Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 434/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
; , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(TP) il 01/02/1984 (C.F.: ; C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
; , nato a [...] ed Uni- C.F._3 Parte_4
ti (CO) il 11/10/1972 (C.F.: ), rispettivamente C.F._4
moglie e figli di , deceduto in data 28.04.1984, tutti Persona_1
elettivamente domiciliati in Palermo, via Dante, n. 71 presso lo studio degli Avv. Roberto Avellone (C.F.: e C.F._5 [...]
(C.F.: ), che li rappre- Parte_5 C.F._6
sentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti;
– parte appellante –
Corte di Appello Palermo sez. II civile
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
06/01/1956 (C.F.: ), in persona del tutore pro C.F._7
tempore, , nata a [...] il [...]; Persona_2
– appellato contumace–
E
Controparte_2
, (C.F.:
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope P.IVA_1
legis in Palermo, Via Villareale, n. 6 presso gli uffici dell'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Palermo, che lo rappresenta e difende ex lege;
– appellato–
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di citazione.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Marsala, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter
c.p.c., pubblicata il 10.02.2020, in accoglimento della domanda propo- sta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_6 [...]
, nella qualità, rispettivamente, di moglie e figli di Parte_4 Per_3
, ucciso per mano mafiosa in data 28.04.1984, nei confronti di
[...]
, in persona del tutore legale, , condannò Controparte_1 Persona_2
quest'ultimo a corrispondere in favore di l'importo di € Parte_1
290.430,00, di e € 265.536,00 ciascuno, Parte_6 Parte_4
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.434/2020
nonché di la somma di € 199.152,00, a titolo di risar- Parte_2
cimento del danno da perdita del rapporto parentale, importi tutti da devalutare alla data del 28.04.1984 e da attualizzare con l'applicazione della rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale dal 28.04.1984 alla data dell'ordinanza, oltre ulteriori interessi, al tas- so di legge, dalla decisione all'effettivo saldo;
condannò, per l'effetto,
a tenere indenne parte ricorrente delle spese del Controparte_1
giudizio, liquidate nel complessivo importo di € 20.000,00, oltre rim- borso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Indi- cò, inoltre, ai fini di cui all'art. 60, co. 2, d.P.R. n. 131/1086, in
[...]
la parte nei cui confronti procedere al recupero dell'imposta CP_1
prenotata a debito, ai sensi dell'art. 50 del medesimo testo di legge.
Avverso la suddetta ordinanza, proponevano appello Parte_7
[...
e , invocando- Parte_2 Parte_6 Parte_4
ne la riforma in punto di liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale loro riconosciuto, ritenuta non congrua a fronte delle peculiarità che avevano connotato il caso concreto e fon- te di ingiustificata disparità di trattamento, stante la minor somma ri- conosciuta in favore di all'epoca dei fatti in teneris- Parte_2
sima età (nata da appena tre mesi).
Si costituiva il Controparte_3
, evocato nel giudizio al
[...]
solo fine della opponibilità allo stesso della decisione, il quale chiariva che alcuna pretesa poteva essere fatta valere in via diretta nei suoi confronti. Pur ritualmente evocata in giudizio, n.q. di tuto- Persona_2
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.434/2020
re legale di non si costituita e rimaneva contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 2.4.2025 tenuta con modalità “cartolari” con ordinanza del 03.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione al- le parti del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse con- clusionali e dell'ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'ordinanza poiché ritiene che, nonostante il potere discrezionale di cui dispone il giudice nell'individuare il quantum risarcitorio, la liquida- zione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ri- conosciuto non ha tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che trae origine dall'omicidio doloso, per mano mafiosa, del proprio con- giunto, del tutto estraneo alle logiche delle associazioni di stampo cri- minale.
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta l'ingiustificata disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata per avere il Tribunale liquidato un quantum ri- sarcitorio di importo inferiore a favore di fondato Parte_2
sull'assunto che, stante la sua tenerissima età, la stessa non potesse vantare, al momento della perdita, un rapporto consolidato con il geni- tore.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.434/2020
L'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e è infondato e, pertanto, merita di essere Parte_6 Parte_4
integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata or- dinanza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere ricordata la normativa dettata con legge 22 dicembre 1999, n. 512, avente a oggetto l'istituzione del
Fondo di rotazione.
Con essa vengono in rilievo le peculiarità delle fattispecie con- nesse a fatti di mafia e, riproponendo un meccanismo di tutela delle vittime adottato già all'epoca del terrorismo, ha voluto impedire che la confisca dei beni degli appartenenti alle associazioni criminali mafiose potesse ritorcersi in danno delle vittime, che, prima dell'introduzione della legge, non potevano sperimentare proficuamente le azioni a tute- la dei danni subiti proprio per l'incapienza – a volte apparente – dei patrimoni degli aggressori.
