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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 307/2024 R.G., promossa da:
, in persona del Sindaco avv. rappresentato Parte_1 Parte_2
e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonella F. Fantini, Emanuele
Laudadio e Marcella Marino, Funzionari Avvocati dell'UOA Avvocatura del Comunale di , in virtù di mandato rilasciato ex art. 83 c.p.c. e di delibera 164 del Pt_1
30.5.2022, nonché delibera n. 63 del 14.3.2024;
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Antonella Cosimelli;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 76/2024 emessa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 16 febbraio 2024.
All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 76/2024 pubblicata in data 16 febbraio 2024 il Tribunale di Lanciano decideva in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso in favore di per la somma di € 11.307,63, oltre agli interessi legali ed alle spese di CP_1
procedimento, a titolo di saldo di fatture indicate e allegate nel ricorso, unitamente all'estratto conto delle somme dovute e alla certificazione notarile attestante la regolare registrazione delle fatture in contabilità e la regolare tenuta della stessa, emesse a titolo di integrazione della retta dovuta dagli ospiti ricoverati presso strutture gestite dalla opposta che il comune opponente si era impegnato a sostenere.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Parte_1
chiedendone la revoca per infondatezza delle richieste di parte opposta e con vittoria di spese e competenze.
1.1 L'opposta rappresentava di aver gestito a decorrere dal 2008 strutture sanitarie per il ricovero e assistenza di ospiti la cui retta in quota parte era prevista a carico del Comune di . Deduceva di aver maturato nei confronti del al netto dei Pt_1 Pt_1
pagamenti ricevuti, un credito complessivo a saldo pari a € 11.307,63, oltre agli interessi legali, producendo a sostengo della sua pretesa un analitico estratto conto sulla posizione creditoria contenente tutte le relative fatture emesse nel corso degli anni ed allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente alla certificazione notarile attestante la regolare registrazione delle fatture nella contabilità dell'appellata, nonché la regolare tenuta della contabilità stessa. In assenza di pagamento, nonostante i vari solleciti inviati al tra i quali anche la missiva via pec del 31.08.17 trasmessa Pt_1
tramite legale, la suddetta somma era stata oggetto di decreto ingiuntivo.
1.2 In sede di opposizione il contestava le avverse pretese Parte_1
eccependo:
pag. 2/15 • la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c. sul rilievo della mancanza dei prescritti requisiti, non essendo specificato quali fossero le fatture non pagate e a che titolo il fosse tenuto al pagamento di Pt_1
prestazioni eseguite in proprio favore, quale soggetto titolare della posizione o perché obbligato in compartecipazione;
• la carenza di legittimazione passiva sul presupposto di fatture inserite in un estratto conto relativo ad altra posizione estranea all'oggetto del giudizio imputabile ad un soggetto terzo, Controparte_2
• la carenza di legittimazione attiva per le fatture emesse da;
Controparte_3
• la mancata indicazione in alcune fatture della determina con impegno di spesa;
• l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito in riferimento alle fatture relative al periodo 2008/2017 e l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base di tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di ogni altro atto conseguente, collegato e connesso, accertando e dichiarando che nulla
è dovuto dagli opponenti alla opposta, con vittoria di spese.
1.3 Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo la infondatezza dell'opposizione, ribadendo la legittimità della pretesa creditoria, in quanto suffragata da documentazione idonea e adeguata, rilevando la piena legittimazione passiva dell'opponente,
l'applicazione nel caso in oggetto della prescrizione decennale in luogo della prescrizione quinquennale invocata dall'opponente e la validità degli atti interruttivi, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese.
