Sentenza 17 marzo 2006
Massime • 1
La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual'è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che tra le attribuzioni del procuratore rientri quello di rinunziare ad eventuali eccezioni, in particolare nella specie all'eccezione di nullità della c.t.u.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2006, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI GI Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NC;
NI IA, NI VI, NI ET, NI VI, NI GI, NI RA, NI PE, NI OL, NI AN;
IN LV, IN NT, elettivamente domiciliati in Roma, via Attilio Friggerlo n. 106, presso l'avv. TAMPONI Michele, che li difende unitamente agli avvocati Ludovico Szego e GI Garbagnati, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TT PE;
CO AN, quest'ultima in persona di TT DI, in forza di procura generale, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, presso l'avv. VALENSISE Carolina, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Ugo Bertello, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione specializzata agraria, n. 290/2001 del 22 febbraio - 15 ottobre 2001 (R.G. 447/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 febbraio 2006 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M. Tamponi per i ricorrenti e l'avv. C. Valensise per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 22 luglio 1996 TT PE e CO IA NC hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Biella, sezione specializzata agraria, gli eredi di NI GO chiedendo che il contratto di affittanza agraria incorso inter partes, avente a oggetto il fondo rustico di proprietà di essi istanti denominato Cascina Sette Sorelle, fosse dichiarato cessato alla data dell'11 novembre 1997, con ordine ai convenuti di rilasciarlo libero da persone e cose alla detta data.
Costituitisi in giudizio i convenuti non si sono opposti alla domanda di rilascio ma hanno chiesto fosse dichiarato il loro diritto di ritenzione del fondo in questione finché non fosse stata loro corrisposta la indennità corrispondente all'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti eseguiti nel corso del contratto di affitto e, per l'effetto, hanno chiesto - in via riconvenzionale - la condanna degli attori al pagamento di tale indennità da liquidare nella misura di L. 500 milioni. Svoltasi la istruttoria del caso, l'adita sezione con sentenza 14 ottobre 1997, ha dichiarato cessato all'11 novembre 1997 il contratto di affitto con condanna dei convenuti al rilascio del fondo e degli attori al pagamento della somma di L. 105 milioni a titolo di indennità per i miglioramenti effettuati con declaratoria del diritto della parte convenuta a detenere il fondo sino all'integrale pagamento della detta somma.
Gravata tale pronunzia, in via principale da TT PE e CO NC e in via incidentale dai conduttori con ordinanza 20 aprile 2000 il giudizio è stato dichiarato interrotto, a causa della morte dell'appellato NI OR.
Riassunto il processo dagli appellanti e costituitisi in giudizio gli eredi di NI OR la Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, con sentenza 22 febbraio - 15 ottobre 2001, in riforma della pronunzia impugnata nel capo relativo alla condanna al pagamento della indennità per i miglioramenti ha rigettato la domanda relativa e condannato gli appellati alla restituzione della somma di L. 105 milioni oltre gli interessi dalla data del pagamento. Per la cassazione di quest'ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a 3 motivi, CO NC, NI VI, NI ET, NI VI, NI GI, NI RA, NI PE, NI GI, NI AN, IN LV e IN NT, con atto 3 ottobre 2002. Resistono, con controricorso, TT PE e CO AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come evidenziato in parte espositiva, a fronte della domanda di declaratoria di cessazione, alla data del 10 novembre 1997 del contratto di affitto inter partes i conduttori hanno chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dei concedenti al pagamento della indennità di legge, a norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17. Opponendo i conduttori - appellati che in punto esistenza dei miglioramenti e diritto degli stessi al conseguimento della indennità di legge sussisteva un giudicato esterno, costituito dalla sentenza 19 marzo 1991, del tribunale di Biella, la Corte di appello di Torino ha affermato:
- l'eccezione di giudicato non è stata proposta in primo grado dalla difesa del NI in modo rituale, perché formulata non nella comparsa di risposta, ma unicamente nell'udienza di discussione;
- la sentenza della quale si invoca il giudicato è stata prodotta quale documento unicamente in grado di appello e non è utilizzabile facendo difetto sia il requisito della decisività del documento in relazione alla soluzione della controversia, sia la non imputabilità della omissione della tempestiva produzione alla parte interessa, specie considerato che detto documento era senza ombra di dubbio disponibile e producibile nel giudizio di primo grado.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 437 c.p.c., nonché la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione" censurano la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha rigettato la eccezione di giudicato esterno.
