Ordinanza cautelare 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10282 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08908/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8908 del 2023, proposto da
IC TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto Allo Studio e Alla Conoscenza, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA FU, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota di esclusione ricevuta dalla ricorrente in data 22.03.2023, consultabile all’interno della propria area personale, nel sito istituzionale di Disco Lazio;
- della “Graduatoria Contributi Alloggi a.a. 2022/2023” pubblicata sempre in data 22.03.2023, dalla quale emerge che la ricorrente è stata esclusa;
di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto Allo Studio e Alla Conoscenza e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 29.11.2022 Disco Lazio ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il Bando “Contributi alloggio 2022/2023” avente ad oggetto il « Programma di interventi per l’erogazione di “buoni abitativi” a sostegno delle spese per l’alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), con sede legale nella Regione Lazio, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale ».
Per la presentazione della domanda di partecipazione era prevista esclusivamente la modalità telematica mediante la compilazione di un modulo online presente nell’area riservata dello studente, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente regionale, entro il termine di presentazione fissato al 19.01.2023. Veniva, inoltre, inserito un termine successivo (il 31.01.2023) per le eventuali integrazione e/o rettifiche, mediante la c.d. procedura di sblocco.
Il Bando prevedeva la necessaria e tempestiva allegazione, a pena di esclusione, della copia della ricevuta della registrazione del contratto di locazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, dell’eventuale proroga registrata presso l’Agenzia delle Entrate e dell’eventuale subentro registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della Legge n. 431/1998 “ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ” e successive modifiche ed integrazioni.
L’odierna ricorrente – premesso di aver utilmente partecipato anche l’anno precedente all’analoga procedura concorsuale per l’erogazione del beneficio abitativo - ha tempestivamente presentato la domanda di partecipazione in data 17.12.2022. Al momento della domanda ha prodotto la ricevuta di registrazione della proroga del contratto di locazione ma non anche la copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione, senza neanche compiere alcuna ulteriore modifica/integrazione mediante la c.d. procedura di sblocco nei termini previsti dal Bando in relazione alla “Seconda Fase”, segnatamente entro il 31.01.2023.
In data 22.03.2023 è stata pubblicata la graduatoria e l’odierna ricorrente è stata esclusa dalla procedura sulla base della seguente motivazione: « M5 - “RICEVUTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO NON ALLEGATA” poiché manca la ricevuta di registrazione del contratto di locazione a cui la proroga fa riferimento e, pertanto, si è proceduto all’esclusione ».
La ricorrente ha esposto, in fatto, di aver aperto il ticket n. 181581 in data 22.03.2022, al fine di conoscere le ragioni dell’esclusione dal bando. Nelle varie comunicazioni succedutesi, l’Ente regionale assumeva che l’allegazione del contratto di locazione era prevista dall’art. 5 del bando a pena di esclusione e non era possibile integrare successivamente tale documentazione. Inoltre, a sostegno del diniego precisava che l’allegazione della sola ricevuta di registrazione della proroga “ non è sufficiente ad attestare l’esistenza di un contratto di locazione a lei riconducibile perché è priva delle seguenti informazioni:
- codice fiscale del locatore;
- codice fiscale del conduttore (locatario) che dovrebbe coincidere con il suo;
- durata della locazione;
- valore del canone di locazione;
- ubicazione dell’immobile;
- numero di registrazione del contratto necessario a verificare che la proroga sia ad esso riconducibile. ”
L’Amministrazione concludeva, pertanto, affermando l’impossibilità di verificare “ i dati della locazione e di determinarne il valore del contributo alloggi ”.