1.4 Acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, all'udienza 02.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Lanciano rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente a rimborsare a le spese di lite. CP_1
2.1 Il primo giudice disattendeva l'eccezione di nullità del ricorso sull'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., ritenendo la prospettazione invocata pag. 3/15 dagli opponenti infondata, sul rilievo che l'opposta aveva adeguatamente indicato e documentato le ragioni del credito attraverso il deposito di copia delle fatture come risultanti dall'estratto conto allegato al ricorso, la cui corrispondenza ai libri contabili tra l'altro era certificata da notaio, nonché delle determine del comune opponente con il relativo impegno di spesa;
inoltre, nel ricorso erano state giustificate, quanto alla legittimazione passiva dell'ente comunale, alcune fatture (n. 106/SC del 30.4.12, n.
132/SC del 31.05.12, n. 157/SC del 30.06.2012, 183/SC del 31.07.12) risultate emesse da , avendo documentato che detta società aveva dapprima variato Controparte_3
la propria denominazione sociale in che poi era stata incorporata nella società CP_4
allegando all'uopo tutti gli atti pubblici attestanti le variazioni menzionate e CP_1
provando dunque la regolarità dei vari passaggi e la titolarità del credito. Riteneva in sostanza che il ricorso era corredato da tutti i prescritti requisiti di forma e di sostanza e idoneo a consentire all'opponente di comprendere le ragioni del credito azionato ed il suo esatto ammontare.
2.2 Per quanto atteneva la contestazione in ordine alla legittimazione passiva, il primo giudice rilevava l'assenza di fatture intestate ad un soggetto diverso ed estraneo alla procedura, nella specie il osservando inoltre che la ricorrente aveva Controparte_2
allegato gli atti pubblici attestanti la titolarità del credito azionato nei confronti del
. Parte_1
2.3 In merito all'eccezione di prescrizione, il primo giudice asseriva che il termine di prescrizione applicabile al rapporto oggetto di lite era individuabile in quello ordinario decennale e non già, come invocato dall'opponente, nel più breve termine quinquennale sul presupposto che, come chiarito in vari precedenti di legittimità (Cass. n. 17197 del
09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del 03/11/2016), “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non derivata"; pertanto, sulla base di tale principio, ne rilevava la conseguenza che “la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria la determinazione del credito, derivante dagli assistiti in
pag. 4/15 relazione ai quali viene effettuata la prestazione e dalla durata della medesima, cui segue una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito”.
In ogni caso, rilevava la presenza di idonei e validi atti interruttivi della prescrizione, quali le missive allegate dalla opposta nonché i pagamenti parziali eseguiti dall'ente su gran parte delle fatture e non disconosciuti dal comune opponente.
L'opposizione veniva pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello il , rilevando Parte_1
l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1 Violazione e errata applicazione degli artt. 125 e 638 co. 1 c.p.c.
Con il primo motivo l'ente appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice rigetta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c., carenza che avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità del ricorso o in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo stesso. In particolare, secondo l'appellante, diversamente da quanto statuito, il ricorso per decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato richiesto per il pagamento di un credito in assenza della specifica indicazione della causa petendi che ne giustificasse la richiesta, nel senso che non era dato comprendere quali fossero le fatture che si assumevano non pagate, se le stesse dovevano essere ricavate dall'allegato estratto conto, se lo stesso estratto conto facesse riferimento a prestazioni dovute dal per prestazioni rese in Parte_1
suo favore o per prestazioni rispetto alle quali il era tenuto in virtù di Pt_1
compartecipazione.
Inoltre, in diverse fatture mancherebbe l'indicazione della determina di impegno, omissione che renderebbe le fatture non opponibili al per mancanza del Pt_1
necessario atto presupposto.
E ancora, tre fatture la 149/EL, la 150/EL e la 151/EL emesse tutte in data 10.4.2015 erano state oggetto di tre note di credito il 10.3.2016 (230/EL 231/EL 232 EL) salvo poi essere nuovamente emesse nella stessa data e per le stesse causali senza addurre alcuna giustificazione circa la nuova emissione per quelle causali;
infine le fatture 106/SC del
30.4.2012, 132/SC del 31.5.2012, 157/SC del 30.6.2012 e 183/SC del 31.7.2012 erano pag. 5/15 state consegnate brevi manu al ma non risulta prodotta la prova della presunta Pt_1
consegna.