3. Premesso che il giudicato esterno è rilevabile anche nei gradi di giudizio successivi al primo e, eventualmente, in sede di legittimità, e che, pertanto, sotto tale profilo il motivo è fondato, osserva la Corte che quanto precede non esclude che la prova del giudicato sia ritualmente acquisita (cfr. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3621; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19772). Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto inammissibile la produzione, per la prima volta in grado di appello (in sede di discussione finale) della sentenza 19 marzo 1991 del tribunale di Biella. in tema di produzione di "nuovi" cioè non prodotti precedentemente documenti in grado di appello, infatti, in termini opposti rispetto a quanto si invoca in ricorso, deve ribadirsi che nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo): pertanto, in caso di mancata produzione con l'atto introduttivo ovvero a seguito di specifico invito del giudice, i documenti non possono essere depositati per la prima volta in appello (Cass. 18 ottobre 2005, n, 20153; Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, correttamente i giudici del merito hanno escluso che la sentenza 19 marzo 1991 del tribunale di Biella potesse invocarsi con effetto di giudicato nel presente, diverso giudizio.
È sufficiente, al riguardo, tenere presente che nel precedente giudizio i NI avevano invocato la avvenuta esecuzione dei miglioramenti ai fini e per gli effetti della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 12, secondo cui, in particolare, "qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti... il contratto di affitto, alla sua scadenza è prorogato per un periodo non inferiore...". Diversamente, in questo questa diversa controversia i NI hanno chiesto l'indennità prevista dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17. A norma di quest'ultima disposizione "l'affittuario che ha eseguito le opere... ha diritto a una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato".
Pacifico in linea di fatto quanto precede è evidente l'impossibilità, giuridica, oltre che logica, di invocare in questo nuovo giudizio gli accertamenti compiuti nel precedente. Come evidenziato sopra, perché, a norma della L. n. 203 del 1982, art. 17, sorga in capo al conduttore il diritto all'indennità di cui si discute è indispensabile non solo che il conduttore abbia eseguito "le opere" di cui alla citata L. n. 203, art. 16, comma 1, ma anche che sia data la prova che per effetto di tali "opere", al momento della cessazione del rapporto è "aumentato" "il valore di mercato" del fondo, paragonato al valore di mercato del fondo stesso non trasformato.
È di palmare evidenza, pertanto, che dovendosi valutare la situazione esistente alla data in cui è cessato il rapporto inter partes, cioè alla data del 10 novembre 1997, e, quindi, apprezzare la rilevanza dei miglioramenti alla detta data, non può spiegare alcuna efficacia quanto accertato nella precedente sentenza del 1991. Al riguardo si osserva che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma - giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente - solo con riguardo alla situazione che esisteva e tenuta presente al momento della decisione, sì che non preclude la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione (Cass. 29 luglio 1983, n. 5227, nonché, sempre nella stessa ottica, Cass. 21 novembre 2001, n. 14732 nonché Cass. 3 dicembre 1996, n. 10805). Dovendo, nella specie, i giudici del merito valutare, esclusivamente, se - per effetto delle "opere" poste in essere dagli affittuari - il fondo avesse incrementato, alla data del 10 novembre 1997, il proprio valore, è evidente - concludendo sul punto - che, prescindendo dagli accertamenti contenuti nella sentenza del 1991, che non potevano che riguardare la situazione di fatto a quell'epoca, hanno disposto nuovi accertamenti in linea di fatto al fine di valutare se effettivamente i "miglioramenti" eseguiti e accertati con la statuizione, coperta da giudicato del 1991, si fossero risolti in un incremento di valore del fondo nel 1997 (o, piuttosto, come è rimasto accertato, in una perdita di valore).
4. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, condividendo gli argomenti e le risultanze finali della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di appello, hanno rigettato la domanda, proposta dai NI, di condanna dei concedenti al pagamento di una indennità per i pretesi miglioramenti eseguiti sul fondo oggetto di controversia.
Hanno, infatti, conclusivamente, evidenziato quei giudici "se, a seguito degli interventi degli affittuari, la capacità produttiva del terreno invece di essere aumentata si è ridotta;
se per produrre si devono sopportare delle spese in più rispetto a prima, se determinate colture non possono essere più coltivate;
se dai terreni si ricavano minori redditi;
se bisogna sopportare dei costi di ripristino per ristabilire le condizioni di fertilità presenti prima degli spianamenti;
è consequenziale che il valore del terreno non è aumentato" e che, pertanto, non esiste titolo, in capo ai NI, alla indennità reclamata.
5. Nel corso del giudizio di secondo grado, il C.T.U. nominato ha depositato la propria relazione di consulenza il 28 febbraio 2000. Nel corso della prima udienza successiva nulla è stato eccepito in ordine alla ritualità della relazione stessa e delle operazioni che l'avevano preceduta e l'avv. Bosso, procuratore degli appellati, ha dichiarato l'avvenuta morte del proprio assistito NI OR. Dichiarata dalla Corte di appello l'interruzione del processo a seguito di riassunzione del giudizio, con la memoria 4 ottobre 2000 i difensori di parte NI hanno eccepito, in limine, la nullità della consulenza tecnica in atti.
