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Sentenza 14 aprile 2024
Sentenza 14 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n.2309/23 R.G. SEZ. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2309 Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2023 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione, all'11 Aprile 2024 avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
emolumenti.
TRA
, nato il [...] in [...], residente in Parte_1
TRECASE, C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura CodiceFiscale_1 telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Alfonso IOVANE e
Amedeo IOVANE, presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in TORRE
ANNUNZIATA alla via VESUVIO n.17
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via TOLEDO n.256 presso lo studio dell'avv.
Luigi TREMANTE che la rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti, con le note scritte “sostitutive” e con quelle “illustrative”, insistevano per l'accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 12.04.2023 il sig. Parte_1 adiva il G.U.L. dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di agenzia intercorso con il cui contratto era stato risolto in tronco Controparte_1 dalla società, con pedissequa condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 54.925,89 a titolo di indennità maneggio danaro, indennità sostitutiva del preavviso (di recesso), indennità suppletiva clientela, indennità meritocratica, FIRR.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si costituiva la società convenuta che, eccepita la nullità della avversa iniziativa giudiziale, resisteva anche nel merito alla domanda attorea di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La causa veniva istruita su base documentale e, quindi, mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale all'11 aprile 2024, le parti, attraverso le note sostitutive e quelle illustrative, concludevano come in epigrafe sintetizzato.
Di poi il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
(1)
La domanda attorea, risultata infondata, deve essere disattesa.
Nel merito, posto che i rilievi di parte resistente concernenti la tenuta “formale” e
“processuale” del ricorso planano in realtà su questioni sostanziali. In maniera, peraltro, concludente.
Assume il sig. di avere intrattenuto con Parte_1 [...] un rapporto di agenzia protrattosi dal 2006 (2016 secondo altra Controparte_1 prospettazione, ritenuta tuttavia frutto di mero errore trascrittivo) al marzo 2022, risolto in tronco dalla società, e di essere rimasto creditore delle somme dovutegli a titolo di indennità “maneggio danaro”, indennità sostitutiva del preavviso di recesso, indennità
2 “suppletiva clientela”, indennità “meritocratica”, indennità di risoluzione del rapporto
(FIRR), per un totale di euro 54.925,89.
La causa petendi giuridico-fattuale delle rivendicazioni attoree resta così cristallizzata nell'atto introduttivo di lite.
Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla preparazione della conclusione dei contratti in una zona determinata per conto del proponente. Caratteristiche di questo tipo di contratto: la promozione dei contratti (attività di ricerca della potenziale clientela, di illustrazione, pubblicizzazione dei prodotti finalizzata alla conclusione dell'affare); assegnazione di una zona determinata;
onerosità dell'incarico; autonomia organizzativa e stabilità dell'incarico.
L'agente non va confuso con altre figure professionali svolgenti un'attività simile in particolare con il mediatore (lavoratore autonomo che mette in relazione occasionalmente due parti, svolgendo una operazione preparatoria e agevolata alla conclusione di un singolo affare o contratto, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza e senza avere una propria zona di attività); con il procacciatore d'affari (figura atipica di collaboratore che non agisce alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro limitandosi occasionalmente a trasmettere singole ordinazioni dei clienti;
libero di agire nei confronti di chiunque non rispondendo dell'esecuzione del contratto né della solvibilità del cliente da lui segnalato) e, con il viaggiatore e piazzista (lavoratori dipendenti regolarmente inseriti in una struttura aziendale con la retribuzione fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabile.
…
Per quanto innanzi è, senza ombra di dubbio, certo: quello istauratosi/intercorso tra le parti in causa, avendo esso ricorrente assunto/svolto stabilmente e professionalmente l'incarico di promuovere dietro pagamento di una percentuale fissa (meglio di provvigioni -
4%-) per conto di detta proponente contratti in una determinata zona, è un rapporto di agenzia. A detto rapporto andavano/vanno applicate le disposizioni di cui agli accordi economici collettivi succedutosi dal 20 maggio 2002 e dalle disposizioni vigenti -art.36
Cost. e artt. 1742-1753 c.c.-.