3.2 Travisamento della prova – violazione art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo parte appellante ribadisce nella sostanza le stesse doglianze indicate nel primo motivo, rilevando come le carenze e, in generale, l'incertezza sulle ragioni del credito vantato dall'opposta, le quali avrebbero dovuto essere oggetto di declaratoria di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, non sono state colmate neppure nella successiva fase del giudizio di merito, istruito attraverso le medesime produzioni tanto da dover ritenere insufficienti e inadeguate a provare il credito.
3.3 Violazione dell'art. 2948 c.c. – eccezione di prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo l'appellante censura la motivazione nella parte in cui il primo giudice erroneamente ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la prescrizione decennale, laddove proprio per la natura dell'obbligazione che era da ritenere periodica in via originaria, trattandosi di una compartecipazione a rette che da pagarsi su base mensile, troverebbe applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. n. 4 secondo cui “'si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, rilevato che nelle stesse fatture si fa riferimento ai mesi per i quali si chiede l'integrazione della retta.
3.4 Violazione dell'art. 2943 c.c., 115 e 116 c.p.c. – inidoneità della pec del 31.8.2017 ad interrompere il decorso della prescrizione.
Infine si contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice accerta e riconosce valenza interruttiva alle missive allegate dalla opposta, nonché i pagamenti parziali che risultano effettuati su gran parte delle fatture allegate dalla pagamenti non CP_1
disconosciuti dal Secondo l'appellante la pec del 31.8.2017 non sarebbe Pt_1
idonea a interrompere la prescrizione per mancanza dei requisiti minimi richiesti ai fini della validità dell'atto interruttivo della prescrizione.
3.5 Si costituiva in grado di appello resistendo alle avverse difese e CP_1
chiedendo in via principale il rigetto dell'appello con vittoria di spese e in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e di revoca del decreto ingiuntivo, di accogliere le domande svolte dalla appellata con la comparsa di risposta pag. 6/15 depositata in primo grado, con il rigetto delle domande e eccezioni svolte dall'appellante e la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 11.307,63, oltre interessi moratori dalle date di scadenza delle singole fatture al saldo con vittoria di spese e con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1 Il primo motivo di gravame ripropone l'eccezione di primo grado relativa alla violazione dell'art. 125 c.p.c. richiamato dall'art. 638 c.p.c., per non avere controparte nel ricorso monitorio individuato la causa petendi, mancando quindi agli atti la determinazione degli elementi e presupposti necessari della domanda.
Il motivo è privo di fondamento.
Dovendo distinguere gli elementi necessari e sufficienti per la fase monitoria, rispetto a quelli necessari a fornire la prova della propria domanda nella fase di merito introdotto a seguito dell'opposizione, questa Corte ritiene che la con la proposizione del CP_1
ricorso monitorio aveva dato tutti gli elementi per poter rendere controparte edotta sia del petitum che della causa petendi della sua pretesa.
Risultano infatti depositati con richiesta di decreto ingiuntivo l'estratto conto delle somme a debito con il , esclusi i pagamenti effettuati, e le fatture Parte_1
richiamate nell'estratto conto, oltre alla certificazione notarile attestante la regolare registrazione in contabilità delle fatture indicate nell'estratto conto.
Nella descrizione delle fatture risulta compiutamente indicata la ragione per le quali erano state emesse, quindi il rapporto esistente con il per Parte_1
prestazioni relative a residenze per anziani, potendo quindi chiaramente evincersi da tale documentazione sia il credito per il quale si procedeva che la causa petendi, secondo quanto necessario per la fase monitoria.
4.2 Quanto alla fase di merito, parte appellante contesta il travisamento della prova da parte del primo giudice quindi sostanzialmente la mancanza di prova in ordine al credito ingiunto.