La sentenza gravata, peraltro ha ritenuto tardiva tale eccezione, non proposta nella prima difesa successiva al deposito della relazione.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza gravata lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e dell'art. 90 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 157 c.p.c., nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della corte di appello nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza".
Si osserva, infatti, in termini opposti rispetto quanto ritenuto dalla sentenza impugnata che la memoria del 4 ottobre 2000 costituisce la prima difesa utile per la formulazione dell'eccezione di nullità, non potendosi obiettare che il potere di accezione in capo a NI OR fosse già consumato, poiché è chiaro che questi, essendo previamente deceduto, non avrebbe potuto eccepire alcunché all'udienza del 20 aprile 2000.
7. Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re-golatrice, eventuali nullità della consulenza tecnica sono, comunque, sanate per effetto della mancata loro deduzione nella prima istanza o difesa (Cass. 22 giugno 2005, n. 13401; Cass. 17 marzo 2005, n. 5762) e, quindi, nella prima udienza successiva al deposito della relazione (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2589; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422), senza che rilevi, in senso contrario che in questa il giudice si sia limitato a disporre un mero rinvio della causa, ancorché per consentire alle parti l'esame della relazione di consulenza (Cass. 28 novembre 2001, n. 15133; Cass. 1 agosto 1995, n. 8383). Pacifico quanto precede, pacifico - come evidenziato sopra - che nel corso della prima udienza del 20 aprile 2000, successiva al deposito della relazione di consulenza avvenuto il 28 febbraio 2000 non è stato sollevato da alcuna delle parti il problema della nullità della consulenza, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto tardiva la eccezione.
Inconferente, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è la circostanza che nell'udienza (del 20 aprile 2000) il difensore degli appellati abbia svolto altre "difese" e, in particolare, abbia fatto presente che il proprio assistito NI OR era deceduto. A prescindere, infatti, dal considerare che NI OR non era l'unico appellato si osserva che la formulazione della eccezione in questione (di nullità della consulenza tecnica) non rientra tra le attività che la legge processuale vuole siano poste in essere personalmente dalla parte.
Giusta quanto pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, la procura alle liti abilita il procuratore - per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite - a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, pur non conferendogli il potere di atti che importino disposizione del diritto in contesa (Tra le tantissime, in tale senso, ad esempio, Cass. 23 gennaio 1995, n. 722). Come, pertanto, non rientra tra gli atti che implicano disposizione del diritto in contestazione e che può, quindi, essere compiuta dal procuratore ad litem, anche se non munito di procura speciale, l'attività che si concreti nel mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione (Cass. 11 febbraio 1993, n. 1698) nonché la rinuncia ad uno dei motivi d'impugnazione, la quale può essere effettuata dal difensore, senza necessità di una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte o di una procura speciale della medesima (Cass. 6 novembre 1990, nn. 10657 e 10658;
"Cass. 7 novembre 1990, n. 10704), anche nel corso della discussione orale (Cass. 23 ottobre 2003, n. 15962), così deve affermarsi che rientra tra le attribuzioni del procuratore rinunziare ad eventuali eccezioni (come, nella specie, quella relativa alla nullità della consulenza tecnica).
È evidente, pertanto, come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata, che il procuratore ad litem degli appellati aveva l'onere, prima di dichiarare la morte di uno dei propri mandanti, di formulare l'eccezione in questione.
Ovviamente diverso iter argomentativo avrebbe dovuto seguirsi nell'eventualità l'evento morte avesse colpito non la parte, ma il suo procuratore ma la fattispecie, palesemente, non ricorre nella specie.
8. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza gravata lamentando "l'omissione, e comunque l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione attraverso la quale la Corte di appello di Torino, senza tenere in alcun conto i puntuali rilievi svolti in proposito dai... NI ha giustificato la propria integrale adesione alle conclusioni del c.t.u.".
Si osserva, infatti:
- al riguardo sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente analitica, specie considerata la notevole divergenza della c.t.u. esperita nel corso del giudizio di appello con le precedenti sia in primo grado che nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza del 1991;
- "il ragionamento della C.T.U. si fonda sulla comparazione di altri terreni spianati dai NI in tempi diversi, e recanti diverse colture, secondo un sillogismo che fa torto alle più elementari regole di buon senso (e, infatti, manifestamente inconferente indagare su spianamenti e colture che non interessano i terreni di causa e non hanno con essi alcun legame)";
- "il C.T.U. dimostra... di avere totalmente ignorato tanto le testimonianze rese in causa quanto le produzioni documentali degli esponenti allorché dichiara di non avere preso in esame i terreni relativi al progetto del p.a. Ferraro... in quanto a suo dire.. "non è stata riscontrata certezza su chi sia intervenuto effettivamente nel completamento dei lavori" ... "a parte il fatto che non sta al c.t.u. giudicare con certezza della prova raggiunta intorno a un fatto rilevante ai fini della decisione di merito... se egli avesse comunque avuto la diligenza di esaminare la documentazione in atti... avrebbe dovuto riconoscere, in quanto fatto documentalmente provato, l'intervento dei NI nelle camere contraddistinte con i nn. 2... 9... 10".
