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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 01.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6785/2025
TRA
nato ad [...] il [...], residente in San Giorgio a Parte_1 Cremano (NA) alla via Gianturco n. 30 – CF: rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Stefano D'Ammassa (CF: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Enrico Fermi 9 - 80122, in virtù di procura alle liti conferita su foglio separato apposta in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024- ed Persona_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55; CP_1 Convenuto E
( ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. responsabile , Controparte_3 Controparte_4 rappresentato e difeso , giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avvocato Vincenzo Corrado ( C.F. ) presso il cui studio in C.F._4 Napoli alla via G. Porzio , 4 IS G/7 Centro Direzionale elettivamente domicilia;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 37120220012399255000, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 4.542,09, a titolo di contributi gestione commercianti 01/2020 – 12/2020. La parte opponente evidenziava che gli avvisi di addebito menzionati erano già stati annullati con sentenza di quest'ufficio n. 1250 del 16.2.2024, passata in giudicato. CP_ L' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art 3bis DL 146/2021; inoltre, eccepiva il sopravvenuto sgravio degli avvisi di addebito e domandava la declaratoria della cessata materia del contendere. L eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. CP_5 La causa, all'odierna udienza, viene decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Ebbene, deve darsi atto che l'intimazione di pagamento n. 07120249045427564000 attiene a diversi avvisi di addebito ed è stata impugnata limitatamente a due avvisi, già annullati con precedente sentenza di questo ufficio n. 1250 del 2024 ed oggetto di sgravio da parte CP_ dell' (cfr. nota del 28.1.2025 , di cui non è stata fornita la prova della comunicazione alla parte ricorrente in data anteriore alla instaurazione della lite).
3 L'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa alla somma indicata negli avvisi impugnati;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Sulla insussistenza del titolo non vi è alcuna contesa ed, infatti, sia la parte opponente che CP_ l' hanno domandato la cessazione della materia del contendere;
non ha poi in CP_5 memoria difensiva dedotto alcuna circostanza ostativa a tale pronuncia. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 5 Le spese di lite, in favore della parte ricorrente (attesa la rinuncia alla distrazione dichiarata CP_ dal difensore all'odierna udienza), seguono la soccombenza virtuale dell' e dell CP_5 nella misura liquidata in dispositivo, essendo stati informati tali convenuti, prima del presente giudizio, della non debenza delle somme in lite. Va in particolare rilevato che CP_ l' ha partecipato al precedente giudizio conclusosi con sentenza numero 1250/ 2024, mentre l è stata informata di tale esito, attesa la comunicazione dell'istanza di CP_5 sgravio inviata da parte ricorrente in data 20 gennaio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna le parti convenute in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge NAPOLI, 01.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 19.03.2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249045427564000, notificata dall' in Controparte_2 data 16.01.2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 37120210004910348000, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 4.204,05 a titolo di contributi gestione commercianti 01/2019 – 12/2019, 2) n.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 01.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6785/2025
TRA
nato ad [...] il [...], residente in San Giorgio a Parte_1 Cremano (NA) alla via Gianturco n. 30 – CF: rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Stefano D'Ammassa (CF: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Enrico Fermi 9 - 80122, in virtù di procura alle liti conferita su foglio separato apposta in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024- ed Persona_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55; CP_1 Convenuto E
( ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. responsabile , Controparte_3 Controparte_4 rappresentato e difeso , giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avvocato Vincenzo Corrado ( C.F. ) presso il cui studio in C.F._4 Napoli alla via G. Porzio , 4 IS G/7 Centro Direzionale elettivamente domicilia;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 37120220012399255000, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 4.542,09, a titolo di contributi gestione commercianti 01/2020 – 12/2020. La parte opponente evidenziava che gli avvisi di addebito menzionati erano già stati annullati con sentenza di quest'ufficio n. 1250 del 16.2.2024, passata in giudicato. CP_ L' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art 3bis DL 146/2021; inoltre, eccepiva il sopravvenuto sgravio degli avvisi di addebito e domandava la declaratoria della cessata materia del contendere. L eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. CP_5 La causa, all'odierna udienza, viene decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Ebbene, deve darsi atto che l'intimazione di pagamento n. 07120249045427564000 attiene a diversi avvisi di addebito ed è stata impugnata limitatamente a due avvisi, già annullati con precedente sentenza di questo ufficio n. 1250 del 2024 ed oggetto di sgravio da parte CP_ dell' (cfr. nota del 28.1.2025 , di cui non è stata fornita la prova della comunicazione alla parte ricorrente in data anteriore alla instaurazione della lite).
3 L'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa alla somma indicata negli avvisi impugnati;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Sulla insussistenza del titolo non vi è alcuna contesa ed, infatti, sia la parte opponente che CP_ l' hanno domandato la cessazione della materia del contendere;
non ha poi in CP_5 memoria difensiva dedotto alcuna circostanza ostativa a tale pronuncia. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 5 Le spese di lite, in favore della parte ricorrente (attesa la rinuncia alla distrazione dichiarata CP_ dal difensore all'odierna udienza), seguono la soccombenza virtuale dell' e dell CP_5 nella misura liquidata in dispositivo, essendo stati informati tali convenuti, prima del presente giudizio, della non debenza delle somme in lite. Va in particolare rilevato che CP_ l' ha partecipato al precedente giudizio conclusosi con sentenza numero 1250/ 2024, mentre l è stata informata di tale esito, attesa la comunicazione dell'istanza di CP_5 sgravio inviata da parte ricorrente in data 20 gennaio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna le parti convenute in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge NAPOLI, 01.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 19.03.2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249045427564000, notificata dall' in Controparte_2 data 16.01.2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 37120210004910348000, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 4.204,05 a titolo di contributi gestione commercianti 01/2019 – 12/2019, 2) n.