In via preliminare, occorre osservare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un autonomo giudizio di merito nel quale si deve accertare la fondatezza pag. 7/15 della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92), restando a carico dell'opposto stesso l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si determina l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, quale il pagamento (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 77/69). Ne deriva che le eventuali lacune e i vizi del procedimento monitorio non assumono rilevanza autonoma in quanto vengono trasfusi nel successivo giudizio di merito in cui sono oggetto di apposita e separata valutazione e definiti con la pronuncia della sentenza di merito.
Fatta tale premessa, a supporto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento del credito vantato nei confronti del appellante, parte appellata ha Pt_1
prodotto una documentazione che oltre ad essere idonea all'emissione del decreto ingiuntivo appare anche sufficiente a provare il diritto anche nella successiva fase di merito.
4.2.1 In particolare oltre alla documentazione già sopra ricordata in ordine alla trattazione del primo motivo di appello, la a giustificazione delle fatture CP_1
intestate alla (n. 106/SC del 30.4.12, n. 132/SC del 31.05.12, n. Controparte_5
157/SC del 30.06.2012, 183/SC del 31.07.12), ha documentato che la predetta società aveva dapprima variato la propria denominazione sociale in Controparte_5 CP_4
e che quest'ultima successivamente era stata incorporata nella società
[...] CP_1
attuale titolare della posizione creditoria, in tal modo certificando la regolarità e continuità dei vari passaggi societari e, dunque, la legittimazione ad agire della appellata.
4.2.3 Deve notarsi inoltre che nelle fatture prodotte in copia e contenute nell'estratto conto risultano indicati i nominativi degli ospiti ovvero degli assistiti della struttura per i quali il Comune appellante si era impegnato ad integrare la relativa retta di soggiorno e cura, la somma giornaliera dell'integrazione da corrispondere e il numero dei giorni da conteggiare per calcolare l'integrazione, le determine del comune con il relativo impegno di spesa, ovvero tutti gli elementi necessari ed idonei a rappresentare le ragioni del credito.
pag. 8/15 Tale documentazione prodotta da parte appellata risulta idonea a provare il diritto della anche alla luce delle eccezioni sollevate dall'appellante il quale non contesta CP_1
l'oggetto della prestazione fornita in riferimento alla permanenza degli ospiti, alla sua durata, all'ammontare della quota di compartecipazione nel versamento della retta integrativa formulata dalla controparte, ma deduce vizi e irregolarità nella rappresentazione del credito e l'incertezza circa la determinatezza o determinabilità delle somme ingiunte.
Tuttavia, le eccezioni sollevate devono essere disattese in quanto non sono idonee a provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione che nella sostanza non è stata contestata.
4.2.4 In primo luogo, si deve rilevare come non si ravvisi alcuna incertezza in merito alle fatture da pagare essendo le stesse riprodotte nell'allegato estratto conto e certificate con atto notarile, oltre ad indicare tutti gli estremi utili a identificare la prestazione, il soggetto debitore, i soggetti assisti e l'ammontare richiesto. Sotto tale profilo, la circostanza rilevata dalla appellante secondo cui vi sarebbe confusione circa l'esatta individuazione delle fatture pagate e da pagare in quanto agli atti è stato prodotto un estratto conto contenente fatture non attinenti alla posizione del e Parte_1
riferibili ad un soggetto terzo, nello specifico il e per una Controparte_2
fattispecie diversa ed estranea al giudizio, non è fondata in quanto, pur dovendosi rilevare la presenza di detto estratto conto riferibile ad una fattispecie estranea all'oggetto del contendere, parte appellata ha comunque prodotto l'estratto conto corretto e contenente le fatture riferite al caso in esame.
4.2.5 Per quanto attiene la contestazione secondo cui alcune fatture (69/65 del 31.01.15,
141/65 del 28.02.15, 111/EL del 28.02.15, 592/EL, 593/EL e 594/EL dell'806.16) non sarebbero imputabili al appellante perché non indicano la specifica determina Pt_1
di impegno di spesa del omissione che renderebbe non opponibili all'ente le Pt_1
fatture stesse, questa Corte osserva che anche tale eccezione deve essere disattesa, non risultando contestate le singole prestazioni eseguite, l'esistenza del rapporto sottostante, né di impegno di spesa relativo al rapporto stesso.