…
3 In virtù di quanto precede, per la detta attività svolta, esso ricorrente, allo stato, ha diritto ad avere/è creditore delle seguenti somme …>
Ora, non può essere revocato in dubbio che l'istante basa la pretesa creditoria azionata in giudizio su un rapporto di agenzia, fra l'altro agganciando le singole voci rivendicative ad una ben precisa ed individuata fonte negozial-collettiva, allegata anche per via documentale.
Se non che tale prospettazione rimane orfana dell'indispensabile premessa giuridica, pacifico restando fra le parti che la fattispecie dedotta non è accompagnata dal contratto di agenzia.
Ed infatti, il formale accordo negoziale scritto non solo non è stato documentato quanto nemmeno rientra fra le allegazioni espositive del sig. Parte_1
Consegue che, in un contesto ermeneutico praticamente univoco, il rapporto di agenzia non è predicabile perché non dimostrabile attraverso il documento di riferimento. Non prodotto ma ancor prima mai (allegato come) esistito in rerum natura.
(2)
Per come anticipato detta conclusione, in realtà, non viene contestata dal ricorrente che, nella prima difesa utile successiva alla costituzione della s.r.l. (cfr. note sostitutive del 2 novembre 2023) e, ancora più direttamente, con le note illustrative del 2 aprile 2024, conferma la mancanza del contratto di agenzia. Ripetesi, mai evocato nelle allegazioni attoree.
E tuttavia, va segnalato che con le citate note sostitutive del 2 novembre 2023 l'istante assume una posizione ondivaga. Mentre da un lato sembra spostare l'attenzione istruttoria sulla mera esistenza di un rapporto non occasionale ma continuativo durante il quale esso ricorrente avrebbe svolto attività di promozione, acquisizione di ordini ed incasso, e quindi sulla pregnanza sostanziale di tale rapporto;
dall'altro continua a ricondurre lo stesso al contratto di agenzia, rassegnando conclusioni del tutto omologhe a quelle originarie.
Incentrate prioritariamente sull'accertamento del dedotto rapporto di agenzia.
Ragione per la quale deve convenirsi sul fatto che solo con le successive note illustrative del 2 aprile 2024 il sig. modifica, formalmente e sostanzialmente, la sua Parte_1 originaria prospettazione.
Nei seguenti testuali termini.
… a fronte dell'impossibilità di provare l'esistenza di un contratto di agenzia, per mancanza del documento scritto l'interessato non perde ogni diritto.
4 La ragione si ritrova infatti nella sentenza 5165/2015 della Corte di Cassazione …
Con detta decisione la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che l'impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia non esclude la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma, solamente impedisce che questo possa essere qualificato in termini di agenzia commerciale.
Sussistendo, quindi, in ogni caso tra le parti un contratto anche se atipico, l'interessato ha diritto di richiedere il pagamento delle prestazioni che -per estensione analogica- sono previste dal contratto di agenzia ovvero il pagamento delle provvigioni, il pagamento dell'indennità di preavviso, il pagamento dell'indennità maneggio denaro …>
(3)
Ora, in disparte l'approccio alle reali coordinate ermeneutiche ricavabili dalla sentenza della Corte Regolatrice invocata dall'istante (cfr. infra), la questione prioritaria posta con la richiamata “deviazione” giuridica è un'altra.
Il ricorrente, infatti, ha ritenuto non solo di mutare la causa petendi originaria, quanto di sostituirla con una premessa giuridico-ermeneutica che era stata esclusa in maniera esplicita nell'atto introduttivo di lite. Dove chiaramente l'interessato aveva insistito sulla necessità di ancorare la pretesa azionata al rapporto di agenzia e di non confondere detto rapporto con altre situazioni che, seppure -asseritamente- contigue, non riflettevano quella di causa.
