronti di un proprio creditore. D'altro canto, come osservato dal Supremo
Collegio (Cass. 11389/24), è necessario, per desumersi la volontà di accettazione, che il chiamato compia un atto “che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede” (così la pronuncia citata). Anche la giurisprudenza di merito (Trib.
Milano, IV sez. civ., 7140/23) ha specificato che “'l'accettazione tacita dell'eredità postula […] che al compimento di esso non sia legittimato nessuno se non chi abbia la qualità di erede”. In questo caso, come già detto, si è costituita in CP_1
procedimenti che la riguardavano come debitrice personale di , atti che ella Pt_1
ben avrebbe potuto compiere a prescindere dal fatto di rivestire (o meno) la qualità di erede. Il ricorso, quindi, dev'essere respinto”.
7. L'esito del primo grado giustificava, ad avviso del Tribunale, la condanna dell alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente. Pt_1
8. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello l' chiedendo Pt_1
accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità del padre , deceduto a Rimini in data Controparte_1 Persona_1
01.08.2020, ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3; di conseguenza, ha chiesto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità.
9. Parte appellata ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 3.6.2025, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c. all'udienza dell'8.7.25 con termine per memorie conclusive al 30.6.25. pagina 6 di 13 Motivi della decisione
11. Con l'unico motivo a supporto del gravame, l assume che vi è prova Pt_1
documentale che abbia posto in essere atti non altrimenti Controparte_1
giustificabili se non in relazione alla sua qualità di erede. Erroneamente, quindi, il giudice di prime cure ha escluso i presupposti dell'accettazione tacita che è, invece, implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione di beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. Invero, la non avrebbe avuto alcuna CP_1
ragione di opporsi una prima volta alla pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione dall avanti al Tribunale di Milano (incompetente per territorio), Pt_1
in quanto relativi alla quota caduta in successione, se la debitrice non fosse stata erede (cfr. doc. 18). Ad avviso dell'appellante, “sono, infatti, legittimati a proporre opposizione all'esecuzione solo coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. E' pertanto legittimato all'opposizione il debitore esecutato, per cui se l'esecuzione è su un immobile mai acquisito dal debitore e che lo stesso non intende acquisire, questi non è legittimato all'opposizione. Dunque, l'opposizione all'esecuzione promossa dalla avanti CP_1
Tribunale di Milano integra senza dubbio un atto che non avrebbe avuto diritto di compiere se non in relazione alla propria qualità di erede. La inoltre, ha CP_1
reiterato la propria opposizione alla pignorabilità della quota di 1/3 dei beni di
OL ED caduti in successione anche avanti al Tribunale di Lodi
(competente per territorio) con due atti denominati comparsa di costituzione (cfr. doc. 19) e nota autorizzata (cfr. doc. 20) con cui ha espressamente precisato di voler contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art.
615 c.p.c.” ( cfr. pagg. 7 – 8 dell'atto di citazione in appello). Inoltre, nonostante la nel proprio scritto difensivo abbia sostenuto di aver agito per ragioni CP_1
pagina 7 di 13 “personali”, estranee alla qualità di erede, non doveva trascurarsi che la quota del bene oggetto di esecuzione faceva parte del compendio ereditario e l'opposizione fondata sulla titolarità presuppone necessariamente l'avvenuta accettazione.
12. Vi era, poi, da considerare che l'accettazione si evince anche dalla (ritenuta) confessione presente agli atti. Infatti, nella comparsa di costituzione depositata dalla avanti al Tribunale di Lodi (cfr. doc. 19), la stessa aveva scritto nella CP_1
premessa: “che ciononostante, con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 05.03.24 ha sottoposto a pignoramento i seguenti immobili di Parte_1
proprietà dell'Avv. Comune di OL ED Foglio 5, Controparte_1
part. 162, sub 701 nat A4………..”. Tale dichiarazione, ad avviso dell'impugnante,
è inscrivibile nell'alveo della confessione giudiziale spontanea ex artt. 228 e 229
c.p.c. e a tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea ex artt. 228 e 229 c.p.c. (Cass. II Sez. civile
04.08.23 n. 23809).
13. Infine, vi erano da considerare anche: la dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale (Cfr. doc. 12), l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate di avvenuta cessione in data 01.08.2020 del contratto di locazione con la ZA
International s.r.l. a favore degli eredi , e Controparte_1 Controparte_2 Per_2
(Cfr. doc. 14) e la ricevuta rilasciata alla ZA International S.r.l. da
[...] Per_2
, da cui si evince che la stessa incassava i canoni locatizi “per eredi
[...] CP_1
(cfr. doc. 15)
14. La evidenzia che le opposizioni all'esecuzione dispiegate concernono CP_1
procedimenti esecutivi che vedono l'odierna appellata come debitrice personale di
La legittimazione attiva alle predette azioni, pertanto, non deriva Parte_1
dalla successione di ma esclusivamente da rapporti personali Persona_1
dell'avv. con l'odierno appellante. Si tratta, pertanto, di atti che la CP_1 CP_1
pagina 8 di 13 avrebbe potuto compiere a prescindere dalla propria qualità di erede o di mera chiamata all'eredità. In ogni caso, avanti il Tribunale di Milano, era stata formulata
(ed accolta) l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione adito
(cfr. doc.18 fascicolo di I grado . Inoltre, avanti il Tribunale di Parte_1
Lodi, l'instaurazione dell'esecuzione era viziata dalla nullità dell'atto di precetto, profilo, anche in questo caso, assorbente ogni ulteriore valutazione nel merito (cfr. doc.19 fascicolo di I grado . Irrilevante, infine, era il fatto di Parte_1
essersi dichiarata proprietaria ex artt. 228 e 229 c.p.c.. in quanto il passaggio in questione, lungi dall'assumere il valore di una confessione, si pone palesemente quale mera ricostruzione degli antecedenti processuali.