In ogni caso deve osservarsi come dalla documentazione in atti risulti in particolare che:
pag. 9/15 • in relazione alle fatture n. 69/65 del 31.01.15 e n. 141/65 del 28.02.15 va rilevato che sono state emesse quale integrazione della quota parte della retta prevista a carico del comune per gli assistiti e e le Parte_3 Controparte_6
relative determine di spesa si rinvengono e sono indicate in altre fatture emesse sempre dalla appellata nei confronti del Comune, anch'esse regolarmente allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Nello specifico si tratta delle fatture
260/EL del 30.04.15, 92/EL del 31.01.16, 212/EL del 29.02.16, 320/EL del
31.03.16 di € 1.131,36, n. 358/EL dell'11.4.2016, n. 358/EL dell'11.04.201 6,
462/EL del 30.04.16 di € 1.060,60, 568/EL del 31.05.16 di € 1.131,36; 746/EL del 30.06.16 di € 1.060,60 890/EL del 31.08.2'16 di € 1.131,36; n. 958/EL del
31.08.16 di € 1.131,36; n. n. 1081/EL del 30.09.16 di € 1.060,60; n. 1173/EL del
31.10.16 di € 1.131,36; n. 1290/EL del 30.11.2016 di € 525,30; n. 1398/EL del
31.12.16 di € 560,68n. 422/EL del 24.5.17; n. 471/EL del 31.05.17 di € 560,68;
n. 572/EL del 30.06.17 di € 525,30; n. 920/EL del 30.09.17 di € 1.642,66; n
1022/EL del 31.10.17 di € 560,68; n. 110/EL del 20.02.18 di € 525,30; n.
750/EL del 31.08.18 di € 564,66;
• per quanto riguarda le fatture 592/EL, 593/EL e 594/EL tutte dell'8.06.16, si deve rilevare come il appellante le abbia pagate e onorate pressochè Pt_1 interamente, posto che a fronte della somma di €. 4.778,59 di cui alla fattura
592/EL è stata versata la somma di €. 4.772,34, a fronte della somma di €.
3.744,44 di cui alla fattura 593/EL è stata versata la somma di €. 3.768,19 e a fronte della somma di €. 3.417,33 di cui alla fattura 594/EL è stata versata la somma di €. 3.411,33. Dunque, il ha proceduto a pagare quasi per Pt_1
l'intero le somme portate nelle citate fatture e senza sollevare eccezioni o contestazioni sulla mancanza dell'indicazione della determina di impegno di spesa, che agli atti non risulta. Da tale condotta si evidenzia che parte appellata non ha inteso rifiutare le fatture ma, anzi, le ha accettate disponendone anche il pagamento, il che elimina alla radice ogni dubbio circa l'effettiva debenza delle somme in favore della appellata e la regolarità del pagamento, non essendo contestata l'esecuzione della prestazione.
pag. 10/15 Circa la questione inerente alle fatture n. 106/SC, n. 132/S C, n. 157/SC e n. 183/SC che parte appellante ritiene non opponibili in quanto fatture mai ricevute dal non Pt_1
risultando la prova della consegna, deve osservarsi che le menzionate fatture sono state emesse dalla all'epoca titolare del credito, presumibilmente in Controparte_5
formato cartaceo in quanto nel periodo di riferimento non era ancora prevista l'obbligatorietà della fatturazione elettronica e, in effetti, agli atti manca la prova della ricevuta di consegna e avvenuta protocollazione. Tuttavia, tale omissione o mancanza non appare decisiva, nel senso che le fatture in oggetto sono state emesse a titolo di pagamento delle prestazioni di ospitalità ed assistenza eseguite in favore di CP_7
in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2012 e per la quota della retta
[...]
determinata a carico del appellante e a fronte di dette fatture risulta adottato da Pt_1
parte del appellante l'impegno di spesa con la determina n. 135 del 20.01.12 e Pt_1
le prestazioni alle quali si riferiscono non sono state contestate nell'effettivo svolgimento, dovendo pertanto essere fonte del relativo credito.
Infine, relativamente alle fatture n. 149/EL, 150/EL e 151/EL che l'appellante asserisce essere state emesse senza giusta causa perché stornate con nota di credito e riemesse nella stessa data per i medesimi importi e causali, occorre rilevare che le fatture sono state emesse dopo lo storno per gli stessi importi e causali ma con l'indicazione di un periodo temporale diverso, quindi l'operazione di annullamento con nota di credito e successiva nuova emissione appare giustificata in relazione a tale adempimento e non comporta alcuna irregolarità tale da invalidarla, anche alla luce del fatto che non risulta essere stata sollevata dall'appellante alcuna contestazione specifica sul punto.
I relativi motivi di appello, pertanto, devono essere tutti disattesi.
4.3 Anche il terzo motivo relativo alla invocata prescrizione quinquennale deve essere disatteso. Nella fattispecie in esame il diritto di credito invocato dalla appellata deriva da un incarico di natura pubblicistica con l'assunzione da parte del Parte_1 di un'obbligazione di compartecipazione alle rette da versare per la cura e l'assistenza prestata agli assistiti.
Ai fini della determinazione del regime applicabile in tema di prescrizione, ordinaria o quinquennale il criterio dirimente è rappresentato dal rapporto fra la prestazione da adempiere ed il fattore tempo, nel senso che si applica la prescrizione quinquennale ex pag. 11/15 art. 2948, n. 4, c.c. nell'ipotesi in cui “la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (Cass. Civ. 22276/2016) e in cui “la natura periodica del credito risulta originaria e non derivata”, ovvero quando vi è una stretta correlazione tra la prestazione e/o l'obbligazione ed il fattore tempo e la periodicità del credito non dipende in via derivata da altri e ulteriori fattori. Viceversa, allorquando non è possibile ravvisare tale stretta correlazione, ovvero nel caso in cui l'adempimento della prestazione non è legato solo ed esclusivamente al fattore del decorso del tempo, risultando necessaria la determinazione del credito da eseguire in base ad altri fattori ed ulteriori derivanti, come nel caso in esame, dal numero degli assistiti in favore dei quali viene eseguita la prestazione e dal numero dei giorni di ricovero, cui segue la fase di accertamento dei presupposti per il pagamento e la successiva fase di liquidazione specifica del credito in base ai dati forniti, si applica e deve farsi riferimento alla ordinaria prescrizione decennale.
Alla luce di tale interpretazione condivisa da questa Corte, rilevato che l'adempimento del credito assunto dall'ente appellato non è connesso e legato solo ed esclusivamente al fattore del decorso del tempo predeterminato e a cadenza costante e prefissata, risultando necessari altri e ulteriori elementi e presupposti integrativi non correlati al fattore tempo, quali la determinazione del credito sulla base del numero degli assistiti in relazione ai quali viene effettuata la prestazione e della durata della medesima prestazione, con la successiva procedura da svolgere per la ricognizione della ricorrenza dei presupposti per ottenere il pagamento cui deve seguire necessariamente la fase di liquidazione specifica del credito, si deve affermare che la prescrizione applicabile è quella ordinaria e decennale.
Inoltre, si ravvisa un altro argomento che depone in favore dell'applicabilità della prescrizione decennale in luogo della invocata prescrizione quinquennale, derivante dalla circostanza per cui nel provvedimento di conferimento dell'incarico non è stabilita né tantomeno si rinviene la disposizione relativa alla previsione di una determinata periodicità nella corresponsione del compenso (Cass. Civ. 22362/2018).