L'agente non va confuso con altre figure professionali svolgenti un'attività simile in particolare con il mediatore … con il procacciatore d'affari (figura atipica di collaboratore che non agisce alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro limitandosi occasionalmente a trasmettere singole ordinazioni dei clienti;
libero di agire nei confronti di chiunque non rispondendo dell'esecuzione del contratto né della solvibilità del cliente da lui segnalato) e, con il viaggiatore e piazzista … per quanto innanzi è, senza ombra di dubbio, certo: quello istauratosi/intercorso tra le parti in causa … è un rapporto di agenzia …>
E' ben chiaro, pertanto, che la causa petendi valorizzata con le note illustrative, di per sé tardive rispetto alla prima difesa utile post costituzione di parte resistente, si pone in termini antitetici rispetto a quella originaria. A tal punto che l'interessato aveva esplicitato una sorta di sbarramento giuridico. Tale presa di posizione certamente non limita il potere-dovere interpretativo del Giudice, ma altrettanto ineludibilmente segna la
5 perimetrazione giuridico-fattuale della causa petendi. Che non può essere mutata, addirittura stravolta nel caso di specie, in corso di giudizio.
(4)
A ciò aggiungasi un ulteriore rilievo.
Nella primitiva prospettazione attorea la rivendicazione delle singole voci indennitarie trovava una coerente sponda negozial-collettiva e normativa nell'accordo
“economico collettivo” del luglio 2014, in atti versato.
Venuta meno la premessa “legale”, costituita dalla riconducibilità del rapporto a quello di agenzia, si pone il problema della individuazione di una fonte negoziale alternativa.
Il ricorrente, seppure incidenter tantum, risolve la questione evocando l'estensione analogica delle prestazioni previste dal contratto di agenzia. Id est, più precisamente,
l'estensione analogica della regolamentazione normativa e negozial-collettiva del rapporto di agenzia.
Tuttavia questa soluzione è priva di qualsiasi riferimento all'ubi consistam del procedimento logico-giuridico da seguire e, specialmente, alle pattuizioni eventualmente intercorse fra le parti, idonee a sostenere la conclusione dell'istante.
In ogni caso, a volere annettere pregnanza alla nuova prospettazione attorea, la questione si sposterebbe sulla consistenza delle allegazioni espositive e del relativo supporto documentale valorizzati a sostegno della giuridica e negoziale rivendicabilità delle varie voci indicate in ricorso. La conseguente analisi, evidentemente, patisce l'impossibilità di una chiave di lettura “assistita” delle richieste attoree, mancando il riferimento terminale al contratto di agenzia e alla connessa disciplina.
Di qui la obiettiva rilevanza delle censure di parte resistente che, per come anticipato, non investono il profilo “processuale” della vicenda, ma quello sostanziale.
Ed invero, le evidenti lacune assertive desumibili dall'atto introduttivo di lite vanno ad interferire con la ricostruzione non di un rapporto di agenzia, escluso per le ragioni di cui si è detto, ma di un “rapporto atipico”, le cui coordinate fattuali necessitano di un grado di precisione ancora maggiore proprio perché l'atipicità di tale rapporto implica la ineludibile verifica positiva della ipotizzata estensione analogica delle regole dettate in tema di agenzia.
Nel caso di specie, anche a non voler enfatizzare la questione della perimetrazione temporale del rapporto in scrutinio, comunque a conservata valenza almeno in riferimento alla data di costituzione della società, successiva al denunciato inizio della collaborazione,
6 restano sul campo lacune direttamente interferenti con l'individuazione delle premesse e dei limiti “sostanziali” di una estensione analogica senza la quale le rivendicazioni attoree resterebbero prive di causali giuridico-negoziali.
I men che generici rinvii a dati “sensibili” ai fini che ne occupano impediscono qualsiasi valutazione inerente l'applicazione -analogica, appunto- delle regole desunte dal rapporto di agenzia.
Questi gli unici passaggi espositivi ricavabili dall'atto introduttivo di lite.
<… ricevette da essa dichiarata allo scopo di dare incremento alla vendita di quanto prodotto l'incarico di lavorare nella zona Comuni Vesuviani e Penisola Sorrentina come addetto alla ricerca di potenziale clientela, di illustrazione, pubblicizzazione dei prodotti finalizzata alla conclusione dell'affare; nell'ambito della zona assegnatagli, ha sempre liberamente acquisito la clientela attraverso visite personali … nel periodo in cui ha lavorato per detta dichiarata ha trasmesso ordini/prodotto affari per complessivi € 7.870.895,00, tutti accettati/andati a buon fine;
…>
Trattasi, all'evidenza, di lacune non colmabili con la sollecitata prova orale, la cui articolazione non può che riflettere le allegazioni espositive originarie, e nemmeno con i conteggi predisposti che a loro volta risentono di ulteriori incoerenze descrittive, quali l'individuazione dell'importo da prendere a riferimento per il calcolo delle provvigioni.
