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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 401 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nato a [...] il 1° gennaio 1985, residente in [...]
n. 35, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, P.zza San Francesco n. 2, CodiceFiscale_1 presso l'Avv. Luca Chiodi (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_2 dove chiede di ricevere comunicazioni e notifiche) dal quale Email_1
è rappresentato e difeso giusta procura redatta su separato foglio e depositata unitamente alla citazione.
OPPONENTE
E
, c.f. nato a [...], il [...] e residente in [...] C.F._3
n. 36, titolare della ditta individuale , P.I. I rappresentato e difeso, in virtù CP_1 P.IVA_1 di mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall' avv. Noemi Palermo (c.f. con studio in Sutri, via Garibaldi n. 45 ove elegge domicilio. C.F._4
OPPOSTO
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
posta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte opponente: “l'avv. Luca Chiodi per conto del convenuto precisa le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle contenute nei propri atti da intendersi qui di seguito riportate e trascritte.” per parte opposta: “riportandosi ai propri scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, precisa le conclusioni per come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo la condanna al pagamento di della somma Parte_1 meglio stabilita e più correttamente conteggiata dal CTU nell'elaborato redatto e depositato.” IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1082/2020, emesso in data 15 dicembre 2020 dal Tribunale di Viterbo, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 8.431,00, oltre spese della procedura liquidate in € 650,00, in favore di quale residuo importo della maggior somma di € 9.231,00 pattuita per lo svolgimento CP_1 di lavori consistiti in piantumazione di noccioli, squadro, fornitura di piantine e manodopera, rimpiazzo piante noccioleto, potatura e pulitura piantine effettuati nel 2018 su due terreni in Nepi,
l'uno distinto al catasto al foglio 31, particelle 1-426 di proprietà di , ma gestito dalla Parte_2
e l'altro insistente sul foglio Controparte_2
31 part. 427 e sul foglio 32, part. 48 di proprietà dello stesso Pt_1
A sostegno della citazione l'opponente contestava l'esistenza del contratto e la pattuizione del corrispettivo;
inoltre, deduceva che, poiché era affermato che i lavori erano stati eseguiti per conto dell'azienda agricola, la fattura avrebbe dovuto essere intestata a quest'ultima e non alla persona fisica e che però poiché la suddetta azienda agricola era stata costituita solo nel 2020 andava escluso che nel 2018 avesse potuto commissionare dei lavori agricoli al signor che quest'ultimo CP_1 era privo di autorizzazioni per la vendita di prodotti fitosanitari, tra cui vanno comprese le piantine di cui si chiedeva il pagamento;
che non era verosimile l'avvenuta potatura di cui si chiedeva il pagamento poiché i polloni di nocciola dopo essere stati messi a dimora, nel gennaio 2018, non richiedono alcuna attività di potatura per circa due anni;
che i prezzi applicati non erano congrui.
Inoltre, a sostegno delle proprie deduzioni l'opponente ha allegato una perizia tecnica da cui si evince anche l'impossibilità della piantumazione di 1.476 piante (616+860) indicate nel decreto ingiuntivo e nella fattura allegata poiché l'estensione del terreno interessato, pari ad ettari 1,758, farebbe risultare congrua solo la piantumazione di n. 616 piante, mentre l'opponente nega di aver commissionato la piantumazione effettuata sul terreno del Parte_2
Nella resistenza dell'opposto la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed escussione testimoniale;