In particolare, per ciò che in questa sede rileva, è la possibilità prevista dall'art. 6, co. IV, nel caso in cui il risarcimento del danno di- sposto dal Giudice civile venga di fatto pagato direttamente dal Fondo, di surrogarsi nei diritti degli attori nei confronti di coloro che sono sta- ti ritenuti responsabili del fatto e condannati alla corresponsione delle somme.
Tanto premesso, nel merito, l'analisi deve muovere dal segmen- to principale dell'accertamento, che involge il profilo fattuale della causa, accertato dal Giudice penale con una statuizione che, essendo passata in giudicato, spiega nel presente giudizio efficacia vincolante,
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ai sensi dell'art. 654 c.p.p. A tenore della disposizione da ultimo ri- chiamata, “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsa- bile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronuncia- ta in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché
i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. Deve, ancora, osservarsi che, in ossequio al principio enunciato ai sensi dell'art. 651, co. 1, c.p.p., rubricato “Effica- cia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrati- vo di danno”, “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accerta- mento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'afferma- zione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia inter- venuto nel processo penale”.
In applicazione delle coordinate normative sopra esposte, preso pertanto atto della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, presupposti fonda- mentali all'origine del diritto di parte appellante a ottenere il risarci- mento del danno patito in conseguenza del fatto di reato, diritto peral-
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.434/2020
tro espressamente riconosciuto dal Giudice penale nel cui giudizio le medesime si erano costituite parti civili, in questa sede è necessario vagliare solo la richiesta risarcitoria articolata dalle persone offese dal reato e provvedere alla relativa liquidazione, tenendo conto che di al- cuna liquidazione della provvisionale gli odierni appellanti hanno di fatto beneficiato, cosicché nulla andrà scomputato, a tale titolo, dal complessivo risarcimento.
Risulta ormai definitivamente accertato che, in data 28.04.1984,
, marito e padre degli appellanti, fu ucciso, unitamente Persona_1
a , dall'appellato in concorso Persona_4 Controparte_1
con nel territorio di Castelvetrano con colpi di arma Controparte_4
da fuoco. È quanto emerge dalla sentenza n. 9/1986 della Corte
d'Assise di Trapani, poi confermata, in relazione alla ricostruzione dei fatti, dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo con la successiva sen- tenza n. 12/1987 (cfr. la documentazione allegata all'atto di appello).
In forza della sentenza di primo grado, è stato, in- Controparte_1
fatti, condannato, tra l'altro, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di mesi sei, nonché al pagamento, in solido con il concorrente, delle spese processuali e, in proprio, di quel- le del mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e, ancora, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite nonché alla rifusione delle spese da queste sostenute, liquidate in lire un milione in favore dei congiunti di , con assegnazione Persona_1
di una provvisionale di diverso importo in favore degli odierni appel- lanti. La pena così irrogata è stata, in seguito, ridotta dalla Corte
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d'Assise d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni ventotto di reclusione e lire quattromi- lioni di multa, con sottoposizione del , a pena espiata, alla li- CP_1
bertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute, all'esito del bilanciamento, equivalenti alle aggravanti contestate.
In primo grado, , Parte_1 Parte_2 Parte_8
e hanno invocato il risarcimento del danno da
[...] Parte_4
perdita del rapporto parentale, liquidato dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, in applicazione delle tabelle di Milano nell'edizione appro- vata nel 2018. Ha, in particolare, il giudice di primo grado ritenuto di dover liquidare un importo differente tra gli odierni appellanti, in omaggio al principio della personalizzazione nel risarcimento del dan- no che governa il potere discrezionale in punto di individuazione del quantum risarcitorio.
XXXXX
Tanto premesso, passando al vaglio del merito, con il primo mo- tivo parte appellante lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe da riformare nella parte relativa alla liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, inidonea a compensare il pregiudizio patito nella propria sfera areddituale. Espone, in particola- re, che il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione le pe- culiarità del caso concreto, che trae origine dall'omicidio doloso, per mano mafiosa, del proprio congiunto, del tutto estraneo alle logiche delle associazioni di stampo criminale, circostanza che avrebbe dovuto
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condurre a un quantum risarcitorio anche superiore alla forbice indi- viduata dalle Tabelle di Milano, come approvate nel 2018.
Il motivo è infondato.
Va, innanzi tutto, ricordato che, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, “La morte di un prossimo congiunto de- termina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837 ), di carattere patrimoniale e non pa- trimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. dan- no da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'al- tro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla re- lativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale ( v. Corte Cost.,
13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.