2.- Avverso l’anzidetta esclusione l’interessata ha proposto ricorso, notificato in data 22.05.2023 e ritualmente depositato, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità dei presupposti di fatto e di diritto. Insussistenza del presupposto giustificativo. I.1. Illegittimità della causa di esclusione dell’art. 5, punto 1, e art. 7 punto 1.12. e 1.14. del bando. I.2. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, di giusto e corretto procedimento, di non aggravamento del procedimento, di collaborazione e buona fede di cui agli artt. 97 della Cost. e 1 della legge 241/90 ”, in quanto l’Ente ha ritenuto dirimente la mancata allegazione da parte della ricorrente di un documento di cui, invero, era già in possesso, essendo stato trasmesso nell’ambito del medesimo “Bando Contributi Alloggio” indetto per il precedente anno, la cui domanda era assolutamente identica nel contenuto a quella dell’anno in corso. Ciò è comprovato dal fatto che i dati concernenti l’originario contratto di locazione non sono stati inseriti dalla partecipante in sede di compilazione della domanda, come erroneamente assunto dalla Disco Lazio, essendo stati già automaticamente inseriti dal sistema informatico nel modulo online che doveva essere compilato per la partecipazione al concorso, poiché informazioni già rientranti nella disponibilità dell’Ente. L’istante, infatti, nella compilazione della domanda si è limitata ad inserire i dati mancanti relativi solo alla proroga del ridetto contratto di locazione;
II. “ Violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90. Violazione del dovere di soccorso istruttorio. II.1. Violazione del principio di derivazione unionale di divieto di eccessivo formalismo. Difetto di pubblico interesse. Sviamento. II.2. Violazione dei principi di buona fede e di collaborazione di cui all’art. 1 della l. n. 241/90 ”, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto, in ogni caso, attivare il soccorso istruttorio, anche considerato che le condizioni contrattuali necessarie per ottenere il beneficio abitativo (vale a dire un contratto di locazione della durata di almeno sei mesi, immobile ubicato nel Comune ove è sita l’Università, intestazione al richiedente) sono tutte di conoscenza dell’Amministrazione, avendo l’istante ritualmente allegato la ricevuta di registrazione del contratto di proroga ed essendo già in archivio le informazioni afferenti all’originario contratto di locazione;
III. “ Contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento. Perplessità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione del principio europeo di tutela del legittimo affidamento, del principio di collaborazione e buona fede. IV. In via subordinata violazione ed errata applicazione del bando di gara nella parte relativa al contenuto e alla modalità di compilazione del modulo. Domanda di presentazione fuorviante ed ingannevole ”, poiché il modulo online presente nella pagina personale della richiedente risultava essere già compilato automaticamente estrapolando i dati concernenti il contratto di locazione dal sistema informatico, inducendo in tal modo la richiedente a ritenere che il relativo documento contenente tali dati fosse già in possesso dell’Amministrazione. Inoltre, al termine della presentazione della domanda il sistema restituiva il messaggio “Domanda completa e trasmessa”, dicitura che ha ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento circa la completezza degli adempimenti procedurali, senza dunque necessità di ulteriori integrazioni.
3.- In data 18.06.2023 si è costituito in resistenza Disco Lazio - Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza e, contestualmente, si è costituito il Ministero dell’Università e della Ricerca, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.
4.- Con ordinanza cautelare n. 3486 del 5.7.2023 questo TAR ha accolto la domanda cautelare “ ai fini di assicurare alla ricorrente la prosecuzione del predetto percorso e di consentire all’Amministrazione il riesame della posizione relativa alla ricorrente ”.
5.- In data 1.10.2024 l’Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio la Determinazione Direttoriale n. 2786 del 17.10.2023 con la quale la ricorrente è stata ammessa ai benefici (per un importo complessivo di €2.500,00) al dichiarato fine di dare esecuzione all’anzidetta ordinanza cautelare, “ senza acquiescenza rispetto alla situazione sostanziale dedotta nel ricorso e salvi restando gli esiti del merito e l’eventuale recupero delle somme in caso di soccombenza della ricorrente ”.