espletata, inoltre, perizia tecnica d'ufficio volta a quantificare i lavori eseguiti sui fondi di cui è causa e a calcolarne il corrispettivo in base al prezzario esistente al momento dell'esecuzione e ai criteri di cui all'art. 2225 c.c., la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 11 dicembre 2024 previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'esistenza del contratto tra le parti è stata provata per mezzo delle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 11 ottobre 2023 senza che l'utilizzabilità delle suddette dichiarazioni possa essere inficiata dal divieto di cui all'articolo 2721 c.c. che esclude la prova del contratto per testimoni quando il valore dell'oggetto eccede € 2,58, ma consente all'autorità giudiziaria di ammetterla quando la natura del contratto, la qualità delle parti e ogni altra circostanza la giustifichino. Nella specie trattandosi di un contratto stipulato nell'ambito del settore agricolo in cui, secondo gli usi, le pattuizioni avvengono verbalmente e non in forma scritta, va confermata la decisione, assunta in sede di istruttoria, di ammissibilità della prova testimoniale dalla quale è emersa la fondatezza della pretesa del signor CP_1
Il signor e il signor hanno entrambi confermato di aver Parte_3 Controparte_3 lavorato con il signor sui terreni del signor tra il 2016 e il 2018, di avere impiantato, CP_1 Pt_1 nell'anno 2016, un noccioleto per un'estensione di circa 6/7 ettari, di aver proseguito la piantumazione nel 2017 su un terreno poco distante avente un'estensione di un'estensione inferiore
(tra 1 e 3 ettari) e di aver finito la piantumazione nel 2018 su un ulteriore terreno adiacente al primo, per un'estensione di 1,5 ettari;
il sig. ha precisato che per ogni ettaro vengono piantati CP_3 circa 400 noccioli e il testimone ha indicato in tre il numero di polloni piantati in ogni buca a Pt_3 distanze di circa 5 metri l'una; infine, i testimoni hanno riferito di essersi occupati, nel 2018, della potatura dei noccioli piantati nel 2016 e di aver svolto un'attività di pulizia sui medesimi terreni, alla presenza del signor che veniva spesso a controllare l'andamento delle lavorazioni. Pt_1
Tali dichiarazioni sono coerenti con le attività di cui si è chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto e con quanto indicato nella fattura n. 3 del 2020 posta a suo fondamento, con cui si è chiesto il corrispettivo per la vendita e la piantumazione di n.
1.476 piante di nocciola e per le attività di pulitura e potatura.
È evidente, infatti, che i noccioli sono stati piantati in epoche diverse, nel 2016, 2017 e nel 2018, così da giustificare, per quelli piantumati in epoca precedente, l'attività di potatura e pulitura effettuata a due anni di distanza e in coerenza con le tecniche agrarie a cui fa riferimento l'opponente.
Quanto al numero delle piante il signor ha contestato che quelle messe a dimora nel 2018 Pt_1 potessero essere n. 1.476, partendo dall'assunto che il proprio fondo, contraddistinto alla particella
48 del foglio 32, può contenerne al massimo n. 616 e ha negato di aver commissionato lavori da realizzare sul terreno di distinto al foglio 31 part. 1-426. Parte_2
Va però rilevato che il testimone , a cui è stata esibita una piantina dei terreni contraddistinti Tes_1 con le particelle 427, 426 ed 1, li ha tutti riconosciuti, precisando che la particella 427 era stata lavorata nel 2017, mentre le part. 426 e 1 del foglio 31 sono state interessate dalla piantumazione avvenuta nel 2018.
D'altronde, entrambi i testimoni hanno riferito di aver piantumato un primo noccioleto nel 2016, per un'estensione di circa 6/7 ettari, un secondo nel 2017 poco lontano dal primo e un terzo nel 2018 su un terreno di circa un ettaro e mezzo adiacente al primo lavorato.
La deduzione che se ne trae, per cui la piantumazione del 2018 ha interessato anche il terreno formalmente intestato al signor risulta confermata dalla CTU espletata in corso di causa. Parte_2
Infatti, il perito - che ha avuto accesso ai luoghi – pur avendo rilevato che le particelle 426 e 1 del foglio 31 sono intestate a e solo la 427 del foglio 31 e la 48 del foglio 32 sono riferibili Parte_2 a , ha anche detto che “tra le due particelle 426 e 427 non vi è alcun elemento Parte_1 fisico di separazione (recinzione, siepi di bordocampo, discontinuità nelle lavorazioni); - l'impianto di noccioleto, costituito da file di piante che attraversano la dividente senza alcuna interruzione è asservito da un unico impianto di irrigazione e unico pozzo, ubicato all'interno della p.lla 427; - il perimetro dell'intero appezzamento (p.lle 427-426-1) è definito da rete (elettrosaldata a maglie quadre) che oramai ordinariamente viene utilizzata per impedire l'intrusione dei cinghiali nei noccioleti, castagneti da frutto, ecc.”
Inoltre, il perito ha chiarito che la particella 48 del foglio 32 intestata a si trova a Parte_1 distanza di circa 1,1 km dalle altre tre (particelle 1, 426 e 427) e ha una superficie di 1,758 ettari.
Dalla perizia si evince, inoltre, che il noccioleto presente sulle part. 426 e 1 del foglio 31, intestate a
, è coerente con l'epoca di impianto nel 2018, mentre l'impianto che insiste sulla part. Parte_2
427 del foglio 31 risale al 2016/17 e quello che insiste sulla part. 48 foglio 32 risale al 2017-2018 e che su tutte le particelle le caratteristiche dell'impianto sono del tutto simili recando “la forma di allevamento è policaulea con branche che spesso dipartono da un'unica ceppaia a terra”
Sulla scorta di tali indicazioni deve, quindi, concludersi che sussistono sufficienti riscontri del fatto che la piantumazione del 2018 a cui hanno fatto riferimento i testimoni si è svolta sul terreno di adiacente a quello dell'opponente; infatti, il noccioleto di quest'ultimo si estende senza Parte_2 soluzione di continuità e con un unico impianto di irrigazione sull'intera superficie delle particelle 1,
426 e 427 del foglio 31 e, quindi, include le particelle formalmente intestate a , così Parte_2 da rendere compatibile l'impianto di n.
1.476 piantine complessive.
D'altronde, ad ulteriore conferma dei fatti rileva che il CTU, espressamente autorizzato con l'ordinanza di conferimento dell'incarico ad acquisire documentazione presso gli uffici, ha riscontrato che sul portale SIAN al nome di il Fascicolo Aziendale che gli “Agricoltori Attivi” sono Parte_2 obbligati a tenere, risulta chiuso, e che invece è esistente quello corrispondente al nominativo
. Parte_1
In senso contrario nessun rilievo può essere attribuito alla dichiarazione rilasciata dal signor al CTP, poiché l'introduzione di essa nel giudizio si tradurrebbe in un aggiramento delle Parte_2 preclusioni imposte dal codice di rito per l'articolazione dei mezzi istruttori delle parti.
Ai fini della validità del contratto concluso tra le parti e del conseguente obbligo di pagamento neppure rileva il fatto che il venditore era privo delle autorizzazioni regionali necessarie alla vendita di prodotti fitosanitari.
Come si è detto, risultano provati dalle dichiarazioni testimoniali anche i lavori di potatura e pulitura per il noccioleto piantato nel 2016 e per quello piantato nel 2017, non rilevando che, evidentemente per mero errore, la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo sia stata intestata all'azienda agricola riferibile al signor costituita solo nel 2020, piuttosto che a lui personalmente. Pt_1
Vedendo all'entità del credito i testimoni non hanno saputo riferire nulla in ordine agli accordi economici intercorsi tra le parti, tuttavia, la perizia espletata in corso di causa ha rilevato che, in base al prezzario regionale del 2015 vigente all'epoca dei fatti, il prezzo per le attività svolte era pari a €
10.610 +IVA10%.
Tale importo conferma la correttezza del valore indicato in decreto ingiuntivo e l'infondatezza delle contestazioni dell'opponente in merito alla non congruità del prezzo, tuttavia non può essere assunto a fondamento delle pretese del creditore, avendo egli sostenuto che le parti avevano stabilito il prezzo di € 9.231,20 comprensivo di IVA, come risultante dalla fattura, e che il a corrisposto Pt_1 soltanto la somma di € 800,00 in contanti, residuando un debito di € 8.431,00, che è l'importo contrattualmente stabilito e che dovrà essere corrisposto;
trattandosi di debito di valuta, esso va maggiorato degli interessi al tasso legale come disposto nel decreto ingiuntivo.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo 1082 del 2020;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e le Parte_1 CP_1 liquida in € 5.077, oltre accessori di legge da corrispondersi all'avv. Noemi Palermo dichiaratasi antistatario.
3. Pone definitivamente a carico di le spese della ctu. Parte_1
Così deciso in Viterbo il 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi