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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12583/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Barbara Gualtieri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. Maria Berardinelli che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva depositata il 12.2.25-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha adito il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a NE (FI) il
3.12.2005 con , dal quale erano nate le figlie e Controparte_1 Per_1 Per_2 rispettivamente il 21.2.03 e l'1.5.09- A fondamento della domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita depositato il 10.12.18 e autorizzato nella medesima data, dopo la quale le parti non si erano più riconciliate.
Costituitasi , all'udienza del 26.3.25 entrambe le parti hanno chiesto Controparte_1
la pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente,
l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita fu depositato il 10.12.18 e autorizzato nella medesima data. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (6.11.24) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi dalla data certificata dell'accordo sopra menzionato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.12.2005 a NE (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Firenze il 13.1.1976, trascritto nei Registri del Comune di NE (FI), atto n. 17, parte
I, anno 2005;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 26 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12583/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Barbara Gualtieri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. Maria Berardinelli che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva depositata il 12.2.25-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha adito il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a NE (FI) il
3.12.2005 con , dal quale erano nate le figlie e Controparte_1 Per_1 Per_2 rispettivamente il 21.2.03 e l'1.5.09- A fondamento della domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita depositato il 10.12.18 e autorizzato nella medesima data, dopo la quale le parti non si erano più riconciliate.
Costituitasi , all'udienza del 26.3.25 entrambe le parti hanno chiesto Controparte_1
la pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente,
l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita fu depositato il 10.12.18 e autorizzato nella medesima data. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (6.11.24) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi dalla data certificata dell'accordo sopra menzionato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.12.2005 a NE (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Firenze il 13.1.1976, trascritto nei Registri del Comune di NE (FI), atto n. 17, parte
I, anno 2005;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 26 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
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