In data 24.10.2024 l’Ente Disco Lazio ha, altresì, depositato memoria difensiva al fine di ribadire che l’anzidetto provvedimento di riammissione della ricorrente “ costituisce doverosa esecuzione del dictum in sede cautelare, senza che ciò costituisca acquiescenza alle ragioni di illegittimità di cui al ricorso introduttivo ”.
6.- Con ordinanza istruttoria n. 23673 del 30.12.2024 il Collegio, “ considerato l’orientamento giurisprudenziale restrittivo in materia di integrità del contraddittorio, anche in caso di eventuale infondatezza del gravame, [ha] ritenuto necessario acquisire chiarimenti in merito all’esistenza di controinteressati effettivi al momento della proposizione del ricorso e/o di eventuali controinteressati successivi ”.
In data 14.01.2025 la difesa erariale ha versato in atti la nota n. 410 del 13.01.2025 di Disco Lazio, con la quale si precisa che “ non risultano esserci controinteressati che potrebbero ricevere uno svantaggio dal provvedimento finale di graduatoria del bando Contributi Alloggio a.a. 2022/2023 ”.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
7.- Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’eccezione va condivisa.
Il Ministero evocato, infatti, non avendo emanato gli atti della procedura concorsuale e non avendo in alcun modo partecipato alla loro adozione, deve ritenersi del tutto estraneo alla lite e va, pertanto, estromesso dal giudizio.
8.- Tanto premesso, il ricorso va accolto per l’assorbente fondatezza del secondo motivo di gravame con cui si lamenta l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.
8.1- In proposito occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo TAR (cfr., di recente, la sentenza n. 13005/2024 di questa Sezione), secondo cui “ tale istituto non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure ” (Cons. Stato, sez. V, 2.1.2024, n. 28); ed ancora, nella medesima ottica, si è precisato che “ nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ” (Cons. Stato Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932; n. 4931; Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9).
Acclarato, per un verso, che il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, la giurisprudenza ha nondimeno individuato delle possibili “aperture” per l’applicazione di tale istituto anche per le c.d. “istanze erronee”, ma soltanto allorché l’errore commesso sia “ palesemente riconoscibile ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 28/2024 cit.), tenuto conto, del resto, che l’azione amministrativa deve essere informata anche ai principi di buona fede e correttezza.
A questo riguardo, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo l’operato di una commissione di concorso che ha deciso di non valutare il diploma di laurea, presentato da un candidato in allegato alla domanda di partecipazione, sul presupposto che egli avesse omesso di specificare anche il voto di laurea, come invece richiesto dalle disposizioni del bando ai fini dell’attribuzione del punteggio. In tal caso, è stata affermata la doverosa attivazione del soccorso istruttorio in quanto l’omessa indicazione del voto è stata qualificata come un mero errore formale chiaramente riconoscibile e facilmente emendabile con una richiesta di chiarimenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
Ritiene il Collegio che anche nel caso di specie sia ravvisabile il presupposto per l’applicazione del soccorso istruttorio alla luce delle ragioni di seguito esposte.
8.2- Nella vicenda in scrutinio occorre precisare che, a mente dell’art. 5 del Bando “Contributi alloggio 2022/2023” in oggetto, l’interessato deve tempestivamente allegare alla domanda di partecipazione anche la seguente documentazione, prescritta “ a pena d’esclusione ”, ed in particolare, per quanto qui rileva:
a) copia della ricevuta della registrazione del contratto di locazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
b) l’eventuale proroga registrata presso l’Agenzia delle Entrate;
c) l’eventuale subentro registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della Legge n. 431/1998 “ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ” e successive modifiche ed integrazioni.
L’art. 5 del Bando specifica, inoltre, che “ per essere considerato regolare e idoneo al rimborso, il contratto deve:
1.1. avere la durata di almeno 6 mesi […];
1.2. essere riferito, pena l’esclusione dal contributo, ad un alloggio ubicato nel Comune ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato ovvero, nel solo caso in cui il corso abbia sede nel comune di Roma Capitale […];
1.3. essere intestato al richiedente ovvero risultare come atto di subentro in un contratto intestato ad altri […] ”.
Ora, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura sul presupposto della mancata allegazione della copia della ricevuta della registrazione del contratto di locazione sub a ), pur avendo invece ritualmente trasmesso la proroga registrata di tale contratto di locazione sub b ).
L’Ente regionale, nel corso delle varie comunicazioni succedutesi, ha sostenuto l’insufficienza della sola ricevuta di registrazione della proroga in quanto questa, in tesi, non sarebbe sufficiente ad attestare l’esistenza di un contratto di locazione riferibile al soggetto istante tenuto conto della mancanza, in tale ricevuta, di una pluralità di informazioni riguardanti il codice fiscale del locatore e del conduttore, la durata e il corrispettivo della locazione, l’ubicazione dell’immobile e, infine, il numero di registrazione del contratto necessario a verificare che la proroga sia ad esso riconducibile.
Sul punto, tuttavia, si rende necessario evidenziare che dalla ricevuta di registrazione della proroga –ritualmente trasmessa al momento della domanda – risultano testualmente le seguenti informazioni:
- in data 30.09.2022 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 22093037280338875 - 000001 la comunicazione di proroga di un contratto di locazione fino alla data 01.09.2023, presentata da [...];
- la richiesta “ si riferisce al contratto di locazione registrato presso l'ufficio DPRM1 UT ROMA 1 – TRASTEVERE -anno 2021 serie 3T n. 18928 ”.
Correlativamente, dalla disamina della domanda di partecipazione tempestivamente presentata dalla ricorrente, nella parte relativa agli “estremi del contratto” di locazione, risultano indicate le seguenti informazioni: i) che il codice fiscale del proprietario dell’immobile è “[...]”, ii) che il contratto è stato registrato nel 2021, iii) che la serie e il numero di registrazione del contratto sono “ serie 3T n. 18928” e iv) che la data di inizio della proroga è il 30.09.2022.
Gli elementi da ultimo indicati sono tutti riportati anche nella ricevuta di registrazione della proroga regolarmente inviata dall’istante, di modo che, contrariamente a quanto esposto dall’Amministrazione, questa si riferiva inequivocabilmente al contratto di locazione riconducibile alla ricorrente e i cui estremi erano stati indicati nella rispettiva domanda di partecipazione. Non pare dubitabile, pertanto, che l’omissione meramente formale in cui è incorsa la ricorrente fosse chiaramente riconoscibile e, dunque, agevolmente emendabile con l’attivazione del soccorso istruttorio, anche in omaggio ai generali principi di buona fede e correttezza cui deve essere ispirata l’azione amministrazione, non potendo neanche riscontrarsi nel caso di specie una violazione del principio della par condicio , non ravvisandosi alcun indebito effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Quest’ultimo rilievo è ulteriormente suffragato dalla circostanza che la ricorrente, avendo utilmente partecipato anche l’anno precedente all’analoga procedura concorsuale per l’erogazione del beneficio abitativo, aveva già trasmesso all’Ente regionale la copia dell’anzidetta registrazione dello stesso contratto di locazione del 2021, che l’Amministrazione avrebbe dunque potuto reperire attingendo semplicemente ai propri archivi o, quanto meno, onerando il candidato della relativa (ulteriore) produzione facendo doverosa applicazione – in tal caso - del soccorso istruttorio in ragione delle argomentazioni sinora descritte.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni - tenuto peraltro conto che l’Amministrazione resistente, con nota n. 410 del 13.01.2025 prodotta in giudizio, ha confermato che “ non risultano esserci controinteressati che potrebbero ricevere uno svantaggio dal provvedimento finale di graduatoria del bando Contributi Alloggio a.a. 2022/2023 ” - il ricorso proposto deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
9.- La peculiarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta- bis , definitivamente pronunciando, dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e accoglie il ricorso in epigrafe con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO