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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/08/2024, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 15/07/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 3326/2023 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
ed in Messina Via La Farina n. 17 Is. 278 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Arena ( ) che la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Mauro Sferrazza (c.f. ) e dall'avv. C.F._3
Antonello Monoriti (c.f. , dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._4
giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Per_1
23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, elettivamente domiciliato, ai fini
[...]
del presente giudizio, in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , Via V. CP_1
Emanuele n. 100.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
2109/2022 RG del 14.04.2022 , la ricorrente premetteva: che in data 24.04.2021 aveva presentato domanda all' per il riconoscimento dell'assegno ordinario di CP_1
invalidità; che con nota del 27.05.2021 il predetto Istituto comunicava alla stessa la reiezione della domanda di assegno ordinario di invalidità, in quanto, a suo dire:
“Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L. 12.6.1984 n. 222); di aver proposto, in data 05.08.2021, ricorso al Comitato Provinciale, attestante l'aggravamento delle sue condizioni di salute, che con propria nota del 4.10.2021, comunicava di aver respinto il ricorso contro il provvedimento di reiezione della domanda di assegno ordinario di invalidità;
Concludeva, chiedendo, di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare che lo stesso presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e pertanto si trova nelle condizioni previste per il riconoscimento della riconferma dell'assegno ordinario d'invalidità, ai sensi dell'art.1 della Legge 12.06.84 n.222, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella che sarà ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi dalla scadenza al soddisfo
CP_ Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese e dei compensi della procedura, oltre IVA e CPA e spese generali e loro distrazione in favore del procuratore anticipatario il quale dichiarava di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi;
che, nel suddetto procedimento veniva nominato ctu il Dott. , il Persona_2
quale nella sua relazione tecnica esprimeva parere sfavorevole al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso in data 13.06.2023, con ricorso depositato in data 19.06.2023 lamentava che il CTU ha condotto l'esame della
2 perizianda in maniera assolutamente superficiale, errando anche l'inquadramento lavorativo della stessa.
La sig.ra , infatti non ha mai disimpegnato l'attività di “segretaria”, come, Pt_1
invece, inopinatamente affermato dal CTU per negare il diritto richiesto, laddove la
SI.ra ha sempre svolto la funzione di impiegata addetta alla “cella Pt_1 frigorifero e surgelati (a meno 22 gradi)”, sistemando merci, anche di grosso volume (peso) e altre che è necessario siano conservate a bassa temperatura, con esposizione continua a temperature sotto lo zero e, quindi, sbalzi termici e sforzi enormi, anche per spostare le pedane cariche di derrate alimentari;
di certo, quindi, un'attività lavorativa non “sedentaria”, come erroneamente affermato dal consulente, ma esclusivamente fisica.
Il Ctu ha, altresì, errato operando una valutazione clinica in assoluto contrasto con la corposa documentazione medica versata in atti, anche in sede di operazioni peritali.
Concludeva, previo rinnovo della Ctu, chiedendo di ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della riduzione della Parte_1
capacità di lavoro in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
Per l'effetto condannare la parte resistente a riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegno ordinario di invalidità, e che, comunque la stessa possiede tali requisiti, al fine della corresponsione da parte dell' ai sensi e per CP_1 gli effetti delle disposizioni vigenti, ed in particolare dell'art. 1 L. 12/6/1984 n. 222, dell'assegno ordinario di invalidità , con decorrenza dalla domanda CP_1
amministrativa o da quella che sarà ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi dalla scadenza al soddisfo;
con vittoria delle spese e compensi di difesa , con distrazione in favore del procuratore anticipatario il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.08.2023, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
3 Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Disposta, dunque, la rinnovazione della Ctu veniva nominato il Prof. Per_3
[...]
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24.04.2021).
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente
è affetta:”Artrosi polidistrettuale con moderati deficit funzionali;
protrusioni multiple ed ernie discali L5 –S1; artrosi deformante delle mani;
disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso;
cardiopatia ipertensiva in II Classe
NYHA”.
Il Ctu, infatti ha affermato che :” la SI.ra presenti i requisiti Parte_1 medico legali necessari al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, risultano sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la SI.
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno Parte_1
ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24.04.2021).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio.
4 Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 19.06.2023 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato
CP_ in data 14.04.2022, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente, e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1
requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24.04.2021) ;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali, che liquida in euro
1.528,00 per compensi professionali relativi alla fase sommaria oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali;
ed in euro 4.636,50 per compensi professionali relativi al presente giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, tutte da distrarre ex art.93 c.p.c. all'Avvocato anticipatario Stefania Arena;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina,01/08 / 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott Domenico Condello
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