9. La deduzione è, sotto più profili, inammissibile.
9.1. In termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa dei ricorrenti, e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi, si osserva, in limine, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. 27 aprile 2005, n. 8718). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti si astengono - totalmente - dal censurare la parte motiva, della sentenza, relativa alla riscontrata non esistenza, alla data di cessazione del rapporto di affitto, di miglioramenti indennizzabili (questa è la vera ratio decidendi nella parte de qua della sentenza impugnata).
Pur assumendosi, infatti, nella intestazione del motivo, una motivazione "omessa", "insufficiente" e, ancora, "contraddittoria", della sentenza gravata, in realtà, nella parte espositiva della doglianza i ricorrenti, da un lato, prescindono totalmente come sopra già si è accennato dalla motivazione che si legge nella sentenza stessa (censurandosi, in realtà, alcune delle argomentazioni svolte nella consulenza tecnica d'ufficio neppure riportate in sentenza), dall'altro non indicano quali siano gli specifici punti decisivi della controversia sui quali la motivazione, come si invoca sarebbe omessa, insufficiente, contraddittoria.
9.2. Anche a prescindere da quanto precede ai osserva che la parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, non potendo limitarsi a richiamare a tal fine un atto del pregresso giudizio di merito, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione esaurendosi in tal modo la doglianza nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove (Cass. 14 maggio 1998, n. 4848). Atteso che nella specie i ricorrenti, pur assumendo che la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto i puntuali rilievi critici alla consulenza tecnica di secondo grado non solo omettono di indicare se detta consulenza abbia, o meno, tenuto presenti le diverse conclusioni cui era pervenuto il consulente di primo grado ed esposto le ragioni di tale dissenso, ma tralasciano, altresì, di trascrivere quali siano i "puntuali rilievi" che se tenuti presenti dai giudici di appello avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione della lite, è di palmare evidenza, anche sotto tale profilo, la inammissibilità della censura.
9.3. Non risponde al vero quanto, del tutto apoditticamente, si assume nel motivo, allorché si imputa al C.T.U. di avere fondato il proprio ragionamento sulla comparazione di altri spianamenti eseguiti dai NI in tempi diversi e recanti diverse colture. Si osserva, infatti, che i giudici di secondo grado, premesso che "sono due sostanzialmente i modi di eseguire gli spianamenti", "il primo più semplice e sbrigativo" e un secondo "molto più impegnativo" hanno accertato, in linea di fatto che:
- "i livellamenti effettuati dagli affittuari sul fondo oggetto di controversia ricadono nel primo gruppo";
- "ciò determina per la proprietà la necessità di maggiori costi per ripristinare la fertilità dei terreni (lo strato attivo, per molto tempo sepolto e più volte rimescolato, ha perso le sue caratteristiche positive)";
- "i terreni oggetto di contestazione sono alquanto stanchi, denutriti e poco fertili e l'unica prospettiva di miglioramento risiede in una efficacia rotazione colturale, alla luce delle nuove macchine a disposizione e del progresso tecnologico e biotecnologico".
Certo quanto precede è di palmare evidenza che è irrilevante - e non censurabile in questa sede di legittimità - che il C.T.U. abbia affermato che "gli accertamenti su altri terreni in utilizzo ai Tomasoni hanno confermato tale metodologia negli spianamenti". In altri termini, avendo il C.T.U. accertato, da un lato, che "i terreni oggetto di contestazione" sono stati, senza ombra di dubbio oggetto di sbancamenti da parte dei NI, dall'altro, che tali terreni sono, al momento "alquanto stanchi, denutriti e poco fertili", lo stesso è pervenuto alla conclusione che tale "impoverimento" è ascrivibile agli spianamenti eseguiti dai NI, secondo un modo "più semplice e sbrigativo", come confermato dalla circostanza che essi hanno proceduto con tale metodo anche con riguardo a altri terreni.
9.4. Quanto all'ultima parte della censura la stessa deve essere dichiarata inammissibile per la sua genericità, atteso che questa, pur facendo riferimento a deposizioni testimoniali e a documenti che smentirebbero gli accertamenti compiuti dal C.T.U. (e dalla corte di appello) si astiene - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - dal trascrivere il contenuto (almeno nelle sue parti essenziali) delle une come degli altri.
10. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006