Nella vicenda oggetto del presente giudizio, infatti, diversamente da quanto asserito dall'appellante, nei provvedimenti di incarico non sono previsti termini per il pagamento costante su base periodica e a cadenza mensile, in quanto il riferimento nelle pag. 12/15 fatture ai mesi per i quali si richiede il versamento dell'integrazione della retta è solo indicativo del numero delle prestazioni per determinare l'ammontare dell'importo, in quanto la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. “non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non a che al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi” (Cass. Civ. Ord. 30546/2017), principio in forza del quale, in un caso analogo al presente, la Suprema Corte con la citata ordinanza ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale in materia di credito vantato dai farmacisti nei confronti dell per il rimborso delle prestazioni eseguite in favore degli assistiti Controparte_8
che erano oggetto di rendiconto da presentarsi a cadenza mensile.
4.4 In ogni caso il rigetto dell'eccezione di prescrizione deriva anche dall'infondattezza dell'ultimo motivo del gravame che non merita di essere accolto.
A giudizio di questa Corte la missiva inviata pec del 31.08.17 contiene gli elementi minimi e necessari per integrare un atto valido ed efficace al fine di interrompere la prescrizione. Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (ex multis Cass.
Civ. Ord. del 14/06/2018 n. 15714, conf. Cass. Civ. 17123/2015, 3371/2010) cui questa
Corte ritiene di aderire, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, un atto deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea ad integrare la volontà del titolare del credito di far valere il suo diritto nei confronti del soggetto indicato quale debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). E tale ultimo requisito non è soggetto al rispetto di particolari e rigide formule sacramentali o solenni, risultando idoneo e sufficiente allo scopo l'atto con il quale il creditore manifesta con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato alla sua conoscenza la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. (Cass. Civ. 17123/2015, 3371/2010). Di recente, la Suprema Corte con l'ordinanza 7835/2022 ha anche precisato e specificato che l'atto interruttivo non deve necessariamente indicare neppure l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, “essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento, accompagnata dall'individuazione del debitore”. Alla luce di tali principi, analizzando la forma e il contenuto della missiva inviata via pec dalla appellata al Parte_1
pag. 13/15 , questa ritiene contenga i requisiti e gli elementi idonei e sufficienti a integrare Pt_1
un atto valido ai fini interruttivi della prescrizione, facendo riferimento al rapporto con il ed alle fatture impagate di cui all'estratto conto allegato, fatture Parte_1
descrittive del fondamento giustificativo della pretesa.
4.5 Sulla base delle considerazioni sopra esposte risulta l'infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame.
L'appello deve essere quindi rigettato integralmente e le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante rimasto integralmente soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
4.6 Non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sul rilievo che, escluso che “il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. 26545/ 2021), la difesa svolta dall'appellante non appare caratterizzata dalla mala fede e colpa grave previste dalla citata norma che sanziona la parte che agisce o resiste in giudizio con la assoluta consapevolezza della infondatezza della propria azione o difesa (mala fede) e senza prestare adeguate cautele, ovvero con la mancanza di quel minimo di prudenza e diligenza richiesto per acquisire la consapevolezza dell'infondatezza delle sue richieste.
Sotto tale profilo, richiamando il principio sancito recentemente dalla Corte di
Cassazione (sentenza del 17 settembre 2024 n. 25012), secondo cui l'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. richiede l'accertamento “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi configgenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile”,questa Corte ritiene che nella fattispecie in esame, sulla base degli atti di causa e della complessiva condotta processuale, non si ravvisano elementi tali da per poter affermare che l'appellante ha agito abusando del suo diritto e con la totale mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza richieste al fine di evitare di introdurre azioni o difese evidentemente infondate.
pag. 14/15 4.7 Risultano sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, come nel caso in esame, di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, contro la sentenza n. 76/2024 emessa dal Tribunale di
Lanciano, pubblicata in data 16 febbraio 2024, nei confronti di in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1
delle competenze del presente grado di giudizio liquidate in €. 3.966,00, CP_1
oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 22 aprile 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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