(la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura ( v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546). Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidiani- tà dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fra-
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tello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'altera- zione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangi- bilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale co- stituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo ricono- scimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. ( v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546 ). Da tale perdita può al congiunto superstite deri- vare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psi- cofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a deter- minare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992;
Cass., 23/1/2014, n. 1361 )” (cfr., in questi termini, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 18284 del 25.06.2021). Il danno in questione, nella specie integrato dallo sconvolgimento delle esistenze dei componenti il nu- cleo familiare quale conseguenza della morte tragica del congiunto, non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, co- stituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il con- giunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interper- sonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimo-
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no nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si tratta di danno-conseguenza, non già “riflesso”
o “di rimbalzo”, bensì “diretto”, sofferto dagli stretti congiunti del de- funto iure proprio, giacché l'evento morte è plurioffensivo, cagionando non solamente l'estinzione della vita della vittima primaria, ma anche l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti di essa. Il danno di cui si discute deve essere allegato e provato;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo “contingente”), dovendosi aver riguardo al periodo di tem- po nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ri- corso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli ele- menti obiettivi forniti dal danneggiato. Provato il fatto -base della sus- sistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, va opinato che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni sia sull'assetto degli stabili e armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi de- gli stretti congiunti del defunto all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione. Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, ido- nea a vincerla (esemplificativamente: situazione di mera convivenza
“forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da con- tinue tensioni e screzi;
coniugi in realtà “separati in casa”), nella specie
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non offerta, essendo rimasto, anche nel presente grado di giudizio, il contumace. CP_1
La liquidazione della ripetuta voce di danno, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di conte- nuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione pretta- mente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro nel caso assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico;
si dovrà tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, qua- li la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
Giova, sul punto, precisare che è ben vero che, come argomenta- to da parte appellante nella comparsa conclusionale, sono state appro- vate, da ultimo, le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimo- niale da perdita del rapporto parentale nella versione del 2024. E tut- tavia, come chiarito dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in seno a queste ultime, “Il “Gruppo danno alla persona” ha proceduto […] esclusivamente alla rivalutazione monetaria delle tabelle alla data dell'01.01.2024 tenendo conto, per ciascuna di esse, del periodo intercor- so dalla precedente rivalutazione. Si precisa che le Tabelle non sono sta- te, invece, modificate nel merito, riservandosi l'Osservatorio di procedere agli eventuali opportuni aggiornamenti dopo la conclusione dei lavori,
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tuttora in corso, dei gruppi di studio” (cfr. pag. 3 dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano - Tabelle milanesi – edizione 2024). In parti- colare, giova richiamare la parte in cui l'Osservatorio ha chiarito, in re- lazione alle Tabelle nell'edizione del 2018, che “I valori indicati in ta- bella sono […] quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e re- lazioni parentali ivi previsti. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”. Considerato che si versa, nella specie, nell'ambito di un giudizio di risarcimento che trae origine da un illecito penale di natura dolosa, appare opportuno ri- chiamare, altresì, la precisazione, sempre contenuta nelle menzionate tabelle, in base alla quale “[…] anche per il danno da perdita del rappor- to parentale, vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le pe- culiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che su- peri la percentuale massima prevista in tabella” (cfr. pag. 8 delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale e i relativi Criteri applicativi nella versione aggiornata
2018), e ciò nell'esercizio di un potere discrezionale, da motivarsi con- gruamente in relazione alle circostanze e agli elementi del caso concre-
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to.
Orbene, nella specie, gli odierni appellanti reclamano una liqui- dazione del danno da perdita del rapporto parentale che sia, se non superiore alla forbice, quanto meno pari alla misura massima come in- dividuata dalle Tabelle di Milano approvate nel 2018, alle quali il giu- dice di primo grado ha dato applicazione, ovvero da quelle approvate, da ultimo, nel 2024, senza tuttavia comprovare l'effettiva sussistenza di elementi che denotino l'inidoneità del quantum riconosciuto in pri- mo grado a compensare il pregiudizio sofferto. Parte appellante appa- re, infatti, essersi limitata a lamentare il mancato esercizio del potere discrezionale di cui il giudice dispone nell'individuazione del quantum risarcitorio in ipotesi di danno derivante da reato doloso e non aver, per converso, valorizzato circostanze che siano tali da fondare, in capo alla Corte, il convincimento circa l'opportunità di dover riconoscere un importo superiore. Poiché, infatti, parte appellante non solo non ha al- legato ma neppure offerto la rigorosa prova in ordine a circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale, non può nella specie liquidarsi il risarcimento del danno nella misura massima indi- viduata dalle Tabelle di Milano. E invero, le pur dedotte difficoltà sul piano psicologico sofferte, in particolare, da (cfr. rela- Parte_4
zione, a firma della Dott.ssa , allegata all'atto di appello) e da Per_5
(cfr. cartella clinica relativa, appunto, alla moglie di Parte_1
, anch'essa allegata all'atto di appello), sono state va- Persona_1
gliate dal primo giudice e non costituiscono elementi ulteriori tali da
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comprovare il “massimo sconvolgimento della propria vita” e si inscri- vano, piuttosto, nel quadro del dolore provocato dalla perdita del loro congiunto, congruamente ristorato con il quantum risarcitorio come liquidato dal Tribunale.