(5)
A margine deve segnalarsi l'infondatezza della operata interpretazione della sentenza della Suprema Corte che, in ottica attorea, renderebbe ragione della perdurante pregnanza delle rivendicazioni indennitarie.
La fattispecie scrutinata dai Giudici di legittimità muove da una premessa ben precisa: l'intervenuto accertamento giudiziale di un rapporto non qualificabile in termini di rapporto di agenzia ma meritevole di tutela nell'ambito del ricorso attoreo.
Si legge, infatti, nella pronuncia in disamina.
Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1424 c.c., censura la sentenza la quale aveva escluso che i rapporti intercorsi fra le parti potessero integrare la figura del procacciamento di affari che rappresenta un minus rispetto alle prestazioni che secondo quanto accertato dai giudici avrebbero integrato il contratto di agenzia, di cui peraltro era stata esclusa la esistenza per la mancanza della forma scritta;
7 erroneamente i Giudici non avevano ritenuto la sussistenza delle condizioni per la conversione del negozio.
Il motivo va accolto nei limiti di quanto si dirà infra.
Occorre chiarire che il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia. …
Orbene se, da un lato, le differenze ontologiche dei rapporti di agenzia e di procacciamento di affari inducono a negare la sussistenza dei presupposti per la conversione del negozio nullo, va dall'altro considerato che la sentenza - escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un contratto di agenzia per mancanza dell'atto scritto - ha comunque accertato la esistenza di un rapporto contrattuale, in virtù del quale la attrice Part aveva svolto attività di promozione e distribuzione dei capi di abbigliamento della sul territorio in un lasso temporale apprezzabile prima della conclusione formale del contratto di agenzia avvenuto nel 1997; erroneamente, peraltro, pur in presenza di siffatto accertamento, i Giudici hanno escluso i diritti nascenti da detto contratto sul rilievo che le attività rientrassero in astratto in quelle riconducibili al contratto di agenzia, mentre - in base alla verifica del concreto atteggiarsi delle prestazioni effettuate - avrebbero dovuto individuare e applicare la disciplina dettata per regolare fattispecie analoghe secondo quanto previsto dall'art. 12 preleggi, comma 2: la sentenza, invece, non ha compiuto (e sarà il giudice di rinvio a doverla compiere) alcuna indagine diretta a verificare, in relazione alla natura e al contenuto delle singole prestazioni, gli istituti normativi applicabili anche se dettati per disciplinare ipotesi analoghe.>
Così in termini, Cass. Sez. 2^, n.5165/2015.
E' ben evidente l'impossibilità di annettere valenza risolutiva, nella fattispecie de qua, all'iter ermeneutico valorizzato in detta sentenza.
Ed invero, premesso che la pronuncia conferma la necessità di una verifica sul campo della operatività dell'estensione analogica ipoteticamente idonea a sorreggere in ottica giuridico- negoziale le rivendicazioni attoree a derivazione “atipica”; il nodo centrale rimane quello di un accertamento in fatto, in questa sede reso processualmente impossibile dalla precisa ed invalicabile -per posizione assunta con l'atto introduttivo- perimetrazione originaria della causa petendi. Dalla quale -perimetrazione- è stata espressamente esclusa qualsiasi
8 astratta e/o ipotetica deviazione verso forme di collaborazione diverse da quelle che planano sul rapporto di agenzia. Deviazione, poi, perorata al cospetto dell'evidente sbarramento “probatorio”. Se non che tale mutamento di prospettiva non solo è tardivo nell'ottica della sequela processuale, quanto è inammissibile in quanto rovescia completamente la premessa giuridica della pretesa azionata.
Ed è questa la ragione che impedisce anche una autonoma diversa interpretazione della fattispecie ad opera del Giudice, le cui prerogative ermeneutiche non possono, evidentemente, travalicare petitum e causa petendi articolati dalla parte ricorrente.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
1)rigetta la domanda attorea;
2)condanna a rifondere a controparte le spese di Parte_1 lite che si liquidano in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2309 Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2023 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione, all'11 Aprile 2024 avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
emolumenti.
TRA
, nato il [...] in [...], residente in Parte_1
TRECASE, C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura CodiceFiscale_1 telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Alfonso IOVANE e
Amedeo IOVANE, presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in TORRE
ANNUNZIATA alla via VESUVIO n.17
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via TOLEDO n.256 presso lo studio dell'avv.
Luigi TREMANTE che la rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti, con le note scritte “sostitutive” e con quelle “illustrative”, insistevano per l'accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 12.04.2023 il sig. Parte_1 adiva il G.U.L. dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di agenzia intercorso con il cui contratto era stato risolto in tronco Controparte_1 dalla società, con pedissequa condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 54.925,89 a titolo di indennità maneggio danaro, indennità sostitutiva del preavviso (di recesso), indennità suppletiva clientela, indennità meritocratica, FIRR.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si costituiva la società convenuta che, eccepita la nullità della avversa iniziativa giudiziale, resisteva anche nel merito alla domanda attorea di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La causa veniva istruita su base documentale e, quindi, mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale all'11 aprile 2024, le parti, attraverso le note sostitutive e quelle illustrative, concludevano come in epigrafe sintetizzato.
Di poi il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
(1)
La domanda attorea, risultata infondata, deve essere disattesa.
Nel merito, posto che i rilievi di parte resistente concernenti la tenuta “formale” e
“processuale” del ricorso planano in realtà su questioni sostanziali. In maniera, peraltro, concludente.
Assume il sig. di avere intrattenuto con Parte_1 [...] un rapporto di agenzia protrattosi dal 2006 (2016 secondo altra Controparte_1 prospettazione, ritenuta tuttavia frutto di mero errore trascrittivo) al marzo 2022, risolto in tronco dalla società, e di essere rimasto creditore delle somme dovutegli a titolo di indennità “maneggio danaro”, indennità sostitutiva del preavviso di recesso, indennità
2 “suppletiva clientela”, indennità “meritocratica”, indennità di risoluzione del rapporto
(FIRR), per un totale di euro 54.925,89.
La causa petendi giuridico-fattuale delle rivendicazioni attoree resta così cristallizzata nell'atto introduttivo di lite.
Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla preparazione della conclusione dei contratti in una zona determinata per conto del proponente. Caratteristiche di questo tipo di contratto: la promozione dei contratti (attività di ricerca della potenziale clientela, di illustrazione, pubblicizzazione dei prodotti finalizzata alla conclusione dell'affare); assegnazione di una zona determinata;
onerosità dell'incarico; autonomia organizzativa e stabilità dell'incarico.
L'agente non va confuso con altre figure professionali svolgenti un'attività simile in particolare con il mediatore (lavoratore autonomo che mette in relazione occasionalmente due parti, svolgendo una operazione preparatoria e agevolata alla conclusione di un singolo affare o contratto, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza e senza avere una propria zona di attività); con il procacciatore d'affari (figura atipica di collaboratore che non agisce alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro limitandosi occasionalmente a trasmettere singole ordinazioni dei clienti;
libero di agire nei confronti di chiunque non rispondendo dell'esecuzione del contratto né della solvibilità del cliente da lui segnalato) e, con il viaggiatore e piazzista (lavoratori dipendenti regolarmente inseriti in una struttura aziendale con la retribuzione fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabile.
…
Per quanto innanzi è, senza ombra di dubbio, certo: quello istauratosi/intercorso tra le parti in causa, avendo esso ricorrente assunto/svolto stabilmente e professionalmente l'incarico di promuovere dietro pagamento di una percentuale fissa (meglio di provvigioni -
4%-) per conto di detta proponente contratti in una determinata zona, è un rapporto di agenzia. A detto rapporto andavano/vanno applicate le disposizioni di cui agli accordi economici collettivi succedutosi dal 20 maggio 2002 e dalle disposizioni vigenti -art.36
Cost. e artt. 1742-1753 c.c.-.
…
3 In virtù di quanto precede, per la detta attività svolta, esso ricorrente, allo stato, ha diritto ad avere/è creditore delle seguenti somme …>
Ora, non può essere revocato in dubbio che l'istante basa la pretesa creditoria azionata in giudizio su un rapporto di agenzia, fra l'altro agganciando le singole voci rivendicative ad una ben precisa ed individuata fonte negozial-collettiva, allegata anche per via documentale.
Se non che tale prospettazione rimane orfana dell'indispensabile premessa giuridica, pacifico restando fra le parti che la fattispecie dedotta non è accompagnata dal contratto di agenzia.
Ed infatti, il formale accordo negoziale scritto non solo non è stato documentato quanto nemmeno rientra fra le allegazioni espositive del sig. Parte_1
Consegue che, in un contesto ermeneutico praticamente univoco, il rapporto di agenzia non è predicabile perché non dimostrabile attraverso il documento di riferimento. Non prodotto ma ancor prima mai (allegato come) esistito in rerum natura.
(2)
Per come anticipato detta conclusione, in realtà, non viene contestata dal ricorrente che, nella prima difesa utile successiva alla costituzione della s.r.l. (cfr. note sostitutive del 2 novembre 2023) e, ancora più direttamente, con le note illustrative del 2 aprile 2024, conferma la mancanza del contratto di agenzia. Ripetesi, mai evocato nelle allegazioni attoree.
E tuttavia, va segnalato che con le citate note sostitutive del 2 novembre 2023 l'istante assume una posizione ondivaga. Mentre da un lato sembra spostare l'attenzione istruttoria sulla mera esistenza di un rapporto non occasionale ma continuativo durante il quale esso ricorrente avrebbe svolto attività di promozione, acquisizione di ordini ed incasso, e quindi sulla pregnanza sostanziale di tale rapporto;
dall'altro continua a ricondurre lo stesso al contratto di agenzia, rassegnando conclusioni del tutto omologhe a quelle originarie.
Incentrate prioritariamente sull'accertamento del dedotto rapporto di agenzia.
Ragione per la quale deve convenirsi sul fatto che solo con le successive note illustrative del 2 aprile 2024 il sig. modifica, formalmente e sostanzialmente, la sua Parte_1 originaria prospettazione.
Nei seguenti testuali termini.
… a fronte dell'impossibilità di provare l'esistenza di un contratto di agenzia, per mancanza del documento scritto l'interessato non perde ogni diritto.
4 La ragione si ritrova infatti nella sentenza 5165/2015 della Corte di Cassazione …
Con detta decisione la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che l'impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia non esclude la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma, solamente impedisce che questo possa essere qualificato in termini di agenzia commerciale.
Sussistendo, quindi, in ogni caso tra le parti un contratto anche se atipico, l'interessato ha diritto di richiedere il pagamento delle prestazioni che -per estensione analogica- sono previste dal contratto di agenzia ovvero il pagamento delle provvigioni, il pagamento dell'indennità di preavviso, il pagamento dell'indennità maneggio denaro …>
(3)
Ora, in disparte l'approccio alle reali coordinate ermeneutiche ricavabili dalla sentenza della Corte Regolatrice invocata dall'istante (cfr. infra), la questione prioritaria posta con la richiamata “deviazione” giuridica è un'altra.
Il ricorrente, infatti, ha ritenuto non solo di mutare la causa petendi originaria, quanto di sostituirla con una premessa giuridico-ermeneutica che era stata esclusa in maniera esplicita nell'atto introduttivo di lite. Dove chiaramente l'interessato aveva insistito sulla necessità di ancorare la pretesa azionata al rapporto di agenzia e di non confondere detto rapporto con altre situazioni che, seppure -asseritamente- contigue, non riflettevano quella di causa.
L'agente non va confuso con altre figure professionali svolgenti un'attività simile in particolare con il mediatore … con il procacciatore d'affari (figura atipica di collaboratore che non agisce alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro limitandosi occasionalmente a trasmettere singole ordinazioni dei clienti;
libero di agire nei confronti di chiunque non rispondendo dell'esecuzione del contratto né della solvibilità del cliente da lui segnalato) e, con il viaggiatore e piazzista … per quanto innanzi è, senza ombra di dubbio, certo: quello istauratosi/intercorso tra le parti in causa … è un rapporto di agenzia …>
E' ben chiaro, pertanto, che la causa petendi valorizzata con le note illustrative, di per sé tardive rispetto alla prima difesa utile post costituzione di parte resistente, si pone in termini antitetici rispetto a quella originaria. A tal punto che l'interessato aveva esplicitato una sorta di sbarramento giuridico. Tale presa di posizione certamente non limita il potere-dovere interpretativo del Giudice, ma altrettanto ineludibilmente segna la
5 perimetrazione giuridico-fattuale della causa petendi. Che non può essere mutata, addirittura stravolta nel caso di specie, in corso di giudizio.
(4)
A ciò aggiungasi un ulteriore rilievo.
Nella primitiva prospettazione attorea la rivendicazione delle singole voci indennitarie trovava una coerente sponda negozial-collettiva e normativa nell'accordo
“economico collettivo” del luglio 2014, in atti versato.
Venuta meno la premessa “legale”, costituita dalla riconducibilità del rapporto a quello di agenzia, si pone il problema della individuazione di una fonte negoziale alternativa.
Il ricorrente, seppure incidenter tantum, risolve la questione evocando l'estensione analogica delle prestazioni previste dal contratto di agenzia. Id est, più precisamente,
l'estensione analogica della regolamentazione normativa e negozial-collettiva del rapporto di agenzia.
Tuttavia questa soluzione è priva di qualsiasi riferimento all'ubi consistam del procedimento logico-giuridico da seguire e, specialmente, alle pattuizioni eventualmente intercorse fra le parti, idonee a sostenere la conclusione dell'istante.
In ogni caso, a volere annettere pregnanza alla nuova prospettazione attorea, la questione si sposterebbe sulla consistenza delle allegazioni espositive e del relativo supporto documentale valorizzati a sostegno della giuridica e negoziale rivendicabilità delle varie voci indicate in ricorso. La conseguente analisi, evidentemente, patisce l'impossibilità di una chiave di lettura “assistita” delle richieste attoree, mancando il riferimento terminale al contratto di agenzia e alla connessa disciplina.
Di qui la obiettiva rilevanza delle censure di parte resistente che, per come anticipato, non investono il profilo “processuale” della vicenda, ma quello sostanziale.
Ed invero, le evidenti lacune assertive desumibili dall'atto introduttivo di lite vanno ad interferire con la ricostruzione non di un rapporto di agenzia, escluso per le ragioni di cui si è detto, ma di un “rapporto atipico”, le cui coordinate fattuali necessitano di un grado di precisione ancora maggiore proprio perché l'atipicità di tale rapporto implica la ineludibile verifica positiva della ipotizzata estensione analogica delle regole dettate in tema di agenzia.
Nel caso di specie, anche a non voler enfatizzare la questione della perimetrazione temporale del rapporto in scrutinio, comunque a conservata valenza almeno in riferimento alla data di costituzione della società, successiva al denunciato inizio della collaborazione,
6 restano sul campo lacune direttamente interferenti con l'individuazione delle premesse e dei limiti “sostanziali” di una estensione analogica senza la quale le rivendicazioni attoree resterebbero prive di causali giuridico-negoziali.
I men che generici rinvii a dati “sensibili” ai fini che ne occupano impediscono qualsiasi valutazione inerente l'applicazione -analogica, appunto- delle regole desunte dal rapporto di agenzia.
Questi gli unici passaggi espositivi ricavabili dall'atto introduttivo di lite.
<… ricevette da essa dichiarata allo scopo di dare incremento alla vendita di quanto prodotto l'incarico di lavorare nella zona Comuni Vesuviani e Penisola Sorrentina come addetto alla ricerca di potenziale clientela, di illustrazione, pubblicizzazione dei prodotti finalizzata alla conclusione dell'affare; nell'ambito della zona assegnatagli, ha sempre liberamente acquisito la clientela attraverso visite personali … nel periodo in cui ha lavorato per detta dichiarata ha trasmesso ordini/prodotto affari per complessivi € 7.870.895,00, tutti accettati/andati a buon fine;
…>
Trattasi, all'evidenza, di lacune non colmabili con la sollecitata prova orale, la cui articolazione non può che riflettere le allegazioni espositive originarie, e nemmeno con i conteggi predisposti che a loro volta risentono di ulteriori incoerenze descrittive, quali l'individuazione dell'importo da prendere a riferimento per il calcolo delle provvigioni.
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A margine deve segnalarsi l'infondatezza della operata interpretazione della sentenza della Suprema Corte che, in ottica attorea, renderebbe ragione della perdurante pregnanza delle rivendicazioni indennitarie.
La fattispecie scrutinata dai Giudici di legittimità muove da una premessa ben precisa: l'intervenuto accertamento giudiziale di un rapporto non qualificabile in termini di rapporto di agenzia ma meritevole di tutela nell'ambito del ricorso attoreo.
Si legge, infatti, nella pronuncia in disamina.
Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1424 c.c., censura la sentenza la quale aveva escluso che i rapporti intercorsi fra le parti potessero integrare la figura del procacciamento di affari che rappresenta un minus rispetto alle prestazioni che secondo quanto accertato dai giudici avrebbero integrato il contratto di agenzia, di cui peraltro era stata esclusa la esistenza per la mancanza della forma scritta;
7 erroneamente i Giudici non avevano ritenuto la sussistenza delle condizioni per la conversione del negozio.
Il motivo va accolto nei limiti di quanto si dirà infra.
Occorre chiarire che il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia. …
Orbene se, da un lato, le differenze ontologiche dei rapporti di agenzia e di procacciamento di affari inducono a negare la sussistenza dei presupposti per la conversione del negozio nullo, va dall'altro considerato che la sentenza - escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un contratto di agenzia per mancanza dell'atto scritto - ha comunque accertato la esistenza di un rapporto contrattuale, in virtù del quale la attrice Part aveva svolto attività di promozione e distribuzione dei capi di abbigliamento della sul territorio in un lasso temporale apprezzabile prima della conclusione formale del contratto di agenzia avvenuto nel 1997; erroneamente, peraltro, pur in presenza di siffatto accertamento, i Giudici hanno escluso i diritti nascenti da detto contratto sul rilievo che le attività rientrassero in astratto in quelle riconducibili al contratto di agenzia, mentre - in base alla verifica del concreto atteggiarsi delle prestazioni effettuate - avrebbero dovuto individuare e applicare la disciplina dettata per regolare fattispecie analoghe secondo quanto previsto dall'art. 12 preleggi, comma 2: la sentenza, invece, non ha compiuto (e sarà il giudice di rinvio a doverla compiere) alcuna indagine diretta a verificare, in relazione alla natura e al contenuto delle singole prestazioni, gli istituti normativi applicabili anche se dettati per disciplinare ipotesi analoghe.>
Così in termini, Cass. Sez. 2^, n.5165/2015.
E' ben evidente l'impossibilità di annettere valenza risolutiva, nella fattispecie de qua, all'iter ermeneutico valorizzato in detta sentenza.
Ed invero, premesso che la pronuncia conferma la necessità di una verifica sul campo della operatività dell'estensione analogica ipoteticamente idonea a sorreggere in ottica giuridico- negoziale le rivendicazioni attoree a derivazione “atipica”; il nodo centrale rimane quello di un accertamento in fatto, in questa sede reso processualmente impossibile dalla precisa ed invalicabile -per posizione assunta con l'atto introduttivo- perimetrazione originaria della causa petendi. Dalla quale -perimetrazione- è stata espressamente esclusa qualsiasi
8 astratta e/o ipotetica deviazione verso forme di collaborazione diverse da quelle che planano sul rapporto di agenzia. Deviazione, poi, perorata al cospetto dell'evidente sbarramento “probatorio”. Se non che tale mutamento di prospettiva non solo è tardivo nell'ottica della sequela processuale, quanto è inammissibile in quanto rovescia completamente la premessa giuridica della pretesa azionata.
Ed è questa la ragione che impedisce anche una autonoma diversa interpretazione della fattispecie ad opera del Giudice, le cui prerogative ermeneutiche non possono, evidentemente, travalicare petitum e causa petendi articolati dalla parte ricorrente.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
1)rigetta la domanda attorea;
2)condanna a rifondere a controparte le spese di Parte_1 lite che si liquidano in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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