15. Opinione della Corte quanto al motivo a fondamento dell'appello. La Corte richiama i propri precedenti (App. Milano, n. 974/2022) in tema di accettazione tacita, evidenziando che la disposizione di cui all'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha puntualizzato che gli atti in questione devono integrare gli estremi di atti gestori incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non in relazione alla qualità di erede (cfr. Cass. n. 23737/2020; Cass. n. 19833/2019;
Cass. n. 4843/2019; Cass. n. 10796/2009) e che tali atti debbono essere analizzati in relazione al complessivo comportamento dei presunti eredi (cfr. Cass. civ., n.
1438/2020).
16. Nel caso in esame, in atti vi sono: la presentazione, da parte degli eredi di Per_1
della dichiarazione di successione – valida ai fini fiscali - e della voltura
[...]
catastale del bene ( doc. n. 12); il subentro degli eredi del de cuius nel contratto di locazione stipulato con la società ZA International s.r.l. ( doc. n. 13); l'incasso da parte degli eredi di del canone di locazione corrisposto dal Persona_1
pagina 9 di 13 conduttore (doc. n. 14). Ebbene, tali volture integrano, per pacifica giurisprudenza, atti di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. ( cfr. anche App.
Milano, n. 2100/2024) come da Cass. civ., n. 7075/1999, da Cass. civ. n.
6574/2005; Cass. civ., n. 10796/2009 che hanno enunciato il principio secondo cui:
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
pertanto
l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare
l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”. Da ultimo, Cass. civ. n. 27769/24 ha ulteriormente precisato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato”.
17. Nel caso in esame gli atti sopra indicati (cfr. punto n. 16) sono rivelatori, senza dubbio, dell'avvenuta accettazione dell'eredità. Infatti la denuncia di successione con richiesta di voltura presentata dal Notaio ( doc 12) è stata sì richiesta dalla sola ma anche a favore della figlia , indicata quale coerede ai fini della Per_2 CP_1
voltura catastale degli immobili caduti in successione. Si configura quindi una pagina 10 di 13 negotiorum gestio da parte della madre alla quale è seguita la ratifica Per_2
dell'interessata per il subentro nel contratto di locazione ( doc Controparte_1
13), atto con cui è coerente altresì la ricevuta per accettazione dei canoni da parte della madre della tutti atti non scalfiti da altri di segno opposto. Si tratta, CP_1
con ogni evidenza di una negotiorum gestio ratificata che si inscrive perfettamente nel contesto documentale complessivo, che comporta accettazione tacita di eredità in capo alla appellata.
18. Infine, non può trascurarsi che l'odierna appellata, nella comparsa di costituzione nella procedura esecutiva n. 61/2024 innanzi al Tribunale di Lodi, a pag. 2 si qualificava proprietaria degli immobili (doc. n. 19). Tale dichiarazione, se non è da considerare in termini di confessione, vale certamente quale ammissione, soprattutto laddove, come nel caso di specie, la era costituita in proprio ai sensi e per gli CP_1
effetti di cui all'art. 86 c.p.c..
19. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della decisione di prime cure, deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità del padre , deceduto Controparte_1 Persona_1
a Rimini in data 1.8.2020, ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in
OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione:
Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3. Deve essere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della presente sentenza.
20. L'esito del gravame comporta la condanna di alla rifusione, in Controparte_1
favore di delle spese processuali del primo e del secondo grado, Parte_1
avuto riguardo ai parametri medi relativi al valore della controversia come dichiarato e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi né davanti al Tribunale, trattandosi di ricorso ex art. 281 decies c.p.c., né in appello. pagina 11 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 174/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinga, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza n. 816/2024 emessa Tribunale di Lodi, accerta e dichiara
l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta Controparte_1
dell'eredità del padre deceduto a Rimini in data 1.8.2020, Persona_1
ricomprendente la quota di 1/3 degli immobili siti in OL ED, contraddistinti al Catasto Fabbricati con la seguente descrizione: Foglio 5, part. 162, sub 701, natura A4, consistenza 3,5 vani e Foglio 5, part. 162, sub 702, natura C3;
II. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della presente sentenza;
III. condanna a rimborsare, in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi €
5.810,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 6.946,00 - oltre, in entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Milano, 8.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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