Analoghe considerazioni vanno svolte, a fortiori, in riferimento alla pretesa degli appellanti di vedersi ristorato il danno in misura su- periore alla forbice di cui alle richiamate Tabelle, attesa la natura dolo- sa dell'omicidio nel quale è rimasto vittima il proprio congiunto. E in- vero, una siffatta pretesa ben può trovare accoglimento se e in quanto il danneggiato abbia rappresentato circostanze ed elementi che valga- no a colorare il caso concreto al punto da indurre il giudice a ritenere che la misura massima individuata dalle Tabelle sia insufficiente a ri- storare il danno sofferto, onere appunto non assolto. Benché l'illecito sia stato cagionato con dolo e sia connotato da efferatezza e tragicità, con effetti drammatici nella vita degli appellanti, tutti adeguatamente ristorati dal primo giudice, rimane infatti fermo il principio secondo cui non può farsi luogo ad alcun automatismo in punto di liquidazione, con la conseguenza che il giudice sarà libero di valutare tutte le pecu- liarità del caso concreto, salvo l'obbligo di esplicitare le ragioni sottese al proprio convincimento.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che del tutto correttamente abbia il Tribunale dato applicazione ai principi sopra enucleati, atteso che ha esposto in maniera congrua e condivisi- bile il ragionamento seguito nella disposta liquidazione del risarcimen- to del danno. Dalle argomentazioni contenute nell'ordinanza impugna-
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ta emerge, del resto, come il giudice di primo grado abbia tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
Ne consegue che il motivo di appello appena esaminato non è idoneo a infirmare la bontà logico-giuridica dell'ordinanza impugnata, la quale è sul punto da confermare.
Anche il secondo motivo, in ragione delle precedenti considera- zioni è infondato, ed è parimenti da rigettare.
Da condividere è, infatti, la conclusione, raggiunta dal Tribuna- le, nella parte in cui ha ritenuto di liquidare, in favore di Parte_9
un importo, pari a € 199.152,00, inferiore rispetto a quello ri-
[...]
conosciuto ai fratelli, e , invece quantifica- Parte_4 Parte_6
to in € 265.536,00 ciascuno. Proprio i principi sopra declinati che go- vernano il procedimento di liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale impongono, del resto, di considerare, tra gli altri criteri, l'intensità del vincolo familiare e ogni ulteriore utile circostanza, quali le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
Orbene, considerata la tenerissima età di Parte_2
all'epoca dell'evento omicidiario (appena tre mesi), risponde a un cri- terio di ragionevolezza ritenere che la stessa non abbia instaurato un rapporto consolidato con il genitore venuto a mancare, cosicché alcuna abitudine di vita può lamentare che abbia dovuto modificare.
Può peraltro osservarsi che, alla predetta tenera età, non si era
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ancora formato un effettivo sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti con il genitore, con la conseguenza che non può dolersi per non poter più Parte_2
fare ciò che per anni aveva fatto. Ciò di cui la stessa può lamentarsi e rispetto al quale sorge il diritto al risarcimento del danno è la priva- zione del rapporto parentale con una figura, quella paterna, per defini- zione essenziale ai fini dell'equilibrato sviluppo della persona umana.
L'odierna appellante è, infatti, titolare, al pari degli altri congiunti, del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solida- rietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia. In considerazione di quan- to precede, rispetto a tale diritto congrua appare la misura del risarci- mento del danno come disposta dal Tribunale.
D'altra parte, tutti gli importi come individuati dal primo giudi- ce, devono essere aumentati del calcolo degli interessi legali dalla data dell'illecito (28.4.1984) con operazione di necessaria attualizzazione che rende, pertanto, il risarcimento riconosciuto dal primo giudice congruo e adeguatamente satisfattivo del pregiudizio subito dagli ap- pellanti.
Indi l'appello è integralmente rigettato.
***
In assenza di costituzione di parte appellata, stante la carenza di domande nei confronti dell'interveniente , le spese Controparte_2
di lite del presente grado del giudizio vengono lasciate a carico di parte
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.434/2020
appellante.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di , in persona del tutore le- Controparte_1
gale che dichiara, Persona_2
rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di , in Parte_10 Parte_4 Controparte_1
persona del tutore legale avverso l'ordinanza ex art. 702- Persona_2
ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Marsala il 10.02.2020; lascia le spese del presente giudizio a carico degli appellanti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 27.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 18 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile